Le ragioni dell'opposizione della Russia alla pronuncia della "CIG"

Aperto da Eutidemo, 18 Marzo 2022, 07:12:02 AM

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Eutidemo

Avrei potuto inserire questo post "in coda" al mio TOPIC "La Corte Internazionale di Giustizia condanna l'aggressione Russa all'Ucraina"; poi, però, ho pensato che sarebbe stato più corretto evidenziare le ragioni dell'opposizione della Russia alla pronuncia della "Corte Internazionale di giustizia" in un apposito TOPIC, onde evitare di essere accusato di renderle meno "visibili", mettendole "in second'ordine".
Il che, però, non vuol dire che io le condivida; per i motivi che mi accingo ad illustrare.

PREMESSA
Le ragioni dell'opposizione della Russia alla pronuncia della "Corte Internazionale di giustizia" non sono contenute (almeno per ora) in una impugnativa formale della pronuncia stessa; la quale è stata tecnicamente emessa sotto forma di "Ordine" (di interrompere l'aggressione all'Ucraina).
Tali ragioni sono infatti contenute in una "lettera" informale, il cui contenuto conosco soltanto "de relato", non essendo  riuscito a prendere visione dell'originale; ed infatti, il contenuto della lettera, a cui avevo accennato nel mio precedente topic, attingendo ad un'altra fonte, non corrisponde del tutto a quello da me attinto da una fonte successiva (sebbene siano più o meno simili).
Per cui suggerisco di prendere quanto scrivo con cauto "beneficio d'inventario".

LA RAGIONI DELLA RUSSIA
Nella lettera in questione, sembra che la Russia, o meglio, gli avvocati di Putin, abbiano sostanzialmente abbandonato l'originario pretesto dell'invasione dell'Ucraina (cioè il presunto genocidio del Donbass), ricorrendo, invece, al "principio di autodifesa" fissato dall'art.51 dello Statuto dell'ONU.

1)  Il presunto genocidio del Donbass.
Al riguardo, la Corte di Giustizia Internazionale aveva sancito che:
a)
Il genocidio, vero o presunto, che si verifichi in una determinata nazione, non giustifica in nessun caso che una nazione confinante la invada per impedirlo con una unilaterale iniziativa di guerra; in tal caso, infatti, occorre far ricorso all'ONU e all'eventuale invio dei "Caschi blu" (come è già avvenuto in altre circostanze).
b)
In ogni caso, nella pronuncia di condanna della Russia (rectius "Ordine"), viene chiaramente rilevato che:  "Non si sono riscontrate prove di sorta a sostegno delle giustificazioni usate dal Cremlino per legittimare l'invasione; cioè il presunto genocidio commesso da Kiev contro le popolazioni russofone dell'Ucraina orientale".
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Alla stregua di quanto sopra, non possedendo Putin prove di sorta circa tale presunto genocidio (se non quelle della sua propaganda e di quella dei suoi "c. o c."), sembra che, nella lettera in questione, i suoi avvocati abbiano smesso di insistere sul tale punto; ed infatti, evidentemente, si sono resi conto che, se lo avessero fatto, invece di giustificare l'aggressione russa, avrebbero messo a serio rischio il loro stesso cliente.
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Ed infatti:
- mentre il genocidio nel Donbass da parte di Kiev è risultato meramente congetturale, e sfornito di prove giudiziariamente rilevanti;
- divengono invece sempre più giudiziariamente rilevanti le prove del genocidio che Putin sta commettendo in Ucraina.
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Per cui, prudenzialmente, i suoi avvocati hanno ritenuto opportuno non battere più su tale tasto; il quale, infatti, potrebbe tramutarsi in un pericolosissimo  BOOMERANG per il criminale di cui hanno assunto la difesa legale.

2) Il ricorso al "principio di autodifesa" fissato dall'art.51 della Carta dell'ONU.
Avendo sostanzialmente abbandonato la "pericolosa" e "insidiosa" questione del "genocidio", pare che, nella loro lettera, gli avvocati di Putin abbiano invece spostato il loro "focus" sul "principio di autodifesa" fissato dall'art.51 dello Statuto dell'ONU, il quale recita testualmente: "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite."
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Per cui, riferendosi all'articolo 51 della Carta Onu di cui sopra, la lettera di Mosca, ha sostenuto il proprio diritto di agire in "legittima difesa" contro le politiche dello stato ucraino, e, più in generale, del blocco politico occidentale; ed infatti, un eventuale entrata dell'Ucraina nella Nato, secondo gli avvocati, avrebbe costituito un gravissimo pericolo di "accerchiamento" geopolitico della Russia.
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Sinceramente, sebbene io mi renda benissimo conto di come quei poveri  avvocati (del diavolo) siano costretti ad arrampicarsi sugli specchi (non sussistendo il benchè minimo appiglio nè giuridico nè morale per l'aggressione all'Ucraina), proprio non capisco come possano cercare di aggrapparsi a basi giuridiche così palesemente  pretestuose.
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Ed infatti, l'articolo 51 in questione, si sarebbe potuto applicare solo nell'ipotesi in cui avesse avuto luogo "un attacco armato dell'Ucraina al territorio russo"; e, cioè, nel caso in cui i carri armati ucraini avessero varcato il confine, aprendosi a cannonate la strada verso mosca.
Ma, poichè "si è verificato esattamente il contrario", mi sembra che quanto sostenuto nella lettera fatta pervenire da Mosca alla Corte Internazionale di Giustizia, sia il "non plus ultra" del ridicolo.
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Il che spiega pure perchè gli avvocati moscoviti non abbiano osato mettere piede nell'aula della Corte Internazionale di Giustizia; ed infatti, se lo avessero fatto, è molto probabile che la stragrande maggioranza dei giudici (13 su 15), li avrebbero letteralmente presi "a pesci in faccia"!

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AVVERTENZA
Qualsiasi commento che esuli da considerazioni riguardanti specificamente la lettera in esame, e la sua specifica "pregnanza" giuridica verrà considerato OFF TOPIC, e, pertanto, non verrà recepito; così come verrà considerato UNDER TOPIC qualsiasi commento di carattere meramente "fuffogeno", privo di costrutto, o "benaltristico".
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Nota esplicativa
Per "fuffogenismo"  mi riferisco  a quell'espediente espediente dialettico il quale , invece di contro-argomentare una tesi con un ragionamento, gli contrappone soltanto dei vuoti slogan e clichè ideologici.
Per "benaltrismo", mi riferisco, invece,  a quell'espediente espediente sofistico che consiste nell'eludere il tema posto in una discussione, adducendo l'esistenza di altre tematiche affini, ma non specificamente pertinenti al tema in oggetto.

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