Misure di sostegno in favore degli evasori.

Aperto da Eutidemo, 01 Dicembre 2022, 12:35:34 PM

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Eutidemo

Nella legge di bilancio, il Capo III del Titolo III, intitolato "Misure di sostegno in favore del contribuente", contiene un "refuso", che, spero, verrà corretto in sede di approvazione parlamentare; ed infatti, come risulta evidente dal contenuto degli numerosi articoli (da 37 a 46) che compongono tale Capo III, si tratta di "Misure di sostegno in favore degli evasori" e non certo a favore dei "contribuenti".
Per questi ultimi è solo una presa per il lato B.
Si tratta, in effetti, di una decina di "CONDONI FISCALI" diversi, di tutti i generi e tipi, quanti non se ne erano mai visti, tutti insieme, nella storia della nostra  Repubblica delle Banane.
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Ovviamente il governo conta sulla "buaggine" popolare, visto che quasi nessuno si prenderà la briga di andarsi a leggere tali lunghe e complesse norme; a parte, ovviamente, gli "evasori" che dovranno studiarsele tutte, per fruirne e goderne nel miglior modo possibile.
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Ovviamente, neanche io farò un'analisi troppo dettagliata, per l'"effetto emetico" che tale tipo di legislazione ha sul mio apparato digerente; mi limiterò ad una semplice scorsa a "volo d'uccello".

Eutidemo

ART. 37
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL "CONTROLLO AUTOMATIZZATO" DELLE DICHIARAZIONI.
Si tratta delle somme evase dovute a seguito del "controllo automatizzato attraverso computer" delle dichiarazioni dei redditi; cioè, ad esempio, somme derivanti dal disconoscimento di oneri e detrazioni non spettanti dal reddito complessivo lordo (ad es.interessi passivi non deducibili ecc.), ovvero semplicemente non pagate.
In tal caso, si ha una riduzione delle sanzioni del 97%, cioè si pagherà solo il 3% del dovuto; che è l'abbuono più elevato mai concesso nei precedenti condoni per tale tipo di infrazioni. ???
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ART. 38
REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI
Si tratta delle irregolarità, delle infrazioni e delle inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non comportano, di per sè, nessuna evasione tributaria; esse possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il che, almeno secondo me, è  sperequativo tra coloro che, in un anno,  hanno commesso solo una o due infrazioni formali di poco conto, e coloro, in un anno, ne hanno commesse a centinaia.
Secondo me, invece, la sanzione fissa (anche in misura molto più esigua) dovrebbe essere scontata per "ogni" infrazione commessa, e non per l'intero periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Non sembra anche a voi più logico ed equo?
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ART. 39.
RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Visto che in tali casi il minimo edittale è bassissimo, un diciottesimo del minimo edittale è quasi niente; e se non è niente gli è parente.
Secondo me, quindi, se proprio si voleva fare un condono anche per questo, forse sarebbe stato meglio tra un quinto e un decimo.
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ART. 40.
ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.
Tale norma è quella che riguarda gli evasori "dolosi" veri e propri.
Anche in tal caso, in caso di adesione al condono, si applicano le sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge; il che pure costituisce la forma di condono fiscale più benevolo mai concesso in Italia.
Per giunta, tali ridicole somme percentuali, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Meglio di così si muore! ::)
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ART. 41
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Questa norma è un po' più complicata.
Ed infatti:
1)
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
2)
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% per cento del valore della controversia.
Però, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a)
del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Tale disposizione (anche se da me riportata, come le altre, in modo molto sommario e incompleto), mi sembra abbastanza equa e razionale.
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ART. 42.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE  TRIBUTARIE
Attenzione a non confondere questo condono con il precedente!
Ed infatti, in alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo precedente, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; cioè, molto più favorevolmente!
Per giunta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori; il che, secondo me, è davvero troppo benevolo!
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ART. 43.
RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN  CASSAZIONE
In alternativa alla definizione agevolata di cui all'articolo 41, nelle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del successivo comma 3, di tutte le pretese azionate in giudizio; in tal caso la definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Il che, più che un "condono", è un vero e proprio "regalo" natalizio!

Eutidemo

#2
ART. 44
REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA , ACCERTAMENTO CON ADESIONE , RECLAMO / MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Con tale disposizione, si raggiunge il massimo del "SOSTEGNO ALL'EVASIONE".
Ed infatti, si tratta addirittura di un "CONDONO SUL CONDONO", che agevola persino chi ha "sgarrato" anche in sede di condono, in quanto, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:
a)
delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
b)
degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.
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ART. 45
STRALCIO DEI CARICHI FINO A MILLE EURO , AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL  1° GENNAIO  2000 AL  31 DICEMBRE 2015
Questo è l'unico "condonino" confessato da quella "bugiardella" ipocrita della Meloni, che, in una intervista,  voleva far  credere al popolo italiano che il regalo agli evasori fosse soltanto questo (che è il più esiguo).
Tale norma, infatti, prevede che sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
"In fondo è poca roba, vecchia e inesigibile", ha detto la Meloni.
Il che è vero, ma questo è solo nel fondo del sacco della Befana!
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ART. 46
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL ' AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL  1° GENNAIO  2000 AL  30 GIUGNO 2022)
Questo fa "pendant" con il precedente articolo, in quanto, fermo quanto previsto dall'articolo 45, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Questa è roba un po' meno vecchia, perchè arriva al 30 giugno 2022.
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Evviva la Befana Meloni, regina dei condoni fiscali!!!
P.S.
Ho sintetizzato al massimo la normativa, per cui suggerisco di consultare il testo per esteso, una volta che il sarà stato emendato ed approvato dal Parlamento.

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