Serve uno scudo penale per i medici "vaccinatori"?

Aperto da Eutidemo, 18 Marzo 2021, 14:45:31 PM

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Eutidemo

Su tale tema, molto scottante, si sono recentemente pronunciate due autorevoli voci governative:
a)
Il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'TimeLine' su SkyTg24, al riguardo, si è così pronunciato: "Serve uno scudo penale il prima possibile in modo che si arrivi davvero a difendere i medici e gli infermieri vaccinatori."
b)
Il Ministro della Salute Roberto Speranza, nella replica durante l'audizione in Commissione riunite Affari sociali della Camera e Sanità del Senato, ha ribadito: "Il tema di una protezione per il personale sanitario impegnato sulle vaccinazioni, anche a seguito delle vicende delle ultime giornate è oggetto di un dibattito pubblico Voglio riconfermare che c'è la massima attenzione da parte del Governo su questo tema e costruire nel più breve tempo possibile una risposta che sia capace, diciamo, anche di un intervento di natura normativa".
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Però, secondo me, bisogna innanzittutto intendersi bene sul significato preciso del termine "scudo penale"; il quale non costituisce affatto una locuzione giuridica, bensì, secondo me, è soltanto uno "slogan" propagandistico per cercare di placare le ansie del personale sanitario assegnato alla campagna vaccinale.
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In ogni caso, definizione a parte, le  norme che dovrebbero essere "mitigate" dal cosiddetto "scudo penale", sono, a mio parere, le seguenti:
- l'art.589 c.p., il quale prevede che "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni";
- l'art.590 c.p. il quale prevede che "chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309".
- l'art.590 sexies c.p. il quale prevede  prevede che, se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma; e, cioè, che, "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
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Ed infatti, in concreto, almeno a quanto mi risulta, i "progetti" legislativi in materia, a tutt'oggi, sono due (ma potrei sbagliarmi per difetto); e riguardano, appunto, proprio tali norme, sia pure sotto aspetti diversi.
1)
Quello presentato dagli On.li Mallegni e Sicari, il quale è così concepito:
"Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa".
2)
Quello presentato dall'On.le Marcucci e altri, il quale è così concepito:
"Fermo quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2."
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In tali due progetti di norma, non si parla di "vaccinazione", perchè evidentemente, quando sono state concepite, i "vaccini", erano ancora di là da venire; però si attaglierebbero benissimo anche agli infortuni che possono verificarsi durante la campagna vaccinale.
Tuttavia, secondo me, nessuna delle due è molto perspicua
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Ed infatti, ragioniamo un po', considerando i vari aspetti della questione:
a)
La principale preoccupazione dei medici e degli infermieri, giustamente, è di non essere "indagati" dalla Procura della Repubblica se qualcuno muore o subisce gravi lesioni a seguito della somministrazione del vaccino da parte loro; e, questo, è perfettamente "comprensibile".
Però, purtroppo, è anche "inevitabile"!
Ed infatti, se qualcuno muore o subisce gravi lesioni a seguito della somministrazione del vaccino, anche se entrasse in vigore una delle due norme (ovvero una analoga), il magistrato inquirente dovrà "comunque" disporre l'autopsia; e, quindi, inevitabilmente (a sua tutela) dovrà iscrivere il medico e/o l'infermiere nel "registro degli indagati" prima che essa venga eseguita.
Ed infatti l'anatomopatologo legale, dovrà stabilire la causa della morte, che può essere imputabile ai fattori più svariati:
- indipendenti dalla vaccinazione (per cui il vaccino e il medico non c'entrano assolutamente niente, come sicuramente sarà nella maggior parte dei casi);
- dipendenti dalla vaccinazione per un effetto collaterale del farmaco iniettato (per cui il medico non c'entra assolutamente niente);
- dipendenti da una difettosa conservazione delle fiale (per cui il medico potrebbe entrarci);
- dipendenti da un uso inappropriato della siringa (per cui il medico c'entra sicuramente);
ecc. ecc.
Per cui nessuna norma potrà mai evitare che, in casi del genere, il personale sanitario venga iscritto nel "registro degli indagati"; e, se ne emanassero una in tal senso, secondo me sarebbe assolutamente da rigettare (anche per lesione del diritto di difesa del personale sanitario, tutelato dall'art.24 della Costituzione).
Le indagini preliminari di un giudice, in determinati casi, ci devono necessariamente essere; anche se poi si concluderanno in una archiviazione.
b)
Premesso, quindi, che i medici e gli infermieri, se qualcuno muore o subisce gravi lesioni a seguito della somministrazione del vaccino da parte loro, verranno comunque "indagati" dalla Procura della Repubblica (nessuna norma lo potrà evitare), a mio parere essi sono già sufficientemente tutelati in sede processuale dall'art.590 sexies c.p., il quale prevede  prevede che:
- anche qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia del medico o dell'infermiere, la punibilità è comunque esclusa quando siano  state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge;
- ovvero, in mancanza di queste, quando siano  state rispettate le le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Senza dimenticare, peraltro, che, in ogni caso la loro colpevolezza, ex art.533 c.p.p., dovrà essere provata "al di là di ogni ragionevole dubbio"
Concedere più di questo, sinceramente, mi pare eccessivo e ingiustificato; e, soprattutto, poco rispettoso dei diritti delle eventuali vittime dell'eventuale reato.
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A parte questo, la formula del primo progetto di legge mi suona un po' "autocontraddittoria", perchè, se l'ipotetico profilo di colpa è determinato da "indisponibilità di mezzi" o se il medico ha agito in situazione di urgenza allo scopo di "salvaguardare la vita o l'integrità del paziente", è evidente che non c'è nessuna colpa tale da poter configurare una condotta punibile; in tali casi, infatti, anche in mancanza di una norma del genere, il medico verrebbe comunque assolto.
Quanto alla previsione per la quale la punibilità è sempre esclusa qualora l'evento si sia verificato a causa di "imperizia", al riguardo mi pare che l'art.590 sexies, sopra riportato, sia più che esauriente e soddisfacente.
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La la formula del secondo progetto di legge, invece, è più coerente, volendo limitare la punibilità penale ai soli casi di "colpa grave"; però, almeno dal mio punto di vista, non la ritengo comunque una disposizione molto perspicua.
Ed infatti, almeno secondo me, tale conseguenza scaturisce indirettamente dall'art.2236 c.c., il quale prevede che, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave; per cui, visto che la conservazione dei nuovi vaccini e la loro manipolazione comportano particolari problemi tecnici che non si riducono alla semplice iniezione, secondo me il medico (o l'infermiere) sarebbe comunque tutelato anche sotto tale profilo, ricorrendo le circostanze "de quibus".
Sempre che, ovviamente, non si commettano  delle grosse corbellerie!
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Ed invero, l'orientamento favorevole ad applicare l'art. 2236 c.c. in sede di valutazione della colpa penale per imperizia del medico ottenne, nel 1973, l'autorevole avallo della stessa Corte Costituzionale con la sentenza 28 novembre 1973, n. 166; sebbene, successivamente, la Cassazione non si sia molto uniformata a tale direttiva.
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Ecco, forse sarebbe sufficiente sancire una equiparazione per legge, ai fini penali, delle ipotesi di cui all'art.2236 c.c., anche alle pratiche vaccinali in corso; ma il mio è solo uno spunto euristico, perchè non conosco affatto i dettagli tecnici delle pratiche vaccinali, e la loro maggiore o minore complessità.
Comunque non c'è dubbio alcuno che il personale sanitario impegnato nella campagna vaccinale, debba essere tutelato in massimo grado; senza, però prenderlo in giro con vuoti "slogan", e tutelando, nel contempo, la sicurezza dei vaccinandi.
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