La "certezza filosofica", la "certezza scientifica" e la "certezza notarile"

Aperto da Eutidemo, 07 Novembre 2021, 06:59:49 AM

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Eutidemo

La "certezza filosofica", la "certezza scientifica" e la "certezza notarile" sono da tempo fonte di discussione e di divergenti opinioni; tuttavia, attualmente, i due ultimi tipi di "certezza" stanno "convergendo" sempre di più, per cui la legge dovrebbe essere aggiornata di conseguenza.
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L'attuale art.49 della "Legge Notarile" (Legge 16 febbraio 1913, n. 89 aggiornata) recita quanto segue: "Il notaio deve essere <<certo>> dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale <<certezza>>, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni."
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Tale norma venne già "novellata" nel 1976, essendosi giustamente prevista la possibilità (che prima non esisteva) di "raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento", ed eliminando il precedente riferimento alla "conoscenza personale del notaio".
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L'"antinomia" della norma sta in quel "deve", seguito da quel "può":
- Il notaio <<deve>> essere <<certo>> dell'identità personale delle parti;
- Il notaio <<può >> raggiungere tale certezza valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
Ed infatti, secondo logica, se Il notaio <<deve>> essere <<certo>> dell'identità personale delle parti, ne consegue che <<deve>> anche raggiungere tale certezza valutando tutti gli elementi atti e idonei  a formare il suo convincimento, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1176 Codice Civile; e, cioè, con la "diligenza" dipendente dalla natura dell'attività esercitata.
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Al riguardo, almeno oggi come oggi, si deve escludere che tale diligenza possa limitarsi soltanto a "leggere" i dati del documento d'identità delle parti ("cartaceo" o "elettronico" che esso sia); e, al massimo, a chiedere alle parti di togliersi gli occhiali da sole, per poterle meglio "guardare" in faccia.
Ed infatti il fenomeno della falsificazione dei documenti d'identità, reso più agevole dall'evoluzione della tecnologia, negli ultimi tempi è divenuto davvero "dilagante"; e, purtroppo, dopo l'iniziale caso di Nagla Alabrebi (la quale, con documenti contraffatti, si spacciava quale proprietaria di immobili non suoi, e, davanti a un notaio, riusciva, a rivenderseli con estrema facilità), tale fenomeno si sta diffondendo in modo preoccupante in ogni parte d'Italia.
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L'aspetto preoccupante è che la falsificazione non riguarda soltanto le carte di identità cartacee, ma anche quelle elettroniche; ed infatti, di recente, la polizia sta rinvenendo, in alcuni covi di falsari, anche supporti plastici con microchip per la falsificazione di carte di identità elettroniche.
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La differenza, però, sta in questo:
a)
Una "carta d'identità cartacea", se è ben falsificata, è quasi impossibile da riconoscere (se non in un laboratorio del RIS); per cui non si può certo pretendere che un notaio svolga una funzione "peritale" al riguardo.
b)
Una "carta d'identità elettronica", invece, se sia ha a disposizione un semplice "lettore" e il "codice di accesso" necessario per accedere al contenuto del "microchip", può essere "verificata" con estrema facilità; ed infatti, per quanto bene possa essere stata "fisicamente" imitata una carta d'identità plastificata, è estremamente difficile che se ne possa simulare adeguatamente anche il suo contenuto elettronico.
Per cui, per legge, i notai dovrebbero essere non solo "attrezzati" e "autorizzati", ma anche "tenuti" ad effettuare tale verifica;  la quale può essere effettuata in pochi secondi, senza nessun ulteriore aggravio, nè economico nè tecnico, per lo studio notarile.


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