Il paradosso delle due compagnie di taxi

Aperto da Eutidemo, 12 Dicembre 2021, 11:40:30 AM

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Eutidemo

Esaminiamo il paradosso secondo l'ottica "logica", "filosofica" e "giuridica" di due diversi Paesi: gli Stati Uniti, e l'Italia.

USA
Negli anni '50, in una città degli USA si verificò un singolare "evento processuale", dovuto alla circostanza che il servizio di trasporto urbano era offerto da due  diverse compagnie di taxi:
- una le cui vetture erano tutte di colore blu (la più piccola,  che possedeva solo il 15% dei mezzi circolanti).;
- un'altra le cui vetture erano tutte di colore verde (la più grande,  che possedeva l'85% dei mezzi circolanti).
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Una sera, al crepuscolo, un uomo venne investito da un'automobile mentre attraversava la strada sul passaggio pedonale; la vettura non si fermò per soccorrerlo ma fuggì via.
L'uomo non riuscì a prendere la targa dell'auto investitrice;  però, pur non riuscendo minimamente a distinguerne il colore (trovandosi in controluce ad un lampione), tuttavia vide che si tratta chiaramente di un taxi dalla targa sul tettuccio.

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Il suo avvocato, gli suggerì di fare causa civile e chiedere un risarcimento alla compagnia dei taxi verdi; ed infatti,  essendo questa la più grande della città e possedendo ben l'85% dei mezzi, era estremamente probabile che la vettura investitrice fosse una delle sue.
L'avvocato della difesa, però, potè produrre un testimone molto attendibile (si trattava di un metropolitano in pensione),  il quale dichiarò di aver visto che il taxi era e blu, e non verde.
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A quel punto l'avvocato della parte lesa pretese una perizia sulle capacità visive del testimone, da effettuare con una accurata ricostruzione:
- della stessa scena (ovviamente simulata);
- nello stesso luogo;
- alla stessa ora della sera;
- con 100 taxi di diverso colore (15 blu e 85 verdi).
Da tale perizia, risultò che il testimone, nelle stesse condizioni di visibilità della sera dell'incidente, riusci ad individuare correttamente l'80% dei taxi verdi e l'80% dei taxi blu.
Una percentuale, in effetti, molto elevata!
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Negli USA, sia allora che adesso, in un processo civile (e, talvolta, anche in quello penale) ci si basa sulla cosiddetta "preponderanza probabilistica delle prove";  per cui, usando il "Teorema di Bayes" il giudice decise  che, nonostante la testimonianza del metropolitano, fosse comunque più probabile che ad aver investito l'uomo era stato un taxi verde.
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Essendo io completamente digiuno di matematica e di statistica, e delle loro formule, proverò a spiegare la faccenda in modo discorsivo; ammesso che ci riesca.
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Come detto, al testimone, nell'arco della serata della perizia, avevano fatto veder passare 100 taxi:
- 85 verdi;
- 15 blu.
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Ciò significa che:
- degli 85 taxi verdi il testimone ne vide erroneamente di colore blu il 20%, quindi 17.
- dei 15 taxi blu invece ne vide blu l'80%, ovvero 12.
Ne consegue che il testimone aveva creduto di vedere 29 taxi blu (17 + 12); ma di questi, in realtà, la maggior parte (17) era verde.
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Per cui, in base al principio della "preponderanza probabilistica delle prove" il danneggiato vinse la causa.
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ITALIA
Poichè in Italia i taxi sono sempre stati tutti dello stesso colore (verde-nero quando ero bambino, poi gialli e infine bianchi), un processo del tipo sopra indicato non si è mai verificato; però, di situazioni giuridiche analoghe, se ne sono verificate parecchie.
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In luogo del principio della "preponderanza probabilistica delle prove", così come denominato in USA, nel nostro Paese, per stabilire e motivare, soprattutto nei giudizi penali, la sussistenza di una certa "probabilità" (ad es. relativa all'esistenza o meno di un ipotetico nesso causale), si ricorre a quello che, in genere, viene definito il concetto di "probabilità logica" (Cass. penale, sez. un., n. 30328/2002 – c.d. sentenza Franzese).
I civilisti, invece, in genere preferiscono parlare di "probabilità razionale" (Cass. civile, n. 10285/2009).
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Il che, ad un non addetto ai lavori, può sembrare un "distinguo" forse un po' troppo sottile; e, in effetti, anche secondo me, una "probabilità logica" non può mai essere "irrazionale", così come una "probabilità razionale" non può mai essere "illogica"!
E allora, che differenza mai ci può essere tra una "probabilità logica" ed una "probabilità razionale"?
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Secondo me, i civilisti preferiscono tale seconda espressione, per evitare la "compresenza", in quell'unico concetto:
- della "presumibilità" di ciò che è soltanto molto "probabile" (art.2729 cc);
- della "necessità" di ciò che, invece,  è inesorabilmente "logico" (art.533 cpp).
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Oltre che alla "probabilità", peraltro, il primo "predicato" viene guridicamente riferito alche alla "prova"; cioè a quella  che i giuristi comunemente chiamano "prova logica" (cfr., ad es., Cass. n. 26171/2006).
Cioè, quella costituita dalle "presunzioni semplici" di cui all'art. 2729 c.c.;  ossia a quel procedimento inferenziale di tipo "induttivo" (o anche, eventualmente, a seconda dei casi, "abduttivo") con cui è possibile risalire ad un fatto ignoto partendo da un fatto noto, grazie a criteri probabilistici.
Ma, se per "logico" intendiamo un sinonimo di "deduttivo", ne conseguirebbe che in questo caso non si dovrebbe mai parlare di una vera e propria "prova logica"; almeno per come essa viene comunemente intesa!
Sebbene, in senso tecnico, sia indubbiamente  una "prova logica" anch'essa(*) 
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Occorre però considerare che alcune  inferenze probabilistiche, come "l'id quod plerumque accidit" ("ciò che solitamente accade), a cui tanto spesso si ricorre nelle aule di giustizia, spesso risultano ingiustificate scientificamente, perché legate a ciò che è ritenuto verosimile dal Giudice o dalla Legge, secondo un criterio di normalità, il quale, tuttavia non è quasi mai verificato da un punto di vista propriamente statistico.
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Ed infatti,  per tornare al citato esempio dei taxi:
- tralasciamo l'eventuale soluzione "assolutoria", che, nel caso in cui il danneggiato l'avesse citata in giudizio, avrebbe senz'altro indotto il tribunale USA ad escludere la responsabilità della società dei taxi blu, in quanto statisticamente improbabile;
- focalizziamo invece l'attenzione sulla soluzione "accusatoria", che -per ragioni evidentemente simmetriche- ha indotto il tribunale USA a ritenere statisticamente responsabile la società dei taxi verdi, in una sorta di automatismo fondato sull'oggettivo dato matematico del più elevato numero dei taxi verdi in circolazione (sebbene "filtrato" dalla "ricostruzione testimoniale", anch'essa di carattere statistico).
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Secondo tale prospettiva, "ricostruzione testimoniale" a parte, la società dei taxi verdi, in caso di dubbio, dovrebbe ritenersi quasi sempre (presuntivamente) responsabile in tutti i sinistri che coinvolgano taxi cittadini rimasti anonimi; e, questo, per il solo fatto di far circolare in città un numero maggiore di taxi rispetto a quelli blu.
Il che, per estensione, dovrebbe valere -più in generale- per qualunque altra analoga fattispecie e per chiunque si trovasse nelle stesse condizioni numeriche della società di taxi verdi.
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Ma, a ben vedere, almeno secondo l'ordinamento giuridico italiano, ciò risulterebbe alquanto paradossale; ed infatti, se tale criterio meramente numerico informasse tutti i giudizi indiziari, verrebbe di fatto stabilita una presunzione di colpevolezza sulla base di meri dati numerici che non hanno di per sè alcuna immediata rilevanza causale.
La qual cosa, almeno secondo me, sarebbe assolutamente inaccettabile!
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Peranto, se vogliamo giocare un po' con le parole, occorre distinguere:
- il "probabile";
- dal "provabile".
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Cioè occorre distinguere il ragionamento puramente probabilistico da quello in concreto impiegato dalla giurisprudenza prevalente italiana, secondo la quale : "Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto o elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'." (Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11/09/2002 n° 30328).
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Resterebbe soltanto da vedere se il giudice civile, non vincolato dal disposto di cui all'art.533 cpp, possa regolarsi diversamente; secondo me, forse, in alcuni casi potrebbe, mentre in altri no.
Al riguardo, invero, bisognerebbe parlare anche del paradosso di Cohen (detto anche "Gate Crasher's Paradox"); ma la questione, in tal caso, si farebbe un po' troppo lunga e complicata.

NOTA
(*)
L'"abduzione" è un processo a ritroso che si impiega quando si conoscono regole e conclusione e si vogliono ricostruire le premesse. Essa considera un fatto specifico (il conseguente), lo connette a una regola ipotetica (relazione di implicazione) e ne ricava un risultato incerto, cioè una conclusione ipotetica (l'antecedente).
Esempio: gli italiani sono disinformati (conseguente), l'informazione di qualità dipende dalla pluralità delle fonti (regola generale ipotetica), quindi in Italia non c'è un pluralismo informativo (antecedente).
La "deduzione", invece, è un processo in cui si conoscono le premesse e le regole e si vuole ricavare una conclusione (cioè, si va dal generale al particolare). Essa parte da una regola generale (relazione di implicazione), la applica a un fatto specifico (antecedente) e ne trae un risultato certo (conseguente). La conclusione renderà esplicite informazioni che sono presenti solo implicitamente nelle premesse. Viene impiegata nel ragionamento matematico, mentre nel ragionamento ordinario essa viene impiegata molto raramente a causa della difficoltà di disporre di regole generali certe.
Esempio: tutti gli esseri umani sono animali (regola generale certa), il Papa è un essere umano (antecedente), il Papa è un animale (conseguente certo).
L'"induzione", infine, è un processo in cui si conoscono le premesse e la conclusione e si vogliono ricostruire le regole (cioè, si va dal particolare al generale). Essa parte da un caso specifico (l'antecedente), lo connette a un altro fatto (il conseguente), e ne trae un risultato incerto, cioè una regola generale probabile (relazione di implicazione).
Esempio: queste donne sono eleganti (antecedente), la moda italiana è elegante (conseguente), le donne eleganti vestono italiano (regola generale ipotetica)

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