Legittima difesa: quando la "lettera" uccide più delle "pallottole"

Aperto da Eutidemo, 03 Maggio 2021, 13:56:42 PM

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Eutidemo

Una mia amica, giurista molto sottile, acuta e intelligente, mi ha recentemente scritto una cosa molto saggia: "Non abbiamo delle cattive leggi, devono solo essere applicate bene; cioè, "in primis", secondo il tenore letterale, prima di fare elucubrazioni fantasiose."
Secondo me, se i giudici si attenessero sempre a tali sagge parole, avremmo sicuramente meno sentenze balorde.
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Purtroppo però, a volte accade che ci siano delle leggi scritte molto male; le quali, se applicate alla lettera, fanno più danno delle pallottole!
:(
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Ad esempio, l'art.52 comma 2 del Codice Penale,  così come modificato dalla Legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019, sancisce quanto segue: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il <<rapporto di proporzione>> di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa <<un'arma legittimamente detenuta>> o altro mezzo idoneo al fine di difendere a) la propria o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione."
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Il che, interpretato alla "lettera", potrebbe significare che, qualora io mi difenda con una pistola la cui scadenza di "legittima detenzione" scade il 24 maggio, ma io mi dimentico di rinnovarla tempestivamente:
- se io la uso per sparare in casa mia ad un ladro il 23 maggio, mi viene applicata la presunzione di "proporzionalità" della legittima difesa;
- se, invece io la uso per sparare in casa mia ad un ladro il 25 maggio, la presunzione di "proporzionalità" della legittima difesa non mi può più essere applicata, perchè ormai io detenevo in modo illegittimo.
Il mio porto d'armi scade a luglio dell'anno prossimo, per cui devo stare ben attento a non dimenticarmene!
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Secondo me, quella in questione, è una disposizione assolutamente "sciocca", perchè non sussiste la benchè minima connessione logica tra il legittimo possesso di un'arma, e il modo più o meno "proporzionato" di utilizzarla per difendersi.
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Ed infatti:
- se sparo a degli aggressori armati che minacciano di uccidermi in casa mia, qualunque sia l'arma che io utilizzo per difendermi, la mia difesa dovrebbe comunque considerarsi "proporzionata", a prescindere dal fatto che la licenza di detenzione della mia arma sia scaduta o meno, ovvero che io non abbia mai denunciato il suo possesso;
- se, invece, io sparo con un fucile a pompa legittimamente detenuto a uno zingarello dodicenne disarmato che si è introdotto per rubare in casa mia, checchè ne dica l'attuale art.52, non c'è dubbio che, almeno di fatto, la mia reazione difensiva sia stata assolutamente "sproporzionata".
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In realtà, se, per difendermi, io ho usato un'arma "illegittimamente" detenuta:
- ai sensi dell'art. 697 del Codice Penale, è giusto che io venga punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371, per detenzione abusiva di un'arma per la quale era prevista la denuncia;
- ai sensi dell'art. 52 comma del Codice Penale, non è però giusto che mi venga negata, solo per tale motivo, la presunzione della "proporzionalità della legittima difesa" (non c'è alcun nesso logico tra le due cose).
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Sempre ammesso, ovviamente, che sia ragionevole stabilire un tale tipo di presunzione; aspetto, questo, di carattere eminentemente ideologico e politico, sul quale non ho minimamente intenzione di soffermarmi in questo topic.
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A parte questo, quando il redattore della legge incentra (immotivatamente) la sua attenzione sulla "legittima detenzione di un'arma", non si rende conto che, almeno per quel che concerne le "armi da fuoco", di per se stesse sono abbastanza innocue, sia se detenute legittimamente sia in caso contrario; ed infatti una "pistola scarica" al massimo la si può tirare in faccia a qualcuno, ma ben difficilmente con esito letale.
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Ciò che, invece, sarebbe stato davvero importante, ai fini della "presunzione di proporzionalità della difesa", non era tanto la "legittima detenzione di un'arma di un certo tipo o di un altro tipo" ed il suo uso, quanto, piuttosto, la "legittima detenzione di determinati tipi di munizioni" ed il loro utilizzo; ma mi rendo conto che un "legislatore-propagandista", del tutto ignaro della legislazione in materia di armi e di munizioni, a tale "sottile" distinzione non era certo in grado di arrivare.
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Ed infatti, se io conservassi  nel cassetto del comodino una normale pistola, legittimamente denunciata e detenuta, ma caricata con pallottole "a punta cava", mi metterei anticipatamente in condizione di reagire con una difesa decisamente "eccessiva" e "sproporzionata", nel caso in cui dei ladri si introducano di notte in casa mia.
E, questo, anche considerato che tale tipo di munizioni è proibito perfino in caso di guerra!
Non a caso, invero, le stesse convenzioni di Ginevra e dell'Aia vietano, nell'utilizzo bellico, alcuni generi di munizioni e, in particolare, le pallottole esplosive, avvelenate, non incamiciate o a punta cava; ed infatti, già nella prima guerra mondiale, chi era catturato con armi caricate così, non veniva neanche preso prigioniero, ma veniva legittimamente fucilato sul posto.
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In particolare, per quanto riguarda la nostra legislazione, il divieto di uso di munizioni "ad espansione", senza eccezione alcuna, è stato introdotto dall'art. 12 del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 con l'intento di adeguare la nostra normativa alle disposizioni della direttiva europea 18 giugno 1991 secondo cui  sono vietate le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di "proiettili ad espansione, nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi".
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La ragione di tale divieto, risulta palese dalla seguente immagine, da cui risulta evidente  l'effetto terminale che ha sul bersaglio un proiettile FMJ (Full Metal Jacket), legalmente consentito ad usi difensivi, e quello, invece, provocato un proiettile in piombo nudo "non incamiciato", in questo caso WC (Wad Cutter).
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/df/d5/3a/ME13AFGR_t.jpg
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Si tenga presente che, quello che si vede a destra, nell'immagine, è un proiettile Wad Cutter perfettamente lecito per il tiro a segno, perchè fa un "buco bello grosso",  ben visibile anche da una lontana postazione di tiro; tuttavia non mi verrebbe mai in mente di usarlo per difesa, fuori dal poligono, poichè, pur essendo un tipo di munizione in piombo nudo la cui detenzione è perfettamente lecita (avendo, ovviamente, il "porto d'armi"), il suo effetto balistico sul corpo umano, secondo me, è decisamente"inappropriato".
Ed infatti, le munizioni Wad Cutter, pur essendo in genere meno potenti di quelle Full Metal Jacket, hanno a mio parere un effetto terminale crudelmente devastante sui tessuti organici; inoltre, proprio perchè sono meno potenti, il loro effetto lesivo è maggiore, perchè, invece di "perforare" il bersaglio, scaricando oltre la loro energia cinetica, in genere si limitano soltanto a "penetrarlo", scaricandola tutta "dentro" il corpo della vittima.
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Comunque, a parte le diverse opinioni che si possono avere sulla "lesività" e/o la "cattiveria" dei proiettili Wad Cutter, non c'è dubbio alcuno che la detenzione di quelli cosidetti tradizionalmente "Dum-Dum", e tutte le varie numerose tipologie genericamente classificate "a punta cava",  sono proibite in Italia persino alle Forze dell'Ordine (e assimilate), e, quindi, non vanno usati "mai".
Per cui, a mio parere, sarebbe stato molto più logico e razionale, ai fini della "presunzione di proporzionalità della difesa":
- non tanto pretendere la "legittima detenzione di un'arma di un certo tipo o di un altro";
-  quanto, piuttosto disconoscere tale favorevole presunzione, a chi, sia pure per difesa, tiene  nel cassetto del suo comodino,  una pistola "precaricata" con "munizioni proibite".
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Ma questa è solo la mia modesta opinione!
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:)

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