La "libertà di espressione", e il "divieto di menzogna"!

Aperto da Eutidemo, 19 Settembre 2021, 06:54:06 AM

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Eutidemo

Nel nostro ordinamento esistono due norme che, se non correttamente interpretate, potrebbero sembrare in contrasto tra di loro, e, cioè:
- l'art.21 della Costituzione, il quale stabilisce: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio <<pensiero>> con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."
- l'art.656 del Codice Penale, il quale stabilisce: "Chiunque pubblica o diffonde <<notizie>>  false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309."
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Di primo acchito, si nota subito la differenza tra il riferimento:
- nel primo caso, al "pensiero" (cioè all'"opinione");
- nel secondo caso, alla "notizia" (cioè al "fatto");

IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Al riguardo, in primo luogo occorre ricordare che la Corte Costituzionale, in tre successive sentenze (C. cost., 16.3.1962, n. 19; 19.12.1972, n. 199; 3.8.1976, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.656 del Codice Penale con riferimento all'art. 21 Cost., per totale mancanza di contrasto tra le due norme.

IL REATO
Una volta appurato che non esiste alcun contrasto tra l'art.656 del Codice Penale e l'art. 21 Cost., occorre esaminare un po' più da vicino il reato in questione, anche per evitare di incorrere nella sanzioni penali da esso previste.
Al riguardo, quindi, molto sinteticamente, occorre considerare quanto segue:

a)
Il primo elemento costitutivo della fattispecie criminosa, consiste nell'utilizzazione di un qualunque mezzo che possa costituire un canale di informazione:
- da quelli "a stella" (TV, radio e stampa).
- a quelli "a rete" (INTERNET, e, in particolar modo, i "social network" di qualunque genere e tipo, dalle semplici "chat" ai "forum").
Tutto ciò si evince dalla Relazione Ministeriale, laddove si sottolinea che la condotta del "diffondere" esclude dalla fattispecie criminosa  soltanto "la comunicazione fatta ad una sola persona"; ed infatti, per "diffusione" deve intendersi  la "propalazione" con qualsiasi mezzo, purché diretto a più soggetti (V. Chiarotti, F., Diffusione, cit., 515).

b)
Il secondo elemento costitutivo della fattispecie criminosa, è di tipo "contenutistico", e consiste nel riportare  fatti presentati e rappresentati come reali, cioè come realmente accaduti, quando, invece:
- o non sono affatto accaduti;
- ovvero non è certo se siano accaduti o meno.
In altre parole, nel caso in cui si riferisca un "fatto" certo e incontrovertibile, si può esprimere riguardo ad esso l'"opinione" che si vuole; però costituisce un reato esprimere opinioni riguardo a fatti che non sono accaduti, ovvero che non è certo se siano accaduti o meno, dando falsamente per scontato che essi lo siano (in base alle proprie congetture, più o meno fondate che esse siano).
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Questo è un punto molto delicato, non comprendendo il quale, molte persone potrebbero venire arrestate senza neanche rendersi conto di aver commesso un crimine; ed infatti, mentre, in genere, per i reati di tipo delittuoso è necessario il "dolo", in questo caso l'art. 424 c.p., prevede che si debba rispondere della propria condotta,  a prescindere dalla circostanza che essa sia dolosa o colposa.
La giurisprudenza, invero, ha più volte ribadito il limite della "documentabile" e "oggettiva" verità dei fatti comunicati, quale presupposto irrinunciabile del diritto di manifestare al riguardo le proprie libere opinioni; cioè si possono manifestare le proprie opinioni su fatti certi, e non su fatti a loro volta "opinati".
"Praesumptum de praesumpto non admittitur!"
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Ad esempio, premesso che, in base ai dati dell'ISTAT, nel 2020 sono stati 2.395 i morti per incidenti stradali in Italia (entro 30 giorni dall'evento);
- si può dare del "fatto" l'interpretazione che si preferisce (dalla difettosità delle strade a quello delle vetture), e si può perfino criticare il metodo statistico, ritenendo che bisognerebbe estendere l'arco temporale a 60 giorni o ridurlo a soli 10 ecc.;
- però non si può negare il "fatto", sostenendo, ad esempio, che i morti sono dieci o venti volte di più, ma che l'ISTAT tiene nascosta la cosa in quanto "pagata" dall'ANAS e/o dai costruttori di automobili (salvo, ovviamente, che si abbiano "prove" -non mere "congetture"- in tal senso).

c)
Il terzo elemento costitutivo della fattispecie criminosa, consiste nel "turbamento dell'ordine pubblico", in quanto, secondo le succitate sentenze della Corte Costituzionale, il diritto di esprimere la propria opinione, senza distorcere i fatti, trova un limite "nella necessità di non incidere nel campo degli altrui diritti e interessi costituzionalmente garantiti, tra cui sicuramente trova spazio l'ordine pubblico,  inteso nel senso di ordine su cui si poggia la convivenza sociale, costituendo un bene collettivo, che non è da meno della libertà di manifestazione del pensiero".
Al riguardo, la migliore dottrina, ha riportato la nozione di "ordine pubblico" di cui all'art. 656 c.p., nell'ambito "del regolare andamento della vita quotidiana ... quale generale sicurezza a cui corrisponde nei singoli cittadini l'assenza di emozioni violente" (Caraccioli, I., Brevi cenni sulla nozione di ordine pubblico nelle art. 656 c.p., in Riv. it. dir. pen., 1962, 797; per la dottrina costituzionale cfr. Barile, P., La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in Foro it., 1962, I, 855).
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Per cui, ad esempio, sostenere che i morti per incidenti stradali sono dieci o venti volte di più di quelli resi ufficialmente noti, ma che l'ISTAT tiene "nascosta" la cosa in quanto "pagata" dall'ANAS e/o dai costruttori di automobili (salvo, ovviamente, che si abbiano "prove" -non mere "congetture"- in tal senso), costituirebbe senz'altro una notizia atta a turbare l'ordine pubblico, inteso nel senso del "regolare andamento della vita quotidiana, quale generale sicurezza a cui corrisponde nei singoli cittadini l'assenza di emozioni violente"; ed infatti, in un caso del genere, molte persone comincerebbero ad aver paura di usare i mezzi di trasporto, pubblici e privati, con conseguente turbamento, come recita la Corte Costituzionale, dell'"ordine su cui si poggia la convivenza sociale!"
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Chi ha orecchi per intendere intenda!
;)
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Alexander

#1
Buona domenica a tutti


E quando sono i governi stessi a diffondere notizie false, prive di prove certe, che turbano l'ordine pubblico e possono persino scatenare una guerra (come nel caso di quella del Golfo)? A quale sanzione vanno incontro? Quando affermano di aver colpito un'auto piena di terroristi e invece sono dei civili innocenti? Basta rettificare un mese dopo? Se loro hanno il diritto di diffondere notizie false tra la popolazione, per motivi di interesse politico o economico, senza incorrere in sanzioni, perché la popolazione invece viene sanzionata? Penso che il potere di disinformare, di turbare, manipolare l'opinione pubblica sia senza paragone con quello che è nella possibilità del singolo cittadino, soprattutto a riguardo di fatti su cui non c'è certezza assoluta.


Una notizia apparsa tempo fa su un giornale mainstream che va per la maggiore (Repubblica):





PYONGYANG - Emergono dettagli agghiaccianti sull'esecuzione avvenuta a dicembre scorso del potente zio del leader nordcoreano Kim Jong-Un. Secondo varie fonti di stampa (che citano un giornale di Hong Kong vicino al Partito comunista cinese), Jang Song-Thaek sarebbe stato gettato nudo in una gabbia e sbranato vivo da un branco di 120 cani affamati: le bestie sarebbero state lasciate appositamente senza cibo per svariati giorni. La notizia è stata riportata da media americani come Daily Beast ed Nbc e britannici come il Daily Mail, citando un articolo da un giornale di Hong Kong, il Wen Wei Po, che sarebbe legato al partito comunista cinese, ma senza trovare ovviamente conferme ufficiali.


La Nbc ha tuttavia ricordato che la Corea del Nord non ha mai specificato le modalità della morte di Jang, ex numero due del regime, giustiziato il mese scorso perché ritenuto colpevole di un tentativo di colpo di Stato. Secondo lo stesso giornale, addirittura altri cinque ex collaboratori di Kim Jong-un sarebbero stati giustiziati in questo modo atroce, sotto gli occhi del capo del regime, del fratello e di 300 altri funzionari. L'esecuzione sarebbe durata un'ora.


Prove certe? Nessuna. Disinformazione? 100%
E se fanno così quotidianamente, non viene il dubbio, al povero singolo cittadino,che sia il sistema stesso che fa disinformazione?
Chi ha orecchi per intendere intenda.  :)

InVerno

Nella notizia viene sottolineato chiaramente il fatto che non vi sono prove certe, suggerendo al lettore estrema cautela. Tale eccesso di zelo , anche fosse solamente formale, è irritrovabile in un articolo dell'infosfera a cui Eutidemo fa l'occhiolino, al contrario gli elementi di incertezza vengono celati, in molti casi, dimostrabilmente, con metodo. Evidentemente chi ha riportato la notizia si è fidato della catena di agenzie internazionali (l'ha pure esplicitata), pur avendo verificato che la fonte originaria non è granchè, ha ritenuto valido ventilare una notizia che in ogni caso sarebbe impossibile da confermare, per volontà stessa della NKR che non confermerà mai nulla di provenienza occidentale, non è che esiste un modo di  avere informazioni verificate NKR. Il lettore già di per se dovrebbe capirlo da solo, qui è addirittura specificato in ogni modo possibile, mancano solo i segnali catarifrangenti.
Non ci si salva da un inferno, sposandone un altro. Ipazia

Ipazia

La menzogna in tutti i regimi totalitari è ciò che contraddice la verità di regime. La legge italiana non fa eccezione. Taci, il nemico ti ascolta.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

Eutidemo

Ciao Alexander. :)
Le tue argomentazioni sono perfettamente comprensibili, e, almeno in parte, anche condivisibili; quantomeno a livello strettamente "etico-filosofico".
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Mi ricordano un po' quanto scrive Agostino nel libro quarto del "De civitate Dei", laddove racconta di quando Alessandro  Magno interrogò un pirata catturato e condannato a morte, chiedendogli adirato: "Perché mai infesti i mari, procuri gravi danni ai marinai e alle navi e rubi le statue e gli ornamenti dei templi?".
E il pirata gli rispose: "Pure tu infesti il mondo! Ma poiché io lo faccio con una piccola nave, tutti mi chiamano brigante; tu, invece, che fai la medesima cosa con una grande flotta e un vasto esercito, tutti ti chiamano grande re!".
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Però le mie erano considerazioni di carattere strettamente "giuridico", e non "filosofico"!
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Ed infatti i "governi" in quanto tali non possono certo commettere il reato di cui all'art.656 c.p., nè, se è per questo, possono commettere nessun altro tipo di reato; ciò  in quanto, come scriveva nel "Das deutsche Reichsstrafrecht" Franz von Liszt: "Societas delinquere non potest!".
Questo per l'ovvio motivo "naturalistico" per il quale  le "persone giuridiche" (siano esse uno Stato ovvero una "Società Bocciofila"), mancano di "imputabilità personale", e, per giunta, non avendo un "corpo fisico", non possono certo essere arrestate o messe in gattabuia.
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In luogo dei governi, e, in generale, delle "persone giuridiche" , rispondono invece dei reati commessi  le "persone fisiche" che ne fanno parte.
Il che, nel caso dei governi e delle organizzazioni governative, può avvenire:
- o davanti a un tribunale penale dello stesso Stato di appartenenza, come ad esempio, nel caso della decisione "politica" presa dal ministro Salvini di sequestrare i passeggeri di una nave;
- ovvero davanti a un tribunale internazionale, come, la "Corte Penale Internazionale"  che ha sede all'Aia, come nel caso di Thomas Lubanga Dyilo e di tanti altri, ovvero la "Corte Europea dei Diritti dell'Uomo", la quale, il 7 giugno 2017, la ha invitato il Procuratore Generale della Germania a emettere un mandato di arresto nei confronti del capo della CIA  Haspel per aver supervisionato alla tortura di alcuni sospetti terroristi.
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In ogni caso sicuramente "nessuno" ha il diritto di diffondere notizie false tra la popolazione, per motivi di interesse politico o economico, senza incorrere in sanzioni, anche se fa parte di un governo o se si tratta di più persone che costituiscono la maggioranza decidente del governo stesso.
La qualcosa;
- nei casi previsti, dalla legge, comporta "sanzioni penali", come quella dell'art. 656 del Codice Penale, che è sicuramente applicabile anche ai membri di un governo che diffondano notizie false, esagerate o tendenziose;
- negli altri casi, comporta "sanzioni politiche", perchè i "bugiardi", almeno in teoria, una volta scoperti a mentire, non dovrebbero più essere rieletti.
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In ogni caso, occorre distinguere, sia pure con le debite "sfumature di grigio", tra:
- Paesi democratici, nei quali non c'è un solo individuo o un solo partito a detenere il potere, e, quindi, per quante menzogne possano cercare di propalare coloro che governano in un determinato momento, queste sono costantemente al vaglio e soggette alla accanita "controinformazione" delle opposizioni e della stampa avversa (come tu stesso dimostri);
- Paesi non democratici, nei quali o c'è un solo individuo ovvero un solo partito a detenere il potere, e, quindi, per quante menzogne possano propalare coloro che governano, chiunque cerca di smentirle fa una brutta fine, in quanto non esistono opposizioni e stampa avversa.
Questo è un puro e semplice dato di fatto, sia storico, che cronachistico!
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Infine, per tornare alla premessa di  carattere "etico-filosofico", la circostanza che un governo abbia potuto decidere di eliminare sei milioni di ebrei, non ti può certo autorizzare a sopprimere il tuo vicino di casa solo perchè è ebreo anche lui.
E' un ragionamento che non regge!
Per cui, anche se talvolta alcuni (membri di) governi pubblicano o diffondono notizie false, esagerate o tendenziose, questo non autorizza certo il singolo cittadino, nel suo piccolo, a diffondere anche lui notizie false, esagerate o tendenziose.
Anche questo è un ragionamento che non regge!
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Un saluto! :)
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Eutidemo

Citazione di: Ipazia il 19 Settembre 2021, 11:11:39 AM
La menzogna in tutti i regimi totalitari è ciò che contraddice la verità di regime. La legge italiana non fa eccezione. Taci, il nemico ti ascolta.
Vai in Corea del Nord e ripeti la stessa cosa riguardo a quel regime.
Voglio proprio vedere:
- se ci riesci;
- e, se ci riesci, che fine fai.
Il nostro è un Paese democratico, è il tuo cervello ad essere "totalitario"!
:D :D :D

Eutidemo

Citazione di: InVerno il 19 Settembre 2021, 10:38:23 AM
Nella notizia viene sottolineato chiaramente il fatto che non vi sono prove certe, suggerendo al lettore estrema cautela. Tale eccesso di zelo , anche fosse solamente formale, è irritrovabile in un articolo dell'infosfera a cui Eutidemo fa l'occhiolino, al contrario gli elementi di incertezza vengono celati, in molti casi, dimostrabilmente, con metodo. Evidentemente chi ha riportato la notizia si è fidato della catena di agenzie internazionali (l'ha pure esplicitata), pur avendo verificato che la fonte originaria non è granchè, ha ritenuto valido ventilare una notizia che in ogni caso sarebbe impossibile da confermare, per volontà stessa della NKR che non confermerà mai nulla di provenienza occidentale, non è che esiste un modo di  avere informazioni verificate NKR. Il lettore già di per se dovrebbe capirlo da solo, qui è addirittura specificato in ogni modo possibile, mancano solo i segnali catarifrangenti.
Nella notizia deve sempre essere sottolineato chiaramente il fatto che non vi sono prove certe di quanto si afferma, suggerendo sempre al lettore estrema cautela; ovviamente, però, ci sono gradi diversi di certezza o di incertezza, a seconda della fonte da cui si sono attinte le notizie.
Di "certo al 100%", a questo mondo, non c'è quasi niente; a parte, ovviamente:
- la morte;
- le tasse.
;)