La sentenza della giudice di Catania che fa tanto discutere!

Aperto da Eutidemo, 03 Ottobre 2023, 11:53:46 AM

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Eutidemo

PREMESSA
Come noto, Iolanda Apostolico, giudice del tribunale civile di Catania, nei giorni scorsi non ha convalidato il "trattenimento forzoso" disposto dal questore di Ragusa di alcuni tunisini nel "Centro di Permanenza e Rimpatrio di Pozzallo"; per cui, con tale provvedimento, la giudice ha, almeno in parte, sconfessato, in linea di fatto e di diritto, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20 convertito con la legge 5 maggio 2023, n. 50 (il cosiddetto "decreto Cutro"), in quanto contrario sia alla nostra "Costituzione"  sia alle "normative cogenti europee".
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Sia ben chiaro che, in questo THREAD, io intendo trattare la questione soltanto sotto il "profilo giuridico"; cioè con assoluta esclusione di qualsiasi altra tematica, sia essa di carattere "etico", "politico" o di "opportunità sociale" (che può essere eventualmente trattata in un altro apposito THREAD aperto da qualcun altro).
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LA COSTITUZIONE
Al riguardo occorre tenere presente due aspetti costituzionali della questione.
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1)
L'art. 13 della nostra Costituzione sancisce che la "libertà personale è inviolabile", anche per quanto riguarda gli "immigrati irregolari"; inoltre "non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'"Autorità giudiziaria" (e non di quella "amministrativa") e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
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2)
La Corte Costituzionale, nella sentenza dell' 11 luglio 1989, n. 389, nella sent. n. 170 del 1984, ed in altre successive sentenze, ha più volte ribadito che, l'art.11 della Costituzione comporta l'immissione diretta nell'ordinamento interno delle norme comunitarie europee; le quali sono quindi immediatamente applicabili dai giudici italiani, in conseguenza del riconoscimento della loro derivazione da una fonte di diritto superiore a quella interna.
E su questo non ci piove!
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LA NORMATIVA APPLICABILE
Resta però da vedere, nel caso di specie, quale fosse la normativa europea applicabile; ed infatti la giudice del tribunale civile di Catania ha ritenuto che, nel caso di specie,  la normativa interna del "decreto Cutro" (sebbene convertito in legge) fosse incompatibile con quella dell'Unione, e che quindi doveva essere, almeno in parte, disapplicata dal giudice nazionale.
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Al riguardo, invero, la giudice del tribunale civile di Catania, ha ricordato che La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha più volte chiarito che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE:
- in primo luogo ostano a che un richiedente protezione internazionale sia forzosamente trattenuto per il solo fatto che non può presuntamente sovvenire alle proprie necessità;
- in secondo luogo, ostano a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento, e senza che siano state esaminate accuratamente la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU).
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LA SENTENZA
Ciò premesso, sintetizzando al massimo (forse anche troppo) la sentenza R.G. 10461/ 2023, la giudice del tribunale civile di Catania ha ritenuto quanto segue:
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1)
L'art. 6 bis del D. Lgs 142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento forzoso ma come un requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale.
Il che, peraltro, deve anche ritenersi illegittimo:
- sia considerando che è stato determinato in 4.938,00 euro fissi l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l'anno 2023, da versare in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa;
- sia considerando che è stata illegittimamente ed immotivatamente preclusa  la possibilità che tale importo di  4.938,00 euro sia versato da terzi.
Il che  non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata.
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2)
Il provvedimento del questore che ha stabilito il trattenimento forzoso, in contrasto con lo stesso "decreto Cutro" non è  corredato da idonea motivazione; ed infatti difetta di qualsiasi valutazione sulla necessità e proporzionalità della misura, in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive.
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Alla luce delle sopradette considerazioni (e di altre sulle quali per brevità ho sorvolato), la giudice ha sentenziato che non sussistono i presupposti per il trattenimento  forzoso.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Al riguardo, secondo me, circa tale decisione, tre sole cose sono certe e indiscutibili:
 - essa non può essere disattesa nè dal governo nè dal "potere esecutivo" in generale, il quale deve attenervisi;
- essa può essere assoggettata soltanto ad appello dall'Avvocatura Generale dello Stato in nome del governo, e, quindi, essere disattesa dal giudice di seconde cure  o dalla Cassazione;
- chiunque, però, ha il diritto di criticarla come meglio crede.
Però certi soggetti privi di qualsiasi cultura giuridica (dei quali per carità di patria non faccio il nome), secondo me forse farebbero meglio ad astenersene; ciò, onde evitare di peggiorare la loro già pessima fama di balordi incompetenti.
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                                  AVVERTENZA
Sia ben chiaro che, in questo THREAD, io non  intendo parlare di costoro (di cui tacere è meglio), bensì voglio  trattare la questione soltanto sotto il "profilo giuridico"; cioè con assoluta esclusione di qualsiasi altra tematica, sia essa di carattere "etico", "politico" o di "opportunità sociale" (che può essere eventualmente trattata in un altro apposito THREAD aperto da qualcun altro).
Per cui, ovviamente col permesso del moderatore, prego vivamente, a titolo di mera cortesia, chi voglia intervenire a limitarsi soltanto a repliche di carattere giuridico.
Grazie! :)
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anthonyi

Ciao eutidemo, é un peccato che hai ristretto il dibattito solo agli aspetti legali. 
In questo modo hai eliminato la componente più interessante del dibattito, quella comica. 
La meloni vorrebbe mettere in carcere circa 130000 immigrati, intanto cominci a farle le carceri, poi si vedrà. 

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Hai perfettamente ragione!
Ed in effetti, é un po' un peccato che io abbia ristretto il dibattito ai soli aspetti legali; ma l'ho fatto per evitare la solita "bagarre" che sarebbe scaturita da un dibattito di carattere politico-ideologico.
Niente impedisce, però, che si apra un THREAD anche per parlare di tale aspetto!
Cordiali saluti! :)
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P.S.
Peraltro ho inteso limitare il dibattito ai soli aspetti legali, perchè alcuni soggetti politici del tutto digiuni della materia giuridica, hanno voluto commentarla anche sotto tale aspetto (in senso negativo o positivo) senza aver la minima idea di quello che dicevano in linea di diritto, ma solo spinti da  motivazioni politiche.
Cosa che trovo estremamente deprecabile!

anthonyi

Riguardo alla decisione della magistrata, mi sembra che ci sia comunque un'osservazione da fare. L'intervento di un giudice riguarda un caso particolare, e non mi risulta possa rappresentare una legittima  sconfessione di un provvedimento legislativo votato dal parlamento e controfirmato dal PdR.
L'unica autorità titolata a tale atto é la Corte costituzionale.
Se realmente la magistrata si é pronunciata nella sentenza appellandosi al diritto europeo e alla costituzione per affermare l'illegittimita del decreto cutro credo abbia compiuto un abuso giuridico che potrebbe anche fornire titolo per un annullamento del provvedimento stesso in cassazione per assenza di motivazioni.
In effetti la magistrata, trovandosi di fronte a quello che lei reputa un conflitto tra il diritto europeo, la costituzione, e il decreto cutro avrebbe dovuto sollevare la questione di fronte alla CC, non certo decidere lei cosa sia prevalente in tale conflitto.

Eutidemo

Ciao Anthonyi. :)
Riguardo alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
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1)
Non c'è alcun dubbio, come correttamente tu scrivi, che l'intervento di un giudice riguardi soltanto il caso particolare da lui esaminato; e non può assolutamente rappresentare una legittima  abrogazione di un provvedimento legislativo votato dal parlamento e controfirmato dal PdR.
Ma non mi pare che nessuno sostenga il contrario; a meno che non sia completamente digiuno di diritto.
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2)
Quanto, invece, alla "Costituzione" ed alla "Normativa Europea", non bisogna confondere i due aspetti.
Ed infatti:
a)
Quanto alla "Costituzione", se la magistrata avesse liberato il tunisino sostenendo che il decreto Cutro aveva violato una norma della Costituzione, avrebbe commesso senz'altro uno gravissimo errore; e lo avrebbe commesso anche l'Avvocatura Generale dello Stato a non sollevare la questione, in quanto, in tal caso, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso e rinviato alla Corte Costituzionale.
Ma nessuno dei due ha commesso una "smaronata" così marchiana!
Ed infatti la magistrata non ha affatto liberato il tunisino sostenendo che il decreto Cutro aveva violato la "Costituzione", bensì perchè (almeno secondo lei) aveva violato la "Normativa Europea".
Il che è completamente diverso!
b)
Ed infatti, quanto alla "Normativa Europea", essa trova diretta applicazione all'interno del nostro ordinamento giuridico, anche in contrasto con la nostra normativa interna; per cui il "giudice" può e "deve" applicare direttamente la "Normativa Europea", senza dover rinviare la causa alla Corte Costituzionale.
Ed infatti quest'ultima, con la sentenza 269/2017, ha già stabilito una volta per tutte che il giudice italiano è tenuto a "disapplicare" direttamente nella sua sentenza la normativa nazionale, quando essa (almeno secondo il giudice), contrasta con quella europea.
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Ma, ovviamente, tale sentenza è suscettibile di impugnazione!
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Un cordiale saluto! :)
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anthonyi

  • Grazie delle informazioni, eutidemo, però secondo me la 269 della CC crea un problema di discrezionalità in un conflitto di legislazione.
  • E' evidente che sulla cosa possa farsi ricorso, ma comunque la questione sarà sempre affrontata dalla magistratura ordinaria, senza che magari si arrivi mai a una determinazione unica perché un giudice giudicherà in un modo, e un altro giudice in un altro, si tratterebbe di un caso di incertezza del diritto. 😀

Jacopus

Nessun ordinamento può prevedere una certezza assoluta. In ogni caso la Giurisprudenza si chiama così per un motivo preciso, dopo gli "iura", fa testo la "prudentia", proprio per ridurre al minimo l'incertezza del diritto.
Homo sum, Humani nihil a me alienum puto.

Eutidemo

Ciao Anthonyi e Jacopus. :)
La sentenza 269 della CC non crea nessun "conflitto di legislazione", perchè stabilisce chiaramente che "la normativa europea prevale sulla normativa interna italiana"; quindi il giudice italiano è tenuto ad applicare la normativa europea invece di quella italiana, senza che questo gli provochi alcun problema di "scelta discrezionale" circa quale normativa applicare (quella europea) e quale, invece, disapplicare (quella italiana).
Ciò, ovviamente, non significa che il giudice, come in qualsiasi altro ambito, non possa sbagliare nell'interpretare la normativa (sia quella europea sia quella italiana); per questo esistono vari gradi di giudizio.
Ma non è vero che non si arriverà mai a una "determinazione unica" perché alla fine, sarà la Cassazione a decidere definitivamente  la singola  controversia.
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Un cordiale saluto! :)
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daniele22

Domanda dell'ignoranza: il fatto che la normativa europea non faccia riferimento ad una carta carta costituzionale costituisce un falso problema o no?
Buona domenica 

Eutidemo

Ciao Daniele22 :)
Il fatto che la "normativa europea" non faccia riferimento ad una "carta carta costituzionale" non costituisce certo un problema; ed infatti sono le "carte costituzionali" dei vari Paesi membri che fanno riferimento alla "normativa europea", per conferirle prevalenza o meno sulla propria normativa interna.
Buona domenica ed cordiale saluto! :)

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