L'"informazione di garanzia" mancata della Santanchè

Aperto da Eutidemo, 11 Luglio 2023, 12:03:38 PM

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Eutidemo

La ministra Daniela Santanchè ha dichiarato: "Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia (NDA rectius "informazione di garanzia"). Oggi più che darvi risposte sono io che dovrei chiedervi con forza delle risposte. Qualcuno dovrebbe dare a me delle risposte. E vi chiedo: è normale che un ministro della Repubblica legga che, secondo un giornale, sarebbe indagato?".
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Al riguardo osservo quanto segue:
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1)
Ai sensi dell'art. 369 del Codice di procedura penale: "<<Solo>> quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una <<informazione di garanzia>> con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia."
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Gli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, e che necessitano, quindi, l'invio  di una <<informazione di garanzia>> sono i seguenti:
- interrogatorio,
- ispezione,
- confronto,
- accertamento tecnico irripetibile,
- perquisizione,
- sequestro e prelievo coattivo di campioni biologici.
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In tutti gli altri casi non sussiste alcun obbligo di comunicare una <<informazione di garanzia>> all'interessato!
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Per cui, riguardo a questo, secondo me la ministra Daniela Santanchè non ha alcuna ragione di lamentarsi, visto che non mi pare che sia stata sottoposta a nessuno degli atti di cui sopra!
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2)
Ai sensi dell'art. 335 Codice di procedura penale: "Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto."
Ciò che risulta da tale registro, in via di principio, non è affatto "secretato", ed infatti (ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni in questione sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ma solo <<ove ne facciano "apposita richiesta">>!
Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma di tale comma, la segreteria della procura della Repubblica:
- se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui ai commi 3 e 3-bis di tale articolo, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione";
- in caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" (per esempio, fino a che sono secretate).
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Tale secondo caso, si verifica solo se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, nel qual caso il pubblico ministero può disporre il "segreto sulle iscrizioni" per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
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3)
Nel caso di Daniela Santanchè, la "secretazione" è stata disposta, appunto, per un periodo di tre mesi non rinnovabili come prevede il codice di procedura penale; e, ciò, per scelta degli inquirenti che hanno ravvisato "specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine".
Questo è il motivo per il quale l'istanza presentata a inizio anno dagli avvocati di Daniela Saantanchè, per verificare il suo eventuale "stato di indagata" aveva dato esito negativo; però i suoi avvocati erano perfettamente al corrente che nel "registro delle notizie di reato" c'era il suo nome, e che qualcosa "bolliva in pentola", altrimenti, ovviamente, non avrebbero potuto presentare l'istanza in questione.
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4)
Poi, qualche mese fa, è infine scaduta per legge la "secretazione", per cui anche i giornali e la TV sono venuti a sapere quello che "bolliva in pentola"; così, come, ovviamente, anche l'interessata.
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CONCLUSIONE
Per cui, per rispondere a Daniela Santanchè, invitandola ad aggiornare il suo lessico giuridico, quello che è accaduto, secondo me, è perfettamente "normale", e non ci vedo assolutamente niente di "scandaloso" (a parte la sua ignoranza e/o demagogia vittimistica) nè di "vessatorio" nei suoi confronti!
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AVVERTENZA
Quanto alle presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group, facenti capo a Daniela Santanchè, emerse dopo la puntata di Report basata sulla "desecretazione" delle indagini, non ho seguito la vicenda, per cui non posso esprimere alcuna opinione al riguardo.
Però, se è possibile, vorrei chiedervi, per cortesia, di non discuterne in questo TOPIC, il quale consiste semplicemente in una risposta di carattere giuridico ai dubbi di Daniela Santanchè.
Grazie!
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