Sintesi del contenuto dell'art.41 bis

Aperto da Eutidemo, 04 Febbraio 2023, 05:58:53 AM

Discussione precedente - Discussione successiva

Eutidemo

Ho notato che quasi tutti quelli che parlano dell'art.41 bis, o "pro" o "contro", a cominciare dai politici e dai giornalisti, ne parlano a vanvera, senza neanche averlo letto; ed invece, secondo me, prima di giudicare una norma, positivamente o negativamente, bisogna prima di tutto, leggersela e poi rifletterci sopra.
Il che, nei limiti delle mie capacità esegetiche, è quanto, appunto, mi accingo a fare; nel modo più semplice e sintetico possibile, anche a costo di risultare forse un po' troppo "sommario".
***
Innanzittutto cominciamo col dire che l'art.41 bis non fa parte del "Codice Penale", bensì della "Legge sull'ordinamento penitenziario n° 354 del 26/07/1975"; per cui non sempre i principi che ispirano il diritto penale riguardano necessariamente anche l'art.41 bis.
***
Però, in taluni casi, sì!
***
Ed infatti, ai sensi dell' art. 14 delle "Disposizioni sulla legge in generale", dette anche "Preleggi" (ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262), "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati!"
E poichè l'art.41 bis fa senz'altro "eccezione" alle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti, secondo me, tale disposizione non può assolutamente essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati!
Il divieto si desume anche dagli artt. 1 e 199 c.p., in base ai quali reati, pene e "misure di sicurezza" sono solo quelli espressamente previsti dalla legge
***
Inoltre, come può desumersi dall'art.613-bis c.p., il quale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, il trattamento restrittivo di cui all'art.41 bis non permette nè giustifica in alcun caso trattamenti disumani nei confronti di coloro che vi sono sottoposti.
***
Cerchiamo ora di esaminare tale norma nel modo più semplice e sintetico possibile; il che richiederà necessariamente di tagliarne o sunteggiarne alcune parti, perchè è un articolo di legge più lungo di un romanzo d'appendice.
***
Però, per ovviare alla mia estrema semplicizzazione e sommarità, nonchè a mie eventuali imprecisioni, il testo completo dell'art.41 bis potrete trovarlo per esteso al seguente LINK.
.
A)
CASI DI RIVOLTA CARCERARIA
Il primo comma della norma in esame, riguarda i casi di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza (tipo COVID), ricorrendo le quali il Ministro della Giustizia ha la facoltà di sospendere nel carcere interessato l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati; il che vuol dire che le guardie carcerarie e/o la polizia, possono reprimere una insurrezione carceraria violenta, anche ricorrendo alla forza.
Però, a pena di illegittimità, la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati:
- deve essere motivata dalla necessità inderogabile di ripristinare l'ordine e la sicurezza;
- deve avere la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto;
(- deve essere proporzionata alla violenza esercitata dai rivoltosi.)
Quest'ultimo requisito non è espressamente richiesto dalla norma in esame, ma io ritengo che si possa evincere:
- sia dai principi generali del diritto;
- sia dal primo comma dell'art.52 C.P., il quale stabilisce che la "difesa" deve sempre essere proporzionata all'"offesa". 
Non si può sparare su detenuti che si ribellano a mani nude!
.
B)
SOSPENSIONE DELLE NORMALI REGOLE CARCERARIE
Il secondo comma prevede che, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere le normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati:
- per i delitti commessi per finalità di "terrorismo" o di "eversione dell'ordine democratico" mediante il compimento di atti di violenza;
- per delitti di tipo "mafioso" ( di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale);
- nel caso in cui vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti dei detenuti in questione con le associazioni criminali dei due tipi sopra descritti (cioè, terroristica o eversiva), sia all'interno, sia all'esterno del carcere.
.
C)
FINALITA' DELLE RESTRIZIONI
In tali casi, la sospensione delle normali regole carcerarie, è finalizzata a predisporre le "restrizioni necessarie" per impedire i collegamenti con le associazioni criminali dei due tipi sopra descritti (cioè, terroristica o eversiva), sia all'interno, sia all'esterno del carcere; non ad altri "ultronei" scopi.
.
D)
DURATA DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
Il comma 2 bis stabilisce che il provvedimento restrittivo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.
***
La proroga è disposta esclusivamente quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno; in caso contrario la proroga del trattamento diviene illegittima, e deve quindi essere interrotta.
***
Per valutare se la capacità del detenuto terrorista mafioso di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva, sia effettivamente venuta meno, la legge prevede (secondo me giustamente), che si debba tenere conto:
- del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione criminale;
- della perdurante operatività del sodalizio criminale;
- della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate;
- degli esiti del trattamento penitenziario;
- del tenore di vita dei familiari del sottoposto.
Quanto al tenore di vita dei familiari del sottoposto, secondo me, si tratta di un elemento di valutazione valido, soltanto nel caso in cui i familiari stessi non siano in grado di giustificarne le legittime fonti reddituali e patrimoniali.
***
La norma precisa altresì, che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa; salvo, magari, che non si tratti della setta dei "Beati Paoli".
.
E)
COLLOCAMENTO DEI DETENUTI SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
Il comma 2-quater sancisce che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.
.
F)
CONTENUTO DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 quater prevede:
a)
L'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire:
- contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento;
- contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte;
- interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate.
Alla stregua di tale disposizione, ed anche ai sensi dell'art.14 delle Preleggi, mi sembra alquanto dubbio che i contatti di Cospito con membri della Mafia detenuti assieme a lui, possa avere particolare rilevanza ai fini dell'applicazione della norma in questione.
b)
La determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti.
c)
Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto; ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dalla legge.
d)
I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi della legge.
e)
Solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dalla legge, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione.
f)
I colloqui sono comunque video-registrati, meno quelli con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari.
g)
La limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno.
h)
L'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati.
i)
La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
l)
La limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di tempo previsto dalla legge.
e)
Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.
.
G)
GARANZIE CONTRO L'EVENTUALE ABUSO DEL TRATTAMENTO RESTRITTIVO
In base al comma 2 quater, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
Analoghe possibilità di accesso sono previste per i garanti regionali provinciali e comunali dei diritti dei detenuti; sulla cui disciplina, per brevità, non mi soffermo.
***
In caso di abusi nell'applicazione delle restrizioni, comunicati alla Procura della Repubblica da tali garanti (o da chiunque altro), le guardie carcerarie potrebbero finire anche loro in galera in base all'art.613-bis c.p.; il quale punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia,
.
H
POSSIBILITA' DI RECLAMO  CONTRO IL  TRATTAMENTO RESTRITTIVO
In base al comma 2-quinquies, il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime del 41 bis sopra descritto, ovvero il suo difensore, possono propone reclamo avverso detto trattamento.
Il reclamo:
a)
E' presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.
b)
Su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.
c)
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
***
Sorvolo sulla conseguente procedura, poichè la ritengo troppo lunga, complessa e decisamente poco interessante per chi vuole limitarsi ad un'idea generale, sommaria ed alquanto approssimativa, di come funzione il meccanismo dell'art.41 bis.

Discussioni simili (5)