Renzi rinviato a giudizio

Aperto da Eutidemo, 10 Febbraio 2022, 14:16:50 PM

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Eutidemo

#30
Ciao Daniele22. :)
ti chiedo scusa per aver risposto alla tua domanda di carattere generale sull'art. 617 septies C.P., chiamandoti "Anthony"; ma siccome era da parecchio che stavo dibattendo sulla norma in questione con lui, mi sono confuso.
Chiedo venia ad entrambi :(

Eutidemo

#31
Ciao Anthony. :)
Scusandomi per aver confuso il tuo nome con quello di Daniele22 nel mio precedente post, se mi consenti di ribaltare amichevolmente la tua affermazione, semmai sei tu che che "mi fai pensare all'atteggiamento tipico dell'inquisitore", il quale parte dall'idea che i soggetti sotto accusa -in questo caso la professoressa e/o gli ipotetici agenti segreti che pedinavano Mancini- abbiano agito con finalità criminali, nell'ambito di un complotto contro Renzi.
Io, invece, per quanto riguarda il caso in esame, non ho mai accusato Renzi di nessun reato, ma ho solo osservato come il suo incontrarsi con un agente segreto nella piazzola di un "autogrill", sia qualcosa di molto "sospetto" e "sconveniente"; considerazione, questa, che qualsiasi persona dotata di buon senso, e non "prevenuta", non può astenersi dal fare.
***
Il procuratore Giuseppe Creazzo, invece, in base ad indizi gravi, precisi e concordanti, ha chiesto il rinvio a giudizio di undici indagati, tra cui lo stesso Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi, nell'ambito dell'inchiesta sul finanziamento illecito all'ex fondazione renziana Open; ma tutto questo non c'entra niente con l'incontro di Renzi con Mancini, circa il quale (indecoroso) evento nessun si è mai sognato di rinviare a giudizio nè Renzi nè Mancini.
Non confondiamo le cose; e, comunque, anche nel caso del processo contro Renzi, la sua innocenza deve assolutamente considerarsi presunta (almeno sotto il profilo prettamente giudiziario)!
***
Un saluto! :)
***

Eutidemo

Citazione di: anthonyi il 17 Dicembre 2022, 20:45:29 PMAbbi fede, Claudia, come avevo già detto ad Eutidemo ci sono inquirenti abbastanza dinamici. Già sono riusciti a scoprire l'identità della fantomatica insegnante di storia dell'arte che dice di aver fatto il video, superando la reticenza di quelli di report. Ora dovranno solo controllare la congruità delle sue dichiarazioni e, nel caso in cui non risultassero congrue, questa sarà comunque la prova che l'incontro richiesto da mancini era una trappola ai danni di Renzi. Forse chi ha organizzato la trappola non verrà scoperto mai, magari nascosto dietro il segreto di stato, ma la certezza riguardo alla totale trasparenza di Renzi ci sarà, almeno per tutti coloro che non hanno pregiudizi ideologici nei suoi confronti.
Un politico che si incontra con un agente segreto nelle piazzole degli autogrill, non è certo detto che sia un criminale; ma, di sicuro, la sua condotta è tutto meno che "trasparente" (vittima o meno che lui  sia stato di un ipotetico complotto).
Ho assistito a troppi episodi analoghi, nel corso della mia vita, per farmi illusioni al riguardo!
Per considerare  "trasparente" tale comportamento, occorre nutrire senz'altro pregiudizi ideologici a favore della sua persona! :)

anthonyi

#33
Appunto, non confondiamo le cose, eutidemo, io ho solo formulato ipotesi logiche basandomi sulla valutazione dei fatti, ipotesi che d'altronde anche gli inquirenti valutano plausibili. Sei tu che in un passaggio parlavi del fatto che gli stessi inquirenti stessero indagando anche su renzi, per l'incontro con mancini, cosa che a me non risulta, e che contraddice quello che tu ora dici, cioè di non aver accusato Renzi di nessun reato riguardo all'incontro stesso.
Riguardo poi a Creazzo, sai che é stato trasferito a Reggio Calabria, e con la degradazione da procuratore a vice. Certo formalmente la domanda è sua, ma sai com'é che funzionano certe istituzioni. Temo che quel " criminale" di Renzi riuscirà a farla franca anche in questo caso, e con lui i suoi compagni di merende.  ;D
PS: per la confusione con Daniele non c'é problema, capisco che quando si parla di Renzi a te viene il fumo agli occhi.

Eutidemo

#34
Ciao ClaudiaK. :)
Quanto al fatto che il voto di laurea di Renzi fosse 109, condivido in pieno il tuo acuto, arguto e salace commento; nel caso, però, in cui la sua tesi di laurea avesse  avuto lo stesso "spessore giuridico" del suo abominevole "progetto di riforma costituzionale", io lo avrei addirittura "bocciato".
Un saluto :)
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P.S.
Al riguardo, ammesso e non concesso che ti interessi, o che ancora possa interessare qualcuno, considerato che ormai si tratta di roba vecchia e superata, questa era, al riguardo, la "premessa" che feci ad un mio libro del 2016, poco prima del referendum.
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PREMESSA
- Per quanto concerne le principali motivazioni ed i principali obiettivi della riforma, e, cioè, il superamento del bicameralismo perfetto, la  rivalutazione della territorialità (con la creazione di una camera ad essa specificamente dedicata), e lo svecchiamento della nostra Costituzione, cercherò di verificare se le motivazioni addotte siano valide, e se gli strumenti normativi adottati risultino o meno consoni al perseguimento degli obiettivi prefissati.
Poi commenterò brevemente la forma e il contenuto del testo della riforma, che, a mio giudizio, sono tutt'altri che eccelsi; sia sotto il profilo del diritto, sia sotto quello dell'italiano, sia sotto quello della matematica (in particolare con riguardo al calcolo proporzionale).
Seguirà il commento articolo per articolo, con note critico-esplicative per ogni singola modifica del testo costituzionale (senza riferimento ai singoli commi, per semplificare la lettura); e, infine, delle tabelle di raffronto tra le previgenti norme della Costituzione, e quelle che andranno in vigore se passerà il SI' al referendum (comma per comma, a cui si potrà fare riferimento leggendo il precedente commento).
Quindi, nell'ordine sopra anticipato:
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MODALITA' DI EMANAZIONE DELLA NORMATIVA, E LEGITTIMITA' DELLA STESSA
a) Legittimità istituzionale.
Sotto il profilo della "legittimità istituzionale" (o "costituzionale" che dir si voglia), occorre rilevare che la riforma oggetto della presente indagine è stata varata in maniera dubbiamente legittima, ma sicuramente scorretta.
Ed infatti, con la sentenza n.1 del 13/01/2014, la Corte Costituzionale, dopo aver sancito la sostanziale illegittimità costituzionale della legge elettorale in base alla quale sono stati eletti i membri dell'attuale parlamento (c.d. PORCELLUM), ha tuttavia ribadito il "principio fondamentale della continuità dello Stato", per cui, facendo di necessità virtù, ha pure detto che "...è fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali, in quanto le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare."
Quanto a quest'ultima capacità, però, la Corte Costituzionale aveva anche chiaramente lasciato intendere che si trattava di una "capacità di deliberare" che sarebbe dovuta essere alquanto "limitata"; e, questo, appunto ricordando in via di analogia i casi in cui la Costituzione prevede, nell'attesa di nuove elezioni, : "...la 'prorogatio' dei poteri delle Camere precedenti "finchè non siano riunite le nuove Camere" (art. 61 Cost.).
Al riguardo, in verità, sussistono due orientamenti:
- quello  secondo il quale gli organi in regime di prorogatio manterrebbero la pienezza di poteri;
- quello secondo il quale a tali organi sarebbe consentito esercitare soltanto una parte delle attribuzioni loro conferite  dall'ordinamento, secondo quel  principio, largamente diffuso, dell'"ordinaria amministrazione".
Entrambe le tesi, però, riconoscono concordemente l'esistenza di limiti  all'esercizio dei poteri attribuiti  alla normale e piena competenza  dell'organo in regime di "prorogatio", come sostenuto unanimemente dai maggiori studiosi della materia (A.A. ROMANO, "La prorogatio", p. 139; G. D'ORAZIO, "Considerazioni critiche sulla prorogatio nell'organizzazione costituzionale italiana ", in Rivista trimestrale di diritto pubblico 1980, n. 3, p. 838).
Per cui, tradotto in parole povere, la Corte Costituzionale, nel confermare la "continuità istituzionale" delle Camere elette con il PORCELLUM, ma facendo poi -a tale riguardo- espresso riferimento alla detta "analoga" fattispecie della "prorogatio", aveva lasciato chiaramente intendere che l'esercizio dei poteri loro attribuiti  a livello legislativo, doveva ritenersi debitamente limitato.
Come, per esempio, deve ritenersi limitato l'esercizio dei poteri di un amministratore di condominio sfiduciato, anche lui in regime di "prorogatio", fino all'entrata in funzione del successivo amministratore; il quale, in tale situazione, non potrebbe certo permettersi di modificare il Regolamento Condominiale.
(Si tenga presente che l'esempio è "puramente" a fini esplicatori e semplicizzatori, tanto per rendere l'idea, in quanto le assemblee condominiali non funzionano come quelle parlamentari; e, semmai, la figura dell'amministratore andrebbe assimiliata a quella del Premier, e non a quella del Parlamento).
Quindi, per tornare al tema, pur potendo il Parlamento continuare a legiferare (fino alla elezione di nuove camere esenti da vizi "suini"), avrebbe, però, dovuto decorosamente e pudicamente astenersi dal varare normative di importanza capitale, come la modifica di ben 47 articoli della Carta Costituzionale su 139.
Questo anche perchè, per ovvie ragione genetiche, i suini non possono che partorire altri suini; come, in effetti, a mio parere è in buona parte accaduto.
Per cui, concludendo, l'attuale riforma , in quanto varata da un parlamento eletto irritualmente, risulta essere costituzionalmente legittima in base a quanto "alla lettera" sancito dalla Corte Costituzionale; ma del tutto scorretta e riprovevole secondo "lo spirito" della sentenza stessa.
b) Legittimità procedurale.
Sotto il profilo della "legittimità procedurale", occorre rilevare che la riforma costituzionale oggetto della presente indagine è stata varata in maniera molto dubbiamente  legittima, e, comunque, in modo estrememente riprovevole.
Ed infatti, per evitare un dibattito parlamentare, volto a ponderare una legge di così radicale importanza, e ad emendare i numerosi difetti della riforma, il governo ha fatto ricorso al cosiddetto "canguro"; cioè, ad una prassi parlamentare anti-ostruzionismo (ispirata alla "Kangaroo Closure" britannica, che, però, è una cosa un po' diversa) , la quale consente di votare gli emendamenti accorpando quelli in tutto simili e quelli di contenuto analogo, per cui, una volta approvato o bocciato il primo emendamento, risultano decaduti tutti gli altri.
Cioè, in parole povere, "saltando" le presunte "lungaggini" del dibattito parlamentare.
Tale meccanismo, in verità, non era previsto espressamente dal regolamento del Senato: ma la giunta fece rientrare tale tecnica tra quelle "consentibili" i base ai poteri del Presidente del Senato previsti dall'articolo 102 comma 4 del regolamento.
Al riguardo, quest'ultimo, fece presente che detta prassi "marsupiale", era già stata seguita nel 1996 in "analogia all'articolo 85 del Regolamento della Camera" comma 8; che, appunto, la consente.
Peccato, però,  che, anche volendo adottare per "analogia" il comma 8 dell'articolo 85 del Regolamento della Camera, il Presidente del Senato si è dimenticato che l'articolo 85 bis del Regolamento stesso dice che "le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale".
E il progetto di riforma, riguardava, appunto, una "legge costituzionale".
A parte il "canguro", peraltro, il Governo ha fatto ricorso anche alla cosidetta "tagliola" ed alla cosiddetta "ghigliottina", che funzionano nel modo seguente:
- la "tagliola" viene utilizzata per limitare i tempi degli interventi dei senatori o dei Deputati;
- la "ghigliottina" è invece uno strumento parlamentare che permette di fissare la data entro cui votare il provvedimento in esame, per cui, scaduto il tempo, si procede con la votazione finale, sia che gli interventi si siano conclusi sia che no.
Insomma, tutto "de prescia", come si dice a Roma!
Per cui  ci si potrebbe anche immaginificamente figurare questa riforma, come l'infelice frutto dell'incrocio genetico tra un "porcello" e un "canguro"; per giunta cieco, in quanto gestito  nell'utero in affitto di una "gatta presciolosa".
Ovvero, in altre parole, per tornare al nostro esempio (semplicizzatore) dell'amministratore di condominio sfiduciato in regime di prorogatio, è come se costui, non solo si permettesse di modificare il 40% delle norme di condominio, ma, per giunta, lo facesse stringendo i tempi dell'assemblea, e tagliando drasticamente le facoltà di intervento dei condomini al momento del dibattito.
Peraltro, per tornare all'aspetto parlamentare, tutti questi espedienti, a mio giudizio comunque deprecabili, possono essere talvolta giustificati per contrastare un eccessivo ostruzionismo delle opposizioni; ma, nell'ambito delle riforme costituzionali, l'ostruzionismo non va confuso con la necessaria riflessione e ponderazione deliberativa, che richiedono (ed anzi, esigono) un approfondito dibattito parlamentare.
c) Legittimità politica.
In terzo luogo, il modo con cui è stata varata la riforma, a mio avviso, è carente non solo sotto il profilo della correttezza meramente istituzionale e procedurale, ma anche e soprattutto sotto quello del sostanziale decoro politico.
Ed infatti, un così radicale stravolgimento della Carta Fondamentale, come fu nella sua originaria formulazione del 1948, avrebbe dovuto coinvolgere TUTTE le componenti costituzionali del Parlamento; così addivenendo ad un testo comune, che, sia pure risultando frutto di necessari " alti compromessi", avrebbe però comunque espresso la volontà della Nazione nella sua interezza (magari per il tramite di una Assemblea Costituente).
Non c'è dubbio che mettere d'accordo il diavolo con l'acqua santa, non è mai stata una cosa semplice: ma se nel '48 sono riusciti ad accordarsi partiti così ideologicamente contrapposti come il Partito Comunista (il diavolo) e la Democrazia Cristiana (l'aqua santa), non vedo perchè non si sarebbe potuto cercare di trovare una sintesi tra tutti gli  attuali partiti e movimenti politici...i quali non solo non sono più vincolati da "ideologie", ma, a ben vedere, sono anche (in genere) del tutto privi di "ideali" in senso lato.
Ma, forse, è proprio questo il vero problema!
Ed infatti, un conto sono i "compromessi ideali" (come quelli del 1948), ed un altro conto sono i "compromessi di scambio opportunistico";  come quelli del cosiddetto "Nazareno", e successive analoghe opportunistiche convergenze.
In tali casi, infatti,  si è manifestamente in presenza di una mera trattativa privata, posta in essere in vista di obiettivi politici, con la conseguente ricerca non tanto della bontà o della coerenza sistemica di questa o quella soluzione istituzionale, bensì della loro utilità rispetto alle esigenze preminenti del cosiddetto quadro politico; vale a dire dei momentanei obiettivi politici di diversi schieramenti o di gruppi all'interno del medesimo schieramento politico
Einaudi, invece, scriveva che il vero "compromesso" non è la combinazione degli interessi diversi e opposti, ma il loro superamento, che si ottiene rimuovendo gli interessi di parte e guardando a quello che è il vantaggio comune per tutti, non al vantaggio derivante dalla somma di tutti gli interessi particolari; e fu tale  "compromesso" a condurre al testo originario della nostra Costituzione.
Quello del Nazareno (come le altre successive convergenze), invece, a mio avviso, era un mero "pactum sceleris" fondato su vari "do ut des" particolaristici...e non certo mirato ad una sintesi ideale comune: anche perchè, a tal fine, si sarebbero dovute coinvolgere anche TUTTE le altre parti politiche.
Al riguardo, sempre per citare Einaudi: ""Il compromesso del "do ut des" non è indice di tollerante adattamento parziale alle idee opposte, sì invece di puro calcolo partigiano egoistico....Questo è falso compromesso, il quale trasforma le leggi in antologie di norme arlecchinesche e dà il governo in mano a faccendieri intriganti...Il vero compromesso è invece avvicinamento tra gli estremi, superamento degli opposti in una unità superiore" (Einaudi, "Il buongoverno", Bari, Laterza, 1955, pp. 110 e 111).
Meglio di così, non si poteva dire!
A parte questo, sotto il profilo politico, occorre sottolineare che il coinvolgimento del Governo nella riforma è stato eccessivo (come lo fu ai tempi di Berlusconi); per non dire addirittura invasivo e spesso coartatorio.
Piero Calamandrei, invece, giustamente scriveva : "Quando l'assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'assemblea sovrana"  ( P. Calamandrei, "Come nasce la nuova Costituzione", ne Il Ponte, 1947, 1ss.)
Siamo ben lontani da quei tempi!

Eutidemo

#35
MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI DELLA RIFORMA
Per quanto concerne i motivi e gli scopi principali della riforma, occorre ora verificare se gli strumenti normativi  adottati possano o meno risultare consoni al perseguimento degli stessi.
a) Superamento del bicameralismo perfetto.
Al riguardo, il riformatore, per quanto concerne il nucleo fondamentale della riforma, e, cioè, la modifica del senato, per giustificare il superamento del cosiddetto "bicameralismo perfetto", si basa su quattro fondamentali argomenti:
I) il bicameralismo attuale ha provocato l'instabilità dei governi, per la ricorrente duplice possibilità del ricorso alla sfiducia parlamentare nei confronti dei governi in carica;
II) il bicameralismo attuale ha causato una insostenibile lentezza nella emanazione delle leggi, a causa del "rimpallo" delle medesime da una camera all'altra;
III) il bicameralismo attuale ha generato eccessive complicazioni, nel disciplinare il rinvio dall'una all'altra camera dei disegni di legge;
IV) Il bicameralismo attuale ha generato eccessive spese per la retribuzione di troppi parlamentari, mentre i nuovi senatori saranno di meno, e, comunque, non riceveranno più alcuna indennità.
Quanto al primo argomento (I), dai riscontri da me effettuati (ma potrei sbagliarmi), risulta che solo due governi sui sessantatrè della Repubblica, sono decaduti per voto di sfiducia delle camere: cioè, il 3,1%.
Non mi sembra, quindi,  che il motivo addotto dai propugnatori della riforma sia sufficiente, per togliere il voto di fiducia ad una delle due camere, rendendola non più elettiva.
Quanto al secondo argomento (II), secondo me, non risulta affatto vero che il bicameralismo attuale abbia causato una insostenibile lentezza nella emanazione delle leggi, a causa del "rimpallo" delle medesime da una camera all'altra.
Semmai, in alcuni casi, le ragioni sono state ben altre, come la cronaca insegna (cause politiche, non istituzionali); per esempio la "legge anticorruzione" (alla fine varata dalla Severino), ha impiegato ben 1456 giorni per arrivare in dirittura d'arrivo...e non certo per colpa del bicameralismo, ma semmai per la "bicamerale" concorde ed unanime resistenza di entrambe le camere a vederla approvata.
In compenso la legge per salvare le liste elettorali del PDL, scadute per decorrenza dei termini, fu approvata in appena una settimana (da entrambe le camere).
Misteri della politica (rectius: della "partitica" del "do ut des"), non del sistema bicamerale!
In ogni caso, quanto a "produttività legislativa", non mi sembra proprio che il nostro bicameralismo paritario si sia dimostrato particolarmente "stitico".
Ed invero, almeno secondo Yahoo Answers il numero delle leggi varate dai parlamenti europei, ad oggi, sarebbe il seguente: 
1. Gran Bretagna: 3.000 leggi
2. Germania: 5.500 leggi
3. Francia: 7.000 leggi
4.Italia: 150.000 - 200.000 leggi.
Mi pare un po' eccessivo.
Secondo normativa, invece, un più serio progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei Deputati – in collaborazione con la Corte Suprema di Cassazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale e l'Istituto poligrafico della Zecca dello Stato, invece, le leggi italiane sono circa 75.000: più di dieci volte la seconda in classifica.
E DOVREMMO CREDERE CHE IL BICAMERALISMO PARITARIO AVREBBE RALLENTATO LA PRODUZIONE DI LEGGI? SE COSI' FOSSE, SECONDO ME, BISOGNEREBBE RADDOPPIARE IL NUMERO DELLE CAMERE,  NON DIMEZZARLO!!!
Quanto al terzo argomento (III), è sufficiente leggere il testo della riforma, per rilevare che il nuovo sistema è "estremamente"  più complicato del precedente; ciò in quanto:
- non poche materie legislative restano comunque di competenza concorrente del senato (più di venti, se ho calcolato bene) ;
- anche nelle materie legislative non più di competenza concorrente del senato, il senato è comunque  sempre obbligatoriamente coinvolto e necessariamente cointeressato in sede -per così dire- consultiva, secondo un gioco di invii e rinvii alquanto macchinoso.
In pratica (si fa per dire), secondo G.Azzariti  i procedimenti legislativi previsti dalla riforma, in base ai diversi iter di volta in volta seguiti, sarebbero i seguenti:
- procedimento bicamerale paritario, come una volta (art. 70 comma 1)
- monocamerale con intervento eventuale del Senato (art. 70 comma 2)
- non paritario rafforzato (art. 70 comma 4)
- non paritario con esame obbligatorio per le leggi di bilancio e rendiconto consuntivo (artt. 70 comma 5 e 81 comma 4)
- disegni di legge a "data certa" (art. 72 comma 7)
- conversione dei decreti legge (art. 77 commi 2 e 3)
- leggi di revisione costituzionale (art. 138).
- procedimento "speciale" relativo all'approvazione delle leggi elettorali, che prevede la possibilità di un controllo preventivo da parte della Corte costituzionale (art. 73 comma 2)
- procedimento "speciale" nel quale il Senato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, "richiedere" alla Camera di procedere all'esame di un disegno di legge (art. 71).
Alla faccia della semplificazione dei rapporti tra le due camere!
Tra tante disomogenee materie, peraltro,  a meno che la cosa mi sia sfuggita, mancano, però, proprio quelle più attinenti alle definizione delle autonomie locali, che sono tutte demandate alla Camera dei Deputati.
Quanto al quarto argomento (IV), se veramente si voleva risparmiare denaro, il senato lo si sarebbe dovuto abolire del tutto, in quanto, secondo il bilancio 2016, esso costa in tutto 540 milioni di euro all'anno ; e, questo, soprattutto a causa di un personale amministrativo ipertrofico e iperpagato (un commesso guadagna quanto un dirigente ministeriale), la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura di ambulatori, bouvette, ristoranti e compagnia bella.
Pare che tutto questo resterà più o meno come prima, anche se la riduzione del numero e delle funzioni dei senatori, ne avrebbe dovuto comportare la drastica riduzione; il grosso della spesa, invece, rimarrà più o meno lo stesso, in quanto identiche rimarranno le strutture mobiliari e immobiliari (perchè allora non trasferire i 100 senatori in un cinematrografo di periferia, più consono alla loro periferica provenienza?).
Di tale rilevante spesa, in effetti, solo poco più di 79 milioni costituivano le indennità senatoriali, per cui la mera riduzione dei senatori, ora senza più diritto all'indennità, comporterà un risparmio davvero marginale.
In ogni caso, visto che il nuovo senato sarà a base territoriale, si prevede che -rispetto al passato- ci saranno molti più senatori provenienti da fuori Roma; per cui aumenteranno i rimborsi spese per trasferta, vitto alloggio ecc. (per non parlare dei portaborse).
Incalcolabili, peraltro, saranno le spese di viaggio che si dovranno rimborsare ai senatori/consiglieri/sindaci, per consentire loro di avvalersi del dono dell'ubiquità a loro conferito dalla riforma; cioè, di svolgere in contemporanea i loro diversi ruoli nelle più svariate località italiane, per poi fare ritorno a Roma.
Nel dibattito televisivo con Zagrebelsky, per trarsi d'impaccio circa la difficoltà dei senatori a svolgere due distinti incarichi, uno locale ed uno centrale, Renzi ha detto che, tanto, il nuovo senato si riunirà UNA VOLTA AL MESE, come il BUNDESRAT, per cui tale grave problema non si porrà seriamente.
Evidentemente, non ha letto bene quello che ha scritto, e, cioè, il nuovo art.70 della Costituzione riformata, il quale sancisce che OGNI disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è "immediatamente" trasmesso al senato della Repubblica che, entro DIECI GIORNI, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo; nei TRENTA GIORNI successivi il senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva.
Per cui, se il senato si dovesse davvero riunire circa una volta al mese, o la procedura si incepperebbe, o sarebbe molto più lunga e difficoltosa di quella attuale.
b) Rivalutazione della territorialità, con la creazione di una camera ad essa specificamente dedicata.
Si tratta, a mio avviso, di un mero "specchietto per le allodole", in quanto:
- In primo luogo, tra le svariate materie residuate alla competenza legislativa del Senato (tanto per complicare le cose), manca proprio quella più importante nell'ambito di una visione "territorialistica"; e, cioè, la legge di bilancio, in base alla quale vengono ripartite le risorse tra lo Stato Centrale ed i territori (come accade nel sistema federale USA).
- In secondo luogo, se si fosse davvero voluta attribuire autentica autorevolezza al "Senato delle Regioni", se ne sarebbero dovuti designare come membri i Presidenti delle Regioni ed i Sindaci della città di particolare rilevanza, e non anche i semplici consiglieri regionali (quasi della metà dei quali, peraltro, è penalmente indagata); fermo restando, peraltro, come si dirà più avanti, che l'attribuzione di una "doppia funzione istituzionale" provocherà comunque un malfunzionamento complessivo del nuovo sistema istituzionale, per sarebbe stato meglio limitarsi a potenziare e ad istituzionalizzare la "Conferenza Stato Regioni" .
- In terzo luogo la riforma introduce anche la  "clausola di supremazia", utilizzando la quale lo Stato potrà intervenire anche nelle materie di competenza regionale senatoriale, quando lo richiede "la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica", e "dell'interesse nazionale"; come vedremo più in dettaglio nel commento analitico che segue la presente premessa.
Come si ricorderà, peraltro, il termine "interesse nazionale" era scomparso dal testo della Costituzione con la riforma del 2001; per cui la Corte Costituzionale aveva ribadito come tale principio non fosse più invocabile, in quanto non costituiva più un limite generale all'esercizio delle competenze legislative regionali (SENT n. 285/2005); concetto peraltro più volte ribadito sotto altri aspetti (sentenze nn. 380/2002, 303/2003, 370/2003).
Occorre tuttavia ricordare che la Corte Costituzionale stessa ebbe modo di affermare(con la sentenza n. 274/2003) come, nel nuovo assetto costituzionale (del 2001), fosse pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare allo Stato, sulla base non solo dell'art. 5 della Costituzione, ma anche della ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dall'art. 117, comma 1, e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento stesso (art. 120, comma 2).
Per cui, l'istanza unitaria e la tutela dell'unità giuridica ed economica della nazione dovevano comunque considerarsi costituzionalmente garantite egualmente, senza necessariamente dover reintrodurre il "principio di supremazia".
Occorre peraltro ricordare che la "supremacy clause", venne anche ricollocata - nel "d.d.l. Monti" della XVI legislatura - alla fine delle disposizioni relative alla competenza concorrente, prevedendosi che, in tale ambito, allo Stato spettava disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale.
Come si vede, quella della "clausola di supremazia" è sempre stata una storia molto controversa.
c) Aggiornamento di una delle "costituzioni più antiquate del pianeta".
A quanto mi risulta, non è affatto vero che la nostra Costituzione sia antiquata, essendo, in media, una delle più recenti; e, comunque, forse quella che ha ricevuto più aggiornamenti e "ringiovanimenti" in assoluto.
In effetti, tra i paesi occidentali più vicini a noi, quella che ci batte di più, quanto a "giovinezza", è la La Costituzione spagnola, approvata il 6 dicembre 1978; poi, nell'ordine,  l'attuale Costituzione francese  essendo entrata in vigore il 4 ottobre 1958, e quella tedesca, essendo entrata in vigore 23 maggio 1949.
Ma si tratta di pochi anni di differenza, e, comunque, la nostra Costituzione è quella che ha ricevuto più modifiche e aggiornamenti nel corso del tempo rispetto alle altre (in ispecie le tre sopra citate): ben 43 articoli su 139!
Ed ora se ne vorrebbero modificare ancora 47.
Peraltro, altre Costituzioni molto più antiche, sono state aggiornate molto meno radicalmente e molto più di rado della nostra: per esempio, la Costituzione USA, che vanta quasi 240 anni di età, ha avuto solo 27 modifiche (che loro chiamano emendamenti).
La "Costituzione" (si fa per dire) del Regno Unito, invece, è composta da un insieme di atti scritti che risale addiritura alla "Magna Charta Libertatum": un documento che il re Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai lord del Regno d'Inghilterra, il 15 giugno 1215, e che più o meno, in 800 anni, ha ricevuto non più un centinaio di effettive e sostanziali modifiche.
Per cui, come si vede, la Nostra Costituzione non è affatto "vecchia"; e, comunque, nella sua non certo lunghissima esistenza, ha già ricevuto moltissimi aggiornamenti (per la verità, non tutti felicemente concepiti).
Tuttavia, bisogna ammettere che almeno una cosa la riforma l'ha effettivamente "ringiovanita": il senato.
Ed infatti, il Senato vero e proprio (detto anche Camera Alta), è sempre stato, in tutti i luoghi e in tutti i tempi,  costituito da "seniores", cioè, dai più anziani; questo dai tempi dell'Antica Roma fino ad ora, giacchè, prima della riforma, per candidarsi a Senatore l'età minima richiesta era di 40 anni, mentre per candidarsi a Deputato di 25 anni.
Questo, secondo l'originario spirito costituente, al fine di bilanciare la maggior pacatezza ed esperienza dei membri di una camera, con il maggior dinamismo e spirito di innovazione dei membri dell'altra; per cui, in effetti, tale bicameralismo non era "perfetto", in quanto c'era quantomeno tale differenza a connotare la "diversità" delle due camere.
Ed invero, per lo stesso dichiarato motivo, gli stessi membri del Senato USA (a cui si è ispirata la riforma) devono aver compiuto almeno 35 anni di età, per poter essere eletti.
Per cui, poichè con la riforma l'età minima per essere senatore sarà di 18 anni, e visto, quindi, che i "senatori" saranno in media più giovani dei "Deputati", sarebbe stato semanticamente più logico -in quanto ormai "iuniores", più giovani- aggiornare anche la denominazione della loro camera, chiamandola "iuvenato" anzichè"senato"; o anche "camera bassa", in relazione alla più bassa età dei loro membri rispetto alla Camera dei Deputati (e non solo per tale ragione).
Ovvero, sempre all'inglese, "camera dei pari", in quanto, con i senatori a vita, il loro numero complessivo sarà "paradigmaticamente" di 100 membri (pari, appunto), salvo quanto meglio si preciserà nel commento analitico della specifica disposizione; ed infatti, il numero di "100" è stato evidentemente scopiazzato da quello del Senato USA, laddove, però, ha un senso (geografico, storico e aritmetico), mentre da noi no....come meglio si spiegherà nel commento all'art.94.
L'altra denominazione inglese "camera dei lord", invece, italianizzata potrebbe suonare un po' irriverente, anche se (almeno stando alle notizie regionali di cronaca) spesso appropriata: "camera dei lordi". Camera sempre salvaguardata, però, dalla permanente e ribadita immunità.

Eutidemo

#36
FORMA E CONTENUTO DELLA RIFORMA
Dal punto di vista della FORMA "espressiva", si potrebbe dire che proprio tale forma avrebbe davvero bisogno di una riforma...non la Costituzione.
Ed infatti, a mio avviso, lo "stile" del legislatore della riforma costituzionale, è farraginoso, molto involuto, alquanto confuso, spesso oscuro, e sempre indeciso tra ipotassi e paratassi (spesso mescolandole insieme in modo infelice); si potrebbe icasticamente definire "arena sine calce"...destinata a reggere poco.
Ed invero, mentre leggere la "vecchia" costituzione era quasi un piacere, per la sua cesariana linearità e tacitiana lapidarietà (tanto da vincere, anni fa, addiruttura un "Premio Strega Letterario"), quella modificata dalla riforma ci offre una lettura sgradevole, noiosa e faticosa, e, senza dubbio, di infimo livello.
Non a caso, la Costituzione del 1948, oltre ad essere realizzata da una Assemblea Costituente costituita da personaggi di notevole esperienza ed esimio livello culturale e politico, fu persino sottoposta ad una apposita Commissione, il cui compito era limitato a vagliarne l'"Italiano", rendendolo nello stesso tempo di elevato tenore, ma nel contempo di semplice comprensione anche per il più illetterato degli italiani.
L'infimo livello del testo, peraltro, si manifesta non solo sotto il profilo "letterario", ma anche sotto quello "giuridico", soprattutto per cinque motivi:
a) Estrema prolissità e spesso inutile ridondanza di alcune disposizioni; come, ad esempio, il nuovo art. 70, il cui testo originario conteneva 8 parole per 60 caratteri, mentre quello nuovo ben 443 parole per 2939 caratteri: un piccolo romanzo d'appendice!
b) Ricorso eccessivo, e a volte decisamente insopportabile, ai rinvii ad altre norme; come, ad esempio, la disposizione che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore "....di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma...". Cioè, per capire il senso di una disposizione, te ne devi andare a cercare ed a leggere altre 15; molte delle quali, a loro volta, contengono altri rinvii.
c) Ambigua ripetitività di alcune prescrizioni programmatiche, in quanto, a volte, il legislatore della riforma, ripete, in modo formalmente diverso (parafrasandolo), ma sostanzialmente identico, quanto era già stato detto prima; ad esempio, il comma 2 del nuovo art.55 costituisce una disposizione superflua, perchè già l'art.3 della Costituzione prevedeva molto chiaramente:
- che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51);
- che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica del Paese.
Quindi,  ripetere che si vuol  "promuovere" l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, come dice l'art.55 della riforma, non è forse la stessa cosa che dire di voler "rimuovere" gli ostacoli che si frappongono al trattamento egalitario e paritario di tutti a livello politico, come già dice l'art.3 della Costituzione?
A mio avviso si tratta di due perifrasi diverse, per dire sostanzialmente la stessa cosa.
E ci sono altri casi analoghi, che qui, per bevità, non riporto.
d) Difettoso meccanismo dei combinati disposti, e, cioè, la contraddittorietà tra diversi disposti della stessa riforma; ad esempio, il legislatore del nuovo art.57 cade più volte in contraddizione (anche aritmeticamente); ad esempio, si dice che i Consiglieri eleggono, con "metodo proporzionale politico", i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori , ma anche che la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, "in proporzione"...ma non in base ai voti dei consigli, bensì in base alla loro popolazione (sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti), cioè, in base ad un "metodo proporzionale demografico", che non sembra affatto compatibile con il precedente (come si vedrà meglio in dettaglio).
Senza considerare che il "criterio demografico", è poco compatibile anche con il modello federale "scopiazzato"  dagli USA; laddove, infatti, ogni Stato ha due senatori, a prescindere dalla relativa popolazione.
e) Il tenore di un testo costituzionale dovrebbe essere giuridicamente "elevato", mentre, quello della riforma è uno stile piatto ed asettico, come lo statuto di una SPA o di una SRL; in effetti, quello del redattore della riforma sembra proprio lo stile di chi è avvezzo a redigere statuti societari o regolamenti di condominii.
Quanto, poi, al CONTENUTO del progetto di riforma, in effetti, un progetto di legge (soprattutto costituzionale) dovrebbe essere omogeneo ed autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico; quello qui in esame, invece, è del tutto disomogeneo ed asistematico, con grave danno della sua coerenza complessiva.
Ma il danno più grave, è che tale disomogeneità frustra la facoltà di scelta dei cittadini;  i quali, attraverso il voto refendario, si troveranno a dover esprimere un SI' od un NO rispetto ad una miriade di disposizioni diverse, molte delle quali non hanno niente a che vedere le une con le altre...su alcune delle quali potrebbero essere d'accordo, mentre su altre no.
Sarebbe come come chiedere a qualcuno se gradisce il gusto della cioccolata, "e" se gli piace degustare l'olio di ricino; e, poi, costringerlo a rispondere con un unico SI' o un NO alle due domande unificate.
Entro certi limiti, questo è inevitabile in ogni referendum; ma, in questo caso, siamo davvero oltre i limiti dell'ammissibile, il che è tanto più grave se si considera che siamo in presenza di una legge costituzionale.
Quanto al contenuto (disomogeneo) del del progetto di riforma, occorre però mettere in evidenza una CRITICITA' FONDAMENTALE: esso, infatti, non può essere valutato appieno, se non in connessione con il contenuto della riforma elettorale, cioè, il cosiddetto ITALICUM.
Ed infatti, come meglio si vedrà nel commento analitico, la sostanziale "evirazione" di una delle due camere (la quale permarrà virtualmente solo per complicare la procedura di emanazione delle leggi che si voleva semplificare), combinata con il premio di maggioranza con la quale verranno eletti i membri della residua Camera eletta, in sostanza comporterà una concentrazione di potere, a mio avviso eccessiva, a favore:
- del partito che vincerà le elezioni, e che avrà la maggioranza dei membri dell'aula, pur potendo non avere la maggioranza nel Paese;
- dell'esecutivo, che, presumibilmente sarà espressione del partito vincente.
Ad ogni modo, si tenga presente che oggetto del presente commento è precipuamente  la riforma costituzionale, e non quella elettorale.

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
E' perfettamente lecito che tu prospetti ipotesi basandoti sulla "tua" personale valutazione dei fatti; ci mancherebbe altro!
Per quanto, invece, riguarda la circostanza che tali ipotesi vengano valutate plausibili anche dagli inquirenti, non nego a priori che la cosa sia possibile, ma, personalmente, non ne ero informato.
Per cui, cortesemente, mi dovresti indicare:
- di quali "organismi inquirenti" stai parlando;
- dove sia rintracciabile su INTERNET la "formalizzazione ufficiale" delle loro indagini e delle loro ipotesi.
***
Circa la mia citazione, può darsi che io mi ricordi male, ma non rammento minimamente il passaggio in cui io avrei scritto che "gli stessi inquirenti stessero indagando anche su Renzi, per l'incontro con Mancini"; cosa che invece non mi risulta affatto, perchè Renzi non è stato accusato (almeno per ora) di nessun reato riguardo all'incontro stesso, bensì per ben altri tipi di reato.
Se l'ho scritto, allora ho scritto una "baggianata"; il che non lo posso certo escludere, visto che confondo persino i nomi degli intervenuti.
Però vorrei che tu mi riportassi cortesemente il mio passo in questione, per poter meglio verificare le mie decadenti condizioni mentali.
***
Riguardo, poi, al trasferimento di Creazzo, all'inizio pensavo che si trattasse di una manovra di Renzi attraverso i suoi potenti amici al Ministero della Giustizia; come nel caso dell'ispezione "intimidatrice" di Nordio nella Procura di Firenze.
Ed invece, approfondendo la cosa, mi sono reso conto che in questo caso Renzi non c'entra assolutamente niente, nè si tratta di manovre a suo favore di nessun tipo; per cui, come vedi, io non mi lascio in alcun modo accecare dalla mia (motivata) ostilità per Renzi, ma cerco sempre di appurare la realtà effettiva degli eventi.
***
In realtà, infatti, è accaduto semplicemente questo:
a)
L'incarico di Creazzo alla guida della procura di Firenze, si sarebbe comunque concluso dopo 4 mesi, alla scadenza degli 8 anni massimi previsti.
b)
Visto che Creazzo compirà 70 anni nel 2025, alla scadenza dei 4 mesi non avrebbe potuto garantire i 4 anni minimi successivi per un eventuale altro suo incarico dirigenziale; e, quindi sarebbe potuto rimanere a Firenze solo come "sostituto procuratore".
Cosa che, ovviamente, non poteva gradire, perchè (anche se la cosa derivava dalla legge e non da una sua degradazione) si sarebbe probabilmente trovato sottoposto ad un suo ex subordinato.
c)
Creazzo ha quindi ragionevolmente preferito, di sua iniziativa, di concludere la carriera a Reggio Calabria, sua città natale; laddove non si sarebbe potuto trovare in nessun caso sottoposto ad un suo ex subordinato.
***
Però, per concludere, sono purtroppo d'accordo con te che, nonostante che la Procura di Firenze continui a a procedere contro lui (visto che a suo carico sussistono indizi gravi, precisi e concordanti di "reità"), tuttavia temo anch'io che, quel "criminale di Renzi riuscirà a farla franca anche in questo caso, e con lui i suoi compagni di merende"; ed infatti dalla sua ha il Ministro della Giustizia Nordio e l'intero governo della Meloni.
Il che non è poco!
***
Un saluto! :)
***

anthonyi

#38
Nel post 20, dopo la frase in grassetto :simm'e napule paisa, tu scrivi che l'inquirente sta indagando "pure" sulla professoressa, come fosse un'aggiunta a una precedente indagine sull'incontro mancini Renzi, ma non vi é precedente indagine, si sta solo indagando sulla professoressa o eventuali altri collaboratori al filmato.
Poi sinceramente mi sono stancato di ripetere le stesse cose, chi sta indagando sul filmato sta compiendo atti giuridici sensibili, atti a suscitare anche la reazione di quelli di report che lamentano il mancato rispetto del loro diritto alla riservatezza delle fonti. Chi ha compiuto questi atti non lo ha fatto certo a cuor leggero, per cui deve essersi convinto che dietro quel filmato potrebbe esserci qualcosa di penalmente rilevante.

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Grazie per avermi "riconfortato", assicurandomi che io non ho mai scritto che gli "inquirenti stessero indagando anche su Renzi, per l'incontro con Mancini"; mi preoccupava di non ricordarmi neanche quello che ho scritto o non ho scritto!
***
Quanto alla frase in grassetto "Simm 'e napule paisà", io intendevo dire esattamente il contrario di quello che tu hai compreso; e, cioè, che, anche se nessuno ha aperto una indagine su Renzi, per l'incontro con Mancini (mancandone le premesse legali), essendo tutti quanti nati in questo nostro bel Paese, non ci vuole molto a capire che un politico e una spia che confabulano per più di 40 MINUTI, nel freddo invernale, sulla piazzola di un "autogrill" fuori mano, stanno tramando qualcosa di molto poco pulito.
***
Tanto più che, per fugare i sospetti, invece di rivelare "di cosa ha parlato" per più di 40 MINUTI con Mancini (se veramente si trattava di cose pulite), Renzi cerca di rigirare la frittata puntando il dito contro coloro che lo hanno ripreso "con le brache calate"; è la solita classica tecnica della "distrazione di massa"!
***
Perciò, quando ho scritto che l'inquirente sta indagando "pure" sulla professoressa, non mi riferivo certo ad "un'aggiunta a una precedente indagine giudiziaria sull'incontro mancini Renzi";  cosa che non ho mai scritto nè avrei mai potuto scrivere, perchè è notorio che tale indagine non esiste, essendo Renzi perseguito penalmente per ben altri tipi di reato.
***
Quel "pure" si riferiva al fatto che, in conseguenza delle pretestuose e strumentali denunce di Renzi, utili a deviare l'attenzione pubblica dalla sua "smaronata", gli inquirenti stanno indagando "persino" su quella povera donna, la quale ha avuto la sventurata idea:
- di trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato, risultando così testimone di un incontro compromettente;
- di riprendere innocentemente un personaggio famoso capitatole inaspettatamente davanti, senza minimamente sospettare in che guai si sarebbe andata a ficcare (non sapeva certo che Mancini fosse un agente dei servizi).
***
La circostanza che, poi, la professoressa abbia avuto anche la pessima idea di far avere la videoregistrazione a report, non implica affatto che il tutto facesse parte di un complotto dei servizi segreti per mettere nei guai Renzi; sebbene anche su questo si stia doverosamente indagando.
L'unico cosa certa è che, sinora, a "complottare" con un agente segreto (non si sa riguardo a cosa), è stato Renzi!
***
In effetti, la professoressa aveva inviato i video e le foto prima a un amico giornalista e poi al Fatto Quotidiano, senza ricevere risposte di sorta (perchè nessuno dei due ha perso tempo ad indagare su chi fosse l'interlocutore di Renzi); quattro mesi dopo le ha inviate anche a Report usando il "form" online dei contatti della trasmissione di Raitre.
La professoressa ha scoperto l'identità dell'interlocutore di Renzi, cioè che Mancini era una spia, soltanto con il servizio televisivo; perchè i giornalisti di report, a differenza di quelli precedentemente contattati dalla donna, hanno fatto indagini più approfondite al riguardo.
***
La donna ha consegnato agli inquirenti le mail e i messaggi sulle foto inviate, che provano la sua innocenza; così come la documentazione medica che attesta la malattia del padre (che l'ha indotta a sostare in macchina sulla piazzola) e le fatture del Telepass.
***
Quindi, che lei facesse parte di un complotto, a me sembra molto poco probabile; ma vedremo cosa decideranno gli inquirenti, i quali, a seguito della formale denuncia di Renzi, non potevano certo astenersi dall'indagare!
Ed infatti "l'obbligatorietà dell'azione penale" implica che gli organi inquirenti a ciò destinati, siano tenuti a mettere in moto l'attività di indagine ogni volta che vengano a conoscenza di una "notizia di reato" ed in qualsiasi modo gli derivi questa conoscenza; soprattutto se la presunta "notizia di reato" è contenuta nella formale denuncia di un "pezzo da novanta" come Renzi (il quale ha ancora molti suoi uomini piazzati in posti chiave).
Pertanto, non è affatto detto che chi indaga al riguardo, deve per forza "essersi convinto che dietro quel filmato potrebbe esserci qualcosa di penalmente rilevante"; ed infatti deve indagare comunque, anche nell'ipotesi che non ne sia affatto convinto.
***
Un saluto! :)
***




anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 21 Dicembre 2022, 06:30:45 AM
Ciao Anthony. :)
e, non ci vuole molto a capire che un politico e una spia che confabulano per più di 40 MINUTI, nel freddo invernale, sulla piazzola di un "autogrill" fuori mano, stanno tramando qualcosa di molto poco pulito.
***
***




Lo vedi che il mio esempio era perfettamente calzante, per l'inquisitore eutidemo renzi é un criminale a priori, per cui anche se fa qualcosa di legittimo, sicuramente sta tramando qualcosa di poco pulito. 

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Poco "pulito" non significa affatto "criminale", altrimenti mezza Italia dovrebbe trovarsi in galera; ivi compreso Mancini, il quale, invece, è stato soltanto allontanato dai servizi per condotta deontologicamente impropria e professionalmente sconveniente.
Ed infatti la testimone ha riferito pure: "Ho sentito l'uomo brizzolato dire a Renzi <<Resto sempre a disposizione>>!'"
A disposizione per che cosa, vallo a sapere!  ::)
***
Inoltre differenza di quanto erroneamente pensi tu:
.
1)
 Non tutto ciò che è "legittimo" è anche "pulito"; come, ad esempio andare a puttane.
 
.
2)
Inoltre non tutto ciò che è "illegittimo" ha anche "rilevanza penale".
Ad esempio:
a)
Evadere un'imposta inferiore ai 30mila Euro, è un comportamento "illegittimo", ma non certo "criminale"; per cui tale illecito viene pesantemente punito, però solo con "sanzioni amministrative".
b)
Evadere, invece, un'imposta superiore ai 30mila Euro, è un comportamento "criminale"; per cui tale illecito viene pesantemente punito, con "sanzioni penali".
.
***
Tuttavia, a differenza di altri noti politici, non ho mai detto, e non penso affatto, che Renzi sia "un criminale a priori"; lo ritengo soltanto, prevalentemente, un narcisista, un ciarlatano ed un cialtrone!
Come si evince anche dalla premessa ad un mio libro sulla sua abominevole proposta di riforma costituzionale; da me sopra riportato "per stralcio" in una risposta a ClaudiaK, che ironizzava sul suo voto di laurea.
***
.
***
Però, se la cosa può farti piacere, visto che sei un suo ammiratore, ammetto senza problemi:
- che il suo omonimo "Matteo" è un  narcisista, un ciarlatano ed un cialtrone dieci volte peggiore di lui;
- che, ammesso e non concesso che Renzi abbia commesso qualche illegalità penale, rispetto a B.,  è puro come Madre Teresa di Calcutta.
***
.
***
Be', non è certo una dichiarazione di eccessiva stima nei suoi confronti; ma meglio di così, per compiacerti, proprio non riesco a fare.
Non avertene a male!
***
.
***
Un saluto! :)
***

Claudia K

Citazione di: anthonyi il 21 Dicembre 2022, 06:45:31 AMper l'inquisitore eutidemo renzi é un criminale a priori
Scusandomi per l'intromissione, e fermo restando che simpatie o antipatie nei confronti del personaggio Renzi sono state apertamente dichiarate, credo sia possibile e perciò doveroso prescindere da esse e cercare di considerare l'evento  "incontro in piazzola" nei suoi elementi oggettivi, partendo semplicemente dal principio che - di fatto - tale evento consta di una somma di fattori a dir poco anomali. 
Esempio : a chiunque di noi (soprattutto se uomo e giovane) può accadere di essere fermato (con tanto di richiesta dei documenti e magari richiesta di esibizione del contenuto di borse o zaini) dalla pattuglia di Forze dell'Ordine che lo intercetti in compagnia di altro giovane uomo a transitare a piedi, in piena notte, in compagnia di uno a più altri giorvani uomini e in zone che non sono da passeggiata, ed essere richiesto della ragione per cui si trova lì. 
Accade (e aggiungerei: per fortuna) non in esercizio di attività inquisitorie e/o persecutorie all'indirizzo di Tizio o di Caio, bensì nell'ambito della limpida e meritoria sorveglianza del territorio  finalizzata alla prevenzione dei crimini. 
Il presupposto del controllo è solo ed esclusivamente nella inusualità del passeggiare in piena notte in una zona che non è di passeggio. 
Tornando all'evento specifico : mi sembra innegabile che tutto il contesto dell'incontro in piazzola abbia, per se stesso, profili di anomalia ben più corposi, rispetto al passeggiare in piena notte in zona isolata di quelli che magari...sono due fratelli appiedati dall'auto in panne a due km da casa, e che stanno tornando a piedi a casa loro, per poi affrontare il problema dell'auto al mattino dopo. 
A Fiano  e in pieno inverno abbiamo l'incontro in piazzola di due uomini con ruoli istituzionali di tutto prestigio. 
Ossia di uomini che hanno a disposizione sedi ultra-confortevoli e ultra-protette per ogni loro incontro. 
A prescindere da qualunque pregiudiziale, mi sembra del tutto ovvio e umano chiedersi "ma perchè?" . Perchè questi due uomini, se non avessero avuto nulla da confabulare in segreto anti-protocollare, avrebbero dovuto scegliere una modalità così scomoda e...non posso che concordare con Eutidemo...adusa prevalentemente ai malavitosi ? 
Come dire che, in ogni caso, sono già le modalità dell'incontro a generare fortissime perplessità, anche a prescindere dal nome o dal calibro dei personaggi. 

Poi, e cioè molto dopo aver riscontrato l'assoluta anomalia del contesto, possono tornare in campo, e senza veli, le pregiudiziali a favore o contro che ognuno di noi può aver maturato sul personaggio Renzi. 
Indubbio che chi (come me) ne avesse già maturate di molto negative non possa che trovare l'ennesima "prova" di un agire non limpido. 
Ma il fatto resta tutt'altro che limpido in se stesso, e del tutto a prescindere dalle pregiudiziali personali. 

Una tantum sono persino propensa a credere che Renzi ne sia vittima. Ossia penso possibile  che la cosa fosse stata ordita per infangarlo. Come dire che continuo a non credere che una gentile signora possa aver colto l'occasione di filmare il tutto con lo l'iphone. 
Ma, se questo fosse realmente accaduto, e cioè se davvero gli fosse stata tesa questa trappola, poi alla fine...sempre alla personalità di Renzi mi ritorna! Nel senso che la sua estrema disinvoltura in trasparenza men che minima...lo espone agli stessi identici rischi che corrono i capi o aspiranti tali nella criminalità organizzata, e cioè : nell'ombra si generano guerre esiziali tra veri titani, dove l'ingenuità più drammatica è sempre nell'illusione di essere il più furbo del reame. 



Eutidemo

Ciao Claudia K.
Mi fa piacere che tu, sostanzialmente, condivida la mia opinione; ma devo onestamente riconoscere che sei riuscita a descrivere l'"anomalia" dell'incontro sulla piazzola, in un modo molto più dettagliato. argomentato e persuasivo di quanto non sia riuscito a fare io.
Congratulations!
***
Un saluto!
***

anthonyi

Citazione di: Claudia K il 21 Dicembre 2022, 12:03:38 PMScusandomi per l'intromissione, e fermo restando che simpatie o antipatie nei confronti del personaggio Renzi sono state apertamente dichiarate, credo sia possibile e perciò doveroso prescindere da esse e cercare di considerare l'evento  "incontro in piazzola" nei suoi elementi oggettivi, partendo semplicemente dal principio che - di fatto - tale evento consta di una somma di fattori a dir poco anomali.
Esempio : a chiunque di noi (soprattutto se uomo e giovane) può accadere di essere fermato (con tanto di richiesta dei documenti e magari richiesta di esibizione del contenuto di borse o zaini) dalla pattuglia di Forze dell'Ordine che lo intercetti in compagnia di altro giovane uomo a transitare a piedi, in piena notte, in compagnia di uno a più altri giorvani uomini e in zone che non sono da passeggiata, ed essere richiesto della ragione per cui si trova lì.
Accade (e aggiungerei: per fortuna) non in esercizio di attività inquisitorie e/o persecutorie all'indirizzo di Tizio o di Caio, bensì nell'ambito della limpida e meritoria sorveglianza del territorio  finalizzata alla prevenzione dei crimini.
Il presupposto del controllo è solo ed esclusivamente nella inusualità del passeggiare in piena notte in una zona che non è di passeggio.
Tornando all'evento specifico : mi sembra innegabile che tutto il contesto dell'incontro in piazzola abbia, per se stesso, profili di anomalia ben più corposi, rispetto al passeggiare in piena notte in zona isolata di quelli che magari...sono due fratelli appiedati dall'auto in panne a due km da casa, e che stanno tornando a piedi a casa loro, per poi affrontare il problema dell'auto al mattino dopo.
A Fiano  e in pieno inverno abbiamo l'incontro in piazzola di due uomini con ruoli istituzionali di tutto prestigio.
Ossia di uomini che hanno a disposizione sedi ultra-confortevoli e ultra-protette per ogni loro incontro.
A prescindere da qualunque pregiudiziale, mi sembra del tutto ovvio e umano chiedersi "ma perchè?" . Perchè questi due uomini, se non avessero avuto nulla da confabulare in segreto anti-protocollare, avrebbero dovuto scegliere una modalità così scomoda e...non posso che concordare con Eutidemo...adusa prevalentemente ai malavitosi ?
Come dire che, in ogni caso, sono già le modalità dell'incontro a generare fortissime perplessità, anche a prescindere dal nome o dal calibro dei personaggi.

Poi, e cioè molto dopo aver riscontrato l'assoluta anomalia del contesto, possono tornare in campo, e senza veli, le pregiudiziali a favore o contro che ognuno di noi può aver maturato sul personaggio Renzi.
Indubbio che chi (come me) ne avesse già maturate di molto negative non possa che trovare l'ennesima "prova" di un agire non limpido.
Ma il fatto resta tutt'altro che limpido in se stesso, e del tutto a prescindere dalle pregiudiziali personali.

Una tantum sono persino propensa a credere che Renzi ne sia vittima. Ossia penso possibile  che la cosa fosse stata ordita per infangarlo. Come dire che continuo a non credere che una gentile signora possa aver colto l'occasione di filmare il tutto con lo l'iphone.
Ma, se questo fosse realmente accaduto, e cioè se davvero gli fosse stata tesa questa trappola, poi alla fine...sempre alla personalità di Renzi mi ritorna! Nel senso che la sua estrema disinvoltura in trasparenza men che minima...lo espone agli stessi identici rischi che corrono i capi o aspiranti tali nella criminalità organizzata, e cioè : nell'ombra si generano guerre esiziali tra veri titani, dove l'ingenuità più drammatica è sempre nell'illusione di essere il più furbo del reame.



Ciao Claudia, tu consideri anomalo, o addirittura sospetto, un incontro nell'autogrill di fiano romano? Cioè il primo autogrill che si incontra dopo essere usciti da Roma? Io direi che é un incontro comodo per chi viaggia in auto e conosce il traffico di Roma.
Se poi io avessi avuto intenzione di trattare qualcosa di losco io avrei evitato di stare in uno spazio aperto nel quale si può spiare anche da grande distanza. Un posto comodo per queste cose sono i bagni, magari allontanandosi temporaneamente anche dalle guardie del corpo, e questo vale sia per renzi che per mancini, i quali, evidentemente, sono tanto poco esperti di affari loschi da non pensare di utilizzare queste semplici precauzioni, e questo é grave, soprattutto per uno dei servizi segreti che, giustamente, é stato dimissionato dai servizi per manifesta incompetenza. 😀

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