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La giustizia e il caso

Aperto da baylham, 13 Febbraio 2017, 09:13:43 AM

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baylham

Dato che un fatto dichiarato ingiusto è irrimediabile, non c'è alcuna giustificazione tra il fatto illecito e la relativa sanzione penale. Invece è possibile una valutazione, un giudizio di coerenza e di congruità di una pena rispetto al sistema penale nel suo complesso. Già in questo senso le pene introdotte dalla nuova legge sull'omicidio stradale sono ingiuste per la loro sproporzione e illogicità.

La pena ha la duplice valenza di riparare la giustizia e di prevenire l'ingiustizia. Trovo che la pena sia assai efficace come strumento di prevenzione dei reati, uno strumento flessibile di potere e quindi di controllo dell'organizzazione sociale. Nel caso del trasporto stradale il legislatore può porsi degli obiettivi minimi in termini di morti e feriti da raggiungere: agire sulle sanzioni penali elevandole è pienamente efficace anche in assenza di altri tipi di interventi, quali la sostituzione dei semafori con rotonde.

Non ho le informazioni necessarie sulle cause principali degli incidenti stradali, ho limitato il mio ragionamento a quelli proposti dalla legge: passare col semaforo rosso ad esempio è giudicata una grave violazione vista la pesantezza delle sanzioni previste in caso di morti e feriti. L'errore del legislatore è quello di avere elevato le sanzioni sulla base degli effetti, non sulle cause che portano a quegli effetti. Tale scelta, adottata sulla spinta di associazioni di vittime di incidenti stradali, che commettono lo stesso grave errore, è illogica oltre che gravemente ingiusta, a differenza della mia, rispetto all'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali e quindi le sofferenze umane derivanti dagli stessi.

Salvo casi minoritari, la generalità degli incidenti stradali è dovuta alla colpa, non al dolo: un conducente non ha interesse ad essere coinvolto in un incidente dal quale possono derivare danni fisici e materiali a sé o agli altri, sia come vittima che come responsabile.

Quindi il legislatore razionale deve agire in modo da influire sugli errori, le negligenze, le imprudenze che sono alla base delle cause degli incidenti, in modo da cambiare stabilmente le abitudini, i comportamenti dei conducenti. Se le cause degli incidenti gravi sono gli eccessi di velocità, andare contromano, passare col semaforo rosso, gli stati alterati da sostanze, ecc., devo colpire, punire in modo efficace questi comportamenti, che non implica necessariamente pene detentive, ma pene adatte a conseguire gli obiettivi: la sospensione della patente, il sequestro del mezzo, un lavoro obbligato, ecc., per periodi determinati.

Se invece come fa la legge si colpiscono gli effetti degli incidenti stradali si sbaglia completamente obiettivo, punendo ingiustamente e criminalizzando persone normali con pene detentive inutili, controproducenti e soprattutto ingiuste. Si preferisce addossare tutta la colpa, la responsabilità sui malcapitati di turno che vengono descritti e diventano dei criminali assassini, assolvendo il sistema e continuando tutto come prima.

Mentre la causalità tra passaggio col rosso e possibile incidente stradale è immediata, diretta, non c'è alcuna causalità diretta, nesso, tra passaggio col rosso e il numero e la gravità di feriti e morti, che rimane sostanzialmente un caso. Non è vero che gli ordinamenti giuridici razionali ammettono il caso come fonte di responsabilità: infatti sia nel diritto penale che in quello civile il caso fortuito e la forza maggiore esonerano da ogni responsabilità l'autore del fatto illecito. Si è responsabili quando c'è la colpa e la colpa nel caso discusso è quella di essere passato col rosso, ciò che accade dopo è prevalentemente dovuto al caso e alla forza maggiore, è fuori dal controllo della volontà.

Sul sistema assicurativo, il risarcimento civile, ricordo che non c'è soltanto il caso sfavorevole, la sfortuna, ma anche quello favorevole, la fortuna. Personalmente non ho provocato né subito alcun incidente ma non mi ritengo un bravo o buon guidatore, bensì fortunato.

maral

#16
La pena ha lo scopo di riparare la giustizia in termini sociali così da prevenire la degenerazione nella violenza individuale e, come ha detto Garbino, di essere di monito preventivo non per il reo, ma per evitare che altri commettano lo stesso misfatto e in questo senso mi sembra quanto mai opportuno che il numero di vittime causato da un'infrazione al codice stradale sia considerato per determinare l'entità della pena. Sarebbe del tutto insensato altrimenti, non è che un guidatore avendo ammazzato una mezza dozzina di persone su un passaggio pedonale possa cavarsela con una contravvenzione e con tante scuse per la sua distrazione, quella distrazione diventa, proprio in ragione del numero delle vittime e quindi degli effetti, colpa gravissima. Poi è ovvio che la giustizia distingua tra delitto intenzionale o meno e per questo c'è la colpa e il dolo, ma non è che se uno agisce senza dolo può ritenersi al riparo di una pena giustamente molto severa in ragione del danno sociale procurato.
Se poi uno vuole mettersi al riparo dal caso non ha che da prestare la massima attenzione mentre guida rispettando in ogni caso le norme, così evita che qualcun altro che per caso passa di lì, paghi quel caso con la vita.

baylham

A maral

la differenza è proprio sul senso di giustizia, che cosa è la giustizia: quello che tu consideri sensato, e sei in buona compagnia, io invece lo considero insensato. Per me il caso, la fortuna o sfortuna, non è un fattore di giustizia, ma di ingiustizia, di rottura dell'eguaglianza, della parità di trattamento. Distribuire le pene in base al caso non appaga il mio senso di giustizia, all'ingiustizia la giustizia deve reagire con giustizia.

Tuttavia rilevo a mio sostegno che nelle legislazioni il caso fortuito non è fonte di responsabilità, in mancanza della colpa. Il mio ragionamento è quindi logicamente conseguente: punisco la causa, non gli effetti casuali della colpa. Gli effetti in generale del caso colposo, da nessuno ad una strage, servono invece a determinare la pena in generale della causa colposa. Graduando lo strumento della pena sulla causa posso raggiungere in parte, come Stato, gli obiettivi prefissi in termini di effetti.

Rilevo ancora a mio sostegno che la stessa logica tesa ad eliminare gli effetti del caso è alla base dell'attività assicurativa, che è volta appunto a livellare, rendere uguali le conseguenze dannose in termini patrimoniali del caso.





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