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Testo all'esame del Senato

Istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica

contributo al testo del dr. Ciro Aurigemma: Il disagio esistenziale, i giovani e la psicologia scolastica.

 

Art.1 (Istituzione sperimentale e finalità del Servizio di psicologia scolastica) 
1. Le Regioni a statuto ordinario, nell'ambito del territorio di loro competenza, possono istituire il Servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale. 
2. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme dì attuazione. 
3. Scopo del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle singole istituzioni scolastiche e delle famiglie è di contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo sviluppo armonico dell'alunno, operando per la prevenzione del disagio sociale e relazionale. 

 

Art.2 (Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica) 
1. L'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica dovrà prevedere il ricorso all'opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, comunque iscritti all'ordine professionale, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate. 
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, possono avvalersi dei Servizi di psicologia scolastica, al fine di predisporre i progetti di intervento, basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati. 
3. Quale contributo statale per la sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica è autorizzato lo stanziamento di lire 8 miliardi annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella fase della Tabella A allegata alla presente legge. 

 

Art.3 (Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica) 
1. Le attività svolte dal Servizio di psicologia scolastica comprendono: a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di Dorma con il consenso dei genitori; 
b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici; 
c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;
d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola e la famiglia. 
2. E' compito del Servizio di psicologia scolastica: 
a) operare in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze; 
b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti. 

 

Art.4 (Sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica)
1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, coordina e assicura il monito raggio della sperimentazione per la durata di tre anni scolastici, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, in vista della realizzazione di almeno un Servizio di psicologia scolastica permanente in ogni regione o provincia autonoma.
2. Per i compiti di cui al comma 1 è istituito, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell' Università e dalla Ricerca, un comitato tecnico- scientifico composto da: 
a) due professori universita1i, di cui uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà; 
b) da due psicologi designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; 
c) da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo;
d) da quattro delegati degli Ordini degli Psicologi Regionali, designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza Del campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle diverse componenti scolastiche.
3. Ai componenti del Comitato compete quale forma di compenso un'indennità di presenza per seduta.
4. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, una Conferenza Nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella Conferenza Nazionale costituiscono oggetto di una relazione al Parlamento.

 

Art. 5
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di coi all'articolo 2 determinati in lire 8 miliardi annui per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico scientifico, di cui all'articolo 4, comma 2, determinati in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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