Misure "antievasione" nella manovra finanziaria - Sintesi e commento

Aperto da Eutidemo, 20 Ottobre 2019, 11:51:26 AM

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Eutidemo

Nella "corposissima" ultima bozza, sembra pressochè definitiva, del  D.D.L.   Antievasione reso pubblico il 14/ 10/2019, vengono messe in campo politiche di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali in numerosi settori, ad alto tasso di frode tributaria; da quanto ho potuto vedere, invero, la maggior parte dei 55 articoli e delle 98 pagine del D.D.D.L.  , sono rivolte a cercare di reprimere l'evasione fiscale in determinati e specifici settori particolarmente a rischio.

***
I)
***
In PARTICOLARE, infatti, il D.D.L.   prevede:
- l'estensione del regime del "reverse charge" per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera;
- le ritenute e le compensazioni in appalti e subappalti;
- il contrasto alle frodi in materia di accise;
- la prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti;
- il contrasto all'evasione e all'illegalità nel settore dei giochi;
- e molto altro ancora.
Ma non intendo certo occuparmi di tutto questo, trattandosi di tematiche evasive molto specifiche, ed estremamente complesse e lunghissime da spiegare.

***
II)
***
In GENERALE, invece, il D.D.L.   prevede:

1)
MEZZI PER CONTRASTARE L'EVASIONE DI "ELITE";
E', infatti, "previsto un inasprimento delle pene per i grandi evasori", così come si legge nel comunicato stampa governativo a commento del D.D.L. ; il che, però, non è del tutto esatto, in quanto, quella del comunicato di Palazzo Chigi, è solo una'"ipotesi" di inasprimento delle pene per i grandi evasori, che non trova, per ora, alcun riscontro nel D.D.L.
Ed infatti, a giustificazione di tale lacuna, è stato spiegato "verbis" che "...l'intesa politica su un nuovo regime sanzionatorio si tradurrà in norme che saranno inserite un emendamento al decreto fiscale dopo un ulteriore approfondimento tecnico."; tale emendamento, ha spiegato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, "si appoggerà su un primo tassello, una prima norma base, che eleverà ad otto anni il carcere per la «dichiarazione fraudolenta»".
Quindi, non tutti i "grandi evasori" saranno coinvolti nell'inasprimento, ma solo quelli "fraudolenti"; anche se si tratta di evasori di taglia "media" o addirittura "piccola".

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Ed infatti è opportuno tenere presente che, nel generico termine "evasione fiscale", si annidano tipologie "completamente diverse"; che, l'imperante diffuso ed ignorante semplicizzazione di molti giornalisti e politici, assimila erroneamente le une alle altre.
Ed infatti, sia pur semplificando al massimo anche io, ma evitando di fare di tutta l'erba un fascio, possono darsi, in via di principio, i seguenti casi:

A)
"Dichiarazioni fedeli", ma omesso o carente pagamento d'imposta (a volte dovuto a mero errore materiale), nel qual caso si applicano "sanzioni amministrative" minime;

B)
"Dichiarazioni infedeli", ma non "fraudolente", nella quale ipotesi:
- se non vengono superati determinati importi, si applicano "sanzioni amministrative" molto più pesanti di quelle sub a);
- se, invece, vengono superati determinati importi, si applicano addirittura "sanzioni penali";

C)
"Dichiarazioni fraudolente", cioè, quelle architettate con "mezzi fraudolenti", in quanto derivanti da:
- "condotte artificiose attive", che determinano una falsa rappresentazione della realtà;
- "condotte omissive" realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.
Nel quale caso, a prescindere dalla circostanza che vengano o meno superati determinati importi evasivi, si applicano "sanzioni penali" più pesanti di quelle di cui sub b).

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Quindi, stando a quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, l'aumento della pena non riguarderà gli evasori sub a) e b) (grande o piccola che sia l'evasione), ma esclusivamente gli evasori sub c) (grande o piccola che sia l'evasione); cioè, l'aumento della sanzione, non si applicherà nè ai meri "illeciti amministrativi", nè ai semplici "reati fiscali", ma soltanto ai "delitti fiscali".

*
Il che, a mio parere, è eticamente comprensibile e condivisibile, ma servirà a ben poco per ridurre l'evasione fiscale complessiva:
- alla entità della quale (è bene prenderne realisticamente atto), contribuiscono "principalmente" MILIONI di evasori piccoli e medi (vedi NOTA IN SUCCESSIVO POST);
- alla entità della quale, l'evasione di qualche MIGLIAIO di evasori "grandi" o "fraudolenti" incide solo in minima parte.

***
2)
MEZZI PER CONTRASTARE L'EVASIONE DI MASSA
L'evasione di massa, sport italiano più gettonato del calcio, invece, il D.D.L. si ripromette di combatterla non certo con l'inasprimento delle pene per i delitti (sarebbe stato meglio inasprirle per gli evasori sanzionabili amministrativamente), bensì con altri mezzi, quali i seguenti:

A)
Contrasto di interessi.
Si prevede, per lo più ancora in via ipotetica, di realizzare un "contrasto di interessi",  con la previsione di una detrazione su una serie di spese - dall'idraulico al parrucchiere, al ristorante - ma solo per pagamenti tracciabili; l'obbiettivo è quello di fare in modo che lo sconto del Fisco sia superiore a quello dell'idraulico o del parrucchiere infedele.
Cioè, il Fisco punta anche a tracciare i pagamenti degli sconti fiscali con cui i contribuenti riducono il peso dell'Irpef; e, per questo si valuta anche l'ipotesi di legare tutte le attuali detrazioni ai pagamenti elettronici.
Il che è in linea con la tesi bisognerebbe creare un "conflitto di interessi" tra il cliente ed il prestatore d'opera, rendendo scaricabili quasi tutte le spese; come, ora, accade solo per le spese mediche e poche altre.
Il che, secondo me, non funzionerebbe granchè, se non in minima misura.
Ed infatti:

a)
In primo luogo, per ogni ulteriore spesa che si rendesse detraibile, in maggiore o in minore misura:
-  al recupero di una "maggiore" tassazione  (per addizione) in capo al prestatore d'opera;
- corrisponderebbe, proporzionalmente  una "minore" tassazione (per sottrazione) in capo ai clienti che si detraggono la spesa.
Per cui, per l'Erario, il gioco potrebbe rivelarsi, magari non proprio a somma ZERO, ma quasi.

b)
In secondo luogo, posto, ad esempio, che la spesa idraulica divenisse detraibile, il conflitto d'interessi potrebbe verificarsi solo se l'aliquota marginale del prestatore d'opera fosse notevolmente bassa; diversamente, sarebbe sufficiente che l'idraulico facesse al cliente uno sconto (attuale) superiore alla detrazione d'imposta (futura), per eliminare qualsiasi conflitto d'interessi.
Ed infatti, su 1000 euro ipotetici, l'idraulico potrebbe pagare fino a 430 euro di IRPEF, mentre il cliente non potrebbe mai rispamiarne più di 190 (stando all'odiena aliquota "standard"); per cui, senza fare fattura, con uno sconto di 200/250 euro, ci guadagnerebbero entrambi.
Questo sembra che Gualtieri lo abbia compreso, perchè ha detto che l'obbiettivo sarebbe quello di fare in modo che lo sconto del Fisco sia superiore a quello praticabile dall'idraulico o del parrucchiere infedele; ma, in questo caso, però quasi sempre si finirebbe per ricadere nel paradosso sub a).

c)
A parte quanto sopra rilevato, laddove il pagamento è soggetto ad IVA, attualmente, se il cliente non chiede la fattura:
- perde, sì, la detrazione ordinaria IRPEF del 19% della spesa nella dichiarazione da presentare l'anno successivo (franchigia a parte);
- però si risparmia di corrispondere il 22% di IVA sull'importo da pagare.
Per cui, omettere la fatturazione dell'operazione, conviene sia al cliente, sia, per ovvie ragioni, al fornitore del servizio; ed infatti è così che normalmente accade, salvo che in caso di detrazioni particolarmente consistenti (come, ad esempio, le ristrutturazioni edilizie).
Per cui, sotto tale aspetto:
-  o si diminuisce l'aliquota IVA;
- oppure si aumenta l'aliquota della detrazione.
Altrimenti, salvo che in pochi casi marginali, il meccanismo non funziona.

B)
Piano Cashless.
Con l'obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede, tra l'altro:
- l'introduzione di un "super bonus" da riconoscersi all'inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l'uso del contante;
- l'istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di credito o bancomat.
Personalmente sono del tutto indifferente ai "super bonus" e alle Lotterie; però, vista la maniacale propensione per i giochi di sorte da parte di moltissimi Italiani, questa misura, effettivamente, una sia pur limitata efficacia potrebbe averla.

C)
Sanzioni a chi non accetta carte e bancomat.
Nel D.D.L. sono  previste sanzioni per i commercianti ed i professionisti che non accettano carte e bancomat; la sanzione sarà di 30 euro cui aggiungere il 4% del "valore" della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte.

Al riguardo, a mio avviso, il redattore dell'art. 23 del D.D.L., nel modificare l'art.15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nell'aggiungere il comma "de quo", è incorso in un "errore tecnico"; ed infatti bisognava far riferimento al 4% del "prezzo" della transazione, e non certo al 4% del "valore" della transazione stessa (che è cosa ben diversa).

A controllare le violazioni saranno "ufficiali e agenti di polizia giudiziaria"; al riguardo non è ben chiaro perchè non si accenni agli "ufficiali e agenti di polizia tributaria".
Ma, forse, ciò è dovuto al fatto che il compito in questione si intende demandarlo anche al personale civile dell'Agenzia delle Entrate; sul cui tesserino c'è scritto, appunto, che costoro, nell'esercizio delle loro funzioni, sono da considerarsi "ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".

Ciò che mi lascia un po' perplesso, è che, in assenza di tali soggetti, che possono verbalizzare il rifiuto "fino a prova di falso", nel 99% degli altri casi si tratterà della parola del cliente contro la parola del fornitore del bene o del servizio: per cui, non si avrà modo di dare giudiziariamente la prevalenza all'una o all'altra, in quanto potrebbe anche essere stato il cliente a pretendere di pagare in contanti.


D)
Tetto del contante.
Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi.
A mio avviso, tale misura:
- "forse" potrà ridurre l'evasione dei "piccoli contribuenti" (il che, comunque, già sarebbe qualcosa di buono):
- ma non potrà certo ridurre l'evasione dei "grandi contribuenti", i quali ricorrono da decenni a mezzi di pagamento molto più sofisticati della carta moneta (oggi, anche tramite "criptovalute" ed altri sistemi).
D'altronde, in caso di "affari veramente grossi", ad esempio il trasferimento di 65 milioni di euro in nero, è ovvio che la transazione non avviene MAI in moneta contante; perchè, per trasferire il denaro "cash", servirebbe un TIR, e poi sarebbe davvero un problema "riciclarlo".


(NOTA)

Quanto ai MILIONI di evasori piccoli e medi, solo per fare un "esempio" tra i tanti, che riguarda i "piccolissimi", è notorio che colf, badanti ecc., nella stragrande maggioranza dei casi, sono "evasori totali", in quanto:

- non sono assoggetati a ritenuta alla fonte IRPEF;

- in massima parte, anche perchè stranieri e di non troppo elevato livello culturale, non hanno la benchè minima idea di cosa sia una dichiarazione dei redditi (tanto meno il Modello UNICO, che competerebbe loro).

Già dal secolo scorso, con un semplicissimo incrocio dei dati INPS e di quelli IRPEF, i miliardi di imposte evase da costoro (sebbene più o meno "in buona fede"), si sarebbero potuti recuperare con accertamenti seriali ed automatici, senza il benchè minimo problema tecnico e senza rischio di contestazione alcuna da parte dei contribuenti; ma, politicamente, sarebbe stato un disastro propagandistico, perchè avrebbe consentito all'opposizione "pro tempore", di destra o di sinistra, di gridare: "Ve la prendete sempre con i poveracci!" (sebbene evasori totali).

Ora, in base a quanto era emerso dalla prima versione dell Nadef, un "genio" (del male) aveva avuto la brillantissima idea:

- di non di procedere a tali accertamenti, che, invece, costituirebbe compito primario dell'Erario da più di venti anni (ma molto impopolare);

- bensì di disporre a breve che anche i datori di lavoro domestico diventino sostituti d'imposta, e che, quindi siano obbligati a trattenere le tasse dovute dai collaboratori domestici ed a riversarle allo Stato; cioè a dover elaborare una busta paga comprensiva anche del calcolo delle imposte dovute, e il dover elaborare un modello F24 mensilmente, effettuandone il pagamento con la stessa periodicità mensile, con il calcolo delle relative imposte e conguagli.

Spero che ci ripensino (come sembra), perchè il giorno dopo che venisse emanato un simile provvedimento:

- io licenzierei immediatamente in tronco la mia colf, e mi arrangerei in altro modo;

- non voterei MAI più per chi ha varato un simile provvedimento;

- proporrei di rinchiudere il genio che ha avuto tale pensata, in un sacco di iuta, assieme ad un gatto, una scimmia e 200 scarafaggi, e poi di gettarlo nel fiume più a portata di mano.

"Scassarmi" il portafoglio, posso pure accettarlo...ma non che mi scassino altre cose!

InVerno

Eutidemo, la mia commercialista mi aveva detto che sarebbe andata in porto la lotteria degli scontrini (ma non erano quelli che volevano combattere il gioco d'azzardo?), visto che sei molto informato, sai mica se se ne farà qualcosa? Non vedo l'ora di partecipare!

Grazie comunque per questi utili riassunti!
Non ci si salva da un inferno, sposandone un altro. Ipazia

Eutidemo

Ciao Inverno. :)
Tranquillo, la lotteria degli scontrini è andata in porto.
Ed infatti, l'art.20 del D.D.L. comma 2 lett.b), prevede che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 70 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, esclusivamente ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Un saluto! :)

Eutidemo

COROLLARIO ALLA NOTA
Circa la mia precedente "nota", volevo precisare che, quando parlavo di accertamenti volti a recuperare le imposte non versate dalla maggior parte dei lavoratori non assoggettati a ritenuta alla fonte IRPEF, non intendevo certo "aizzare" l'Agenzia delle Entrate ad "accanirsi" contro tale categoria; ed infatti, per lo più, si tratta di:
- contribuenti stranieri;
- non certo ricchi;
- i quali, per la maggior parte, non evadono con "dolo" e "premeditazione", ma solo per mera insipienza ed ignoranza.

***
Tuttavia l'Erario non può certo permettersi di esonerare tutti costoro dal  dovuto prelievo fiscale; ciò, anche considerando che ci sono moltissimi altri lavoratori dipendenti, assoggettati a ritenuta alla fonte IRPEF, che guadagnano meno di loro, ma che le imposte le pagano fino all'ultimo euro.

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Secondo il Sole 24 ore del 4/10/19, la differenza tra quanto potenzialmente dovuto allo Stato e quanto realmente versato dai lavoratori domestici ammonta ad oltre 8 miliardi di imponibile Irpef,  pari ad imposte evase ogni anno di circa 1 miliardo di euro: ed infatti colf e badanti per i quali vengono effettuati alla luce del sole i versamenti INPS, ogni anno evadono non meno di 960 milioni di IRPEF, a cui si devono aggiungere relative addizionali regionali e comunali, che fanno salire il conto oltre il MILIARDO di euro.

Le imposte evase da colf e badanti "in nero", invece, non sono in alcun modo calcolabili; ma, probabilmente, sono addirittura superiori, a parte l'evasione INPS.

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In base alla L. 208 /2015, i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta dal 2016 in avanti, scadono al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (prima era il quinto anno); per cui l'Agenzia delle Entrate, almeno teoricamente, avrebbe il "diritto-dovere" di procedere ad accertamento d'ufficio per tali anni.
Accertamento, peraltro, che è di "estrema" semplicità, perchè potrebbe scaturire pressochè "automaticamente" dall'incrocio dei dati INPS e IRPEF; non averlo (quasi) mai fatto negli ultimi venti anni, perciò, secondo me costituisce una gravissima inadempienza dell'Agenzia delle Entrate e dei governi "pro tempore".

***
Pertanto, per il PASSATO, visto che astenersi dall'accertare imposte evase determinabili in base ad "elementi di prova certi" (cioè i versamenti INPS) costituirebbe per l'Agenzia delle Entrate una sorta di "omissione di atti d'ufficio" ed una "beffa" per i lavoratori assoggettati a ritenuta IRPEF,  secondo me, bisognerebbe procedere:

a)
Ad accertamenti seriali ed automatici nei confronti di coloro per i quali sono stati versati -negli anni passati- i dovuti contributi INPS, ma per i quali non risulta prodotta alcuna dichiarazione IRPEF; però, senza applicazione di sanzioni, o, quantomeno, con consistenti sconti, e rateizzando il più possibile le imposte dovute, in quanto:
- per lo più, si tratta di evasione meramente "colposa";
- in ogni caso i soggetti in questione, molto probabilmente, non avrebbero la possibilità materiale di pagare tutti insieme 5 o 6 anni di imposte evase tutte insieme.

b)
Ad accertamenti mirati per i lavoratori "in nero" per i quali non vengono versati i contributi INPS, con applicazione di sanzioni ridotte, ma in misura minore rispetto al caso precedente.

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Per il FUTURO, invece, tramite appositi CAF "ad hoc", bisognerebbe provvedere all'assistenza fiscale "obbligatoria" per tali soggetti, senza assolutamente scaricare l'onere sui datori di lavoro privati; ed infatti, costringere i datori di lavoro domestici, molti dei quali anziani e malati, a fungere da sostituti d'imposta delle proprie colf e badanti, è un'idea assolutamente FOLLE.
Anche volendo semplificare al massimo tale complicatissima incombenza, si tratterebbe comunque di un ulteriore molestissimo onere  per i datori di lavoro privati; qualcuno, infatti, un po' più assennatamente, per non complicare troppo la vita alle famiglie trasformandole in veri e propri sostituti d'imposta, aveva pensato di introdurre una ritenuta (del 10 o del 20% al massimo) da applicare in coincidenza con il versamento trimestrale dei contributi previdenziali.
Ma, noiosa seccatura a parte, i collaboratori domestici dovrebbero poi comunque presentare la dichiarazione dei redditi, salvo volerli assoggettare a "cedolare secca", in violazione degli art.3 e 53 della Costituzione; per cui, a parte il vantaggio per l'Erario del versamento anticipato di ritenute d'acconto, non ci sarebbe alcun ulteriore "stimolo" alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ed infatti i soggetti in questione sono già perfettamente "visibili" al Fisco, grazie alle ritenute INPS; nè tale "visibilità" sarebbe aumentata da eventuali ritenute IRPEF.

***
Comunque è un problema molto complicato, per cui non pretendo assolutamente di aver prospettato delle "soluzioni", ma solo dei meri "spunti" per più approfondite riflessioni al riguardo; la mia precedente nota, invece, era troppo "tranchant"! ::)

Eutidemo

AGGIORNAMENTO
Come avevo scritto nel mio TOPIC, stando a quanto aveva dichiarato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri giorni fa, l'aumento della pena non avrebbe dovuto riguardare gli evasori sub b) , ma esclusivamente gli evasori sub c), e, cioè solo quelli "fraudolenti".
Adesso, invece, in base alle confuse e confusionarie notizie di stampa, sembra che, su pressione di Di Maio, si vogliono prevedere pene più dure anche per i "grandi" evasori sub b), con il carcere fino a 8 anni per chi sottrae al fisco oltre 100mila euro anche se non fraudolentemente.
Ma fino a che non leggo il testo scritto, mi astengo da qualsiasi commento, perchè sarebbe sul "nulla"!

Eutidemo

Ad ogni modo, se, su "input" di Di Maio, rientra in gioco l'idea di abbassare il limite della sanzionabilità penale, secondo me, questo, per certi aspetti, può indirettamente agevolare la difesa processuale del contribuente; ed infatti, tra l'"accertamento" e la "pena", c'è di mezzo il "processo", e quello "penale" offre maggior difesa al contribuente di quello "tributario", sul quale inevitabilmente finisce per influire (anche se non dovrebbe).
Tema da me già trattato qui:
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/abbassare-il-limite-della-sanzionabilita-penale-fornisce-uno-scudo-agli-evasori/
Tra l'altro, i reati "con soglia" sono più difficilmente accertabili riguardo a quelli direttamente connessi a "comportamenti fraudolenti", perchè comportano "accertamenti valutativi" sulla "soglia" del reddito complessivo netto, che solo con molta difficoltà possono superare "il ragionevole dubbio" di cui all'art.533 CPP.

Eutidemo

Alzare o abbassare la soglia, serve a poco...o a niente)!
Semmai, ai fini fiscali, bisognerebbe modificare non solo la legge penale sostanziale, ma, soprattutto quella processuale, introducendo una norma che, in deroga all'art.533 CPP, consenta al Giudice la condanna dell'imputato anche in base  a presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 CC..
Ma ho molti dubbi in proposito, come credo che spiegherò in un apposito TOPIC sul "dubbio"

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