"Stati insicuri" e "Stati incompatibili"

Aperto da Eutidemo, 22 Ottobre 2024, 19:23:09 PM

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Eutidemo

Dopo aver trattato degli "Stati insicuri"  (in generale e/o in particolare) dove poter inviare i "richiedenti asilo", ritengp indispensabile evidenziare un differenza, che non mi pare ancora rilevata da nessuno, tra "Stati insicuri" e ""Stati incompatibili".
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Ed infatti, l' art. 10 comma 2 della Costituzione sancisce che: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge."
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Orbene:
a)
Gli "Stati insicuri" sono quelli nei quali la "sicurezza" dei "richiedenti asilo" è messa a repentaglio; ed è soltanto questa che viene considerata dal recente decreto legge, per "mettere in riga" la riluttante magistratura (art.42 a a parte)
b)
Gli "Stati incompatibili", invece, sono quelli nei quali la "sicurezza" dei "richiedenti asilo" non è necessariamente messa a repentaglio dagli Stati terzi, però sono loro precluse le altre "libertà fondamentali" riconosciute dalla nostra Costituzione (principio di eguaglianza, libertà di pensiero, riunione ecc.); e tale aspetto esula del tutto dal recente decreto legge sugli "Stati Sicuri", per cui i giudici, al riguardo, non hanno nessun obbligo di adeguamento.
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1)
Ad esempio, in EGITTO:
a)
In base alla legge, particolarmente restrittiva, sulle associazioni del giugno 2002, diverse ONG si sono viste rifiutare la registrazione legale, quali per esempio l'Associazione egiziana per la lotta contro la tortura (Egyptian Association Against Torture - EAAT), che è quindi fuori legge!
b)
Alcuni gruppi sono oggetto di gravi discriminazioni, in relazione in particolare al genere, all'orientamento sessuale e alla religione.
c)
Nel giugno 2004, il Consiglio di ricerca islamica di al-Azhar, principale istituzione religiosa del paese, si è visto conferire ampi poteri per vietare e confiscare le pubblicazioni considerate contrarie ai principi dell'Islam.
d)
Il codice della stampa consente tuttora l'incarcerazione di giornalisti per crimini legati alla stampa (per diffamazione).
ecc.ecc.
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Ora a parte il fatto che solo un governo, come quello italiano, che intende "prendere i fondelli" i suoi cittadini, può pensare di considerare "SICURO" un simile Paese, non c'è dubbio alcuno che, comunque, i suoi criteri (anti)"COSTITUZIONALI" siano in eclatante contrasto con i nostri.
Per cui, in base all' art. 10 comma 2 della nostra Costituzione, qualunque cittadino egiziano ha il diritto costituzionale si asilo in Italia; e, ciò, a prescindere dal recente D.L. governativo sui cosiddetti "PAESI SICURI".
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2)
Per quanto, invece, riguarda l'ALBANIA (sicuramente molto meglio dell'Egitto), nel 2022, la Commissione europea scriveva che "Nella società albanese, la discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer (LGBT) è ancora molto diffusa, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla giustizia, all'occupazione e all'alloggio"; rilevando inoltre l'assenza di una legislazione che riconosca la convivenza civile o il matrimonio tra persone dello stesso sesso e lamentando "l'aggressione fisica e l'incitamento all'odio, in particolare sui social media" nei confronti degli albanesi LGB."
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Per cui, almeno a mio parere, a prescindere dal decreto legge recentemente varato sui "PAESI SICURI", i cittadini di tali sventurati Paesi, almeno per ora, hanno tutti i diritti di richiede asilo in Italia, in base al chiaro disposto dell'art.10 comma 2 della Costituzione, il quale sancisce che: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge."
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Almeno per ci sa leggere le disposizioni di legge!
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