La presunzione d'"innocenza" e quella di "non colpevolezza"

Aperto da Eutidemo, 31 Maggio 2022, 11:30:09 AM

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Eutidemo

A mio avviso, in materia, sussiste una certa difformità  tra la normativa comunitaria e la nostra normativa interna.
Ed infatti:
1)
Esistono due norme comunitarie in materia di "presunzione d'innocenza":
a)
L'art. 6 della  "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo", il  quale sancisce che: "Ogni persona accusata di un reato è presunta <<innocente>> fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", senza minimamente accennare al concetto di definitività dell'accertamento;
b)
L'art. 48 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", il quale sancisce che:  "Ogni imputato è considerato <<innocente>> fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata", anche qui, senza minimamente accennare al concetto di definitività della prova.

2)
La nostra Costituzione, invece, all'art. 27 secondo comma, sancisce che "L'imputato non è considerato <<colpevole>> sino alla condanna <<definitiva>>", senza però minimamente accennare al concetto di "innocenza".
***
Al riguardo, secondo me, possono farsi le seguenti considerazioni:
A) DEFINITIVITA' DELL'ACCERTAMENTO
La nostra surriportata norma costituzionale, mi sembra avere una portata più ampia rispetto alla "presunzione di innocenza" come descritta nella normativa europea, nel senso che, per noi, l'imputato viene considerato "non colpevole" fino a quando non vi sia una sentenza che non solo "accerti legalmente" l'esistenza del fatto-reato, ma che lo faccia "in maniera definitiva", consacrando così in modo irrevocabile la validità della tesi accusatoria; mentre, invece, nella normativa europea di "definitività" non si parla minimimamente.
Il che significa che, se in un giudizio di primo grado l'imputato viene condannato per omicidio dalla Corte di Assise di Genova, la sentenza di condanna ha di fatto "accertato legalmente" la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, per cui non può più proclamarsi ("europeisticamente" parlando) "innocente";  ma, per il nostro ordinamento interno, resterà sicuramente "non colpevole" fino alla sentenza definitiva (cioè, fino alla "res iudicata").
B) "NON COLPEVOLEZZA" E "INNOCENZA"
I concetti di "non colpevolezza" di cui parla l'art.27 della nostra Costituzione, e quello di  "innocenza"  di cui parlano le citate norme comunitarie, sembrano pressochè sinonimici; e, in un certo senso, effettivamente lo sono, ma solo fino ad un certo punto.
Ed infatti, pur non risultando l'imputato legalmente "colpevole" di uno specifico reato, il suo comportamento può risultare egualmente "nocens"; cioè che "nuoce" al prossimo e/o alla collettività, in quanto produce un effetto comunque "nocivo".
Pertanto, sotto l'aspetto processuale, la "presunzione di non colpevolezza" prevista dalla nostra Costituzione, sembrerebbe offrire una tutela più estesa rispetto alla generica  "presunzione di innocenza" prevista dalle norme comunitarie.
***
Ed infatti, l'art. 530 c.p.p, sotto la rubrica "formule di assoluzione" enuclea al primo comma:
a)
Le ipotesi mancanti dell'elemento oggettivo ("se il fatto non sussiste, o se l'imputato non lo ha commesso");
b)
Le ipotesi scriminate per l'effetto di una causa di giustificazione ("se il fatto non costituisce reato");
c)
Le ipotesi di "abolitio criminis" prodotta o da una legge di riforma o anche da una sentenza della Corte Costituzionale ("non è più previsto dalla legge come reato");
d)
Le ipotesi in cui viene meno l'"imputabilità" del reo ("se il reato è stato commesso da persona non imputabile");
e)
Le ipotesi consistenti in "cause di non punibilità" (non punibile per un'altra ragione).
***
A ben vedere, se la nostra Costituzione avesse parlato di "presunzione d'innocenza", interpretando tale concetto "in senso restrittivo", esso avrebbe potuto concettualmente limitarsi solo al primo dei punti succitati (a); e, cioè, "se il fatto non sussiste" ovvero "se l'imputato non lo ha commesso".
***
Ed infatti:
- se io non ho mai materialmente "ingiuriato" nessuno, sono indubbiamente "innocente" sotto tutti gli aspetti (penali e non penali);
- se, invece, io ho effettivamente ingiuriato qualcuno, ormai non sono più "colpevole" di nessun reato, in base al decreto legislativo n. 7 del 2016, ma questo non significa che io sia "innocente", perchè ho comunque "nuociuto" a qualcuno insultandolo!
Ed infatti, a parte l'eventuale risarcimento del danno, sarò soggetto ad una "sanzione pecuniaria" da 100 euro a 8.000 euro!
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