Mai dire "sì"...soprattutto al telefono!

Aperto da Eutidemo, 28 Ottobre 2021, 12:44:52 PM

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Eutidemo

Quando ricevo telefonate da sconosciuti, i quali mi chiedono "Mi scusi, parlo con il signor...? (facendo il mio nome e cognome)", io replico sempre: "Visto che non sono stato io a chiamare, mi dica prima  chi è lei!"
Se me lo dice, e poi insiste nella domanda, a prescindere da chi è e dalla società che rappresenta io rispondo sempre: "Bravo, ci hai azzeccato; mi chiamo proprio così!"
Però  mi guardo bene dal rispondere con un secco "sì" ; sia in quella che in altre successive occasioni.
E adesso vi spiego perchè.
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I "contratti a distanza" sono disciplinati dagli artt. 45 e seguenti del Decreto legislativo n° 206 del 06/09/2005, i quali prevedono che   qualsiasi contratto di utenza può essere concluso anche per mezzo del telefono; in tale caso, laddove il consumatore abbia prestato il suo consenso, l'operatore telefonico lo consacrerà tramite un  supporto durevole, senza alcuna "firma manuale", ma soltanto con la registrazione telefonica.
Ed infatti, per legge, un contratto di utenza non deve per forza essere costituito da un atto scritto, ma può consistere anche in una semplice "registrazione vocale", archiviata dall'operatore in un momento successivo.
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Pertanto, la sempre più dilagante truffa in voga negli ultimi anni, consiste nell'indurvi a rispondere di "sì" a una domanda  che nulla ha a che vedere con l'attivazione di un contratto (ad esempio: "Mi scusi, parlo con il signor Mario Rossi?" o cose del genere); se voi rispondete affermativamente, il vostro "sì" verrà registrato, e, poi,  dopo essere stato accuratamente "rimosso" dal suo contesto originario, sarà  "audiomontato" all'interno di un "questionario vocale", al fine di essere utilizzato ad altri scopi (ad esempio,  per l'attivazione di un contratto per la fornitura di luce e gas).
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Sembra incredibile, ma le associazioni in difesa dei consumatori segnalano che si tratta di una truffa sempre più "diffusa"; ed infatti, vista fine del mercato calmierato per l'energia prevista per gennaio 2023, è in atto una vera e propria corsa da parte degli operatori del settore per accaparrarsi il maggior numero possibile di clienti (con ogni mezzo, "per fas et nefas").
Non c'è dubbio che si tratti di una "truffa" a tutti gli effetti; la quale, però, sebbene punibile ai sensi dell'art.640 del Codice Penale, è quasi impossibile da dimostrare al giudice!
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Ed infatti, con le attuali sofisticatissime tecniche di "audiomontaggio":
a)
Per un "falsificatore fonico" è necessaria una notevole abilità e competenza per "rimontare" un "dialogo" in "colloquio naturale"  (cioè, quando due persone chiacchierano liberamente); ed infatti, se la falsificazione non è fatta ad opera d'arte, considerata la diversa "enfasi" delle singole parole riassemblate in un diverso discorso, un abile "perito fonico", con un po' di impegno, può accorgersene.
b)
Per un "falsificatore fonico"', invece, è molto più semplice inserire, in un rigido e standardizzato questionario vocale, delle semplici e secche risposte "in logica binaria" ("" e "no"), anche se sono state estrapolate da un "colloquio naturale"; ed infatti, in tale caso, soprattutto se la falsificazione è fatta ad opera d'arte, è quasi impossibile smascherare il trucco.
***
Pertanto, onde evitare di essere raggirati, occorre cercare il più possibile di non rispondere mai con i monosillabi "sì" e "no"; ed infatti, se la truffa riesce, sarà pressochè impossibile dimostrarla penalmente.
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Tuttavia, per fortuna, se si cade nel tranello, esiste comunque la "rete di salvataggio" civilistica offerta dalla Legge numero 40 del 2 aprile del 2007, che ha convertito il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (il cosiddetto decreto Bersani), il quale ha apportato una serie di importanti strumenti a difesa dei consumatori e della concorrenza nel mercato.
***
Ed infatti, nel comma 3 dell'art.1 è previsto che: "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".
Tale legge, peraltro, ha stabilito l'invalidità dell'obbligo imposto dalle compagnie agli utenti, che avevano stipulato un contratto con esse, di rimanere fedeli senza possibilità di recedere.
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Però, piuttosto che cadere nel trabocchetto, e, poi, cercare di venirne legalmente fuori, è preferibile evitare di cascarci!
;)
***

viator

Salve Eutidemo. Ma, a tuo parere, il Diritto Civile non prevede che entrambe le parti - concluso il Contratto - debbano poter disporre (DIREI : A CURA DI CHI IL CONTRATTO L'HA PROPOSTO) di copia identica e conforme di esso Contratto ?.


Costoro custodiscono e si riservano di manipolare le "prove" della costituzione di un documento stipulato in circostanze create e studiate da una sola delle parti (a me potrebbero telefonare mentre sono solo ai bordi di un bosco, loro registrano tutto, mentre io dovrei "mandare  memoria" la travolgente logorrea di operatori senza identità precisa, di risponditori, registratori ed inquisitori automatici etc. etc.) ?


Secondo me quello citato qui sopra dovrebbe essere argomento che rende conpletamente nullo un contratto stipulato secondo tali inique quanto assurde modalità.

Sappiamo benissimo con quale parte del corpo ragionino i Legislatori e - data la  ormai ben assodata politicizzazione della Magistratura, il mio timore è che pure i Giudici prendano a ragionare con la medesima parte.



Tu che ne pensi ? Saluti.
Esiste una sola certezza : non esiste alcuna certezza.

Phil

A rigor di logica per intestare un contratto, soprattutto se riferito ad un'utenza di energia o altro, non bastano nome, cognome ed un «sì», serviranno almeno l'indirizzo dell'utenza, il codice fiscale, etc. dati che il famigerato call center potrebbe anche non avere. Pare comunque che ci sia una legge che impedisce la stipula di contratti a voce (fonte).

Eutidemo

Ciao Viator :)
Il nostro legislatore, per fortuna, non è cretino fino a questo punto!
Ed infatti, dopo la registrazione, il cliente deve comunque ricevere a casa un documento cartaceo, per posta o per email, contenente tutte le condizioni contrattuali approvate nel corso del colloquio telefonico.
Quindi, il contratto telefonico risulta valido solo se:
- è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell'utente e questa viene custodita dalla compagnia;
- l'utente ha ricevuto a casa le condizioni generali di contratto (che però non devono essere firmate e rispedite alla compagnia);
- l'utente non si è avvalso della facoltà di recedere, in base alla legge Bersani da me citata.
Un saluto! :)

Eutidemo

#4
Ciao Phil. :)
Per quanto riguarda  i  contratti  a distanza, l'art.50 del D.Lgs n. 21 del 21 febbraio 2014 (che viene citato dalla tua fonte come se fosse una ""direttiva consumatori
"", mentre invece è una norma di legge), stabilisce che al consumatore -sempre se si sia  dichiarato d'accordo, anche con un "sì" telefonico-, debba essere fornita su un "mezzo durevole", cartaceo o meno,  la  conferma   del  suo  previo   consenso   espresso telefonicamente; nonchè della sua accettazione in  conformita'  dell'articolo  59, comma 1, lettera o).
In base al tale  disposto, infatti, il diritto di recesso di cui agli articoli da  52  a  58  per  i contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali commerciali è escluso relativamente alla fornitura di contenuto digitale mediante  un  supporto  non materiale se l'esecuzione è  iniziata  con  l'accordo  espresso  del consumatore e con la sua accettazione  del  fatto  che  in  tal  caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Per cui, ribadisco che, almeno secondo me, nel caso di specie non è affatto richiesta la forma scritta, con relativa sottoscrizione manuale  dell'atto; come, peraltro, accade in qualsiasi altro "contratto verbale", per il quale non venga richiesta la forma scritta "ad substantiam".
Però, in ogni caso, come avevo scritto, l'utente può avvalersi della facoltà di recedere in base alla legge Bersani da me citata; per cui non resta vincolato, se non vuole.
Un saluto! :)

P.S.
Quanto all'indirizzo dell'utenza, il codice fiscale ecc. ecc. si tratta di dati che, in genere, i fornitori di servizi già possiedono; o che vengono richiesti in altro modo.
Per cui, ovviamente, oltre ad evitare di dire "sì", occorre sempre evitare il più possibile di rendere note informazioni che ci riguardano, sia al telefono sia in rete.

Phil

Quel decreto legislativo all'art. 51 comma 6 recita (corsivo mio): «Quando  un  contratto  a  distanza  deve  essere  concluso  per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il  documento  informatico  puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi  dell'articolo  21 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive modificazioni. Dette  conferme  possono  essere  effettuate,  se  il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.». Quindi, se non ho frainteso, se non c'è conferma dell'accettazione del contratto su supporto durevole, il contratto non è valido (non credo che con «supporto durevole» ci si riferisca ad un file audio).

InVerno

#6
Citazione di: Eutidemo il 28 Ottobre 2021, 12:44:52 PM
Per un "falsificatore fonico"', invece, è molto più semplice inserire, in un rigido e standardizzato questionario vocale, delle semplici e secche risposte "in logica binaria" ("" e "no"), anche se sono state estrapolate da un "colloquio naturale"; ed infatti, in tale caso, soprattutto se la falsificazione è fatta ad opera d'arte, è quasi impossibile smascherare il trucco.
Penso che il problema tecnico più complesso siano i rumori di fondo, se non possono essere annullati senza rimuovere parti del discorso (perchè hanno stessa frequenza) è comprensibile che per esclamare "si!" possano esserci alterazioni di tono e distanza. E' il tipico lavoro che per farlo male serve poco, ma per farlo bene ci vuole parecchio... non mi sembra un idea molto intelligente da parte del truffatore stesso... alla prima bolletta verrà denunciato?

Visto che sei così accorto nel rispondere al telefono, puoi anche provare a metterti vicino a fonti di rumore, in modo tale che debba essere rispettata la continuità di diverse "tracce" contemporaneamente. E non rispondergli quando sei in bagno! :D
Non ci si salva da un inferno, sposandone un altro. Ipazia

Eutidemo

#7
Ciao Phil. :)
L'art.51 comma 6, da te citato, nell'ultimo capoverso, dispone che: "Dette conferme (tra le quali quella "per scritto") possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole."
***
Tale disposto, almeno se interpretato secondo l'esegesi delle compagnie telefoniche, può consentire all'esercente stesso, previo "consenso" del consumatore (il famoso ""), di registrare la telefonata e di ritenere tale registrazione telefonica la conferma su "supporto durevole" del contratto concluso, "in luogo" di quella cartacea.
***
Tanto è vero, questo, che, quanto allo scambio delle conferme, alcuni "script" delle compagnie sono stati modificati nel febbraio 2015, prevedendo che:
a)
Il consumatore venga informato in un momento iniziale della conversazione che ove aderisca all'offerta nel corso della telefonata, il contratto si intende concluso mediante registrazione della stessa, con la seguente formula:  "La informo che se fornisce il suo consenso, il contratto si intenderà concluso con la registrazione della presente telefonata che sarà a sua disposizione ogniqualvolta ne faccia richiesta. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 comma 6 ultimo capoverso del D.lgs n. 21 del 21 febbraio 2014, acconsente lei a che il contratto venga concluso <<soltanto>> mediante registrazione della presente telefonata?Se presta il suo consenso, dica "sì", altrimenti, dica "no"."
b)
"Ad abundantiam", alcuni questionari telefonici si concludono anche con la seguente domanda: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.51 comma 6 ultimo capoverso del D.lgs n. 21 del 21 febbraio 2014, acconsente lei a prestare il suo "consenso", al fine di  ritenere la presente registrazione vocale, che verrà archiviata e durevolmente conservata e di cui le faremo avere copia per conoscenza, quale idonea "conferma su supporto durevole" del contratto concluso, in luogo di quella cartacea?Se presta il suo consenso, dica "sì", altrimenti, dica "no"."
***
Dopo l'illustrazione dell'offerta e la conferma del cliente circa la sua volontà di aderire alla stessa, il consumatore riceve poi conferma circa la conclusione del contratto da parte dell'agente telefonico,  che specifica al cliente "Con la sua adesione il contratto si intende concluso in data odierna". I
I consumatore riceve poi copia del contratto in formato cartaceo (o, a sua richiesta, in formato elettronico), la quale non deve affatto essere firmata e  restituita al mittente con la firma per accettazione.
***
Se dovessi fare l'"avvocato del diavolo" (o meglio, "l'avvocato del cliente circuito  dal diavolo") io eccepirei in giudizio che, anche se la legge non lo prevede, il consumatore dovrebbe comunque essere informato della circostanza che – con la registrazione della telefonata - lui rinuncia alla possibilità di ricevere il contratto cartaceo da sottoscrivere al proprio domicilio, prima di vincolarsi; la qualcosa, secondo me, configura un modo alquanto subdolo per carpire la buona fede del consumatore.
E potrei eccepire anche qualche altra cosetta, a cui l'avvocato della controparte potrebbe a sua volta controbattere con altre argomentazioni; ma non è questo il luogo di imbastire un "processo simulato", visti i tanti processi che, in materia, si svolgono nella realtà.
***
In ogni caso, per evitare complicazioni, ribadisco il mio suggerimento di non pronunciare mai un secco "sì" in tale tipo di conversazioni telefoniche; le quali, almeno in teoria, andrebbero sempre registrate anche dall'utente.
Anche se, almeno a mio parere, la cosa migliore sarebbe riattaccare subito!
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Un saluto! :)
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Eutidemo


Ciao Inverno. :)
Hai perfettamente ragione; come ricordo benissimo anch'io riguardo alle intercettazioni telefoniche che venivano effettuate "molti" anni fa.
Oggi, però, esistono numerose sofisticatissime metodologie per rimuovere i rumori di fondo sia in entrata (quelli delle persone con cui stai parlando) che in uscita (quelli intorno a te); alcune applicazioni, sebbene un po' meno performanti, possono addirittura essere scaricate gratuitamente, come KRISP.

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In ogni caso, se proprio si vuole andare sul sicuro, più che mettersi vicino a fonti di rumore, è sufficiente che "certe" telefonate:
- o vengano "registrate" anche da chi le riceve;
- oppure che, chi le riceve, abbia a portate di mano, vicino al telefono, un "distortore" vocale.

;D
***
Un saluto! :)
***




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