LOGICA FORMALE E LOGICA GIURIDICA

Aperto da Eutidemo, 11 Ottobre 2016, 06:17:37 AM

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Eutidemo

C'è una questione giuridica e politica, che, in questi giorni, sta infiammando l'Italia, che però, secondo me, investe anche la logica.
Ed infatti, secondo il ricorso dei pentastellati "il quesito referendario che appare sulla scheda non tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 352-1970", quella cioè che regolamenta il modo con cui deve essere redatta la formula referendaria; in particolare, in quanto non riporta «specifica indicazione degli articoli revisionati e di ciò che essi concernono»." 
A mio avviso, sotto il profilo giuridico, occorre tenere presente che l'art.16 della LEGGE 352/1970 in questione prospetta DUE fattispecie obbligatorie di formulazione della scheda:
FORMULA 1: "Approvate il testo della LEGGE DI REVISIONE dell'articolo... o degli articoli ... della COSTITUZIONE, concernente ... o concernenti ..., approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?"; 
FORMULA 2: "Approvate il testo della LEGGE COSTITUZIONALE...concernente ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ...del ... ?".
Al riguardo, si tenga presente  che:
- le LEGGI COSTITUZIONALI DI REVISIONE (formula 1) sono quelle che MODIFICANO uno o più articoli della Costituzione, cioè quelle che disciplinano una certa materia in modo difforme da quello in cui quella stessa materia era precedentemente regolata nella Costituzione o in altre leggi costituzionali;
- le LEGGI COSTITUZIONALI NON DI REVISIONE (formula 2) sono quelle che INTEGRANO la Costituzione, cioè che non la "modificano", ma ad essa "aggiungono" nuove norme, che costuiscono anch'esse una fonte del diritto posta in posizione di supremazia rispetto a tutte le altre fonti, e in particolare rispetto alla legge formale ordinaria.
Premesso quanto sopra, in base alla LOGICA ARISTOTELICA (che mi è più congeniale),  secondo me il senso fatto palese dal significato proprio delle parole dell'art.16, secondo la connessione di esse (che è esattamente coerente con l'intenzione del legislatore), è il seguente: "Nel caso di una legge costituzionale di revisione, che modifica alcuni articoli della Costituzione vigente, bisogna specificare di che articoli si tratta, e cosa concerne la modifica; ovvero, nel caso di una legge costituzionale  che non modifica nessun articolo della Costituzione vigente, basta specificare cosa essa concerne (anche perchè non si può specificare altro)."
In una accanita discussione con Donxiquote, che appare nell'apposita sezione "Tematiche Culturali e Sociali", ho cercato di rendere lo stesso concetto con la simbologia della LOGICA FORMALE (di cui sono, però, digiuno).
Per cui vorrei il parere e le necessarie correzioni da parte di chi, di LOGICA FORMALE, "veramente" si intende.
Il mio tentativo è  stato il seguente:
TESTO DELLA LEGGE:
"Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvato il testo della LEGGE DI REVISIONE (a) dell'articolo (b)... (o degli articoli (b)...) della Costituzione, concernente (d) ... (o concernenti (d)), approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ... del ... ?»; ovvero: «Approvate il testo della LEGGE COSTITUZIONALE (c)... concernente (d) ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero ...del ... ?". 
Ho cercato di tradurre quanto sopra in "logica formale", nel modo -sicuramente scorretto- che segue:
PRIMA FATTISPECIE: Inferenza ipotetica a→(bbdd) (se "a" allora "(bbdd)")
OVVERO
SECONDA FATTISPECIE: Inferenza ipotetica c→d (se "c" allora "d")
Quindi:
c¬  b
a ¬ d 
C'è qualcuno che può correggere adeguatamente tale mia formula, con cortesi e "aristoteliche" spiegazioni, che anche un profano come me possa comprendere?
:)
Grazie.

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