Forum di Riflessioni.it
ATTENZIONE Forum in modalità solo lettura
Nuovo forum di Riflessioni.it >>> LOGOS

Torna indietro   Forum di Riflessioni.it > Forum > Cultura e Società
Cultura e Società - Problematiche sociali, culture diverse.
>>> Sezione attiva sul forum LOGOS: Tematiche Culturali e Sociali


Vecchio 10-09-2007, 09.40.25   #11
Patri15
Frequentatrice abituale
 
L'avatar di Patri15
 
Data registrazione: 06-08-2005
Messaggi: 822
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Citazione:
..Ecco come la legge è sempre dalla parte del più forte.Fare causa,i soldi non c'erano,e mia figlia aveva persa la sua autostima.era psicologicamente a terra.
Ma dopo tanta forza di volontà,oggi(dopo 5 anni)si è brevettata istruttrice di nuoto 1°-2° livello,bagnina di salvamento,istruttrice di acquaspin/gym,e sta per diventare capovasca della piscina.
Ma aveva dietro di se,una famiglia unita,e una grande volontà di uscirne.
Sono orgogliosa di lei.

Cara Wilh, ecco come le testimonianze dirette valgono più di tutti i testi scritti sull'argomento.

Avere una famiglia alle spalle che sostiene è fondamentale.

Il mobbing consiste in messaggi ostili e moralmente scorretti, diretti sistematicamente da uno o più individui verso (in genere) un solo individuo, il quale, a causa del perpetuarsi di tali azioni, viene posto e mantenuto in una condizione di impotenza e incapacità di difendersi.

"Le azioni di mobbing si verificano molto frequentemente (secondo la definizione classica, almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (secondo la definizione statistica per almeno sei mesi). A causa della frequenza elevata e della lunga durata del comportamento ostile, questo maltrattamento produce uno stato di considerevole sofferenza sul piano mentale, psicosomatico e sociale" (The Mobbing Encyclopaedia,1996).

Le caratteristiche fondamentali per identificare un'azione mobbizzante sono quattro:

* la frequenza
* la durata
* l'intenzione negativa
* l'impossibilità di difendersi.

Il mobbing deve essere considerato il frutto di un'escalation incontrollata della situazione conflittuale, una situazione di crisi che, invece di fungere da stimolo per i membri del gruppo di lavoro a tirare fuori il meglio di sé, favorisce ed esaspera l'emergere degli aspetti più negativi.

Quindi il punto fondamentale su cui ruotano gli studi fatti su questo osceno fenomeno è che il mobbing si evidenzia per una serie di azioni illecite condotte per escludere una o più persone dal mondo del lavoro.

La sindrome da mobbing di Pierguido Soprani, magistrato

Si verifica una situazione di mobbing quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro o ad espellerlo con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino il suicidio. La responsabilità del datore di lavoro deriva dall’art. 2087 c.c. che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Da _link_ www.stopmobbing.org
Patri15 is offline  
Vecchio 10-09-2007, 13.56.53   #12
Lucio Musto
Rudello
 
L'avatar di Lucio Musto
 
Data registrazione: 08-01-2006
Messaggi: 943
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Citazione:
Originalmente inviato da wilhelmina frederika
Che si subisce mobbing,...


quello che hai raccontato no è mobbing ma molestia sessuale. Ci vogliono denuncia e Carabinieri
Lucio Musto is offline  
Vecchio 10-09-2007, 15.26.51   #13
wilhelmina frederika
iscrizione annullata
 
L'avatar di wilhelmina frederika
 
Data registrazione: 02-02-2004
Messaggi: 154
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Citazione:
Originalmente inviato da Rudello
quello che hai raccontato no è mobbing ma molestia sessuale. Ci vogliono denuncia e Carabinieri
Rudello è tutte e due.Perchè a causa del fastidio che suscitava i continuì reclami,la ditta cambio gestore del personale,che avanzava pretese assurde.Delle vere è proprie vessazioni,tipo,"mi devi pulire in presenza mia,in ginocchio questi tappeti,con la spazzola!!"
Il titolare rispondeva che nella conduzione del lavoro,lui non c'entrava,lo lasciava alla discrezione del responsabile.
Mia figlia in via ufficosa venne a sapere(c'è sempre chi ne sa di più)che stavano cercando di buttarla fuori."Perchè le donne danno solo fastidio".Il colpevole era più importante di lei,di lei potevano fare anche almeno.
wilhelmina frederika is offline  
Vecchio 11-09-2007, 09.32.16   #14
Patri15
Frequentatrice abituale
 
L'avatar di Patri15
 
Data registrazione: 06-08-2005
Messaggi: 822
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Citazione:
Originalmente inviato da wilhelmina frederika
Rudello è tutte e due.Perchè a causa del fastidio che suscitava i continuì reclami,la ditta cambio gestore del personale,che avanzava pretese assurde.Delle vere è proprie vessazioni,tipo,"mi devi pulire in presenza mia,in ginocchio questi tappeti,con la spazzola!!"
Il titolare rispondeva che nella conduzione del lavoro,lui non c'entrava,lo lasciava alla discrezione del responsabile.
Mia figlia in via ufficosa venne a sapere(c'è sempre chi ne sa di più)che stavano cercando di buttarla fuori."Perchè le donne danno solo fastidio".Il colpevole era più importante di lei,di lei potevano fare anche almeno.

Sono pienamente d'accordo, Whil:

Ma forse - il mobbing va provato sulla propria pelle,anche se non lo auguro a nessuno.

Ciao!
Patri15 is offline  
Vecchio 12-09-2007, 11.46.42   #15
Mr. Bean
eternità incarnata
 
L'avatar di Mr. Bean
 
Data registrazione: 23-01-2005
Messaggi: 2,566
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

io ho provato il mobbing. Francamente è disarmante notare come, chi non svolge il proprio lavoro correttamente, fa numerose assenze per malattia facendosi trovare al proprio domicilio in occasione delle visite fiscali, sia ricoperto di decine di migliaia di euro, purché se ne vada, mentre chi, al contrario è ligio al proprio lavoro, diviene oggetto di mobbing. Mi spiego: nel 2001, l'azienda presso cui lavoravo spostò i propri uffici da Villasanta (vicino a Monza, dove io risiedo) a Cusano Milanino. Nessuno si preoccupò di chiedermi se tale spostamento potesse causarmi dei disagi, in considerazione del fatto che (almeno in teoria) dovrei godere dei benefici della L. 104 del 1992, in quanto considerato "con la gravità dell'handicap". Tra le altre particolarità, la legge prevede che chi si trova in questo status abbia il diritto di lavorare nella sede più vicina alla propria residenza. Ebbene, io all'epoca cercai di chiedere quanto mi dessero perché rassegnassi le dimissioni, ma la risposta del capo delle risorse umane fu che non avevano interesse a mandarmi via, perché sapevo svolgere il mio lavoro, ottimamente! Capite l'assurdo? Feci causa e così mi rimisero, in via cautelativa, nella vecchia sede, anche perché lì effettivamente era rimasto qualche lavoratore. Si trattava di dipendenti di ditte terze (presso cui avrei lavorato volentieri anch'io, anche perché svolgevano lavori da me svolti in passato, quando ancora non erano terziarizzati). Ebbene, poco per volta sparirono progressivamente dalla mia scrivania il pc, il telefono, ecc...
Dopo 8 mesi di stipendio "a sbaffo", ci siamo accordati per la buonuscita. Ora sono felice, perché lavoro da casa e non devo sopportare alcun stress.
Mr. Bean is offline  
Vecchio 07-12-2007, 12.15.44   #16
toby
Ospite
 
Data registrazione: 07-09-2007
Messaggi: 3
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Caro Rudello condivido perfettamente quello che tu scrivi,
io personalmente per fare valutare il mio danno non mi sono rivolto ad un medico di medicina legale che scrive quello che tu gli dici e lo paghi pure,
in primis mi sono rivolto al centro disattamento lavorativo che ogni regione ha nel quale sono stato sottoposto a una decina di test sei quali erano composti ognuno di 130 domanda , dove si capisce se uno finge o no,per quantificare il mio danno psichico mi sono rivolto a uno psicologo forense, altro non è che
l'uomo di fiducia che viene chiamato in causa dal giudice.
Mi sono rivolto al Pr Giovanni Battista Traverso professore universitario in psicologia forense invitando quelli che ne hanno bisogno di rivolgersi a lui.

http://www.unisi.it/scienzepolitiche...i/traverso.htm
toby is offline  
Vecchio 11-12-2007, 20.29.44   #17
ilcantodelgrillo
Ospite abituale
 
Data registrazione: 30-10-2005
Messaggi: 54
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Dedicato a Toby a patri15 ed a tutti.
ecco il mio pensiero:
MOBBING: La tortura dell'anima
Da diversi anni in Italia non si fa altro che imbarbarire la lingua madre attraverso l'introduzione di anglicismi in modo cosi' intenso e scellerato da far rivoltare nella tomba gli "antichi" accademici della Crusca.
Ma al termine inglese "mobbing" stavolta dobbiamo l'onore delle armi . Con una sola parola, infatti, si rende immediatamente l'idea della "malattia" che flagella la nostra società ,altrimenti non esaurientemente esplicabile in maniera istantanea ed alla stessa stregua, con un solo lemma della nostra lingua.
L'anglicismo in discussione è relativamente nuovo ma il fenomeno è antico tanto quanto la cattiveria dell'uomo.
Luigi Pirandello, a proposito della cattiveria umana, evoca gli studi particolari compiuti dal suo personaggio Perazzetti sul "fondo dell'essere" di ogni uomo : "l'antro della bestia". Perazzetti intendeva la bestia originaria acquattata dentro a ciascun uomo sotto gli strati della pseudo civilizzazione che via via negli anni gli si sono sovrapposti come una vernice. Sicuramente secoli di civiltà hanno assopito la bestia : " molti nel loro antro ospitano ormai una bestia troppo mortificata : un porco, per esempio, che recita ogni sera il rosario".
Ma guai... guai se viene fuori la belva che vi si nasconde!
La parola "mobbing" trova scaturigine dal verbo inglese "to mob" che indica a) affollarsi, accalcarsi intorno a qualcuno; b) assalire tumultuando, malmenare, aggredire.
Essa individua una forma di terrore psicologico che viene consumato nell'ambiente di lavoro, intendendo l'ambiente lavorativo nella piu' ampia accezione del termine ( non escluso quello scolastico) , da parte di colleghi , c.d. mobbing orizzontale o da parte di superiori e dello stesso datore di lavoro : mobbing verticale o bossing .
Il fenomeno è presente anche nell'ambito familiare ad opera di uno o più componenti a danno della vittima predestinata e, mutatis mutandis, anche nelle scuole.
Il disegno di legge del 13 Ottobre 1999, riassume in maniera quasi completa i diversi aspetti del fenomeno ( rectius patologia) prima delineato, sancendo: "" ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell'ambito dell'attività lavorativa quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare la vittima ".
Tali azioni sono in particolare gli atti vessatori e persecutori e le molestie sessuali.

Atti vessatori e persecutori:
le critiche demolitive ( ad alcuni "colleghi" non piace chi è efficiente ) i maltrattamenti verbali esasperati, le molestie sessuali, l'offesa alla dignità, la delegittimazione dell'immagine anche di fronte a soggetti esterni all'ambiente lavorativo o scolastico, comunque attuati da superiori, da pari grado. da subalterni.
I predetti comportamenti tendono a screditare e danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale ed informale, attraverso varie "pratiche": rimozione da incarichi, dequalificazione, emarginazione, sottostima dei risultati raggiunti dalla vittima, attribuzioni di mansioni di molto superiori a quelle per cui la vittima è idonea per porla diuturnamente in difficoltà, superlavoro, turni stressanti, mancanza di rotazione nei lavori a turno, attribuzione di lavori pesanti e continui, tali da menomare la capacità psico-fisica della vittima, diffamare il lavoratore o la sua famiglia, sabotare il lavoro, minacciare, intimorire, trasferire senza motivo.
Tali esempi non intendono esaurire la vasta gamma di maltrattamenti che la meschinità dell'uomo è capace di attuare.

Molestie sessuali:
Ogni atto o fatto , anche verbale, a contenuto sessuale , che sia indesiderato e che comporti stati di disagio e umiliazione alla persona. Ogni azione d omissione diretta a utilizzare surrettiziamente direttamente o indirettamente ed a scopo ricattatorio provvedimenti dell'azienda riguardanti l'assunzione, il mantenimento dell'impiego, la carriera et similia al fine di ottenere prestazioni sessuali. Apprezzamenti verbali scurrili ed offensivi a sfondo sessuale. Gesti volgari a sfondo sessuale. Esposizione di scritti o di materiale pornografico nel luogo di lavoro et coetera ... et coetera.
Si valuta che in Italia il mobbing verticale raggiunga il 40 -45% dei casi mentre la restante parte si riferisce al mobbing orizzontale..
Il mobbing colpisce sia i giovani che i meno giovani ma le vittime che spesso richiedono aiuto sono uomini e donne oltre i 45 anni. In Svezia, dove per prima si è studiato il fenomeno, il mobbing viene praticato per il 55% sulle donne e per il 45% sugli uomini.Verso il 1980 in Svezia si sviluppano i primi studi sul fenomeno principalmente ad opera di un illustre psicologo, il tedesco Heinz Leymann.
Questo scienziato ha dato un notevole contributo nello studio delle cause e degli effetti di quel fenomeno che può definirsi un flagello sociale, che ha dato l'abbrivo allo smascheramento dello stupro dell'anima.
Da alcune statistiche emerge che il Paese più colpito dal fenomeno anzidetto è l'Inghilterra dove pare che possa quantificarsi nella misura del !6-18%.
Il Paese meno colpito sarebbe l' Italia. Ma, i dati non sono esatti almeno per quanto concerne l'Italia dove cultura, omertà, ignoranza e paura tengono ancora sommersa la realtà che è più grave di quanto fino ad oggi appare.
Autori del mobbing possono essere una o più persone nei confronti di un'altra, per isolarla, emarginarla , mortificarla ed umiliarla o per ottenere illegittime concessioni altrimenti impossibili.
Si manifesta, come si è detto, attraverso vessazioni di ogni genere: dal rimprovero gratuito, ai controlli ossessivi e sistematici dal trasferimento in altri uffici isolati , alla negazione del saluto: il tutto con la finalità di umiliare e far perdere il rispetto di se'.
Spesso il mobber sottopone la sua preda ( senza alcun motivo) a continue critiche, denigrandone l'operato, con ripetizione convulse di richiami ed osservazioni sprezzanti con quella che in psicologia è meglio conosciuta come la "tecnica del disco rotto" ( ripetizione monotona ed esasperante di un ordine , di una osservazione, di un invito).
Il mobber si sente al sicuro facendo affidamento sulla sua forza fisica , sulla sua posizione sociale di prestigio, sulle protezioni "amicali" in posti di potere che potrebbero garantirgli immunità e/o impunità, e giuoca con la preda come il gatto col topo.
Una certa scuola di pensiero sostiene che per aversi "mobbing" occorre che le aggressioni, con le variegate manifestazioni di cui si è detto, abbiano una certa durata e qualcuno azzarda anche a quantificarla, non se ne comprende però il criterio, con una durata minima di sei mesi!
Il mobbing produce, comunque, un danno: nella salute, nel lavoro, nella famiglia e nei rapporti sociali. Per quanto concerne gli effetti sulla salute si possono indicare: sindrome ansioso-depressiva, insonnia, ansia, inappetenza o bulimia, crisi di pianto, mal di testa, difficoltà ad esprimersi e a concentrarsi, ed in genere danno alla vita di relazione.
Sul lavoro la vittima mostra scarso rendimento .
La famiglia subisce le ripercussioni del malessere della vittima da mobbing, il quale per pudore tende a nascondere i motivi della sua sofferenza.
I disagi più frequenti che interessano la famiglia riguardano il deterioramento della comunicazione, dell'affettività, della sfera sessuale fino ad arrivare, dopo periodi più o meno lunghi di penosa convivenza , alla perdita stessa della famiglia con la separazione e poi il divorzio.
L'essere umano, sottoposto sistematicamente e per un certo lasso di tempo a pratiche di tal fatta, arriva ad un punto tale di saturazione che il disagio psico-fisico , in breve, lo porta ad ammalarsi seriamente con danni rilevanti alla propria immagine, alla vita di relazione fino culminare, nei casi estremi, con il suicidio o con altri gesti inconsulti.
Molte donne, specie se giovani, si ammalano di bulimia o di anoressia che, se non curate e scongiurate in tempo, portano al totale isolamento e, purtroppo, anche a gravi malattie con effetti esiziali.
In alcuni ambienti si arriva al punto di esasperare la vittima fino a farla sbagliare per poi punirla. Nella P.A. si può verificare il caso che il "mobber" o "boss" utilizza impropriamente un mezzo legale ( es. giudizio negativo in un rapporto informativo) per raggiungere uno scopo ( una surrettizia punizione) che non ha nulla a che vedere con la finalità per cui il potere è stato concesso .
Spesso tali "tecniche" vengono poste in essere al fine di allontanare dal contesto lavorativo o scolastico la vittima costringendola ad una sorta di "chamade".
Datori di lavoro se ne possono servire allo scopo di far dimettere il lavoratore.
In ogni caso lo scopo precipuo è quello di "indebolire" la vittima privandola della forza reattiva per meglio plasmarla e manovrarla a proprio uso e consumo: mortificare la vittima e farne "alimento" per sfamare la propria frustrazione avida di sofferenze altrui.
Un individuo psichicamente ferito si lascia sfruttare più facilmente di uno forte e quando la resistenza viene del tutto meno il designato è pronto ad essere "fagocitato".
Nella famiglia il mobbing si manifesta attraverso umiliazioni, mortificazioni e vessazioni sistematiche e durature inflitte da un congiunto nei confronti di un altro, che normalmente è la persona più debole, il fine è sempre l'avvilimento e, quindi, l' allontanamento della persona scomoda.
Il "mobbing" è un crimine che con pazienza, determinazione ed il supporto di persone qualificate può essere efficacemente combattuto e vinto. E' necessario comunque , ai fini di un'adeguata difesa tendente anche al risarcimento del danno ingiusto procurarsi la prova, stante che in un eventuale giudizio, al momento, vige la regola generale per cui onus prabandi incumbit ei qui dicit.
CONTINUA ....
ilcantodelgrillo is offline  
Vecchio 11-12-2007, 20.33.23   #18
ilcantodelgrillo
Ospite abituale
 
Data registrazione: 30-10-2005
Messaggi: 54
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

[quote=Patri15]Benvenuto Toby e complimenti per il tuo bellissimo scritto.

Hai spiegato perfettamente cosa sia il mobbing e anche quanto sia difficile per le persone costrette a subirlo - lavorare serenamente.

Nonostante tu dica che la vera Vittima è il Carnefice, rimane da dire che è troppo tempo che il lavoratore subisce senza che una legge lo tuteli.

Il mobbing è un fenomeno che - mi sembra - nella lingua italiana non ha neppure un termine per tradurlo, ma solo una somma di parole, in compenso causa danni psicologici immensi.

E l'assurdo è che quasi sempre viene usato contro le persone che lavorano meglio all'interno di un' Azienda.

So che esistono associazioni anti-mobbing un po' in tutta Italia, e mi piacerebbe sapere, se qualcuno del forum ne è al corrente, come e se funzionano.

continua: MOBBING
PICCOLI SUGGERIMENTI PER LA DIFESA

1) Tenere un diario dove annotare scrupolosamente tutti gli accadimenti della giornata: non trascurare niente: ora, circostanze, documenti, testimoni et coetera;
2) Contattare le persone che hanno subito o che subiscono mobbing nello stesso contesto;
3) Munirsi di un piccolo registratore da utilizzare "oculatamente" non perchè possa servire in un giudizio, stante che in un giudizio dovresti trovare chi intenda e che ti vuole dar ragione e che ritenga “legale” la registrazione: a tal proposito molti legulei troverebbero da ridire. Ma , semplicemente per ascoltare e farlo ascoltare a persone di fiducia: la qualcosa serve perchè carica e dà forza..
4) Custodire eventuali comunicazioni scritte al datore di lavoro, concernenti l'esposizione dei fatti intollerabili, di cui si è conservata copia ( lettera racc. a.r. o protocollata e firma del ricevente) specie se agli esposti non viene dato seguito da parte di chi ha il dovere di prendere posizione;
5) Cercare, per quanto può essere possibile, di non perdere la calma.
6) Mettersi in malattia ( seguendo la prassi dell'invio delle certificazioni) tutte le volte che lo stress diventa insopportabile almeno per due validi motivi: a) per ristorarsi nel corpo e nella mente; b) per poter organizzare la difesa;
7) Affidarsi subito ad un esperto di fiducia: avvocato e/o psicologo che guiderà le azioni necessarie a tutela della salute e dignità e supporterà il "paziente" psicologicamente.
Quelli menzionati sono modesti ma efficaci consigli per l'immediato "pronto soccorso".

NORMATIVA

In generale :
Violazione degli artt. 2 - 3 - 4 - 32 - 41 della Costituzione.
L'art. 2 della Cost. recita: " La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...."
L'art. 3 "" Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ....."
L'art. 4 " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto......."
L'art. 32 " la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo..........."
L'art. 41 nel riconoscere che l'iniziativa economica privata è libera, sancisce :" [II] non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."

In particolare:
L. 626/94 - Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori, privati e pubblici. ( legge di attuazione delle direttive CEE ese. la 89/391 e la 1999/38 CE.
L. 125/91 - Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l`occupazione femminile e di realizzare, l`ugualianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l`adozione di misure , denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

Raccomandazione 92/131 CEE - Sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro.

In Giurisprudenza sono diverse le coraggiose Sentenze dei Magistrati Italiani che hanno stigmatizzato e punito il fenomeno.
Si ha motivo di pensare che nei prossimi anni le pronunce saranno copiose e sempre più mirate a colpire il fenomeno, ma occorre che su di esso venga scrupolosamente legiferato.

Responsabilità penale :

1) artt. 582 - 590 C.P. Lesioni personali.
L'art. 582 del codice penale ci dà la definizione di cosa deve intendersi per lesione personale chiarendo che deve trattarsi di una malattia nel corpo o nella mente.
Per il nostro caso un attacco psicologico protratto fino a causare un malessere alla vittima sicuramente rientra nell'ambito della malattia punita dalla legge a prescindere da una lesione fisica.
2) art. 594 C.P. Ingiuria;
3) art. 595 C.P. Diffamazione
4) 610 C.P. Violenza privata;
5) 570 C.P. violazione degli obblighi di assistenza familiare oltre ad altri reati nel caso di mobbing familiare ( con aggr. ex art. 61 n. 11 C.P. avere commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, di coabitazione, di ospitalità)
6) art. 323 C.P. abuso di ufficio con l'aggravante ex art. 61 n. 11 C.P. ( l'avere commesso il fatto con abuso di autorità , ovvero con abuso di relazioni relazioni di ufficio, prestazioni d'opera ;
7) Legge n. 66/1996 Molestie sessuali, considerate sempre le aggravanti ex art. 61 n. 11 C.P. .
Naturalmente l'elencazione dei reati di cui sopra non è esaustiva.

Responsabilità civile:

Il fenomeno "mobbing" fino a qualche anno fa, per omertà, per vergogna, per paura o per complicità costituiva un tabù.
Il problema a livello politico, tranne qualche isolata voce, non è stato affrontato fino ad oggi in maniera esaustiva anche se recentemente, verso la fine di Luglio del 2005 è stato approvato dalla XI commissione permanente del Senato il testo unificato del disegno di legge sul "mobbing" laddove può riscontrarsi una definizione organica ma se ne coglie ,al postutto, ch'esso è stato relegato a fenomeno perturbatore che ha come conseguenza un risarcimento del danno di natura civilistica.
Ciò non è sufficiente.
Il mobbing deve essere rubricato come figura autonoma di delitto e come tale perseguito e punito severamente dal codice penale.



L'art. 2043 del Codice Civile così recita: " Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ""
In generale si può dire che è ingiusto un danno che non si ha il diritto di arrecare.
Tutti i danni da "mobbing" sono ingiusti e vanno adeguatamente risarciti .
Per quanto concerne il rapporto di lavoro possono essere richiamati a titolo di esempio gli artt. 2087 C.C. [ ( obbligo del datore di lavoro di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro) - norma applicata dal Tribunale di Torino con la "sentenza storica" del 16.11.1999] e l'art. 2103 concernenti la tutela della prestazione di lavoro nel caso di demansionamento o impieghi tendenti a dequalificare il prestatore di lavoro.
Artt. 1175 e 1375 C.C. sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro in quanto obbligato ex art. 2087 C.C.
In caso di violazioni di tal fatta si potrebbe fare uso della procedura di urgenza ex artt. 669 ter c.p.c. e 700 c.p.c. , ricorso ante causam ( peraltro evitando l'inutile e dispersivo tentativo "obbligatorio" di conciliazione e darebbe la possibilità di portare in termini celeri, se non altro per i primi provvedimenti di carattere cautelare, la causa dinanzi al Magistrato del lavoro).
[ Purtroppo il rito del lavoro creato per accelerare le vertenze e rendere rapide le decisioni, per motivi che in questa sede sarebbe lungo spiegare, senza uscire fuori tema, attualmente ,di fatto, si è mostrato un fallimento.]
Per concludere questa breve introduzione alla conoscenza del "fenomeno" mobbing vorrei dire a tutti coloro che, per poco o per tanto, ogni giorno vengono umiliati di non chiudersi in se stessi e reagire immediatamente. Parlare con gli amici o con i familiari fa comunque bene e non bisogna vergognarsi .
Non bisogna vergognarsi perchè difendere la propria dignità e la propria salute oltre che un diritto ( come abbiamo visto tutelato dalla “legge delle leggi“) è un preciso dovere per noi, per le persone che amiamo, per l'umanità.
Ricordiamo che la vergogna è il migliore alleato di quelle bestie che nascondono
dietro la coltre dell'ipocrisia e del perbenismo "l'antro della bestia" di pirandelliana memoria.
Occorre senza paura denunciare e smascherare, per il proprio bene e per la sacralità che la Vita rappresenta, chi Uomo non è ma si fa "homo homini lupus".
ilcantodelgrillo is offline  
Vecchio 12-12-2007, 12.41.18   #19
ilcantodelgrillo
Ospite abituale
 
Data registrazione: 30-10-2005
Messaggi: 54
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Funzione principale della Corte di Cassazione è la c.d. "nomofilachia" che garantisce l'unità iterpretativa delle norme.
Il codice penale non prevede espressamente il reato di "mobbing" un comportamento illecito rubricato sotto tale nome. Per cui ( non ho letto la sentenza della Cassazione in forma integrale) se la prof. ha citato o denunciato per "mobbing" il conto è presto fatto : non vi è definizione giuridica la domanda viene disattesa.
La stessa cosa era capitata quando diversi imputati venivano rinviati a giudizio per "mafia". Fino al 1982 non vi era una norma che defiiva il fenomeno; da qi le innumerevol assoluzioni per insuffiienza di prove.
Finalmente la legge 13 sett. 1982 n. 646 ha aggiunto al codice penale l'art. 416 bis " associazione di tipo mafioso" che al terzo comma specifica cosa deve intendersi e quale comportamento stigmatizzare come mafioso.
Stando così le cose, la Cassazione non poteva decidere diversamente per il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il diciarato.
Allo stato, in attesa di una legge apposita, i molestatori possono essere perseguiti a titolo diverso di "mobbing". Vi sono innmerevoli norme che prendono i esame il fatto concreto previsto già dalla legge : es. molestie, ingiurie, lesioni etc
Il cantodelgrillo
ilcantodelgrillo is offline  
Vecchio 12-12-2007, 23.13.42   #20
Alessandro D'Angelo
dnamercurio
 
L'avatar di Alessandro D'Angelo
 
Data registrazione: 14-11-2004
Messaggi: 563
Riferimento: Italia: assenza di una legge penale sul Mobbing

Cari amici,
il mobbing continua e non smetterà mai di esistere.
Basta ricordare l'esempio di bullismo che può sembrare una realtà un pò lontana al mobbing.
Nulla di più errato.
#############
Per tornare nel vivo della realtà allontanando le leggi scritte che hanno meno valore di ciò che si vive, vi racconto un sintetico stralcio di vita:
---
35 anni fa, quando entrai a lavorare presso il Ministero della Difesa, qualche collega più anziano sentiva un bisogno smodato di riprendermi, ma, solo per sentirsi superiore. Pensavo allora: “Chi sa se quando sarò vecchio come loro farò lo stesso. Forse diventerò più saggio” . Gli anni sono passati. Oggi, ad usare gli stessi metodi, cioè a non rispettarmi non ci sono più gli anziani, ormai defunti o in pensione, ma i giovani con le stellette, che, sempre a causa dello stesso complesso d’inferiorità vissuto dai padri, agiscono credendo di essere ciò che non sono. Questo è uno dei tanti motivi per cui la società italiana va verso una lenta distruzione.
Si ha conferito un piccolo potere a gente incompetente presuntuosa e spesso ottusa; ma speriamo che tale situazione si sia limitata nell'all’ambiente militare.

Alessandro D’Angelo alessandro.dangelo@fastwebnet. it
Alessandro D'Angelo is offline  

 



Note Legali - Diritti d'autore - Privacy e Cookies
Forum attivo dal 1 aprile 2002 al 29 febbraio 2016 - Per i contenuti Copyright © Riflessioni.it