Nordio: come dicono dalle sue parti "L'è pezo el tacón del buso!"

Aperto da Eutidemo, 08 Febbraio 2023, 16:56:16 PM

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Eutidemo

Alla fine, dopo che qualcun altro, oltre al sottoscritto nel mio topic del 4 Febbraio, ha fatto notare a Nordio che, in Parlamento, aveva detto una grossa "castroneria", perchè quelli relativi a Cospito non erano affatto "dati sensibili" (visto che non riguardavano nè la razza, nè la salute, nè l'orientamento sessuale di Cospito), bensì "atti interni" tra la Direzione delle Carceri e il Ministero della Giustizia, che relazionavano dei colloqui avuti da Cospito con altri detenuti appartenenti alla Mafia, il Ministro della Giustizia ha ripiegato su un'altra "definizione"; la quale, questa volta, è assolutamente "corretta", ma il cui "significato" Nordio si è però scaltramente astenuto dallo spiegare. ;)
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Ed infatti Nordio, questa volta, ha precisato che gli "atti interni" inviati dalla Direzione delle Carceri al Ministero della Giustiza, i quali relazionavano dei colloqui avuti da Cospito con altri detenuti appartenenti alla Mafia, rientravano tra i cosiddetti "atti a divulgazione limitata"; però si è ben guardato dallo spiegare che cosa questo significhi, lasciando congetturare, a chi se se ne intende poco, che si tratti di atti che possono essere divulgati a tutti, ma solo fino ad un certo punto.
Ma non è affatto così, in quanto la limitazione è "soggettiva", e non "oggettiva"!
Che cosa significa?
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Significa che, dal 2019, parallelamente ed in concomitanza alla "riforma sulle intercettazioni", il DAP  (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), ha disposto:
a)
La "riservatezza" delle conversazioni tra detenuto e detenuto, "captate" in carcere dalla sorveglianza interna.
b)
La "limitata divulgazione" delle medesime: cioè la "non conoscibilità del contenuto di tali conversazioni al di fuori degli uffici che le hanno rilevate (carceri) e di quelli a cui sono destinate per la successiva valutazione (Procura o Ministero della Giustizia, a seconda dei casi)".
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L'unico modo che hanno i cittadini per attingere, conoscere e divulgare tali informazioni, senza incorrere nel reato di "violazione del segreto d'ufficio" ex art.326 C.P. (Del Mastro) o di concorso in tale reato (Donzelli):
a)
E' quello di seguire la procedura prevista dalla legge 241/90 per "accedere" alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione; sempre ammesso e non concesso che, a determinate condizioni, il Ministro permetta di divulgarle al di fuori della pubblica amministrazione.
b)
Non è certo quello di comunicare "aum aum" tali informazioni "a colazione", al proprio convivente, che poi le propala ai quattro venti; come, appunto hanno fatto Del Mastro e Donzelli.
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In effetti, Donzelli, in quanto deputato, avrebbe potuto richiedere "formalmente" tali informazioni anche con un "atto ufficiale" di "sindacato ispettivo", in qualità di parlamentare;  ma lui non ha fatto nulla di tutto questo, e, pertanto, ha agito in modo eclatantemente "illegale".
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Peraltro, anche se Donzelli avesse fatto una richiesta formale del genere, molto probabilmente gli sarebbe stato risposto "picche": ed infatti, la "limitata divulgazione (soggettiva)" dei colloqui di Cospito con i mafiosi, ne restringeva l'ambito di conoscenza, potendo la loro diffusione pregiudicare la successiva attività valutativa e decisionale, e non solo del Guardasigilli, ma anche di eventuali procure, in relazione a indagini su possibili notizie di reato contenute in quegli atti.
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