L'"Intelligenza Artificiale" e il "diritto d'autore"!

Aperto da Eutidemo, 13 Luglio 2024, 13:07:11 PM

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Eutidemo

Per poter esprimere un (sia pur sommario) parere al riguardo, secondo me, in primo luogo occorre necessariamente tenere presenti le principali disposizioni di legge che regolano la materia del diritto d'autore (senza addentrarsi troppo in dettaglio); mi rendo conto che la cosa possa risultare un po' noiosa, ma la ritengo indispensabile.
Ma sarò breve!
.
OGGETTO DEL DIRITTO
A)
L'art. 2575 del Codice Civile stabilisce che: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
B)
La Legge n. 633 del 22 aprile 1941, così come aggiornate ed attualizzata  dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214, il cui art.1, dopo aver ricopiato "tel quel" l'art.2575 c.c., aggiunge: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."
***
Trattandosi di una disposizione alquanto criptica, i n.n. 8 e 9 del successivo art.2 precisano che sono compresi nella protezione:
8 )
"I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.  Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso."
9)
"Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."
***
.
SOGGETTO DEL DIRITTO
L'art.7 della Legge n. 633 aggiornata, stabilisce che: "È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro."
***
.
CONSIDERAZIONI ESEMPLIFICATIVE
Ora non c'è dubbio alcuno che una poesia sia un'opera dell'ingegno di carattere creativo; e che, nel realizzarla, ci si possa avvalere anche di supporti elettronici (come il correttore automatico) o di banche dati (come i rimari online).
Ma che succede se io, essendo colpita la mia fantasia poetica dal canto "concorde-discorde" dell'usignolo e dell'allodola,  stabilisco dei precisi parametri poetici, adeguandosi ai quali, l'I.A.  debba elaborare, su mio INPUT una confacente e conseguente poesia.
***
In tal caso, in tre secondi netti, ecco che l'I.A. mi "elabora" la seguente poesia (è tutto vero).
***
Ora, in base alla normativa sopra citata, in teoria, coautori della poesia "collettiva" dovremmo essere considerati:
- sia io, che ho stabilito i parametri per la creazione dell'opera stessa;
- sia l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
***
Però l'"elaboratore elettronico", cioè l'I.A., almeno per il diritto attuale, non è considerato titolare giuridico di diritti; per cui non può essere assolutamente considerato titolare, neanche in parte, del diritto d'autore.
Tuttavia, onestamente, mi sembra un po' "azzardato" sostenere che quella poesia l'abbia scritta tutta io; e che, perciò, il diritto d'autore spetti tutto a me! ::)
***
Allora, forse si potrebbe sostenere che il diritto d'autore spetti in parte a me, ed in parte a chi ha creato il programma che ha sviluppato il testo.
Già, ma in quale percentuale?
***
Secondo me, finchè non verrà creata una specifica normativa per regolare casi come questo, la questione potrà essere risolta (per modo di dire) soltanto in Tribunale!
***
P.S.
La materia, qui da me trattata solo "esemplificativamente" ed in modo estremamente "semplicistico e sommario", meriterebbe senz'altro ulteriori e molto più seri  approfondimenti; che, però, al momento, non ho il tempo di affrontare!

PhyroSphera

Citazione di: Eutidemo il 13 Luglio 2024, 13:07:11 PM
Per poter esprimere un (sia pur sommario) parere al riguardo, secondo me, in primo luogo occorre necessariamente tenere presenti le principali disposizioni di legge che regolano la materia del diritto d'autore (senza addentrarsi troppo in dettaglio); mi rendo conto che la cosa possa risultare un po' noiosa, ma la ritengo indispensabile.
Ma sarò breve!
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OGGETTO DEL DIRITTO
A)
L'art. 2575 del Codice Civile stabilisce che: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".
B)
La Legge n. 633 del 22 aprile 1941, così come aggiornate ed attualizzata  dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214, il cui art.1, dopo aver ricopiato "tel quel" l'art.2575 c.c., aggiunge: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."
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Trattandosi di una disposizione alquanto criptica, i n.n. 8 e 9 del successivo art.2 precisano che sono compresi nella protezione:
8 )
"I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.  Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso."
9)
"Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."
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SOGGETTO DEL DIRITTO
L'art.7 della Legge n. 633 aggiornata, stabilisce che: "È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro."
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CONSIDERAZIONI ESEMPLIFICATIVE
Ora non c'è dubbio alcuno che una poesia sia un'opera dell'ingegno di carattere creativo; e che, nel realizzarla, ci si possa avvalere anche di supporti elettronici (come il correttore automatico) o di banche dati (come i rimari online).
Ma che succede se io, essendo colpita la mia fantasia poetica dal canto "concorde-discorde" dell'usignolo e dell'allodola,  stabilisco dei precisi parametri poetici, adeguandosi ai quali, l'I.A.  debba elaborare, su mio INPUT una confacente e conseguente poesia.
***
In tal caso, in tre secondi netti, ecco che l'I.A. mi "elabora" la seguente poesia (è tutto vero).
***
Ora, in base alla normativa sopra citata, in teoria, coautori della poesia "collettiva" dovremmo essere considerati:
- sia io, che ho stabilito i parametri per la creazione dell'opera stessa;
- sia l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
***
Però l'"elaboratore elettronico", cioè l'I.A., almeno per il diritto attuale, non è considerato titolare giuridico di diritti; per cui non può essere assolutamente considerato titolare, neanche in parte, del diritto d'autore.
Tuttavia, onestamente, mi sembra un po' "azzardato" sostenere che quella poesia l'abbia scritta tutta io; e che, perciò, il diritto d'autore spetti tutto a me! ::)
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Allora, forse si potrebbe sostenere che il diritto d'autore spetti in parte a me, ed in parte a chi ha creato il programma che ha sviluppato il testo.
Già, ma in quale percentuale?
***
Secondo me, finchè non verrà creata una specifica normativa per regolare casi come questo, la questione potrà essere risolta (per modo di dire) soltanto in Tribunale!
***
P.S.
La materia, qui da me trattata solo "esemplificativamente" ed in modo estremamente "semplicistico e sommario", meriterebbe senz'altro ulteriori e molto più seri  approfondimenti; che, però, al momento, non ho il tempo di affrontare!

Io non penso proprio che il risultato della IA non sia dovuto a inclusione o anche alterazione di frammenti o testi di autori reali non virtuali. Anzi, è del tutto ovvio che i programmatori hanno fatto riferimento a una certa esemplarità poetica, non artificiale, cioè serie di testi poetici variamente assunti e analizzati, e che dunque la macchina ha lavorato su quella. Se ci fosse una poeticità nel risultato della macchina essa sarebbe di qualcuno, restato purtroppo senza dovuto riconoscimento.

Mauro Pastore

pandizucchero

Una cosa molto pratica: quando qualcuno pubblica i un testo AI lo dica.

PhyroSphera

Quelli che fanno le AI perlopiù utilizzano testi senza chiedere permessi o dichiararlo; quelli che ne usano idem. Purtroppo.

Mauro Pastore