Legittima difesa: il caso del gioielliere di Cuneo

Aperto da Eutidemo, 30 Aprile 2021, 14:17:19 PM

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Eutidemo

Le indagini preliminari sono ancora in corso, ma, sulla base di un prima ricostruzione "mediatica" dei fatti, che, per ora, costituisce soltanto una mera "ipotesi di lavoro", sembra che due persone, seguite poi da una terza, sarebbero entrate nella gioielleria e con un coltello e una pistola, poi risultata finta e priva del cosiddetto tappo rosso, avrebbero minacciato di morte il titolare, la moglie e la figlia.
Successivamente:
- la prima sarebbe stata colpita da un pugno;
- l'altra sarebbe stata immobilizzata con delle fascette isolanti da elettricista.
Dopo di che, i malviventi avrebbero intimato al gioielliere di consegnare loro il denaro che si trovava in cassa.
Quest'ultimo, ha dichiarato ai microfoni delTg1 "Con la mano destra ho aperto la cassa e con la sinistra ho aperto il cassetto dove sapevo che c'era la mia arma. E simultaneamente ci siamo trovati l'uno contro l'altro".
Poi, mi sembra che in un'altra sede, abbia aggiunto: "C'è stata una colluttazione, mi sono trovato faccia a faccia con uomini armati e ho dovuto scegliere fra la mia vita e la loro".
Due malviventi sono rimasti uccisi, mentre il terzo, ferito ad una gamba è riuscito a scappare; ma poi è stato rintracciato e fermato nell'ospedale di Savigliano.
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Questo è quanto risulta dalle dichiarazioni rilasciate ai "media", ma, nel contempo,  :
- il sostituto procuratore e la polizia stanno ancora sentendo le testimonianze del titolare della gioielleria, della moglie, della figlia nonché delle altre persone testimoni del fatto, ivi compreso il rapinatore sopravvissuto;
- sono tutt'ora in corso di acquisizione le immagini delle videocamere funzionanti nell'area.
- sono tutt'ora in corso gli esami autoptici sui cadaveri ed il risultato della consulenza balistica.
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L'inserimento del gioielliere nel "registro degli indagati", secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Asti, che si sta occupando di condurre le indagini, è semplicemente un "atto dovuto", così da poter procedere con l'attività investigativa.
Nè, a dire il vero, c'era alcun bisogno che ce lo dovesse spiegare la Procura di Asti; ed infatti, se qualcuno uccide a colpi di pistola una o più persone, per quanto "ictu oculi" possa apparire di averlo fatto nel pieno esercizio del suo diritto di "legittima difesa", è "ovvio", anche per il più ignorante dei somari, che la magistratura deve in ogni caso "necessariamente" verificare le circostanze in cui questo è avvenuto.
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Ed infatti, nel mio post, "RIFORMA DEL DIRITTO DI LEGITTIMA DIFESA" del  3 Aprile 2019, all'epoca fortemente voluta e sponsorizzata da Salvini, avevo chiaramente anticipato che, in casi del genere, "...secondo me,  saranno sempre e comunque necessarie le stesse indagini giudiziarie di prima."
https://www.riflessioni.it/logos/attualita/riforma-del-diritto-di-legittima-difesa/msg31651/#msg31651
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Ed infatti, il nuovo art. 52 del codice penale, così come modificato dalla a Legge sulla legittima difesa n. 36 del 26 aprile 2019, stabilisce che "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."
In tale norma, inoltre, si precisa che, nel caso di "violazione di domicilio", sia in casa propria, sia in ogni altro luogo ove venga esercitata una propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale, si ritiene sussistere sempre, per presunzione di legge, il detto "rapporto di proporzione" : "...se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione."
La norma si conclude, infine, stabilendo che "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
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Stando al tenore di tale norma, quindi, l'"impossibilità di prova contraria" che deriverebbe dalla detta presunzione "iuris et de iure", non può certo riguardare le "circostanze di fatto" su cui è basata la presunzione stessa; le, quali, quindi, "debbono" SEMPRE essere verificate a seguito di un'apposita indagine giudiziaria (la quale, ovviamente, può benissimo concludersi con un "non luogo a procedere").
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Per cui, lo "slogan" che, come suo solito, Salvini non ha mancato di (e)ruttare pubblicamente, nel caso in questione, e, cioè, che "la difesa è sempre legittima!", non corrisponde minimamente al contenuto della riforma del "diritto di legittima difesa" da lui stessa voluta e promulgata.
Ed infatti, in base alla sua stessa riforma, non è affatto vero che "la difesa è sempre legittima!";  lo è soltanto ed esclusivamente nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal "novellato" art.52 del codice penale.
L'"eccesso", invece, rimane un reato punibile ai sensi dell'art.55 del codice penale.
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Precisato quanto sopra, ovviamente, io non intendo certo mettermi nei panni delle autorità indaganti, però ritengo di poter lecitamente fare almeno due considerazioni.
1)
La circostanza che uno dei rapinatori abbia minacciato il gioielliere con una pistola, poi risultata "finta" e priva del cosiddetto tappo rosso, non influisce minimamente sulla "legittimità" delle difesa del gioielliere; ed infatti, poichè, tali armi, senza tappo rosso,  sono pressochè identiche a quelle vere quest'ultimo non poteva certo essere in grado di capire che si trattava di un'arma "finta".
Per cui, se il rapinatore gliela ha puntata addosso, il gioielliere era nel suo "pieno diritto" di sparargli con un arma vera, e  di farlo secco; la responsabilità della propria morte, è "esclusivamente" del rapinatore.
Chi cerca "rogna", non può lamentarsi se alla fine la trova, e ci lascia la pelle!
2)
In secondo luogo, se è vero che, in tutto, i rapinatori avevano soltanto una pistola (finta) ed un coltello, qualcuno potrebbe eccepire che il gioielliere:
- ha ecceduto il limite della legittima difesa sparando al malvivente armato "soltanto" di un coltello;
- ha ecceduto ancor di più tale limite, sparando al malvivente inerme.
Ma, secondo me, si tratta di eccezioni difficilmente sostenibili:
- sia perchè, sparando in un locale ristretto, può andarci di mezzo chiunque;
- sia ai sensi dell'art.55 comma 2 c.p., in forza del quale, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità per "eccesso colposo in legittima difesa", è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto" (ovvero perchè il malvivente ha approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la sua privata difesa).
Al riguardo, invero, gli antichi romani dicevano che "Adgreditus non habet staderam in manu" (cioè che l'aggredito non ha una bilancia in mano).
3)
E' però molto importante, al fine delle indagini, stabilire:
- se il gioielliere abbia ucciso i due rapinatori "dentro" il suo negozio, mentre ancora minacciavano lui e i suoi familiari (nonchè le sue proprietà e il suo denaro), nel qual caso, almeno secondo me, sarebbe senz'altro da considerarsi scriminato per "legittima difesa";
- se, invece, il gioielliere abbia ucciso i due rapinatori mentre fuggivano "fuori dal suo negozio", quando, ormai, non minacciavano più nè lui nè i suoi familiari (nè le sue proprietà e il suo denaro), nel qual caso, invece, più che per "eccesso colposo in legittima difesa", secondo me, forse, potrebbe anche rischiare di essere imputato per "omicidio volontario" puro e semplice, ai sensi dell'art.art. 575 del Codice Penale.
Tutto, cioè, dipende dal verificare se il gioielliere abbia sparato in una situazione di "pericolo" in atto (ovvero ancora minacciosamente potenziale) all'interno del suo negozio, oppure semplicemente per "rappresaglia", mentre i banditi fuggivano.
A tale proposito risulterà molto illuminante la perizia della balistica; per l'esperimento della quale era appunto indispensabile avviare un'indagine giudiziaria.
***
Augurandomi per lui che abbia agito in stato di "legittima difesa", tuttavia, anche nel caso in cui il gioielliere abbia sparato, per "rappresaglia", ai rapinatori che fuggivano, secondo me dovrebbe comunque poter fruire dell'attenuante di cui all'art.62 c.p. n. 2), per "aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui".
Tale "circostanza attenuante", invero, non richiede affatto che lo "stato d'ira", il quale provoca nel soggetto un impulso irrefrenabile, e l'altrui "fatto ingiusto", debbano essere necessariamente legati da un legame di immediatezza; ed infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, la reazione del "provocato", anche dopo un intervallo di tempo alquanto prolungato, dà comunque diritto all'attenuante, purché ciò non spezzi la relazione con l'ingiusto comportamento del "provocatore".
Per cui, anche considerato  che il suo negozio era già stato rapinato nel 2015, e lo stesso gioielliere era stato picchiato e legato, e poi chiuso in bagno con la figlia, sommando tale vecchia ragione d'ira a quella più recente, a mio avviso, (sempre che, come mi auguro, non abbia agito esclusivamente per "legittima difesa"), ben difficilmente gli si potrebbe negare l'attenuante di cui all'all'art.62 n. 2) del codice penale.
Purchè, ovviamente, non si confonda uno "giustificato stato d'ira", con uno  "stato di legittima difesa"; trattandosi, ovviamente, di cose ben diverse (salvo che per la mente "obnubilata" di qualche "ignorantiota").
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Eutidemo

#1
                                                                   NOTA
Ho scritto che le pistole "finte", in genere, qualora private del "tappo rosso", risultano praticamente identiche a quelle "autentiche"; il che, quanto alla riproduzione della "forma" dell'arma, è indubbiamente vero.
Tuttavia, per dovere d'informazione, ritengo doveroso farvi presente che, se ve ne puntano addosso una, almeno a "distanza ravvicinata" è possibile distinguere benissimo la differenza.
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Ed infatti:
1)
Pistole a salve.
Il "tappo rosso" previsto per tale tipo di "finte armi", è molto diverso dal "tappo rosso" previsto per le armi "softair".
Ed infatti, benchè ve ne siano dei tipi più diversi, in genere le cartucce delle "armi a salve" sono caricate con "polvere da sparo" autentica, così come quelle vere, solo che non contengono un proiettile; però, se la canna non venisse meccanicamente ostruita dal "tappo ", dalla canna fuoriuscirebbe una pericolosa vampa infiammata.
Per tale ragione, nel nostro Paese (ma all'estero, in genere, no), il "tappo rosso" ha natura "ostruttiva", non permettendo ai gas di fuoriuscire dalla canna, bensì soltanto da un piccolo foro sul dorso della "volata".
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/b9/3b/77/ME13A3AV_t.jpg
il "tappo rosso" è difficilmente rimuovibile, per cui, in genere, viene soltanto spinto un po' in dentro e camuffato con vernice nera; però il foro sul dorso della "volata" non è dissimulabile, per cui, se ci si fa caso, è facile capire che ci stanno puntando addosso un'arma a salve.
2)
Pistole ad aria compressa
Il "tappo rosso" previsto per tale tipo di "finte armi", è molto diverso dal "tappo rosso" previsto per le "armi a salve", in quanto non ha affatto una "funzione ostruttiva";  ed infatti, laddove previsto, esso contorna soltanto l'anima della canna, lasciando tranquillamente fuoriuscire l'innocuo pallino verso il bersaglio. Inoltre, a differenza del "tappo rosso" previsto per le "armi a salve", è estremamente facile rimuoverlo.
In ogni caso esso è obbligatorio soltanto per le le armi "softair", di calibro 5,5 mm; le quali sono di una potenza talmente irrisoria (in genere meno di 1,5 joule) da non provocare danni di sorta.
Per le armi ad aria compressa di maggiore potenza, ma in libera vendita ai maggiorenni (fino a 7,5 joule), in genere quasi sempre di calibro 4,5 mm, invece, non è minimamente previsto il  "tappo rosso"; ed infatti, in tal caso, non si tratta affatto di armi "innocue", in quanto, sebbene non "letali", possono però provocare serie lesioni.
In entrambi i casi, sia se private del "tappo rosso" sia se per legge senza "tappo rosso", sebbene imitino a perfezione le "armi da fuoco", è possibile capire che si tratta di "armi ad aria compressa" dal fatto che "all'interno" di una "finta canna" più grossa (che simula quella dell'arma vera imitata), fa capolino  la "vera canna", o, meglio la "cannuccia", da cui fuoriesce il pallino.
https://cdn-thumbs.imagevenue.com/27/27/9f/ME13A3G6_t.jpg
In tal caso, avendo un occhio molto allenato:
- se si vede che il calibro della "cannuccia" è di 5,5 mm, è estremamente probabile che si tratti soltanto di un'arma da "softair", per cui non si sta correndo nessun rischio reale;
- se, invece, si vede che il calibro della "cannuccia" è di soli 4,5 mm, sebbene più sia piccolo, è assolutamente certo che non si tratta affatto di un'arma da "softair", per cui, anche se non si corre il rischio di essere uccisi, si corre quello di essere feriti.
***
A dire il vero, ho un po' semplificato le cose; però, tutto sommato, credo che le mie informazioni siano sufficienti, almeno in generale, "per darsi una regolata", nel caso in cui un imbecille o un criminale (ovvero un criminale imbecille, come quello di Cuneo) ci punti addosso roba del genere.
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