L'assoluzione penale non esonera dal risarcimento dei danni!

Aperto da Eutidemo, 29 Maggio 2022, 13:23:04 PM

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Eutidemo

Si può essere condannati a risarcire i "danni", anche per un fatto di cui si sia stati riconosciuti penalmente "non colpevoli"!
Vedasi, al riguardo, la recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale ha stabilito quanto segue:
"Non violano la presunzione di innocenza convenzionalmente garantita le sentenze dei giudici italiani - d'appello e di legittimità - che condannano al risarcimento del danno a favore delle parti civili, il ricorrente assolto dal reato di diffamazione in esito al giudizio abbreviato." (Corte e.d.u., 18 novembre 2021, Marinoni c. Italia).
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Nel caso di specie, il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di "diffamazione a mezzo stampa", quale autore della pubblicazione di un'opera avente ad oggetto la ricostruzione dei fatti noti come "la strage di Rovetta", dal titolo "La terrazza sul cortile".
Ed infatti, secondo l'accusa penale, N.M. (autore del libro) avrebbe attribuito alla sig.ra G.G. la responsabilità di aver inserito il nome di suo nonno nell'elenco degli arrestati e fucilati, come rappresaglia per un attacco contro le forze di occupazione tedesche; pertanto gli eredi della sig.ra G.G. avevano sporto querela nei confronti di N.M. per il "reato di diffamazione", adducendo che il fatto attribuito alla sig.ra G.G.  non era vero.
Al riguardo, il G.U.P. di Bergamo, pur ritenendo oggettivamente diffamatoria l'affermazione riportata da N.M., aveva riconosciuto l'operatività, nel caso di specie, della causa di giustificazione dell'esercizio del "diritto di cronaca" e di "critica storica", in quanto l'opera incriminata aveva il merito di riferire una versione alternativa della "strage di Rovetta", seppure di natura meramente ipotetica e congetturale.
Quindi N.M. fu ritenuto "non colpevole" del reato ascrittogli!
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La sentenza assolutoria del G.U.P. di Bergamo, però, veniva successivamente impugnata dalle controparti costituite ai soli fini civili; e, in tale ambito, la Corte di appello di Brescia, nel confermare la decisione del G.U.P. di Bergamo, riconobbe però l'"ingiustizia del danno" cagionato alle stesse parte civili dalla pubblicazione di notizie che, seppur espressione del diritto di cronaca e critica storica, risultavano però "oggettivamente" diffamatorie e lesive.
Pertanto N.M. venne condannato, seppur penalmente innocente, ad un esoso risarcimento dei danni!
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N.M., dopo aver vanamente prodotto un ricorso per Cassazione che venne respinto, si rivolse alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 6 § 2e 10 della Convenzione.
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Ma, con la citata sentenza del 18 novembre 2021, la Corte Edu ha dichiarato che le decisioni dei giudici italiani di merito e di legittimità sono conformi agli artt. 6 § 2e 10 della Convenzione invocati dal ricorrente.
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Ed infatti la Corte di Strasburgo ha osservato come le norme italiane che consentono alla parte civile di impugnare le sentenze di proscioglimento ai soli fini civili, non contrastano con l'art. 6 § 2 della Convenzione, considerata la diversità tra i criteri di accertamento della responsabilità civile e quelli di accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
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Ed invero, come io ho sempre sostenuto:
- la sacrosanta "presunzione di non colpevolezza" di cui all'art.27 comma 2 della Costituzione;
- nonchè il sacrosanto principio della della condanna solo: "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art.533 CPP;
non costituiscono minimamente i criteri più efficaci per determinare l'"oggettiva verità dei fatti", bensì costituiscono soltanto delle estreme ma condivisibilissime "cautele per evitare il più possibile che un cittadino venga privato della sua libertà personale".
Ed infatti, almeno secondo me, meglio dieci delinquenti a spasso, che un solo innocente in galera!
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Questo, però, non deve comportare il mancato risarcimento delle vittime, quando esso risulti oggettivamente risultare dagli atti del processo.
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