Il "ragionevole uso improprio" e la "regola d'arte"!

Aperto da Eutidemo, 31 Ottobre 2021, 12:13:56 PM

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Eutidemo

Ieri pomeriggio mio figlio, che è ingegnere meccanico, si lamentava di alcune "dizioni legali", le quali, secondo lui (non del tutto a torto), gli suonano molto poco perspicue; per non dire addirittura "paradossali".
Ad esempio.

IL "RAGIONEVOLE USO IMPROPRIO"
A quanto sembra, esistono delle normative "ingegneristiche" (che io non conosco) le quali prevedono l'installazione di "sistemi di sicurezza" da adottare nel caso di "ragionevole uso improprio" di un determinato macchinario; a tale riguardo, mio figlio obiettava che, secono lui, si tratta di un vero e proprio "ossimoro", in quanto un uso "ragionevole" non può mai essere "improprio", così come un uso "improprio" non può mai risultare "ragionevole".
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Il che, però, non è sempre vero, come mi accingo ad illustrare sotto il profilo "concettuale"; sebbene in un ambito "ingegneristico" inteso in senso molto "lato"!
Tuttavia, per farlo, dovrò prendere il problema del "ragionevole uso improprio" un po' alla lontana, parlando di "pugnali" e "coltelli"; per cui chiedo venia per la necessaria divagazione.
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Ed infatti, a parte quelli "artigianali", i "pugnali" e i "coltelli" di produzione industriale vengono quasi sempre progettati da "ingegneri" specializzati nel ramo; ed infatti, ciascuno tipo di essi, deve essere costruito per un "uso specifico", il quale richiede determinati accorgimenti e caratteristiche legali da rispettare.
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Generalizzando in modo estremo le dozzine di tipologie esistenti, in primo luogo occorre distinguere i  "pugnali" dai "coltelli".
Ed infatti:
A)
Il "pugnale", avendo una punta acuta e una "lama a due tagli", viene considerato un'"arma bianca", per la quale è richiesto un "nullaosta" per la semplice "detenzione" in casa; il "porto" esterno, invece, è vietato in modo assoluto a "chiunque", anche se è un agente di polizia o detiene un regolare porto d'armi (a quello in immagine sono state smussate lame e punta, per cui ha perso la sua qualifica di effettivo "pugnale").
B)
Il "coltello", invece:
- può avere solo una punta ed una "lama a singolo taglio";
- può essere acquistato liberamente, e portato dove si vuole, purchè, a richiesta delle forze dell'ordine, se ne possa giustificare il porto esterno.
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Sempre generalizzando al massimo, i coltelli possono poi essere così suddivisi:
1) Coltelli "a lama fissa", come quelli da lancio, la cui lama non è richiudibile nel manico.
2) e 3) Coltelli "a lama mobile", la cui lama non  richiudibile nel manico, e che possono essere:
- "a lama libera", cioè non bloccabile in apertura;
- "a lama bloccabile in apertura" per evitare che, durante lo specifico "uso proprio" a cui è destinato, non si richiuda inavvertitamente sulle dita.

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Orbene, dopo questa lunga e pedante premessa, necessaria per meglio sviscerare il tema, veniamo al nocciolo della questione, e, quindi,  prendiamo in esame il n°2; cioè il "coltello da innesto", che ha una sola lama, e che,  essendo privo di punta, in genere non ha un fermo che blocchi la lama aperta (la quale, in genere, ma non necessariamente, si ripiega solo se si fa pressione sulla punta).

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Orbene:
- l'"uso proprio" del "coltello da innesto" (2), senza punta e, in genere, a "lama libera", consiste nell'incisione dei rami o dei tronchi del "portinnesto" con un taglio netto che non "strappi" il tessuto vegetale, permettendo così l'inserimento e l'adesione dell'"innesto";
- l'"uso proprio" del "coltello a roncola"(3), con la punta e, in genere, a "lama bloccabile",  consiste, invece,  nel tagliare arbusti e piccoli rami, prima di cominciare a tagliare i grossi rami con l'accetta.
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Ciò premesso:
a)
Se, in una determinata occasione, io non riuscissi a trovare il mio "coltello a roncola"(3), potrei senz'altro tagliare qualche arbusto o piccolo ramo facendo un "ragionevole uso improprio"  del mio del "coltello da innesto" (2); basta che io stia attento a che la lama non mi si richiuda sulle dita.
Tuttavia, sebbene non mi pare che esista, non sarebbe male se ci fosse una norma che prevedesse in ogni caso la possibilità del bloccaggio  della lama anche nei "coltelli da innesto", nell'eventualità di un loro occasionale "uso improprio".
b)
Diversamente, se in una determinata occasione io non riuscissi a trovare il mio "coltello da lancio"(1), farei un "uso improprio" assolutamente "irragionevole"  del mio del "coltello da innesto" (2); in quanto, non essendo dotato di punta, solo un imbecille cercherebbe di farlo configgere nel bersaglio.
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Per fare un altro esempio, sempre in materia di coltelli, in caso di necessità io potrei benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del mio "coltello da funghi" utilizzandolo anche come "pennello da barba" (come una volta mi è capitato, durante un "corso di sopravvivenza").

Però non proverei mai a dipingerci casa, perchè sarebbe senz'altro un "irragionevole uso improprio" dell'oggetto in questione. 
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Passando dai "coltelli" agli "ombrelli", se vi si sloga una caviglia, potreste benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del vostro ombrello, utilizzandolo per appoggiarvici mentre camminate, invece di utilizzarlo per ripararvi dalla pioggia; però, secondo me, sarebbe un "uso improprio"  assolutamente irragionevole, illudersi di poterlo utilizzare anche come "paracadute!".
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Passando dagli "ombrelli", alle "rivoltelle", se avete terminato le munizioni, potete benissimo fare un "ragionevole uso improprio"  del vostro "revolver", utilizzandolo come "martello" per rompere la testa del vostro aggressore (soprattutto se possedete una Smith & Wesson 686 calibro 357 MAGNUM, che pesa quasi un chilo e mezzo).

Però, se siete aggrediti da un carro armato, un uso del genere, oltre che "improprio", diventa indubbiamente alquanto "irragionevole".
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A questo punto, credo di aver chiarito a sufficienza quale sia, "concettualmente", "semanticamente" e "tecnicamente", la differenza tra la "proprietà d'uso" di un qualsiasi manufatto, e la "ragionevolezza" o meno di un suo eventuale "uso improprio".
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Ovviamente, non sono in grado di fare esempi relativi a macchinari industriali complessi, perchè non sono un ingegnere; però, laddove esistono regolamentazioni giuridiche  le quali prevedono l'installazione di "sistemi di sicurezza" da adottare nel caso di "ragionevole uso improprio" di un determinato macchinario, credo che queste mirino principalmente ad evitare alcuni "incidenti sul lavoro", che si verificano anche troppo spesso.
Ad esempio, a maggio di quest'anno, una operaia, che stava "impropriamente" utilizzando un "orditorio", particolare attrezzo che consente per l'appunto di preparare l'ordito, affinché questo possa poi essere montato su un telaio, è rimasta agganciata al rullo, che l'ha trascinata in modo inesorabile e l'ha uccisa; dalle indagini in corso, sembra che l'incidente mortale sia stato provocato, più che dall'"uso improprio" dell'attrezzatura, dalla mancata installazione dei "sistemi di sicurezza", che si sarebbero dovuti attivare automaticamente nel caso di "ragionevole uso improprio" dell'"orditorio" (cioè, sembra, la "fotocellula di sicurezza").
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Al riguardo, la facoltà di "Ingegneria Biomedica" dell'Università di Bologna, ha pubblicato un apposito eleborato, nel quale si prevede, appunto, che il fabbricante debba descrivere la destinazione d'uso del dispositivo e qualsiasi "ragionevole uso improprio" che se ne potrebbe fare; ed infatti, nel caso di tali apparecchiature, l'utilizzo del "software" può portare a un aumento della probabilità di "ragionevole improprio utilizzo", così come analiticamente descritto nell'elaborato stesso.
https://amslaurea.unibo.it/7992/1/berta_silvia_tesi.pdf

LA "REGOLA D'ARTE".
Tale dizione giuridica, è molto più chiara e comprensibile della precedente; ed infatti, con tale locuzione, si fa riferimento alle "specifiche regole previste da una determinata arte, professione o mestiere, per la migliore realizzazione dell'opera commissionata all'artista, all'artigiano o al professionista".
Al riguardo occorre tenere presente quanto segue:
a)
L'art. 1176 del Codice Civile prevede che,  per stabilire se un lavoro è stato eseguito "a regola d'arte", occorre fare riferimento alle specifiche competenze professionali richieste per la sua esecuzione, e, cioè, che: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".
b)
L'art. 1662 del Codice Civile chiarisce che, a seguito di leciti controlli da parte del committente durante lo svolgimento dei lavori, se questi non proseguono "a regola d'arte" (così come sopra definita), il committente può obbligare chi sta eseguendo i lavori a conformarvisi meglio.
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Cioè, ad esempio:
- se un giardiniere si accingesse a potarmi il giardino con le "forbici da barbiere", invece che con le "le cesoie da giardiniere" (magari per metterci più tempo, e farsi pagare di più), io potrei contestargli che non si accinge a fare il lavoro "a regola d'arte", e, cioè, adeguandosi alle tecniche canoniche del "giardinaggio";
- se un barbiere si accingesse a tagliarmi i capelli con le "le cesoie da giardiniere" invece che con le "forbici da barbiere"(magari per metterci meno tempo, facendosi pagare allo stesso modo),  io potrei contestargli che non si accinge a fare il lavoro "a regola d'arte", e, cioè, adeguandosi alle tecniche canoniche del "barbieraggio".
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Ipazia

Il ragionevole uso improprio di una macchina è tale quando l'utilizzatore adotta sistemi cosiddetti "a sicurezza migliorata", ovvero sistemi alternativi di sicurezza, ancora più sicuri di quelli previsti dal costruttore nell'utilizzo standard della macchina, adeguati al diverso utilizzo rispetto al manuale d'uso.

Tali sistemi "a sicurezza migliorata" si utilizzano anche in fase di attrezzaggio della macchina, quando si devono rimuovere le protezioni previste nella fase produttiva.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

Eutidemo

Citazione di: Ipazia il 31 Ottobre 2021, 20:21:20 PM
Il ragionevole uso improprio di una macchina è tale quando l'utilizzatore adotta sistemi cosiddetti "a sicurezza migliorata", ovvero sistemi alternativi di sicurezza, ancora più sicuri di quelli previsti dal costruttore nell'utilizzo standard della macchina, adeguati al diverso utilizzo rispetto al manuale d'uso.

Tali sistemi "a sicurezza migliorata" si utilizzano anche in fase di attrezzaggio della macchina, quando si devono rimuovere le protezioni previste nella fase produttiva.
Stavolta sei riuscita ad esprimere il concetto molto meglio di me; ed anche in modo decisamente più sintetico!
Chapeau!
:)