Nordio non revoca il 41 bis per Cospito

Aperto da Eutidemo, 10 Febbraio 2023, 17:14:04 PM

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Eutidemo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha respinto l'istanza di revoca del regime del 41 bis avanzata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Cospito; ciò, in quanto tutte le autorità giudiziarie che hanno espresso il loro parere al ministro - la Procura nazionale antimafia, la Dda di Torino e la Procura generale del capoluogo piemontese - hanno giudicato "infondate" le ragioni di revoca presentate dal legale di Cospito, le quali si basavano soprattutti su una sentenza della Corte d'Assise di Roma.
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Ed infatti, il difensore dell'anarchico faceva riferimento alle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Roma, la quale ha stabilito che non c'è alcun nesso tra i proclami di Cospito e le azioni violente degli imputati radunati intorno al centro sociale Bencivenga, poiché "è rimasto assolutamente indimostrato che abbiano "sposato" il metodo di lotta violenta, armata e distruttiva che ispira le azioni della Fai, operando come "cellula" o gruppo criminale assai vicino all'organizzazione terroristica".
Tale pronuncia, secondo il difensore dell'anarchico, doveva far cadere il motivo fondante del 41 bis per Cospito: e, cioè. l'esistenza di un'associazione sovversiva che si muove all'esterno su "input" dei messaggi del suo assistito.
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Però, sia la Procura distrettuale che quella generale di Torino, sia la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo hanno replicato che tali motivazioni a favore della revoca non reggono; ciò in quanto, anche se effettivamente il gruppo del Bencivenga non fa parte della Fai, come stabilito dai giudici di Roma, ciò non significa che non trovi "ispirazione nel pensiero di Cospito, che propugna la lotta anarchica da compiersi mediante il ricorso ad azioni, anonime o rivendicate, finalizzate all'abbattimento del sistema di dominio capitalistico".
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Nordio ha accolto quest'ultima tesi, e, quindi, ha respinto "tout court" la richiesta di revoca.
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Secondo me, però, forse Nordio avrebbe dovuto cogliere il suggerimento, sia pure tra le righe, della DNA (Direzione Nazionale Antimafia), la quale non aveva escluso l'ipotesi del passaggio dal 41 bis al circuito "Alta sicurezza 2".
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Ed infatti, la circolare del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) n.3619/6069 del 21 aprile 2009, ha ulteriormente suddiviso il regime dell'alta sicurezza in tre circuiti:
- "Alta Sicurezza 1" (A.S. 1), cui sono collocati i "detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso";
- "Alta Sicurezza 2" (A.S. 2) , in cui sono custoditi i "soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza" (come appunto Cospito);
- "Alta Sicurezza 3" (A.S. 3), in cui si trovano "i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti".
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In tal modo il Ministro avrebbe potuto dichiarare, non infondatamente, che la battaglia di Cospito per abolire il 41 bis per tutti (mafiosi compresi) era "fallita"; ciò in quanto "solo per lui", per mere ragioni umanitarie, era stato mitigato il trattamento facendo ricorso all'A.S. 2, come suggerito dalla D.N.A..
La quale è comunque un regime di "Alta Sicurezza" carceraria!
Il che, peraltro, sarebbe stato in linea anche con la Corte di Giustizia Europea, la quale non ha escluso che, "In condizioni particolarmente gravi, ci si possa trovare in presenza di situazioni in cui una buona amministrazione della giustizia penale richieda l'adozione di misure di natura umanitaria" (Matencio c. Francia, no 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Sakkopoulos c. Grecia, no 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).
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Ma questa è solo la mia discutibilissima opinione! :)
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daniele22

Ciao Eutidemo, a me piace molto la legge, mi sembra un grande labirinto da scoprire. Premesso che sono una mente anarchica e che sulle pene e la giustizia ne avrei molte da dire, che non sono sicuramente favorevole al "fine pena mai", che il signor Cospito forse non voleva mietere vittime, e pure che non mi è particolarmente simpatico, mi chiedo intanto, giusto perché lo ignoro, per quale motivo abbia dovuto intervenire il ministro di Grazia e Giustizia sulla questione. Non conosco la vicenda processuale, ma mi chiedo pure per quale motivo non si sia potuto anticipare il processo in Corte di cassazione. Dopodiché, per come la metti giù mi sembra che Cospito sia stato vittima di un'ingiustizia. Perché se è vero che la Direzione Nazionale Antimafia ha suggerito l'ipotesi di un passaggio al regime di "Alta sicurezza 2" non penso l'abbia fatto per motivi umanitari, bensì per motivi inerenti a ciò che era stato stabilito dalla Corte d'assise, cioè che non fosse dimostrato alcun nesso tra Cospito e il Circolo Bencivenga e che non vi fosse legame tra il circolo e il Fai. Ma resta la domanda, perché la Corte d'assise, immagino d'appello, ha inflitto a Cospito il 41 bis?
Comunque, io non so bene quali fossero o siano le intenzioni di Cospito, ma pensare di fare lo sciopero della fame per abolire il 41 bis, sia per lui solo o per tutti, a meno che non lo facciano in un centinaio minimo, la vedo molto dura. Penso infatti che il pronunciamento della Corte di giustizia europea avrebbe dovuto riguardare semmai un caso come quello di Bernardo Provenzano. Un saluto

anthonyi

Lo dice la legge, Daniele, l'applicazione del 41bis é decisa dal ministro della giustizia, una volta sentite le opinioni dei magistrati. 

Eutidemo

Ciao Daniele 22. :)
Visto che parli di "fine pena mai", temo che tu confonda il regime dell'art. 41 bis OP (che è temporaneo) con il regime dell'art. 4 bis OP.
Ed infatti non bisogna confondere:
a)
L'art.41 bis Ord. Penit., che, per un periodo limitato di quattro anni, rinnovabile due per due, prevede:
- la sospensione delle normali regole carcerarie, al solo scopo di predisporre le "restrizioni necessarie" per impedire i collegamenti dei reclusi con le associazioni criminali di tipo terroristico o mafioso, sia all'interno, sia all'esterno del carcere;
- il ritorno al normale trattamento carcerario, con la rinnovata possibilità di fruire dei benefici penitenziari quali la liberazione condizionale, il lavoro all'esterno, i permessi premio, la semilibertà la fine pena ecc. 
b)
L'art. 4 bis Ord. Penit., che prevede il cosiddetto "ergastolo ostativo", e, cioè,  quel particolare tipo di regime penitenziario che esclude dall'applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà ecc.) gli autori di reati particolarmente riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, individuati al comma 1 di tale norma, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia ovvero tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.
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Il ministro della Giustizia (ormai non più della Grazia) è intervenuto sulla questione perchè lo consente la legge; ma, eventualmente, prevarrebbe una sentenza della Cassazione in senso contrario.
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Un saluto! :)
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daniele22

Grazie sia ad anthonyi che a Eutidemo per le puntualizzazioni.
Dirò che non ero minimamente a conoscenza del 4 bis OP. Immagino che questo possa significare che il regime del 41 bis possa essere applicato anche a pene inferiori all'ergastolo. Mi resta comunque un'incongruenza che si palesa nella mia interpretazione della risposta di anthonyi rispetto alla tua in relazione all'intervento del ministro di Giustizia. Cioè, l'intervento di Nordio era dovuto oppure no?
In merito poi alla tua esposizione sul regime 4 bis:
L'art. 4 bis Ord. Penit., che prevede il cosiddetto "ergastolo ostativo", e, cioè, quel particolare tipo di regime penitenziario che esclude dall'applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà ecc.) gli autori di reati particolarmente riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, individuati al comma 1 di tale norma, ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia ovvero tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.
Ecco, volevo solo polemizzare con quel "ove il soggetto condannato non collabori con la giustizia ovvero tale collaborazione sia impossibile o irrilevante." Beh, mi sembra chiaramente vessatoria, oltre al fatto di rappresentare una posizione di comodo e debolezza da parte dello Stato, la norma ostativa nei confronti del condannato per il fatto che questi sia impossibilitato a dare collaborazione o che tale collaborazione sia irrilevante. Un saluto

Eutidemo

Ciao Daniele 22. :)
Complimenti, secondo me tu hai fatto un'osservazione molto acuta!
Ed infatti:
a)
Un conto è il caso di un criminale, complice di un omicida seriale, che "si rifiuta" ostinatamente di rivelarne il nome alla polizia, impedendole così di arrestarlo per evitare che commetta altri omicidi.
b)
Un conto ben diverso, invece, è il caso di colui che non ha alcuna idea di chi sia l'omicida seriale, ovvero abbia al riguardo solo notizie irrilevanti.
***
E' evidente, infatti, il differente "coefficiente psicologico" dei due soggetti; il quale, anche secondo me, dovrebbe comportare trattamenti carcerari differenziati.
***
Un saluto! :)
***
P.S.
Forse la mancata differenziazione, dipende dal fatto che, in molti casi, è difficile capire quale due due casi ricorra.

daniele22

Citazione di: Eutidemo il 11 Febbraio 2023, 11:13:26 AM
Ciao Daniele 22. :)
Complimenti, secondo me tu hai fatto un'osservazione molto acuta!
Ed infatti:
a)
Un conto è il caso di un criminale, complice di un omicida seriale, che "si rifiuta" ostinatamente di rivelarne il nome alla polizia, impedendole così di arrestarlo per evitare che commetta altri omicidi.
b)
Un conto ben diverso, invece, è il caso di colui che non ha alcuna idea di chi sia l'omicida seriale, ovvero abbia al riguardo solo notizie irrilevanti.
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E' evidente, infatti, il differente "coefficiente psicologico" dei due soggetti; il quale, anche secondo me, dovrebbe comportare trattamenti carcerari differenziati.
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Un saluto! :)
***
P.S.
Forse la mancata differenziazione, dipende dal fatto che, in molti casi, è difficile capire quale due due casi ricorra.

Ciao Eutidemo, grazie per i complimenti, ma perdona questo mio pensiero un poco sovversivo. A parte la mancata risposta alla domanda se l'intervento di Nordio fosse dovuto o no, immagino per quanto hai detto in precedenza che non fosse proprio dovuto. Comunque la cosa non ha per me grandissima importanza, e mi rivolgo invece ancora una volta al concetto di collaborare con la giustizia.
Per quel che riguarda il caso a) da te citato devo dire che hai preso proprio un caso molto singolare. Ne parlai proprio tempo fa con un amico passato a miglior vita e che era sicuramente un fuorilegge patentato. Ci si trovava tutti e due in una situazione in cui, io a livello ideale e lui non proprio ideale, si riteneva che le forze dell'ordine rappresentassero in fondo i nostri nemici naturali. Lui per primo disse che l'avrebbe ammazzato di persona, anche se non aveva mai usato una pistola carica in vita sua e non fosse certo uno avvezzo ad attaccar briga. Io infatti non gli credetti e quindi lo forzai a dire, suo malgrado, che sì, anche lui si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine per fermarlo.
Nel caso però di un capo mafioso la faccenda a mio giudizio assume un aspetto diverso. Per inoltrarmi in questo spericolato pensiero mi affido al codice etico morale dei malavitosi i quali sono cittadini italiani a tutti gli effetti anche qualora possano essere interdetti da certi diritti riservati a quelli che malavitosi non sono. Per quel che ne so io, e soprattutto per questo mi rivolgo a te, mi sembra quasi che la collaborazione abbia valore solo quando si denunci qualcuno ... posso sbagliarmi. Dal punto di vista del fuorilegge inserito all'interno di una organizzazione criminale ci si può aspettare che egli non intenda affatto rinunciare alla sua appartenenza al mondo dei fuorilegge e pertanto si aspetterà forse che qualora avesse compiuto delitti da pena di morte, tanto per dire, sarebbe giusto da parte dello Stato che questi possa in certo qual modo tenerlo in osservazione anche per tutta la vita. Ma un conto è osservare, altra cosa è osservare applicando il 4 bis così come io immagino che sia per quel che riguarda l'aspetto della collaborazione. Cioè, il malavitoso potrebbe benissimo collaborare svelando particolari della sua professione, del suo modo di agire, senza però prendere in mezzo persone con le quali lui intratteneva rapporti e magari intenderebbe ancora intrattenerli. Mi chiedo infatti come si possa pretendere da lui che sconfessi l'unico dogma di natura etico morale che in fondo costituisce il suo essere malavitoso e che lo giustifica nel suo mondo, ovvero quello di non fare l'infame di fronte al potere costituito. Un saluto

Eutidemo

Ciao Daniele 22. :)
Per quanto riguarda l'intervento di Nordio, trattandosi di una decisione discrezionale rimessa dalla legge al suo insindacabile giudizio, non si può dire se il suo fosse un "atto dovuto" o meno; la sua, infatti, è stata una scelta assolutamente legittima.
Io, al posto suo, altrettanto legittimamente, avrei preferito spostare Cospito dal 41 bis all'AS 2; ma il Ministro della Giustizia è lui, e non io!
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Quanto alla collaborazione con la Giustizia, non necessariamente ha valore solo quando si "denunci" qualcuno; anzi, nella maggior parte dei casi, il collaboratore di giustizia non deve "denunciare" proprio nessuno, ma, in genere, limitarsi a fornire informazioni per la cattura di un latitante, che è già stato condannato, o, addirittura, è un evaso.
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Inoltre, in alcuni casi, come giustamente scrivi tu, il malavitoso può benissimo collaborare svelando particolari della sua professione, del suo modo di agire e di come funziona la criminalità organizzata; come nel caso del primo pentito di "Cosa Nostra" della Storia, cioè, Joe Valachi.
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Quanto a tradire persone con le quali il detenuto intratteneva rapporti malavitosi e, magari, "intenderebbe ancora intrattenerli una volta uscito dal carcere", una delle motivazioni del concedere o meno l'uscita dall'ergastolo ostativo, e/o, addirittura, la "protezione testimoni" per lui ed i suoi familiari, dipende proprio da questo.
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Ed infatti:
- se il detenuto "canta" viene considerato un "infame", ed ormai è bruciato per la sua organizzazione criminale (che, se può, cerca di farlo fuori non appena mette piede fuori dalla prigione);
- se, invece, il detenuto non "canta" viene considerato un "eroe", dalla sua organizzazione criminale, che lo riassumerebbe subito nelle sue fila non appena uscisse dal carcere.
Ed è per questo che non lo fanno uscire, se prima non "si pente" (rendendosi così non più reintegrabile nell'organizzazione criminale)!
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Un saluto! :)
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daniele22

Buondì Eutidemo, mi conforta il fatto che vi sia, da parte della giustizia italiana, una certa elasticità nell'accezione di "collaborare". Avrei un'opposizione ulteriore da esprimere in merito al "fine pena mai" e alla legge che disciplina questa materia, ma andremmo fuori tema. Ti ringrazio comunque per gli spunti di riflessione che offri con i tuoi interventi. Ringrazio pure sulla risposta inevasa, e siccome qui non andiamo fuori tema ti dirò, sempre sotto l'onda di un ampio faggio, che tra i vari motivi plausibili che avesse avuto Nordio di esprimersi in merito al fatto di sicuro ci casca pure quello di essere stato un intervento più o meno intimidatorio verso l'eventuale prossima sentenza della Corte di Cassazione. E un piccolo fuori tema: se Cospito non fa marcia indietro lo lasceranno morire gaudenti, in special modo l'attuale governo con gli eventuali suoi machiavellici obiettivi. Un saluto

Eutidemo

Ciao Daniele 22 :)
Nel parere trasmesso a Nordio dalla DDA  (Direzione Distrettuale Antimafia) della Procura di Torino, e  dalla DNAA (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo), che è composta dal Procuratore nazionale antimafia e da 20 magistrati del pubblico ministero che sono tutti sostituti procuratori nazionali antimafia e antiterrorismo, si suggeriva testualmente al Ministro della Giustizia che "per contenere l'indubbia carica di pericolosità sociale del detenuto, potrebbe essere idoneo anche il regime dell'alta sicurezza!"
Per cui, secondo me, se avesse voluto, Nordio poteva benissimo revocare il 41 bis, trasformandolo in AS 2.
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E' inoltre significativo che il Procuratore Generale della Cassazione, Pietro Gaeta, in una requisitoria depositata martedì scorso, in vista della camera di consiglio del 24 febbraio, ha chiesto di revocare il regime di carcere duro per l'anarchico e di rinviare tutto ad un nuovo esame.
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Un saluto! :)
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daniele22

Ciao Eutidemo, da come scrivi sembra che la requisitoria di Gaeta fosse antecedente all'intervento di Nordio anche se sui media sembra quasi il contrario ...  Comunque, a parte questo, quello che mi chiedo da semplice cittadino ignorante è: se le sentenze sono di esclusiva competenza dei giudici che le esprimono nei giudizi di primo grado e di appello, e visto e considerato che la decisione della Cassazione avrà sicuramente valore superiore alle pseudosentenze espresse in questo caso da Gaeta e Nordio, mi chiedo appunto per quale motivo questi siano intervenuti prima di un pronunciamento della Cassazione cercando di influenzarne il giudizio emettendo di fatto delle sentenze? Un saluto

Eutidemo

Ciao Daniele 22 :)
Trattiamo distintamente le due questioni:
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1)
Quanto ai provvedimento del Ministro della Giustizia ed a quello della Cassazione su Cospito, si tratta di "due percorsi giuridici diversi":
- uno amministrativo (Nordio);
- uno giudiziario (Cassazione).
Per spiegarmi con un esempio riguardante un ambito molto diverso, che, però, può aiutare a meglio comprendere la cosa:
- un Ministro, qualora, secondo lui, ricorrano le condizioni del  d.lgs. n. 150 del 2009, può benissimo licenziare un dipendente pubblico;
- l'Autorità Giurisdizionale, però, a seguito di un ricorso del dipendente pubblico licenziato, può benissimo obbligare il Ministro a riassumerlo in servizio.
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2)
Quanto, invece, alla requisitoria del Procuratore Generale della Cassazione, Pietro Gaeta, in vista della Camera di Consiglio del 24 febbraio, il quale ha chiesto di revocare il regime di carcere duro per l'anarchico e di rinviare tutto ad un nuovo esame, si tratta dello "stesso procedimento giuridico", e, cioè, della normale procedura giurisdizionale, secondo la quale:
- il Procuratore Generale della Cassazione è tenuto a fornire al Collegio Giudicante le proprie proposizioni;
- successivamente, il Collegio Giudicante, riunito in Camera di Consiglio, decide poi definitivamente sulla questione.
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Un saluto! :)
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daniele22

Ciao Eutidemo, forse non hai compreso il senso del mio pensiero. Se torniamo indietro al mio primo intervento, constatato il fatto che eravamo tutti e due d'accordo nel ritenere che a Cospito fosse stato inflitto un 41-bis un po' troppo pesante, pur tuttavia io mi chiedevo come mai fosse stato necessario l'intervento del ministro. Domanda innocente, ma anche no ... però ignoravo la faccenda.
A questa domanda tu mi hai dato risposta. Evidentemente però, dalla risposta, io colsi un aspetto invitante che mi portò ad insinuare palesemente che l'intervento di Nordio fosse stato di natura intimidatoria. Ritornando al primo intervento mi chiedevo inoltre in senso umanitario se il pronunciamento della Cassazione non potesse essere anticipato. E' ovvio così che uno possa pure pensare male per il fatto che ciò non accade, anche se può sbagliarsi. Per la piega che sta prendendo il dialogo mi sembra quindi che tu ti opponga a me seguendo ovviamente la tua linea di pensiero che vede come un arricchimento al processo sia l'intervento di Nordio, che giudichi non proprio buono nei contenuti, ma in qualche misura dovuto, che quello di Gaeta, a te più favorevole e altrettanto dovuto. In verità, mi ha sorpreso un po' l'intervento di quest'ultimo. Tu disambigui la mia sorpresa nel tuo ultimo intervento in cui citi il d.lgs. n. 150 del 2009 che tratta di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Proseguo quindi riprendendo il tuo ultimo intervento aggiungendo delle parentesi:
"(Circa il decreto legge) Per spiegarmi con un esempio riguardante un ambito molto diverso, che, però, può aiutare a meglio comprendere la cosa:
- un Ministro, qualora, secondo lui, ricorrano le condizioni del d.lgs. n. 150 del 2009, può benissimo licenziare un dipendente pubblico (Il dipendente pubblico sarebbe Cospito, cioè un cittadino condannato con pena già adeguata secondo Nordio)
- l'Autorità Giurisdizionale (la Corte di Cassazione), però, a seguito di un ricorso del dipendente pubblico licenziato (cioè il legale di Cospito), può benissimo obbligare (con la sua sentenza) il Ministro a riassumerlo in servizio (se non in servizio a togliergli il 41-bis).
Allora un cittadino può chiedersi: ma se tutto è già trasparente negli atti relativi alle sentenze di primo e secondo grado, se indubbia è la competenza della Cassazione nel trattare la materia di cui deve trattare, ovvero la regolarità della forma, con quale criterio si è stabilito che con gli interventi di Gaeta e di Nordio si avrebbe avuto maggiore ottimizzazione e maggiore trasparenza, se è questo che si voleva ottenere? Un saluto

Eutidemo

Ciao Daniele 22. :)
Come la penso io, te lo avevo già esposto in un mio precedente intervento; ma, nel mio ultimo intervento, non ho fatto altro che illustrati (sia pure in modo molto sommario, sintetico e semplificato) come funziona "de jure" la legge in casi del genere.
Il mio era un "post" meramente descrittivo!
Un saluto! :)
P.S.
In ogni caso, la tua conclusione, non per colpa tua, ma forse perchè sono un po' stanco e rimbambito per aver lavorato troppo, sinceramente non l'ho capita proprio:
"Allora un cittadino può chiedersi: ma se tutto è già trasparente negli atti relativi alle sentenze di primo e secondo grado, se indubbia è la competenza della Cassazione nel trattare la materia di cui deve trattare, ovvero la regolarità della forma, con quale criterio si è stabilito che con gli interventi di Gaeta e di Nordio si avrebbe avuto maggiore ottimizzazione e maggiore trasparenza, se è questo che si voleva ottenere?"
                ?

Eutidemo

Ciao Daniele 22. :)
Mi scuso per ieri; forse, stamattina, a mente più fresca, ho capito meglio cosa volevi dire.
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TRASPARENZA
Nel caso in esame, non è in questione la "trasparenza"; cioè l'esigenza che le motivazioni dei provvedimenti dell'autorità che restringono la libertà dei cittadini  vengano rese pubbliche (e non tenute segrete).
Ed infatti le motivazioni dei provvedimenti riguardanti Cospito, sia giuridizionali che amministrativi, sono state rese note a tutti.
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COMPETENZA
Il Ministero della Giustizia e la Cassazione, operano nella diversa sfera di competenza che loro compete in base al principio della divisione dei poteri: esecutivo e giudiziario.
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Ciò premesso, con gli interventi di Gaeta e di Nordio non si mirava ad ottenere "maggiore trasparenza" (la quale risultava dalla pubblicità data ai loro atti), ma si mirava semplicemente ad "onorare" i rispettivi compiti istituzionali; e, questo, secondo le diverse "competenze" loro attribuite dalla legge.
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Un saluto! :)
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