LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Aperto da Eutidemo, 28 Aprile 2019, 11:48:18 AM

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Eutidemo

Secondo me, in generale e non solo con riferimento al caso SIRI, alcuni tendono ad ampliare troppo il PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA; e, cioè, oltre il suo "SPECIFICO" AMBITO quale previsto dalla legge (e dal buon senso).
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Ed invero, il comma 2 dell'art. 27 della Costituzione, sancisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva; il che, però, vale esclusivamente AI FINI PENALI, nel senso che non può essere sottoposto a reclusione o ad altre sanzioni penali, ma non ad altri fini...per esempio a quelli di mera CAUTELA AMMINISTRATIVA, o di altri tipi di sentenze, che non siano di natura penale.
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Ad esempio, l'art. 91 del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, sancisce che l'impiegato pubblico sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, SOSPESO dal servizio fino alla sentenza del giudice penale; il che non lede assolutamente il principio della presunzione di innocenza di cui al comma 2 dell'art. 27 della Costituzione, perchè:
- si tratta di un semplice provvedimento prudenziale di CAUTELA, che non implica affatto il riconoscimento della colpevolezza "penale" dell'imputato, o la sua sottoposizione a sanzioni di "natura penale";
- bensì comporta semplicemente l'AUTOTELA della amministrazione e dell'INTERESSE PUBBLICO.
Ora, se questo vale per un semplice impiegato, secondo me dovrebbe valere "A FORTIORI" ed a "MAGGIOR RAGIONE" anche per chi riveste le cariche amministrative e politiche più elevate.
Ed invero, ferma restando la presunzione di innocenza "ai fini penali", le più elementari norme di PRUDENZA, a tutela degli interessi dell'intera collettività, dovrebbero suggerire -se non imporre- di sospendere l'imputato dalla sua attività pubblica; almeno fino a quando non sia fatta chiarezza sulle sue effettive responsabilità.
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Tra l'altro, la disparità di trattamento tra il semplice impiegato (che può essere sospeso dall'incarico), e le cariche amministrative e politiche più elevate, potrebbe anche configurare una violazione del principio di eguaglianza  di tutti i cittadini di fronte alla legge, ed alle misure cautelari da essa previste, sancito dall'art.3 della Costituzione.
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Senza considerare che, in ordine ad una stessa "tipologIa" di  condotta illecita (ad esempio, una evasione tributaria), può instaurarsi:
- un tipo di processo che si conclude con una sentenza giurisdizionale di condanna penale (ad esempio, per una evasione fiscale superiore a 150mila euro), il quale implica la PRESUNZIONE DI INNOCENZA;
- un tipo di processo che si conclude con una sentenza giurisdizionale di condanna non penale (ad esempio, per una evasione fiscale NON superiore a 150mila euro), il quale NON implica la PRESUNZIONE DI INNOCENZA.
Per cui, paradossalmente, seguendo l'interpretazione estensiva di tale presunzione, nel primo caso l'imputato non si potrebbe sospendere dalle proprie mansioni, mentre nel secondo caso sì; il che non avrebbe alcun senso.
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Discorso a parte, poi, andrebbe fatto per il PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO, previsto nell'art. 533, comma primo, c.p.p, che vale solo nel primo caso; mentre, nel secondo caso, la colpevolezza può essere desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, che siano gravi, precise e concordanti (art.39 DPR 600/73 comma 1 lett.d) prima parte), o, in taluni casi, anche prive dei requisito della gravità, della precisione e della concordanza (art.39 DPR 600/73 comma 1 lett.d) seconda parte).
In tal caso, quindi, la legge stessa consente di presumere il comportamento illecito, e l'applicazione delle relative sanzioni (non penali), ben prima della sentenza giuridizionale definitiva, non essendo questa di natura penale.
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Premesso dal punto di vista giuridico quanto sopra, però, sotto il profilo della OPPORTUNITA' POLITICA, solitamente si eccepisce che, in tal modo, con false denunce di reato, potrebbe essere messo temporaneamente fuori giuoco chiunque rivesta cariche amministrative e politiche di qualsiasi genere; e, questo,  nell'interesse della parte avversa, che potrebbe avvalersene per i propri scopi.
Tale argomento ("ex abuso"), in effetti, fa buona presa su chi non è abituato ad approfondire le tematiche, contentandosi solo della loro logica superficiale; che, in effetti, SEMBRA ineccepibile.
Ma non è così!
Ed infatti:
1)
Un argomento del genere potrebbe valere in qualsiasi altro ambito: ad esempio, in vista di una promozione un impiegato potrebbe denunciare un collega in concorrenza con lui per il posto (e/o simulando anche a suo carico tracce di reato) e, in tal modo, farlo sospendere ex l'art. 91 del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3.
Ma è ovvio che l'eventualità di possibili calunnie, non impedisce comunque l'appicazione della PROCEDURA SOSPENSIVA, in quanto in nessun campo l'ABUSO può precludere l'USO legittimo di uno strumento di tutela amministrativa; ed infatti, chi abusivamente e fraudolentemente si dà da fare per "innescare" la procedura sospensiva, commette lui stesso un reato, che, in quanto tale, è a sua volta perseguibile.
2)
In ogni caso, in nessun caso, e tantomeno con riguardo alle cariche amministrative e politiche più elevate, può ritenersi sufficiente il semplice "sospetto", per sospendere chiunque dalle sue funzioni;  è invece necessaria, secondo me, quantomeno l'iscrizione nel "registro degli indagati" (sebbene al riguardo ritengo lecito nutrire anche diverse opinioni, sulle quali qui non posso diffondermi).
3)
Infine, nel caso in cui il soggetto dovesse essere ritenuto innocente, nel caso in cui fosse stato cautelativamente interdetto dalle sue funzioni:
- ove possibile dovrebbe esservi immediatamente riammesso, e ricevere un adeguato risarcimento per il danno economico e d'immagine subito; 
- ove, invece, la cosa non fosse più possibile, dovrebbe ricevere un risarcimento MOLTO più consistente per il danno economico e d'immagine subito.
***
Ma, ovviamente, si tratta solo di mie discutibilissime opinioni! :)
*** 




 

Socrate78

Ci sono contraddizioni de facto, nel senso che secondo me se l'amministrazione sospende l'imputato per motivi di sicurezza significa che logicamente tende più a ritenerlo colpevole che innocente! E' logica questa, infatti per quale motivo il rapporto fiduciario dovrebbe interrompersi se si presume che l'imputato sia innocente?

Eutidemo

Citazione di: Socrate78 il 28 Aprile 2019, 12:27:37 PM
Ci sono contraddizioni de facto, nel senso che secondo me se l'amministrazione sospende l'imputato per motivi di sicurezza significa che logicamente tende più a ritenerlo colpevole che innocente! E' logica questa, infatti per quale motivo il rapporto fiduciario dovrebbe interrompersi se si presume che l'imputato sia innocente?

L'ho spiegato sopra, il perchè! :)

anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 28 Aprile 2019, 11:48:18 AM

Premesso dal punto di vista giuridico quanto sopra, però, sotto il profilo della OPPORTUNITA' POLITICA, solitamente si eccepisce che, in tal modo, con false denunce di reato, potrebbe essere messo temporaneamente fuori giuoco chiunque rivesta cariche amministrative e politiche di qualsiasi genere; e, questo,  nell'interesse della parte avversa, che potrebbe avvalersene per i propri scopi.



In effetti, Eutidemo, è questo il centro del problema, anche perché chiama in causa il rapporto tra Magistratura e altri poteri dello stato, e non solo nel caso di false denunce, che sarebbe il più banale. Gli interessi che sono in gioco nella lotta politica sono di dimensione tale che gli estremi di una responsabilità giudiziaria, con le opportune complicità e magari solleticando le propensioni degli inquirenti, possono essere prodotti da una manina occulta senza bisogno di fare denuncie. Credo che il caso studio più interessante al riguardo sia lo scandalo Consip, nel quale un'inchiesta su supposte corruzioni diventa uno strumento per infangare un leader politico, oltretutto senza chiamarlo direttamente in causa nell'inchiesta.
Tu giustamente dici che quest'uso strumentale della giustizia è reato penale, peccato però che la giustizia non abbia gli stessi tempi della politica, e quindi, anche in caso di buona fede dei magistrati (Perché il magistrato deve comunque interpretare il contesto che gli si presenta, e quindi può aver modo di capire se si trova di fronte a comportamenti criminosi, oppure ad intelligenti simulazioni finalizzate a colpire politicamente qualcuno) il danno politico  è comunque consumato e irrecuperabile.
Un saluto

Eutidemo

Ciao Anthonyi.
Comprendo perfettamente il tuo ragionamento, che non è affatto privo di fondatezza circostanziale; tuttavia non ritengo assolutamente di poterlo condividere, in quanto, come ho già detto, tutte le argomentazioni "ex abuso", e, cioè, che partono dalle possibili (o anche probabili) "derive patologiche" di determinati interventi giuridici, conducono sempre a conclusioni FALLACI, e, comunque, praticamente inaccettabili.
Almeno secondo me!
***
Ed infatti, ragionando così, si finirebbe per dover sempre "sospettare" che, con le opportune complicità, e magari solleticando le "propensioni degli inquirenti", ipotetiche "MANINE OCCULTE" potrebbero inquinare anche le sentenze definitive di condanna (o di assoluzione, come pure è avvenuto); con buona pace del PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA.
Ma questo non significa che dobbiamo rinunciare ai giudici, ai processi e alle sentenze; sarebbe come rinunciare a farsi operare, perchè alcuni medici sono "cani"!
***
A parte tale aspetto, per così dire, "logico", secondo me la TUTELA degli interessi della collettività, sia pure in forma cautelativa, deve prevalere -non oltre certi limiti- sulla TUTELA degli interessi del singolo individuo; questo, qualora ci sia il "rischio" che lasciarlo al suo posto, possa comportare un "grave" danno alla società nel suo complesso, ovvero a specifici settori di essa.
***
Ad esempio, se un insegnante elementare è "indagato" per PEDOFILIA, mi sembrerebbe INSENSATO lasciarlo al suo posto, fino alla sentenza definitiva della Cassazione che lo condanna o lo assolve (quando i suoi alunni saranno già diventati nonni, magari pedofili pure loro); mi parrebbe molto più SENSATO, invece, "sospenderlo" dalla sue funzioni, magari offrendogli un altro incarico lavorativo per sopravvivere, e, soprattutto, risarcendolo ampiamente qualora dovesse essere riconosciuto innocente.
***
Allo stesso modo, a prescindere dal fatto che, secondo me, è semplicemente assurdo conferire determinati incarichi politici e di alta amministrazione ad un bancarottiere dichiarato, una volta che si è commessa una simile "inqualificabile" balordaggine, è ancora più assurdo lasciarlo al suo posto dopo che, per giunta, viene pure indagato per corruzione nell'esercizio delle sue funzioni; fermo restando, infatti, che la sua "colpevolezza penale" (con le relative sanzioni) può essere proclamata SOLTANTO dopo la sentenza definitiva di condanna, il fatto di interdigli le sue attuali funzioni amministrative e politiche, dovrebbe essere vista NON COME UNA SANZIONE, bensì come una semplice e doverosa MISURA CAUTELATIVA nei confronti della collettività.
Come avviene per qualsiasi altro servitore dello Stato, in base al citato 'art. 91 del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3.
***
Al riguardo, una cosa che mi ero dimenticato di precisare nel mio precedente intervento, è che, ovviamente, occorre anche tenere conto del "tipo" di reato per il quale il soggetto è stato indagato, in quanto:
a) 
Se il nostro ipotetico bancarottiere, improvvidamente insignito di un rilevante incarico pubblico, venisse "indagato" per il reato di cui  all'art.659 del Codice penale, in quanto sospettato di schiamazzi notturni, non vedo alcuna ragione per la quale dovrebbe essere "prudenzialmente" interdetto dal suo incarico; ciò, in quanto, anche se davvero fosse colpevole del reato attribuitogli, questo non inciderebbe minimamente sul corretto espletamento delle sue pubbliche funzioni (disdoro a parte), perchè non c'è alcun nesso tra il reato imputatogli ed il suo incarico.
b)
Tuttavia, nel caso il nostro ipotetico bancarottiere venisse "indagato" per il reato di cui  all'art.575 del Codice penale, in quanto sospettato di aver ucciso la moglie,  sebbene non sussista alcun nesso tra il reato imputatogli ed il suo incarico, forse sarebbe lo stesso il caso che fosse "prudenzialmente" interdetto dal suo incarico.
Occorre valutare, "sensatamente", caso per caso!
***
Quanto all'uso strumentale della giustizia per fini politici, questo è un altro discorso; ed infatti, sia che l'indagato venga interdetto o meno dalle proprie funzioni, non c'è dubbio alcuno che la parte politica avversa sfrutterà la cosa a suo vantaggio.
E' naturale!
Ma:
- se la parte politica a cui appartiene l'indagato si oppone al suo ritiro, giustifica ancora di più la strumentalizzazione dell'avversario;
- se la parte politica a cui appartiene l'indagato, invece,  è lei stessa ad invitarlo al  ritiro, ci fa sicuramente una migliore figura.
***
Quanto al fatto che la giustizia non ha gli stessi tempi della politica, in questo hai perfettamente ragione; ma ciò non sposta i termini della questione!
Ed infatti, dati i tempi della giustizia, se, per impedire all'indagato di commettere altri illeciti nell'esercizio delle sue funzioni, si dovesse attendere sempre la sentenza di condanna, "il danno politico", come scrivi tu,  "sarebbe  comunque consumato e irrecuperabile"...ma a danno della intera collettività.
Ed invero:
- in caso di assoluzione, è pur sempre più facilmente risarcibile il singolo individuo leso e la sua parte politica (sia pur mai adeguatamente); 
- in caso di condanna, avendo nel frattempo il colpevole avuto la possibilità di compiere altre malefatte, essendo rimasto al suo posto, il danno sociale e politico risulterebbe molto più grave e ormai non più rimediabile in alcun modo.
Vedi, in altro ambito, l'esempio del pedofilo!
Un saluto

anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 29 Aprile 2019, 06:16:45 AM
A parte tale aspetto, per così dire, "logico", secondo me la TUTELA degli interessi della collettività, sia pure in forma cautelativa, deve prevalere -non oltre certi limiti- sulla TUTELA degli interessi del singolo individuo;

Ciao Eutidemo, riprendo questa tua frase perché anche il problema di inquinamenti della giustizia è un interesse pubblico. In Brasile oggi c'è al governo un leader di destra abbastanza estrema anche perché il leader storico della sinistra è stato condannato per corruzione, una condanna che è il risultato di un grande impegno profuso da un giudice abbastanza importante, il quale oltretutto sembra sia stato premiato dall'attuale capo di stato.
Negli Stati Uniti, per quanto ne so, se un politico è segnato da un'inchiesta viene fatto un processo speciale, viene data massima visibilità all'evento, in maniera tale che in ogni caso, cioè sia nel caso sia evidente la responsabilità del politico, sia nel caso sia evidente la strumentalità dell'inchiesta, l'opinione pubblica sia in grado di valutare.
In Italia invece si mette tutto nel tritacarne dei meccanismi , per i quali il giudice è inamovibile e quindi la presenza di vizi di base continua. E qui richiamo il caso Consip perché è stato proprio grazie al trasferimento degli incartamenti da Napoli a Roma che qualcuno s'è accorto di errori fondamentali nell'inchiesta, se l'inchiesta fosse rimasta a Napoli non se ne sarebbe accorto nessuno.
Un saluto.

Eutidemo

Ciao Anthonyi.
Tu insisti nell'affrontare la questione solo sotto l'aspetto PATOLOGICO; e, per giunta, preoccupandoti più della PATOLOGIA dei "medici", che di quella dei "malati"; come dire che se il medico ti prescrivesse prudenzialmente di evitare il fumo, tu te ne fregheresti dicendo che, tanto, i medici sono da considerarsi inaffidabili per principio.
Come, talvolta, "effettivamente" sono; ma questo non implica certo che, di regola, le loro prescrizioni non siano "abbastanza" attendibili, anche prima di attendere l'esito della cura!
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Ma, se proprio vogliamo affrontare la questione sotto il profilo patologico, allora, se mi consenti, i politici a me sembrano MOLTO più inaffidabili dei giudici, come una INFINITA' di CASI CONCRETI dimostra; per cui, se un politico è inquisito, lungi da me il volerlo condannare alla reclusione prima di una sentenza di terzo grado, ma, nel frattempo, io eviterei accuratamente di lasciargli in mano le chiavi della credenza dove è nascosta la marmellata (soprattutto quando ha avuto altri inequivoci  precedenti di mariuoleria).
***
Non dimentichiamoci, peraltro, che non pochi inquinamenti della giustizia sono scaturiti proprio dall'attività corruttrice dei politici; ma non per far condannare qualcuno, bensì, semmai, per farlo assolvere (in quanto loro complice).
A volte addirittura con apposite legislazioni "ad personam"!
***
Quello che accade in Brasile, non lo so, ma non credo assolutamente che sia minimamente paragonabile con quello che accade in Italia; ed infatti, i Roland Freisler, gli Andrej  Vyšinskij  e i Fouquier de Tinville, sicuramente germogliano e proliferano nelle dittature (finendo spesso loro stessi sul patibolo), ma sono sicuramente molto meno frequenti, sebbene non del tutto assenti, nelle democrazie liberali.
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Negli Stati Uniti, con tutti i loro difetti, "in genere" questo non accade; e non mi sembra che ciò  accada neanche in ITALIA, in quanto nel nostro Paese la PUBBLICITA' delle udienze è uno dei principi fondamentali del dibattimento, in quanto l'art. 471 del Codice di procedura penale stabilisce che l'udienza processuale deve essere PUBBLICA A PENA DI NULLITA' del processo stesso.
***
Tale PUBBLICITA, peraltro, è:
- IMMEDIATA, che si realizza in quanto TUTTI, anche se estranei al processo, possono direttamente e liberamente  accedere all'udienza in aula;
- MEDIATA, attuata attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento tramite la stampa o qualsiai altro mezzo di diffusione.
La pubblicità immediata subisce rarissime eccezioni, solo quando il Giudice dispone di procedere "a porte chiuse", in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge all'art. 472, commi 1 e 2, c.p.p.(buon costume ecc.); ma quella mediata permane comunque.
Per cui, come l'attualità diuturnamente dimostra, in Italia viene SEMPRE data (come scrivi tu) la:  "massima visibilità all'evento, in maniera tale che in ogni caso, cioè sia nel caso sia evidente la responsabilità del politico, sia nel caso sia evidente la strumentalità dell'inchiesta, l'opinione pubblica sia in grado di valutare."
Negare questo, è negare l'EVIDENZA!
***
Allo stesso modo, non comprendo bene cosa intendi quando scrivi che: "In Italia invece si mette tutto nel tritacarne dei meccanismi, per i quali il giudice è inamovibile e quindi la presenza di vizi di base continua."
Al riguardo, osservo quanto segue:
1)
I peggiori vizi e le peggiori storture e deviazioni della magistratura e della giustizia, si  hanno proprio quando il POTERE POLITICO, o chi per lui, si arroga il diritto di muovere e rimuovere i giudici a suo piacimento, nominando quali giudici dei meri esecutori della volontà politica del regime vigente; come, appunto, i Roland Freisler, gli Andrej  Vyšinskij  e i Fouquier de Tinville.
2)
Per questo, in ossequio al -secondo me- sacrosanto PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE E RECIPROCA INDIPENDENZA DEI POTERI di  Montesquieu, l'art. 104 della nostra COSTITUZIONE sancisce che: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere."
Vivaddio!
D'altronde, tramite l'AUTODIKIA e l'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE, a sua volta anche il potere politico non può a sua volta essere condizionato dal potere giudiziario.
3)
Semmai la differenza sta nel fatto che i politici, quasi sempre si fanno scudo l'uno dell'altro, negando l'autorizzazione a procedere nei confronti dei loro colleghi anche nei casi più lampanti; e ti risparmio, al riguardo, i numerosi esempi che potrei fare.
Diversamente da quanto si dice, invece, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a "tenere in riga" i propri membri molto più assiduamente di quanto si non si pensi; e, a parte questo, non è affatto vero che, nel caso delle Procure, "cane non mangia cane", perchè molto spesso sono gli stessi giudici ad indagare altri giudici.
Ad esempio, a gennaio, quindici magistrati in servizio nel distretto giudiziario di Catanzaro, con diversi incarichi, sono stati indagati dalla procura di Salerno; e si potrebbero fare altri esempi. 
Il che, secondo me, non è affatto un sintomo di MALESSERE, bensì di SANITA' del sistema giuidiziario, che, nel suo complesso, rifugge dall'OMERTA', e non ha paura di CONTROLLARE SE' STESSO; come nelle diverse valutazioni sul caso CONSIP da parte della Procura di Napoli e di quella di Roma (sebbene, sul caso CONSIP, ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso OFF TOPIC).
Mi preoccuperei molto di più, invece, se nessun giudice venisse mai messo sotto accusa da altri giudici, e se, da parte di diversi giudici, non venissero fatte valutazioni a volte differenti; ed è proprio per consentire tali valutazioni diverse ed un controllo reciproco, che sono previsti tre gradi di giudizio!
***
Con questo non voglio affatto sostenere che i giudici siano tutti buoni e santi, mentre i politici siano tutti corrotti e cattivi; anzi, in maggiore o minore misura, ed in modi diversi ormai sono arrivato alla stessa conclusione di Biante di Priene, il quale, sul frontone del tempio dell'oracolo di Delfi, incise il famoso motto: «Οἱ πλεῖστοι κακοί» (Hoi plêistoi kakói, "la maggioranza degli uomini è cattiva").
Semmai io aggiungerei, che è anche stupida e ignorante, oltre che cattiva.
Ed io, purtroppo, mi metterei nel mucchio!
***
Ed è proprio per questo che io preferisco i sistemi politici, come quello propugnato da MONTESQUIEU, che partono dal presupposto che gli essere umani tendono per loro natura a prevaricare gli uni sugli altri; per cui la cosa migliore è "dividere" i poteri il più possibile, al fine quantomeno di evitare i danni più gravi che possono derivare da tale deleteria tendenza.
***
Un saluto. :)
***

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