Rilascio di Carola Rackete

Aperto da Eutidemo, 03 Luglio 2019, 14:46:58 PM

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Eutidemo

Premetto che, nel momento in cui scrivo, in base alle notizie da me reperite su INTERNET, non mi è ben chiaro quello che è EFFETTIVAMENTE successo; per cui sarei grato se qualcuno, eventualmente meglio informato, intervenisse per fornire al riguardo notizie più esatte di quelle che adesso risultano a me.
Così possiamo parlarne con maggiore cognizione di causa.

***
Ciò premesso, mi sembra di aver capito che il GIP non ha convalidato il fermo "cautelare" di CAROLA RACKETE, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti; il che, però, non significa affatto che la stessa non verrà comunque sottoposta a PROCESSO ORDINARIO:
- per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, che sanziona con con una pena che va dai 3 ai 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra;
- per violazione degli articoli 110 e 428 del codice penale, che sanziona con una pena che va dai 5 ai 12 anni chi rischia di provocare il naufragio di un'altra nave.

***
A seguito di tale regolare processo, la detta RACKETE potrà essere ASSOLTA o CONDANNATA, ma non prima; a meno che non ci sia stata archiviazione del procedimento.
Che, però, non mi pare ci sia stata.
Per cui, se le cose stanno così, non capisco perchè Salvini :
- strilli come una gallina spennata, come se la RACKETE  fosse già stata assolta;
- la voglia espellere dall'Italia, mentre invece bisognerebbe consentirle di restare qui, a piede libero, per partecipare al processo.
Sarebbe un CONTROSENSO.
Ma forse mi sfugge qualcosa.

***
Salvini parla come se già ci fosse stata una sentenza che l'ha assolta, ma non è affatto così; la mancata convalida del fermo, infatti, non significa affatto questo.
Nè, peraltro, il precedente fermo significava che la Rackete fosse colpevole...come  Salvini andava tronfiamente proclamando su tutti i media.
Ed infatti, in base all'art. 27, comma 2, Cost. l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e quindi la pena della reclusione può essere applicata solo successivamente la sentenza irrevocabile di condanna; il che non è in contraddizione con l'art. 13, comma 5, Cost. che consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile per il tramite della custodia cautelare, che, appunto, era quella applicata a Carola Rackete.  
Ma, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione delle misure cautelari, quali quelle che erano stata applicate a Carola Rackete:
- non può essere legittimata in alcun caso da una sorta di giudizio anticipato di colpevolezza;
- né corrispondere, direttamente o indirettamente, a finalità proprie della sanzione penale...come invece sembrava credere Salvini.

***
In conclusione:
- o ho  capito male io quello che è successo, per carenza e contraddittorietà delle informazioni in mio possesso  (il che è possibilissimo);
- o ha capito male Salvini, in quanto, pur essendo molto più informato di me, ha un'idea molto sommaria del nostro diritto penale e processuale (e, purtroppo, non solo di quello).
***

Jacopus

Eutidemo tu pretendi troppo. Una volta, neanche tanto tempo fa, i politici conoscevano bene il diritto e lo consideravano una preziosa forma di tutela della democrazia.
Gli altri, i non addetti ai lavori, ammettevano la loro ignoranza e accettavano i discorsi giuridici specialistici.
Oggi, invece, come puoi osservare, i politici non hanno mai letto il saggio di Weber, sul politico come professione, e quindi vanno a briglia sciolta seguendo gli umori della gente e sobillando sulla loro parte più emozionale e irascibile.
Dall'altro lato "gli elettori" sono tutti diventati tuttologi, fisici, ingegneri, medici, criminologi, strateghi, e soprattutto odiatori seriali.
I tuoi interventi echeggiano un mondo ottocentesco, proteso verso la tutela di una certa razionalità argomentativa, fondata sulle istituzioni dell'uomo e sulle sue tradizioni, ed in campo giuridico le nostre tradizioni sono maestose.
Peccato che nel mondo attuale la tua flebile voce razionale è sommersa da un immenso mare di grida sconnesse e irrazionali, protese a sfogare la propria rabbia verso gli obiettivi sbagliati.
Homo sum, Humani nihil a me alienum puto.

Ipazia

Aggiungiamo il fatto che la dottrina giuridica italiana sembra confezionata su misura degli avvocati e dei loro clienti, soprattutto se colpevoli, e si capisce perchè non si capisce nulla.

Quello che invece è facile capire è che la racket(e) umanitaria, colpevole o innocente riconosciuta ex lege, non farà un giorno di galera e se ne uscirà con le stimmate della perseguitata politica ed eroina dei diritti umani. Come Berlusconi ai tempi delle "toghe rosse". Per cui avrà una luminosa carriera politica davanti.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 03 Luglio 2019, 14:46:58 PM
Premetto che, nel momento in cui scrivo, in base alle notizie da me reperite su INTERNET, non mi è ben chiaro quello che è EFFETTIVAMENTE successo; per cui sarei grato se qualcuno, eventualmente meglio informato, intervenisse per fornire al riguardo notizie più esatte di quelle che adesso risultano a me.
Così possiamo parlarne con maggiore cognizione di causa.

***
Ciò premesso, mi sembra di aver capito che il GIP non ha convalidato il fermo "cautelare" di CAROLA RACKETE, ritenendo che non ne sussistessero i presupposti; il che, però, non significa affatto che la stessa non verrà comunque sottoposta a PROCESSO ORDINARIO:
- per violazione dell'articolo 1100 del codice della navigazione, che sanziona con con una pena che va dai 3 ai 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra;
- per violazione degli articoli 110 e 428 del codice penale, che sanziona con una pena che va dai 5 ai 12 anni chi rischia di provocare il naufragio di un'altra nave.

***
A seguito di tale regolare processo, la detta RACKETE potrà essere ASSOLTA o CONDANNATA, ma non prima; a meno che non ci sia stata archiviazione del procedimento.
Che, però, non mi pare ci sia stata.
Per cui, se le cose stanno così, non capisco perchè Salvini :
- strilli come una gallina spennata, come se la RACKETE  fosse già stata assolta;
- la voglia espellere dall'Italia, mentre invece bisognerebbe consentirle di restare qui, a piede libero, per partecipare al processo.
Sarebbe un CONTROSENSO.
Ma forse mi sfugge qualcosa.

***
Salvini parla come se già ci fosse stata una sentenza che l'ha assolta, ma non è affatto così; la mancata convalida del fermo, infatti, non significa affatto questo.
Nè, peraltro, il precedente fermo significava che la Rackete fosse colpevole...come  Salvini andava tronfiamente proclamando su tutti i media.
Ed infatti, in base all'art. 27, comma 2, Cost. l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e quindi la pena della reclusione può essere applicata solo successivamente la sentenza irrevocabile di condanna; il che non è in contraddizione con l'art. 13, comma 5, Cost. che consente la limitazione della libertà personale anche prima della sentenza irrevocabile per il tramite della custodia cautelare, che, appunto, era quella applicata a Carola Rackete.  
Ma, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione delle misure cautelari, quali quelle che erano stata applicate a Carola Rackete:
- non può essere legittimata in alcun caso da una sorta di giudizio anticipato di colpevolezza;
- né corrispondere, direttamente o indirettamente, a finalità proprie della sanzione penale...come invece sembrava credere Salvini.

***
In conclusione:
- o ho  capito male io quello che è successo, per carenza e contraddittorietà delle informazioni in mio possesso  (il che è possibilissimo);
- o ha capito male Salvini, in quanto, pur essendo molto più informato di me, ha un'idea molto sommaria del nostro diritto penale e processuale (e, purtroppo, non solo di quello).
***

Ciao Eutidemo, il procuratore che ha revocato la custodia cautelare non si è limitato a quello, ha anche riempito la sua delibera di argomentazioni, a mio parere improprie, che ripropongono le tesi della Rackete e Company, tra le quali la tesi che in termini giuridici tutti i migranti salvati in area libica devono essere sbarcati in Italia perché è il più vicino posto idoneo, e quella che il decreto sicurezza non è applicabile nel fatto in questione. In effetti il procuratore ha detto che non solo non ci sono i termini per una custodia cautelare, ma addirittura che i fatti, a suo parere, non costituiscono reato alcuno. Insomma, se fosse per lui, i militari che sono stati investiti dovrebbero anche chiederle scusa per il fatto di essersi messi in mezzo.
Un saluto

Eutidemo

Citazione di: Jacopus il 03 Luglio 2019, 15:03:20 PM
Eutidemo tu pretendi troppo. Una volta, neanche tanto tempo fa, i politici conoscevano bene il diritto e lo consideravano una preziosa forma di tutela della democrazia.
Gli altri, i non addetti ai lavori, ammettevano la loro ignoranza e accettavano i discorsi giuridici specialistici.
Oggi, invece, come puoi osservare, i politici non hanno mai letto il saggio di Weber, sul politico come professione, e quindi vanno a briglia sciolta seguendo gli umori della gente e sobillando sulla loro parte più emozionale e irascibile.
Dall'altro lato "gli elettori" sono tutti diventati tuttologi, fisici, ingegneri, medici, criminologi, strateghi, e soprattutto odiatori seriali.
I tuoi interventi echeggiano un mondo ottocentesco, proteso verso la tutela di una certa razionalità argomentativa, fondata sulle istituzioni dell'uomo e sulle sue tradizioni, ed in campo giuridico le nostre tradizioni sono maestose.
Peccato che nel mondo attuale la tua flebile voce razionale è sommersa da un immenso mare di grida sconnesse e irrazionali, protese a sfogare la propria rabbia verso gli obiettivi sbagliati.

Temo che la tua diagnosi sia ineccepibile :(

Eutidemo

Ciao Ipazia. :)
Adesso mi sembra di aver accertato che il GIP si è semplicemente limitato a non convalidare il fermo della Rackete, che non era una condanna, bensì una semplice misura cautelativa.
Al riguardo avevo già spiegato che, come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione della misura cautelare, quale quella che era stata applicata a Carola Rackete:
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di COLPEVOLEZZA, se confermata;
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di INNOCENZA, se non confermata.
Questo lo stabilirà il PROCESSO!
A parte questo, il fermo cautelativo in sè e per sè, non corrisponde, direttamente o indirettamente, alle finalità proprie della sanzione penale...come invece sembra credere Salvini.

***
Per dirla in SOLDONI, non è affatto vero che la Rackete: "...non farà un giorno di galera e se ne uscirà con le stimmate della perseguitata politica ed eroina dei diritti umani", in quanto, "se" riconosciuta colpevole a seguito del regolare processo che è in procinto di iniziare, verrà quasi sicuramente condannata ad una pena detentiva.
Ma non possiamo già vaticinare, sin da ora, quelli che saranno gli esiti processuali!
Al riguardo, comunque, pur non avendo io elementi sufficienti per emettere un mio parere (per quel "pochissimo" che può valere), secondo me alcuni capi di imputazione sembrano indubbiamente fondati; tutto sta a vedere se alcune condotte dell'imputate, a mio avviso intrinsecamente "contra legem", possano o meno essere "scriminate" dallo STATO DI NECESSITA'.
Al riguardo, a titolo di cronaca, ricordo che lo  "stato di necessità" è una causa di giustificazione prevista dal codice penale italiano all'art. 54, il quale recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.".
Ma se tale causa di giustificazione ricorresse nel caso di specie, saranno i Giudici di merito (e poi di diritto) a stabilirlo, a seguito dell'accertamento dei fatti...non certo noi.
Un saluto :)

Eutidemo

Ciao Anthony:)
E' vero che il GIP (non il procuratore) che ha revocato la custodia cautelare, come tu scrivi: "...non si è limitato a quello, ma ha anche riempito la sua delibera di argomentazioni (a tuo parere improprie), che ripropongono le tesi della Rackete e Company."
Al riguardo, premesso che il GIP non poteva certo limitarsi a revocare il fermo senza una adeguata motivazione, tale motivazione (corretta o meno che essa sia) è comunque assolutamente ininflunte sul processo di merito che si dovrà tenere.
Ed infatti,  come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione della misura cautelare, quale quella che era stata applicata a Carola Rackete:
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di COLPEVOLEZZA, se confermata;
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di INNOCENZA, se non confermata (a prescindere dalle motivazioni della revoca).
Questo lo stabilirà il PROCESSO!
A parte questo, il fermo cautelativo in sè e per sè, non corrisponde, direttamente o indirettamente, alle finalità proprie della sanzione penale...come invece sembra credere Salvini.
Un saluto  :)

anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 04 Luglio 2019, 04:55:13 AM
Ciao Anthony,  :)
E' vero che il GIP (non il procuratore) che ha revocato la custodia cautelare, come tu scrivi: "...non si è limitato a quello, ma ha anche riempito la sua delibera di argomentazioni (a tuo parere improprie), che ripropongono le tesi della Rackete e Company."
Al riguardo, premesso che il GIP non poteva certo limitarsi a revocare il fermo senza una adeguata motivazione, tale motivazione (corretta o meno che essa sia) è comunque assolutamente ininflunte sul processo di merito che si dovrà tenere.
Ed infatti,  come sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 265 del 21 Luglio 2010, l'applicazione della misura cautelare, quale quella che era stata applicata a Carola Rackete:
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di COLPEVOLEZZA, se confermata;
- non può essere considerata in alcun caso  una sorta di giudizio anticipato di INNOCENZA, se non confermata (a prescindere dalle motivazioni della revoca).
Questo lo stabilirà il PROCESSO!
A parte questo, il fermo cautelativo in sè e per sè, non corrisponde, direttamente o indirettamente, alle finalità proprie della sanzione penale...come invece sembra credere Salvini.
Un saluto  :)

Eutidemo, io non metto assolutamente in questione la scelta del magistrato, per argomentare la liberazione della Rackete bastava il riferimento al fatto che la nave della finanza non poteva essere considerata nave da guerra. Tutti gli altri riferimenti, che riguardavano altri fatti, che riguarderanno il processo ma non riguardavano il fermo sono dannosi perché servono a rafforzare in chi li legge l'idea di una scelta politica del magistrato. E' naturale che un magistrato abbia una posizione politica che, nei limiti del possibile, non dovrebbe condizionare le sue scelte giudiziarie, ma questa posizione dovrebbe essere mantenuta il più possibile riservata per mantenere un'immagine di neutralità.
Un saluto

Eutidemo

Ciao Anthony :) .
Non ho letto direttamente le motivazioni del provvedimento di revoca della carcerazione preventiva, per cui posso esprimermi solo "de relato"; ma, salvo che la stampa non abbia alterato il contenuto del provvedimento, amplificando alcune sue motivazioni a scapito di altre, anche io ho notato che il GIP si è soffermato un po' TROPPO su aspetti che dovrebbero, invece, competere al successivo processo.
Ed infatti, la carcerazione preventiva, che NON HA CARATTERE PUNITIVO (come pensa Salvini), può essere applicata ad un SOGGETTO CHE E' ANCORA PRESUNTO INNOCENTE, solo nei seguenti casi:
1) esistenza di gravi indizi di colpevolezza;
2) rischio concreto di reiterazione del reato;
3) pericolo di fuga;
4) possibile inquinamento delle prove.
Nel caso di specie mancavano sostanzialmente  le condizioni sub 2), 3) e 4), per cui "presumo" che la procura avesse disposto il fermo cautelare precipuamente sulla base di cui al punto 1); e, cioè, al "fumus boni iuris" di colpevolezza.
Questo, probabilmente, spiega il motivo per il quale il GIP si è soffermato soprattutto su tale aspetto.
Però, come ho detto, non avendo io letto direttamente le motivazioni del provvedimento di revoca della carcerazione preventiva, la mia è solo una "congettura".
Ad ogni modo, almeno secondo me, la tua osservazione è molto pregnante! ;)
Un saluto

anthonyi

Il pericolo di fuga c'è, tenuto conto che si tratta di una straniera.
Saluti

Ipazia

E una volta fuggita c'è pure il rischio di reiterazione del reato (2). Suvvia, buonisti secondo tradizione nazionale. Non so in quale altro paese della liberaldemocraticissima Europa se la sarebbe cavata così a buon mercato con la Boldrini che se la sarebbe pure portata in Parlamento a perorare la causa.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Il pericolo di fuga non attiene in particolare alla nazionalità dell'indagato, bensì soprattutto ad altre caratteristiche e circostanze; ed invero la maggior parte di quelli che fuggono all'estero sono Italiani.
Ed infatti, tale aspetto non è stato considerato in modo particolare ai fini del fermo; anche perchè lo stesso Salvini ha detto che non solo non si sarebbe opposto, ma, anzi, se la Rackete non se ne fosse andata all'estero di sua iniziativa, l'avrebbe forzata lui ad andarsene, con un foglio di via.
Quindi, di quale pericolo di fuga stiamo parlando?

***
E in effetti, su (indebita) pressione di Salvini, il prefetto di Agrigento ha firmato un provvedimento di espulsione per Carola Rackete; ma questo sarà valido solo se controfirmato dal magistrato della città siciliana, cosa che, al momento in cui scrivo, non mi risulta sia ancora avvenuta.

***
Tra l'altro, mi pare che tra pochi giorni, la Rackete dovrebbe essere interrogata dai giudici per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, essendo imputata anche di tale reato; per cui, qualcuno dovrebbe spiegare a quell'eccelsa mente giuridica di Salvini, che spedire all'estero una tizia sotto indagine penale in Italia, non è una mossa molto saggia per un "vero" Ministro di Polizia. ;D  ;D  ;D

***

Ipazia

Su questo hai ragione, ma suppongo che Salvini, conoscendo i suoi polli magistrati, avesse anticipato i tempi sapendo che finirà tutto a tarallucci e vino. A parte che una che sperona navi della finanza sai cosa se ne fa del tuo decreto di espulsione: se ne va coperta di rami di palma e alloro e ritorna - santasubito - col suo carico di risorse (reiterazione del reato). Sì, talvolta Salvini è decisamente naiv. Ma vorrei vedere voi al suo posto. Neppure quello delle nove fatiche ce la farebbe.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

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