La vicenda dei due Marò: Italia India 1 a 1!

Aperto da Eutidemo, 04 Luglio 2020, 06:40:34 AM

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viator

Salve Eutidemo. Sono ignorante ma qualche volta riesco ad essere veramente capzioso : Citandoti : "Pertanto, "se" davvero è stato commesso un reato di omicidio colposo (cosa ancora "sub iudice"), esso è avvenuto in territorio indiano; e, quindi, sotto tale aspetto, il diritto di giudicare i due marò, in teoria, sarebbe spettato  all'India".

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Una interpretazione appunto capziosa ma secondo me del tutto ragionevole, potrebbe invece essere : "la morte dei due cittadini indiani trovantisi a bordo del suolo indiano NON RAPPRESENTA LA CAUSA BENSI' SOLAMENTE L'EFFETTO DI UN EVENTUALE REATO COMMESSO DA CITTADINI ITALIANI I QUALI SI TROVAVANO A BORDO DI SUOLO ITALIANO. LA EVENTUALE COLPEVOLEZZA DISCENDE DAL COMPORTAMENTO CHE E' STATO CAUSA DEL REATO, NON DAGLI EFFETTI (DEL TUTTO EVENTUALI) SORTITI DAL COMPORTAMENTO DELL'EVENTUALE REO.
QUINDI LA CAUSA (UNA INTENZIONE TRADOTTASI IN UN COMPORTAMENTO) VA INDAGATA E PERSEGUITA DALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE DEL PAESE IN CUI LA CAUSA SI E' PRODOTTA (SUOLO ITALIANO DELLA NAVE ITALIANA). Saluti.
Esiste una sola certezza : non esiste alcuna certezza.

Eutidemo

Ciao Viator. :)
Innanzitutto, mi sento in dovere di contestare recisamente la tua prima affermazione; ed infatti, obiettivamente, non mi sembra proprio che tu possa essere considerata una persona "ignorante".
;)

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In secondo luogo, non direi che il tuo ragionamento possa definirsi particolarmente "capzioso"; non mi sembra, però, che, almeno sotto il profilo logico e giuridico, esso sia molto "perspicuo" per quanto riguarda le sue "conclusioni".

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Ed infatti:

1)
E' ovvio che, come tu scrivi che: ""la morte dei due cittadini indiani trovantisi a bordo del suolo indiano NON RAPPRESENTA LA CAUSA BENSI' SOLAMENTE L'EFFETTO DI UN EVENTUALE REATO COMMESSO DA CITTADINI ITALIANI I QUALI SI TROVAVANO A BORDO DI SUOLO ITALIANO." (le maiuscole sono tue).
Non c'è alcun dubbio, invero, sotto l'aspetto logico (prima ancora che giuridico) che cadere morti colpiti da un proiettile, sia la "conseguenza" dello sparo, e non certo la "causa" dello sparo stesso.

2)
Poi tu scrivi che: "L'EVENTUALE COLPEVOLEZZA DISCENDE DAL COMPORTAMENTO CHE E' STATO CAUSA DEL REATO, NON DAGLI EFFETTI (DEL TUTTO EVENTUALI) SORTITI DAL COMPORTAMENTO DELL'EVENTUALE REO" (le maiuscole sono tue).
Al riguardo, occorre precisare che l'eventuale colpevolezza dell'imputato non dipende dalla condotta dell'agente in se stessa, bensì dal coefficiente psichico di tale condotta; è invece esatto dire che l'eventuale colpevolezza dell'imputato non  discende certo dagli effetti sortiti da tale condotta, che sarebbero potuti essere gli stessi sia in caso di colpa o di dolo (ovvero in assenza di entrambi).

3)
Infine tu concludi: "QUINDI LA CAUSA (UNA INTENZIONE TRADOTTASI IN UN COMPORTAMENTO) VA INDAGATA E PERSEGUITA DALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE DEL PAESE IN CUI LA CAUSA SI E' PRODOTTA (SUOLO ITALIANO DELLA NAVE ITALIANA)."(le maiuscole sono tue)
Il che, invece, come avevo scritto, è errato, in quanto occorre distinguere tra i "reati di mera condotta" e "reati di evento", poichè:
a)
Nei primi la legge penale punisce il fatto di aver tenuto una determinata condotta, a prescindere dall'evento da essa causato; per cui la "consumazione" si ha nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'azione illecita, a prescindere dal luogo in cui se ne verifica l'effetto.
Nel qual caso sarebbe corretto quanto hai scritto, perchè il coefficiente psichico della condotta andrebbe indagato dallo Stato in cui si è verificata la condotta (Italia).
b)
Nei secondi, i "reati di evento", invece, è necessario il verificarsi di un determinato effetto verificatosi a seguito dell'azione illecita, per cui la "consumazione" si ha nel momento e nel luogo in cui si è verificato l'evento, e, cioè, nel nostro caso, in India.


Ed infatti, il reato di omicidio (doloso o colposo), in tutto il mondo è cosiderato un "reato di evento", per cui, a ben vedere, sempre che "reato" ci sia stato, esso non si è consumato nè sulla nave italiana (da dove sono stati sparati i colpi), nè in mare aperto, bensì a bordo dell'imbarcazione indiana, laddove i due marinai sono stati colpiti a morte dalle pallottole sparate dai due marò italiani.
Pertanto, "se" davvero è stato commesso un reato di omicidio colposo (cosa ancora "sub iudice"), esso è avvenuto in territorio indiano; e, quindi, sotto tale aspetto, il diritto di giudicare i due marò, in teoria, sarebbe spettato  all'India.

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Il principio generale, infatti, attiene all'individuazione del "locus commissi delicti" (non della sua "causa"); il quale varia a seconda della tipologia del reato commesso.

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Come detto all'inizio, però,  il Tribunale arbitrale internazionale dell' Aja ha giustamente disconosciuto tale diritto ai Tribunali indiani,  riconoscendo la giurisdizione italiana sul "caso Lexie", in base alla considerazione che i due marò erano in quel momento funzionari dello Stato italiano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni.

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Un saluto! :)

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