I "referendum" sulla giustizia.

Aperto da Eutidemo, 02 Giugno 2022, 11:46:06 AM

Discussione precedente - Discussione successiva

Eutidemo

IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA CHE NON SI TERRA' PIU'!
In ordine al "Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati", il 16 Luglio 2021 dello scorso anno, io avevo già espresso la mia opinione critica al seguente LINK, ritenendolo assolutamente "inammissibile" per una lunga serie di ragioni in tale sede da me dettagliatamente esposte: https://www.riflessioni.it/logos/attualita/il-referendum-sulla-responsabilita-civile-dei-magistrati/msg53841/#msg53841
***
Le motivazioni da me all'epoca esposte, sono state recentemente recepite dalla stessa Corte Costituzionale con Sentenza del  2 marzo 2022, n. 49, (Pres. Amato, Red. Barbera), la quale ha quindi  dichiarato "inammissibile" il cosiddetto "Referendum sulla responsabilità civile dei magistrati",
Per cui, il referendum sulla modifica della responsabilità civile dei magistrati (che, secondo me, era senz'altro quello peggiormente concepito)  ormai non si terrà più!
***
Pertanto, essendo ormai superata  la questione dell'azione civile diretta per responsabilità dei giudici, restano in ballo gli altri 5 referendum sulla giustizia; dei quali, parlerò qui di seguito.
.
I CINQUE REFERENDUM RESIDUI CHE SI TERRANNO IL 12 GIUGNO!
Al riguardo, ritengo opportuno premettere delle considerazioni di carattere generale.
.
CONSIDERAZIONI GENERALI
Il 12 giugno si voterà  su ben cinque diversi temi riguardanti la giustizia, la maggior parte dei quali di carattere legislativamente molto tecnico e complesso; la qual cosa, almeno secondo me, rappresenta il difetto principale di questa "tornata referendaria".
***
Ed infatti, a mio parere,  in una seria "democrazia rappresentativa":
- le deliberazioni di carattere legislativamente complesso, e di natura particolarmente articolata e diversificata,  dovrebbero essere prevalentemente demandate  ai rappresentanti all'uopo elettivamente destinati dal popolo (magari anche avvalendosi di commissioni particolarmente competenti in materia);
- dovrebbero, invece, essere rimesse direttamente al voto popolare, soltanto  alcune "singole" deliberazioni di carattere legislativamente più elementare, e di specifica e semplice formulazione (tipo: Divorzio sì o no, ovvero Aborto sì o no).
***
Diversamente, sempre secondo me, "acroccare" cinque temi così diversi tra di loro, alcuni di carattere giuridico molto complesso, si ridurrà ad una sorta di referendum "pro" o "contro" i giudici, senza che la maggior parte dei votanti si renda conto di ciò per cui sta "realmente" votando su ogni singola e specifica scheda; cioè, almeno nella maggior parte dei casi, sarà soltanto un "voto di pancia", privo di qualsiasi "discriminazione" caso per caso, veramente consapevole e razionale.

Eutidemo

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI
Più in dettaglio, osservo brevemente quanto segue.
.
1) Primo quesito.
Praticamente con il primo quesito si chiede di abolire la "Legge Severino", la quale, attualmente, preclude la partecipazione alle competizioni elettorali di candidati "condannati in via definitiva" per gravi reati, commessi in modo "doloso" e non meramente "colposo"; si tratta, in realtà, di una legge "sacrosanta", che impedisce a dei veri e propri "criminali" di poter entrare in Parlamento (che non riguarda chi è incorso in semplici reati colposi).
***
Tra l'altro, l'approvazione di un tale "vergognoso" quesito, secondo me, comporterebbe anche una, sia pur velata, lesione del diritto di eguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione.
Ed infatti, a ben vedere, mi suona un po' "stonata" la circostanza per la quale:
- coloro che sono stati "condannati in via definitiva", anche per reati minori non colposi, non possono aspirare neanche ai più umili incarichi pubblici (ad esempio usciere o bidello);
- coloro, invece, che sono stati "condannati in via definitiva", anche per reati decisamente molto più gravi potrebbero tranquillamente aspirare agli incarichi pubblici più elevati (ad esempio deputato, senatore, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica  ecc.).
Lo ritengo non solo sperequativo a favore della "casta politica(nte)", ma decisamente "assurdo" anche sotto il profilo etico e giuridico.
***
Mi rendo conto che per alcuni il "voto elettorale" equivale ad una sorta di "pubblico lavacro", che, da solo, come un battesimo, sanerebbe qualsiasi "impurità criminale"  del candidato eletto (soprattutto, in alcune regioni, grazie al volto di elettori "comprati" o "collusi"); ma io, personalmente, non la vedo affatto così.
Ed infatti, sono esclusi dalla partecipazione alle competizioni elettorali i "minorenni" e i "minorati" mentali soggetti ad interdizione, non vedo perchè non dovrebbero esserne esclusi anche i "minorati" giudiziari!
Per cui voterò senz'altro NO!
.
2)  Secondo quesito
Il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari punta a eliminare "la reiterazione del reato" dai motivi per cui è possibile disporre la "custodia cautelare", cioè la detenzione degli indagati o imputati durante le indagini o prima della sentenza definitiva.
***
Per cui, in sintesi:
a)
Nel caso di vittoria del SI' non sarebbe più possibile ricorrere alla misura cautelare  - per i soli reati non violenti con armi e altri mezzi- anche qualora esista il "pericolo" che l'imputato possa ripetere quello stesso tipo di reato.
b)
Se invece vincono i NO il ricorso al carcere preventivo continuerebbe a essere consentito oltre che nel caso di "pericolo" di fuga e inquinamento probatorio, anche nel caso di "pericolo" di reiterazione dei reati, per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195).
***
Al riguardo, in primo luogo, rilevo che, almeno a mio parere, il quesito in questione è viziato sotto il profilo squisitamente "logico".
Ed infatti, secondo me (e come sostenuto da alcuni dei promotori dello specifico referendum), la "ratio" del quesito referendario consiste soprattutto nel fatto che non si ritiene il giudice adeguato a stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "reiterazione" del reato per il quale si sta procedendo; però, secondo me, se lo si ritiene adeguato a stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "inquinamento delle prove", ovvero il "pericolo" di "fuga" o di "reati di violenza", non è logicamente coerente ritenere, invece, che non sia in grado stabilire se effettivamente possa sussistere il "pericolo" di "reiterazione del reato" per il quale si sta procedendo.
***
Cioè, in parole povere:
- o il giudice è considerato in grado di valutare il "pericolo" di tutte le fattispecie previste dall'art. 274 Codice di procedura penale;
- oppure il giudice non è considerato  in grado di valutare il "pericolo" di nessuna delle fattispecie previste dall'art. 274 Codice di procedura penale.
Ma non ha senso ritenere che il giudice sia in grado di valutare tale "pericolo", solo con riguardo a determinate fattispecie, e non con riguardo ad altre.
***
In secondo luogo, rilevo che, almeno a mio parere, il quesito in questione è viziato anche sotto il profilo "criminologico".
Ed infatti, a seguito della modifica conseguente ad un SI' al referendum, resterebbe la possibilità di misure cautelari soltanto nel caso che sussista il "pericolo" che, se lasciato in libertà,  l'imputato possa commettere "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale" (ovvero sovversivi o di di criminalità organizzata).
***
Al riguardo, noto che, nel caso di un SI' al "referendum", non sarà più possibile la custodia cautelare nel caso che sussista il "pericolo" che, se lasciato in libertà,  l'imputato possa commettere:
- delitti con "violenza sulle cose";
- delitti con "violenza sulle persone", commessi senza l'uso di "armi" o di altri "mezzi" alternativi.
***
Ed infatti, almeno stando alla lettera della legge:
- "sparare" o "pugnalare" qualcuno, implica l'uso di un'"arma" (pistola o pugnale);
- "strangolare" qualcuno implica l'uso di un "mezzo" che, di per sè, però, non costituisca un'arma (laccio, foulard, cravatta ecc.);
- "strozzare" qualcuno, invece, non implica l'uso nè di un'"arma" nè di un altro qualsiasi "mezzo" alternativo, bensì soltanto l'uso delle "proprie stesse mani".
***
Inoltre non basta che si tratti di "delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale" (ovvero sovversivi o di di criminalità organizzata), ma deve anche trattarsi di "delitti gravi"; termine, questo, molto vago, che può essere interpretato anch'esso in vari modi.
***
Finora, visto che bastava il pericolo di  "reiterazione" di qualsiasi reato (nei limiti di pena previsti) per consentire al giudice di imporre la custodia cautelare, l'articolata prima parte della lettera c) del primo comma dell'art.274 CPP, non comportava particolari problemi; ma, col brutale troncamento della seconda parte voluta dal referendum in questione, lo "spezzone" rimasto appeso "anacoluticamente" potrebbe secondo me comportare problemi molto seri.
Ed infatti, dopo tale variazione, la legge non dovrebbe più parlare di "gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale", bensì di "delitti violenti di qualsiasi genere"; ma il referendum non può introdurre una necessaria modifica del genere, per cui il meccanismo complessivo, secondo me, diventerebbe gravemente difettoso.
***
Ma passiamo ad esaminare ulteriori aspetti negativi del referendum in questione; quelli, cioè, relativi ai "maltrattamenti in famiglia" e allo "stalking", soprattutto nella loro fase prodromica!.
Ed infatti i maltrattamenti in famiglia e lo stalking, normalmente preludono alla commissione di condotte criminose più gravi o comunque delitti commessi con minaccia e violenza, anch'essi sintomatici di una condotta aggressiva e violenta dell'autore; in ordine alla quale, secondo me, è necessario un intervento cautelare tempestivo e preventivo per evitare che la vita o l'incolumità della persona offesa (soprattutto di genere femminile) sia posta in pericolo.
***
Inoltre, sempre che io abbia ben capito il senso del referendum in esame, i "borseggiatori", sebbene colti in flagrante ed anche nel caso di pericolo di reiterazione del reato, dovrebbero essere lasciati liberi di poter reiterare il loro reato a piacimento, visto che non si tratta di un reato "violento" in nessun senso; e lo stesso dicasi, ad esempio, per il reato di diffamazione e per tanti altri reati, che, laddove vi sia un concreto "pericolo" di reiterazione, dovrebbero essere invece prudentemente interdetti per mezzo della custodia cautelare.
***
Sinceramente, non vedo perchè tale "pericolo" debba essere ritenuto inferiore a quello di fuga o di inquinamento delle prove (non tenuti in considerazione nel referendum).
Secondo me: "Simul stabunt aut simul cadunt!"
***
A mio parere, questo specifico referendum dovrebbe essere respinto anche da chi voglia votare (per lo più "di pancia", ma anche "di cervello") tutti gli altri referendum al fine di ridurre il potere e le eccessive garanzie della categoria dei giudici; ed infatti, in questo caso, votando SI', si diminuiscono soltanto le "proprie garanzie" di incolumità "reale" (da "res"), "personale" e "morale" dalla reiterazione di fatti criminali nei propri confronti.
Votare SI' sarebbe davvero da "tafazzisti"!
Per cui voterò senz'altro un convintissimo NO!
P.S.
Anche questo caso, però, il quesito è in buona parte specificatamente a favore della classe politica, in quanto consente la reiterazione del reato di "finanziamento illecito dei partiti".

Eutidemo

#2
3) Terzo quesito
Il terzo quesito, molto chiaramente, icasticamente e sinteticamente, chiede ai votanti:
"Volete voi che siano abrogati: l'"Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: "salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima"; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento"; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?"
Davanti ad un quesito del genere, Totò non avrebbe risposto nè SI'NO, bensì:
***
Ed infatti, se non si trattasse di una degenerazione davvero "TRAGICA" dell'istituto del referendum, sarebbe davvero un quesito "COMICO"!
Ma che razza di "quesito" è, da mettere su una scheda elettorale?
Roba da matti!!!
***
Ed infatti, poichè, chiaramente (a cominciare dal sottoscritto), nessuno ha il tempo, la voglia e la capacità di "districare" un simile accrocco di combinati disposti di norme, tutto si riduce ad accettare la "vulgata massmediatica" secondo la quale, rispondendo a tale quesito,  si tratta di scegliere se optare per la rigida separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti, oppure di lasciare le cose così come stanno adesso.
***
Sinceramente, non ho la più vaga idea se una modifica del genere potrebbe risultare vantaggiosa o meno per un miglioramento dell'apparato giudiziario; e, secondo me, un'idea al riguardo non ce la può avere nessuno, poichè i confronti con analoghi sistemi in altri Paesi non mi sembrano molto significativi.
***
Però nutro un duplice sospetto:
a)
Che un SI' faccia gioco non tanto a chi vuole "migliorare" la magistratura, quanto, piuttosto, a chi vuole "indebolirla"; ed infatti è ovvio che, "spezzare in due" una categoria professionale, rende i due residui "monconi" meno "resilienti" di fronte alla pressione di altre caste e categorie.
b)
Che la creazione di una esclusiva "carriera di pubblici accusatori", renda tale moncone della magistratura molto più manovrabile dal potere politico (di qualunque colore esso sia).
***
Per cui penso che voterò senz'altro NO!
.
4) Quarto quesito
Questo, a mio parere, è l'unico quesito che ha un qualche fondamento, in quanto, anche secondo me, per valutare l'operato di un cane (un giudice), è meglio evitare che la giuria sia composta di soli cani (altri giudici); ed infatti, come si sa, "cane non mangia cane".
Per cui trovo anch'io opportuno che, alla valutazione, dovrebbe partecipare anche qualche "scimmia" (professori universitari); mentre sono contrario al fatto che, alla valutazione, partecipi anche qualche "gatto" (avvocati).
E, questo:
- sia perchè in genere gli avvocati sono "prevenuti" contro i giudici (e viceversa);
- sia per evitare rischi di condizionamento (psicologico o peggio).
Per cui penso che mi asterrò.0
***
Comunque il progetto di riforma proposto dalla ministra Cartabia mi pare che già preveda il coinvolgimento di avvocati e docenti nei Consigli giudiziari; senza tuttavia riconoscere un voto ai singoli avvocati e docenti, bensì solo un voto unitario degli avvocati solo in caso di segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
.
5) Quinto quesito:
Sinceramente, non saprei proprio dire se l'eliminazione della raccolta delle firme per le candidature al Csm possa ridurre o meno il peso delle correnti nella magistratura; non ho elementi conoscitivi o presuntivi sufficienti per esprimere un giudizio.
Tuttavia ho i miei seri dubbi che l'eliminazione della raccolta firme per la candidatura al Consiglio superiore della magistratura possa risolvere il problema delle "correnti"; e non credo proprio che, da sola, possa produrre effetti concreti sul sistema elettorale.
Però, in questo caso, per non sapere nè leggere nè scrivere, e per non fare sempre il "bastian contrario", credo che voterò SI'!
***
Per concludere, però, vi suggerisco di votare solo nel caso in cui abbiate compreso "molto bene" il significato dei singoli quesiti, e i reali effetti del vostro voto (a prescindere dalle mie discutibili opinioni); in caso contrario vi consiglio di lasciare in bianco la risposta a quello specifico quesito.
Come forse, all'ultimo momento, in qualche caso farò anch'io; perchè, salvo qualche caso, non sono affatto convinto al 100% di tutto quello che ho scritto!
In ogni caso, evitate di fare come i buoi, i quali, per non sapere nè leggere nè scrivere, voteranno tutti SI' o tutti NO a seconda delle indicazione del loro referente politico preferito.
***

anthonyi

#3
Citazione di: Eutidemo il 02 Giugno 2022, 11:46:06 AM
Ed infatti, a mio parere,  in una seria "democrazia rappresentativa":
- le deliberazioni di carattere legislativamente complesso, e di natura particolarmente articolata e diversificata,  dovrebbero essere prevalentemente demandate  ai rappresentanti all'uopo elettivamente destinati dal popolo (magari anche avvalendosi di commissioni particolarmente competenti in materia);
- dovrebbero, invece, essere rimesse direttamente al voto popolare, soltanto  alcune "singole" deliberazioni di carattere legislativamente più elementare, e di specifica e semplice formulazione (tipo: Divorzio sì o no, ovvero Aborto sì o no).
***

Ciao eutidemo, il mio parere é che i referendum dovrebbero avere una formulazione duplice. Una formulazione semplice e chiara nella quale c'é il principio
Del quesito referendario, che serve per essere stampata sulle schede, e una formulazione tecnica, che serve per applicare detto principio nel diritto.
Il principio referendario, poi, dovrebbe venir aggiunto come comma all'art. 1 della costituzione, quello che dice che la sovranità appartiene al popolo, in maniera tale che eventuali modifiche della formulazione tecnica per legge ordinaria non possano comunque annullare il principio sancito dal popolo nel referendum.
Riguardo poi ai referendum fatti a metà giugno, dove i veri referendum importanti sono stati tutti bocciati, la cosa più sensata é l'andare al mare (o in montagna) come ci consigliava Bettino 30 anni fa, visto che sicuramente non arriveranno al 50 %.

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Hai ragione, ma pensa quanti imbrogli (e "brogli") si potrebbero fare se i referendum avessero una formulazione duplice:
- una formulazione "semplice e chiara" nella quale c'é il principio del quesito referendario, che serve per essere stampata sulle schede;
- una formulazione tecnica, che serve per applicare detto principio nel diritto.
Chi è che garantirebbe la reale corrispondenza tra le due formulazioni?
***
E poi, se un quesito è complicato in sè, qualora si cerchi di semplificarlo troppo si rischia di chiedere una cosa facile da capire, ma che non ha niente a che vedere col vero quesito.
In Italia l'ufficio complicazione cose semplici funziona anche troppo bene; ma l'ufficio semplificazione cose complicate è di gran lunga meno efficiente!
***
Quanto all'art.1 della Costituzione, è vero che esso sancisce che "la sovranità appartiene al popolo"; però precisa pure che esso  "la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", cioè, normalmente, per mezzo dei rappresentati che elegge in parlamento.
***
Tuttavia, in effetti, anche secondo me la Costituzione potrebbe stabilire che, così come una legge varata dal parlamento può essere abrogata o modificata solo da un'altra legge del parlamento, così pure una modifica normativa apportata da un referendum  potrebbe essere abrogata o modificata solo da un altro referendum sullo stesso tema.
***
Un saluto! :)
***

anthonyi

E' chiaro, eutidemo, che la garanzia te la danno gli stessi organi che validano il referendum: Corte costituzionale o cassazione. 
Quello che comunque volevo sottolineare é la differenza tra un principio legislativo e la sua applicazione normativa che necessita di tanti particolari tecnici rispetto ai quali spesso sono necessari interventi successivi perché sorgono dei problemi o perché cambiano le situazioni contingenti. E' chiaro che per ciascuno di questi interventi non puoi fare un referendum che costa tanti soldi, l'intervento parlamentare può essere adeguato perché comunque c'è il controllo del PdR e della CC, perché appunto il principio legislativo lo hai messo in costituzione.
Non so se ricordi il referendum che ha abolito il proporzionale, credo nel 92, li l'intervento del parlamento era necessario perché poi la legge elettorale uninominale era tutta da costruire, e doveva farlo il parlamento. 
Allora i costituzionalisti chiarivano che questa costruzione doveva rispettare la volontà espressa dal popolo per cui non potevano essere ammissibili meccanismi che avrebbero di fatto riportato al proporzionale. 

Eutidemo

Citazione di: anthonyi il 03 Giugno 2022, 08:10:06 AME' chiaro, eutidemo, che la garanzia te la danno gli stessi organi che validano il referendum: Corte costituzionale o cassazione.
Quello che comunque volevo sottolineare é la differenza tra un principio legislativo e la sua applicazione normativa che necessita di tanti particolari tecnici rispetto ai quali spesso sono necessari interventi successivi perché sorgono dei problemi o perché cambiano le situazioni contingenti. E' chiaro che per ciascuno di questi interventi non puoi fare un referendum che costa tanti soldi, l'intervento parlamentare può essere adeguato perché comunque c'è il controllo del PdR e della CC, perché appunto il principio legislativo lo hai messo in costituzione.
Non so se ricordi il referendum che ha abolito il proporzionale, credo nel 92, li l'intervento del parlamento era necessario perché poi la legge elettorale uninominale era tutta da costruire, e doveva farlo il parlamento.
Allora i costituzionalisti chiarivano che questa costruzione doveva rispettare la volontà espressa dal popolo per cui non potevano essere ammissibili meccanismi che avrebbero di fatto riportato al proporzionale.
Sì, ricordo il referendum che ha abolito il proporzionale, e che l'intervento del parlamento fu necessario per varare una legge elettorale uninominale; i costituzionalisti chiarirono che questa costruzione doveva rispettare la volontà espressa dal popolo per cui non potevano essere ammissibili meccanismi che avrebbero di fatto riportato al proporzionale.
In quell'occasione, in effetti, la volontà popolare fu abbastanza rispettata; ma, successivamente, furono apportate dal parlamento delle varianti "suine" non del tutto appropriate :)

Eutidemo

                         SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Approfondimento del terzo quesito, riguardante la separazione delle carriere dei magistrati inquirenti e di quelli giudicanti.
A quanto mi risulta il Portogallo è l' unico paese europeo in cui le carriere sono separate ma i pm sono indipendenti e garantiti da un Csm autonomo; in tutti gli altri Stati, invece, laddove esiste, la separazione delle carriere significa sostanzialmente che i pm sono sotto il controllo -diretto o indiretto- dell'esecutivo.
Però anche così, sembra che la soluzione portoghese non sia risultata ottimale; ed infatti, sganciati dalla cultura delle imparzialità e della verità tipiche del giudice, molti dei pm portoghesi, lasciati "liberi" di scorrazzare, si sono trasformati in mastini, superpoliziotti piuttosto "accaniti".
Tanto è vero che la classe politica portoghese medita di riunificare carriere e Csm per riportare un po' di equilibrio nella loro magistratura; in Italia, invece, molti si illudono di ottenere lo stesso effetto separandole (una vacanza di studio in Portogallo non guasterebbe).
***
Al riguardo, rammento che il 16 marzo 2000 il Parlamento europeo approvò l' annuale "Relazione sul rispetto dei diritti umani nell' Ue" bocciando la proposta di Forza Italia, che intendeva propugnare  la separazione delle carriere dei magistrati.
Rammento anche che il 30 giugno 2000 la Commissione anti-crimine del Consiglio d' Europa decise che: "Gli Stati, ove il loro ordinamento giudiziario lo consenta, adotteranno misure per consentire alla stessa persona di rivolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e poi di giudice, e viceversa, per la similarità e la natura complementare delle due funzioni".
Affermazione, questa, ribadita in successive risoluzioni UE, fino all'anno scorso!
***
Per cui penso proprio che voterò NO, visto che non mi piace:
- nè l'idea di PM sotto il controllo -diretto o indiretto- dell'esecutivo (come probabilmente accadrebbe da noi);
- nè l'idea di PM indipendenti, ma trasformati in "superpoliziotti".
***
L'idea di fondo del SI', in sintesi,  – indubbiamente suggestiva – è più o meno la seguente: il pubblico ministero deve diventare un "accusatore professionista", e non può condividere le sorti del giudice, "imparziale amministratore della giustizia"; ma è un'idea che, almeno secondo me, non sta in piedi, per ragioni costituzionali, culturali, processuali.
Ed infatti:
a)
L'art.107 primo comma della Costituzione, infatti, sancisce che la magistratura è considerata unitariamente, in quanto: "I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni", e non certo per "diversità di carriera" (che è una cosa completamente diversa)
b)
Ai sensi dell'art. 106, primo comma della Costituzione, tutti i magistrati godono di un comune retroterra ideale e culturale, perché debbono concorrere – sebbene in modi differenti – all'esercizio della giurisdizione e alla ricerca della "verità giudiziaria".
c)
L'attuale art. 358 c.p.p. attribuisce al pubblico ministero anche il compito di "svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta a indagini", e non di perseguire esclusivamente l'accusa a suo carico (come accade nei Paesi nei quali esistono carriere distinte).
***
In tal modo, i PM sono posti il più possibile al riparo da tentazioni isolazionistiche e da malintese "concezioni messianiche" del proprio ruolo accusatorio, maturando e perfezionandosi sempre immersi nella stessa cultura giurisdizionale, della tutela dei diritti fin dai prodromi di ogni processo (segnatamente penale) e non soltanto nel corso e all'esito di quest'ultimo.
Cosa accadrebbe di questa autodeterminazione, oggi votata alla tutela del "favor libertatis" – anche grazie alle altre disposizioni di rito concretizzanti il principio della condanna "beyond any reasonable doubt", se il pubblico ministero fosse configurato quale "avvocato dell'accusa", anziché "parte pubblica" del processo; e, cioè come autorità giudiziaria (sebbene non giusdicente), tutore della legalità in senso sostanziale ma anche processuale (dunque tenuto, se corretto nell'adempimento della propria funzione, a scongiurare la condanna dell'innocente)?
***
Se al pubblico ministero spetta la ricognizione dei reati commessi, sarebbe esiziale crederlo – o peggio: prodigarsi per renderlo nei fatti – quale organo processuale monodirezionale, rappresentativo dell'interesse ad una condanna purché sia.
***
E' una tentazione in cui spesso cadono anche adesso alcuni P.M. (malati di protagonismo), nonostante le dette garanzie costituzionali e procedurali!
***
Figuriamoci cosa accadrebbe nello scenario di una definitiva dissociazione fra giudice e pubblico ministero; si avrebbe il rischio di una fossilizzazione della funzione inquirente su tesi sistematicamente colpevoliste, al quale non corrisponderebbe alcun beneficio per il sistema giudiziario.
Un "avvocato dell'accusa" per carriera, invero, non potrebbe mai incarnare quell' "amicus curiae" interessato a far prevalere la verità e arrestare in tempo utile la macchina giudiziaria, a beneficio dell'indagato: ed è difficile sostenere come la separazione delle carriere non provochi, nel pubblico ministero, proprio effetti del genere.
Come, appunto, sta avvenendo in Portogallo!
Se poi, a tale rischio, aggiungiamo quello di un possibile "asservimento", o "condizionamento" più o meno indiretto dei PM al potere esecutivo (come accade quasi dappertutto, laddove esiste la separazione delle carriere), a mio parere è assolutamente necessario votare - NO_  al quesito referendario in questione.

Discussioni simili (5)