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Innocenza e colpevolezza

Aperto da Eutidemo, 06 Dicembre 2016, 16:08:58 PM

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Eutidemo

In questo intervento, vorrei affrontare il tema della "certezza" e del "dubbio", sotto un aspetto interdisciplinare, ancorchè molto semplicizzato; al fine di demolire un ricorrente e sin troppo abusato luogo comune, che nasce dal fraintendimento di una affermazione (peraltro parzialmente vera): "E' stato assolto, e, quindi, <<è>> innocente!".
1) CERTEZZA E DUBBIO FILOSOFICO.
Sotto il profilo filosofico, come è noto, esiste il cosidetto "dubbio sistematico", che è cosa ben diversa dal "dubbio metodico"; ma, in genere, nel linguaggio comune, per "dubbio filosofico" si intende un "dubbio remotissimo", e, per così dire, estremo.
Ed è a quest'ultima accezione che intendo rifarmi, in questa sede.
2) CERTEZZA E DUBBIO GIURIDICO.
Sotto tale profilo, occorre considerare che ci sono almeno tre tipi di "certezze processuali" possibili; le quali possono anche riguardare una stessa persona ed uno stesso fatto.
Per esempio, si può avere una "innocenza" o una "colpevolezza":
a) "Fiscale induttiva" (art.39 DPR 600/722 c.2)
Nel quale caso, cioè, ricorrendone le condizioni, un determinato soggetto potrebbe essere condannato in sede giurisdizionale, quale evasore, a pagare le imposte evase e le relative sanzioni, anche in base a presunzioni meramente induttive; e, cioè, come testualmente prevede la legge, anche prive dei requisiti della "gravità", della "precisione" e della "concordanza".
b)  "Fiscale analitico induttiva" ((art.39 DPR 600/32 c. 1 lett.d).
Nel quale caso, cioè, ricorrendone le condizioni, un determinato soggetto potrebbe essere condannato in sede giurisdizionale, quale evasore, a pagare le imposte evase e le relative sanzioni, solo in base a presunzioni che abbiano i requisiti della "gravità", della "precisione" e della "concordanza".
c)   "Penale" (art.533 C.P.P.)
Nel quale caso, cioè, configurando la presunta evasione connotati penali, un determinato soggetto potrebbe essere condannato alla reclusione, non solo in base a presunzioni che abbiano i requisiti della "gravità", della "precisione" e della "concordanza", ma solo se se esso risulti colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio" (giusta la modifica operata dall'art. 5, della l. 20 febbraio 2006, n. 46).
E' un po' meno del "dubbio filosofico" di cui al punto 1), ma alquanto di più di quanto previsto nel punto 2) a) e b).
Ed infatti, al riguardo, la Cassazione, ha più volte ribadito  che, con l'introduzione di questo principio, il legislatore ha inteso sancire che la condanna "penale" dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la "CERTEZZA" processuale della sua responsabilità, e, cioè, "...solo quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana".
Per cui, per venire al sin troppo abusato luogo comune, che nasce dal fraintendimento di una affermazione (peraltro parzialmente vera): "E' stato assolto, e, quindi, <<è>> innocente!", bisognerebbe quindi previamente stabilire a quale tipologia di procedimento giudiziario stiamo facendo riferimento; ed infatti, (per uno stesso fatto) uno stesso soggetto:
-   per alcuni tipi di procedimento giurisdizionale, potrebbe risultare condannato a pagare sanzioni non penali;
-   per altri tipi di procedimento giurisdizionale, invece potrebbe risultare non condannato a scontare sanzioni penali.
Quindi, in un caso essere proclamato colpevole, mentre nell'altro innocente.
E' un paradosso?
NIENTE AFFATTO!!!
Ed invero, l'accertamento delle responsabilità di un determinato soggetto, a seconda del diverso tipo di giurisdizione operante, tiene conto NON TANTO E NON SOLO DELL'ACCERTAMENTO DELLA VERITA' IN QUANTO TALE, BENSI' DEL TIPO DI INTERESSE CHE L'ORDINAMENTO RITIENE PREVALENTEMENTE MERITEVOLE DI TUTELA, IN UN CASO E NELL'ALTRO!
Vale a dire che, per esempio, in campo meramente fiscale (quando l'entità e la modalità della evasione non configurano fattispecie penali), il legislatore ha ritenuto che, nel prevalente interesse dell'erario e non rischiando nessuno la reclusione, fosse consentito, a seconda dei casi, di accertare la colpevolezza del soggetto in base a mere presunzioni semplici; in certi casi, persino prive dei requisiti della "gravità", della "precisione" e della "concordanza"...e senza che al soggetto sia nemmeno consentito di chiamare testimoni a suo discarico.
Diversamente, sempre per restare al campo fiscale, (quando l'entità e la modalità della evasione configurano fattispecie penali), il legislatore ha ritenuto, invece, che, nel prevalente interesse e tutela del cittadino, rischiando costui la reclusione, fosse indispensabile che esso risultasse colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio"; ovviamente consentendogli di chiamare testimoni a suo discarico, e qualunque altro tipo di prova.
3) CERTEZZA E DUBBIO POLITICO
Premesso quanto sopra, a mio avviso, risulta ERRATO assumere "tout court" come criterio dirimente della presunta colpevolezza  di un soggetto politico, AI FINI DELLA SUA VALUTAZIONE POLITICA (o anche soltanto umana), la sua eventuale assoluzione in campo penale, ovvero la sua condanna in campo strettamente fiscale; questo, come detto, perchè a seconda del tipo di procedimento adottato, sono diversi i criteri per mezzo dei quali si perviene a quella che viene definita "verità processuale".
La quale, se passata in giudicato, come dice un antico brocardo valido anche nel nostro ordinamento: "...facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat."
Secondo me, cioè, le sentenze non sono, di per sè, un "certificato", nè di innocenza nè di colpevolezza, se non nell'ambito in cui sono state emesse; in campo politico, quindi, secondo me, occorre valutare gli elementi che emergono dagli atti processuali,  per trarne le nostre PERSONALI convinzioni...a prescindere dalla sentenza emessa.
E solo in base a queste ultime, giudicare, IN PRATICA, se quel soggetto debba considerarsi, o meno, meritevole del nostro voto.
Fermo restando, IN TEORIA, il dubbio filosofico; per il quale, secondo me, dobbiamo sempre sperare che, forse, è sempre innocente.
Ma, ovviamente, questa è solo la mia personale sindacabilissima opinione.
:)