La "flat tax" che risulta dal "Disegno di Legge di Bilancio 2023"

Aperto da Eutidemo, 26 Novembre 2022, 11:50:33 AM

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Eutidemo

Nonostante che io mi sia abituato alla disinformazione che ci perviene attraverso i "media", sono rimasto basito dalla assoluta confusione che è stata fatta intorno alla cosiddetta  "flat tax"; la quale confusione, nei "talk show", è stata aggravata dalle notizie completamente aberranti e inesatte fornite al riguardo anche dai cosiddetti "competenti".
Questi ultimi, infatti, prima di sparare castronerie (per usare un blando eufemismo), avrebbero almeno dovuto  leggersi il testo del "Disegno di legge di bilancio 2023  del 23 novembre 2022", e non confondere l'art.11 (che riguarda il "regime forfetario") con l'art.12 (che, invece, riguarda, la <<sedicente>> "flat tax incrementale").
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E' anche vero che questo è il primo caso nella storia del nostro diritto, in cui è lo stesso legislatore a "contraddirsi" semanticamente, concettualmente e giuridicamente nello stesso art. 12, usando a sproposito nel "titolo" un termine straniero (che non dovrebbe mai figurare nelle leggi italiane), e nel "testo" un termine italiano (che, però, non ha niente a che vedere con il titolo straniero "in epigrafe").
Il che, almeno in parte, giustifica la disinformazione che ci perviene attraverso i "media".
Ma cerchiamo di capirci qualcosa, leggendo innanzitutto il testo del disegno di legge.
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A)
IL TESTO DELL'ART.11 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 11
<<Modifiche al regime forfetario>>
"1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle parole: "euro 85.000";
b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; in tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite."
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Tale norma, non è altro che l'ennessimo ritocco "favorevole" al "regime forfetario del reddito di impresa e di lavoro autonomo"; il quale, in varie forme e con differenti modalità, esisteva già dal 2014.
L'unica modifica, consiste nel nuovo limite per la fruizione dei benefici, che passa da 65.000 euro a 85.000 ricavi o  compensi "lordi" di impresa o di lavoro autonomo; ammesso e non concesso che ci sia qualcuno, in Italia, tanto sprovveduto da superare tale ulteriore ampliato limite, fatturando oltre il "plafond".
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Ma trattandosi di un vecchio meccanismo, ormai noto, non ci soffermeremo troppo sulla disposizione in esame; che ho riportato soltanto perchè, inspiegabilmente, nei dibattiti televisivi alcuni lo confondono con la "flat tax", la quale, invece, non viene neanche citata nella disposizione in oggetto.
Ed infatti, di "flat tax" (sia pure in modo erroneo e contraddittorio) se ne parla solo nel successivo art.12; che è molto diverso, e che commenteremo tra poco
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In realtà, in estrema "sintesi semplificatoria" (o meglio "semplicizzatoria"), l'attuale "regime forfetario" comporta non "uno", bensì "due" differenti benefici per l'imprenditore o per il lavoratore autonomo che ne fruisce:
a)
Il "reddito di impresa o di lavoro autonomo", cioè "l'utile netto" della propria attività, non viene determinato in modo "analitico", cioè sottraendo dai ricavi e dai compensi percepiti nell'anno, i costi effettivamente sostenuti nell'anno stesso, bensì soltanto un "forfait" percentuale determinato legge; il quale viene scelto in quanto da esso deriva un "utile netto" della propria attività, cioè un "reddito di impresa o di lavoro autonomo", inferiore a quello effettivamente conseguito.
b)
Tale "reddito di impresa o di lavoro autonomo", per giunta, per quanto così diminuito rispetto a quello effettivo, non viene nemmeno cumulato con gli altri redditi e, quindi, sottoposto ad imposizione "a tetto" del corrispondente scaglione dell'"imposta progressiva" (23%, 25%, 35%, 43%), bensì sconta soltanto una ridicola "imposta sostitutiva" rispetto a quella che sarebbe dovuta in base all'art.53 della nostra Costituzione.
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E cioè:
- l'"imposta sostituiva proporzionale" del solo 5%  per i primi cinque anni, per chi avvia una nuova attività (e questo ci potrebbe anche stare, per agevolare i giovani).
- l'"imposta sostituiva proporzionale" del 15% si applica invece per tutti gli altri casi (il che, invece, secondo me, è vergognosamente sperequativo rispetto alle altre categorie di lavoratori).
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Ma, comunque, si tratta di un'"imposta sostitutiva" (o, se preferite, di una "cedolare secca"), ma non certo di una "flat tax; che, nei Paesi dove c'è, riguarda il "reddito complessivo" di tutti i contribuenti, e non certo i suoi "singoli redditi" (per favorirne alcuni a scapito di altri contribuenti).

Eutidemo

B)
IL TESTO DELL'ART.12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 12.
<<"Flat tax" incrementale>>
"1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono, applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'<<imposta sostitutiva>> (che è cosa diversa dalla <<flat tax>>) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.
3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2."
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Cerchiamo, nei limiti delle mie possibilità e capacità, di esaminare i punti topici di tale involuto meccanismo.
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1)
In onore della promessa elettorale, l'articolo viene pomposamente intitolato <<"Flat tax" incrementale>>; il che, come ho accennato prima è linguisticamente "scorretto", concettualmente "errato" e giuridicamente "contraddittorio".
Vediamo perchè:
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a) "Scorrettezza linguistica"
Nessun governo italiano dovrebbe permettersi di scrivere delle leggi in "lingua straniera", tantomeno un governo che si vanta di essere "patriottico" come quello attuale.
In ogni caso:
- o si scrive il titolo tutto in inglese "incremental flat tax";
- o si scrive il titolo tutto in italiano "imposta piatta incrementale".
Mescolare così due lingue, in un testo di legge, è da veri "cooked pears sellers" (peracottari).
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Questo anche considerando che la parola inglese "tax", è un perfido "false friend"; cioè una parola che suona simile all'italiano "tassa", mentre, invece, nel caso specifico, non significa affatto "tassa", bensì "imposta".
Ed infatti, in lingua italiana:
- le "tasse" sono i tributi che servono per finanziare un "servizio chiaramente identificabile", come quello della raccolta rifiuti;
- le "imposte", invece, sono i tributi che servono per sostenere "servizi generali e indivisibili, a domanda non individuabile",  come, ad esempio, quello offerto dalle forze armate.
Per cui la "flat tax", in lingua italiana, è una "imposta", e non una "tassa"; la quale, più che "piatta", sarebbe più corretto definirla "proporzionale" (in antitesi all'imposta "progressiva").
In inglese, "tassa" si dice "fee"; sebbene nel linguaggio corrente ed atecnico (anche in Italiano), i due termini vengano spesso erroneamente usati in modo intercambiabile.
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b) "Erroneità concettuale"
Da un punto di vista concettuale, peraltro "l'erroneità" della denominazione, sta nel fatto che, nella concezione del suo ideatore Laffer, e nei Paesi (quasi tutti di "livello" non certo "eccelso") nei quali si applica la <<vera>> "FLAT TAX", nel suo  senso proprio, essa si applica come una "imposta" sul <<"REDDITO COMPLESSIVO">> dei contribuenti.
Cioè:
reddito dei fabbricati.........10.000
reddito dei terreni...............2.000
reddito di pensione.............8.000
reddito di impresa.............20.000
"REDDITO COMPLESSIVO"  40.000
aliquota "proporzionale".......................15%
IMPOSTA PROPORZIONALE..........6.000
Detta pure "flat tax", in lingua inglese!
Se, invece, l'aliquota "proporzionale" viene applicata solo ad uno o a due dei "singoli" redditi percepiti dal contribuente, non si può assolutamente parlare di "flat tax", bensì di "imposta sostitutiva"; come, appunto, nel caso sopra accennato degli imprenditori e dei lavoratori autonomi "forfetari".
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c) "Contraddittorietà giuridica"
Ed infatti, nel testo dell'articolo, non si parla più di "flat tax" come nel titolo (che ha puri scopi propagandistici, e, che non c'entra assolutamente niente con il contenuto dell'articolo in esame), bensì, molto più correttamente, di "imposta sostitutiva", detta anche "cedolare secca"; che è una cosa ben diversa, perchè, per taluni "singoli redditi", sostituisce l'"imposta progressiva sul reddito complessivo" con una "imposta proporzionale".
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Essa per esempio, oltre che per il caso sopra accennato degli imprenditori e dei lavoratori autonomi "forfetari", già esiste anche per il reddito dei fabbricati, al fine di agevolare alcuni tipi di affitto abitativo.
Al riguardo, nel suo sito, l'AGENZIA DELLE ENTRATE spiega:  "La <<cedolare secca>> è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'<<imposta sostitutiva>> dell'Irpef e delle addizionali per la parte derivante dal reddito dell'immobile; la scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente."
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Per cui, tornando al nostro precedente esempio, se invece di applicare la vera "flat tax" (laddove si adotta in senso proprio), addottiamo invece il nostro vigente ed attuale sistema "progressivo" sul reddito complessivo, stralciando, però, da esso il solo "reddito dei fabbricati" per sottoporlo ad "imposta sostitutiva" avremo:
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reddito dei terreni...............2.000
reddito di pensione.............8.000
reddito di impresa.............20.000
"REDDITO COMPLESSIVO"  30.000
aliquote "progressive":
Fino a 15.000 euro: 23%..............3.450
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%................3.250
Oltre 28.000 euro e fino a 30.000 euro: 35%...............700
IMPOSTA PROGRESSIVA....................6.700
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STRALCIO del solo
reddito dei fabbricati....................10.000
IMPOSTA
SOSTITUTIVA 21% proporzionale)...............................2.100
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IMPOSIZIONE TOTALE
IMPOSTA PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO....................6.700
                              PIU'
IMPOSTA PROPORZIONALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI...................2.100
                              UGUALE
PRELIEVO TOTALE................8.800
(ho semplificato i calcoli, senza tener conto delle addizionali, delle detrazioni dall'imposta ecc.)
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Quindi, in tal caso, a diversità di quello precedente di una vera "flat tax", nel caso dell'"imposta sostitutiva" (o "cedolare secca" che dir si voglia):
- resta invariata la solita "imposta progressiva" sulla somma di tutti gli altri redditi;
- alcuni redditi, però, per particolari motivi, possono essere "stralciati" da tale sommatoria complessiva, e scontare a parte una "imposta proporzionale" molto più esigua, evitando così "l'imposta progressiva" a tetto del corrispondente scaglione progressivo.
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Anche a costo di qualche eccessiva "semplicizzazione" e di qualche "imprecisione tecnica", per rendere più facilmente comprensibile il discorso per i meno competenti in materia (che i più competenti spero vorranno scusarmi), credo di essere riuscito, sia pure sommariamente, a spiegare la "contraddittorietà giuridica" consistente nell'intestare il titolo di una disposizione di legge alla "flat tax", mentre, in realtà, il suo testo si occupa di una cosa completamente diversa, quale una semplice "imposta sostitutiva".
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Ma adesso finisce la parte facile, e comincia quella difficile! :D

Eutidemo

IL MECCANISMO INCREMENTALE
Ed infatti l'art.12 prevede che le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (cioè, fiscalmente, i "lavoratori autonomi"):
- diversi da quelli che applicano il "regime forfetario" di cui abbiamo già parlato, e che possono fruire di un'imposta sostitutiva del 5% o del 15% sul singolo reddito "stralciato" da quello complessivo;
- possono, applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni sul reddito complessivo, un'"imposta sostitutiva" calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una "base imponibile", comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
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Io ho l'ho capita così:
reddito 2020.......................10.000
reddito 2021.......................15.000
reddito 2022.......................20.000
reddito 2023.......................30.000
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base imponibile dell'imposta sostitutiva, risultante da:
reddito 2023.......................30.000 meno
reddito 2022.......................20.000 =
                                                10.000 meno
5% del reddito 2022                1.000 =
BASE IMPONIBILE                    9.000
aliquota proporzionale              15%
IMPOSTA SOSTITUTIVA            1.350
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Però io sono piuttosto alieno da tali alchimie, che mescolano un po' troppo matematica e diritto, per cui prendete tali calcoli con il dovuto "beneficio d'inventario"; e sempre tenendo conto che si tratta di una mera "semplicizzazione".
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Se, comunque, le cose stanno in questi termini, a parte le incongruità "semantiche", "concettuali" e "giuridiche" della disposizione in oggetto, quest'ultima sembra avere lo scopo di incentivare i contribuenti in questione ad aumentare il loro reddito da "dichiarare" nel prossimo anno 2023, garantendo loro che parte di tale incremento verrà tassato in modo agevolato; ma la norma vale solo per il 2023, e, quindi, chi garantisce al contribuente che il maggior reddito dichiarato nel 2023, non verrà poi preso a base per l'accertamento di un reddito ancora maggiore nel 2024, e senza nessuna agevolazione?
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Peraltro, ben lungi dall'essere una "flat tax" (incrementale), quella in esame potrebbe apparire addirittura come una sorta di "imposizione regressiva"; ed infatti, chi più guadagnerà nel 2023, meno verrà tassato sul suo incremento di ricchezza a tetto del suo reddito complessivo.
Ovviamente, però, solo se si tratta di un imprenditore o di un lavoratore autonomo!
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Ma, ovviamente, tutto dipende dal punto di vista da cui si guardano le cose.
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P.S.
Sulla "flat tax" in generale, quella intesa in senso proprio (e non in senso "fittizio" e "ingannevole" come quella denominata qui da noi in Italia a soli fini elettorali), avevo già scritto un apposito topic  il 6 settembre 2022; ma quella "flat tax", per fortuna, è rimasta nel cassetto dei sogni degli elettori troppo ingenui, e non ce n'è traccia nel "Disegno di Legge di Bilancio 2023". :P

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