L'ordinanza "no-vax" e "no-pass" del Giudice di Velletri.

Aperto da Eutidemo, 24 Dicembre 2021, 07:18:36 AM

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Eutidemo

A differenza delle "fake news" che circolano in rete, è assolutamente "falso" che il Tribunale di Velletri abbia emesso una "sentenza" con la quale ha riconosciuto il "diritto" di una infermiera "nopass" di continuare a lavorare in corsia; ed infatti, quella emessa dal Tribunale di Velletri il 14 dicembre scorso, è soltanto una semplice "ordinanza", di carattere meramente provvisorio.


L'ORDINANZA IN GENERALE
L'"ordinanza" è uno dei provvedimenti tipici del giudice; però, a differenza della "sentenza", essa non "chiude" affatto il processo, bensì decide soltanto, provvisoriamente, una questione ad esso connessa.
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L'"ordinanza" deve essere, sì, motivata; però, come precisa l'art.134 comma 1 del codice di procedura civile, visto che si tratta di una "attività processuale di carattere secondario", a differenza della "sentenza" può essere motivata anche "succintamente".
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Vista la sua minor rilevanza, peraltro,  l'"ordinanza"  non necessita nemmeno di un apposito "atto": ciò significa che, se pronunciata in udienza, è messa direttamente "a verbale", senza che sia redatto documento a parte, come, invece, avviene per la sentenza.
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Questo, tanto per capire di che cosa stiamo parlando!


L'ORDINANZA DEL GIUDICE DI VELLETRI IN PARTICOLARE
Il Giudice di Velletri, di conseguenza, astenendosi, per ora, da una "valutazione approfondita" della questione giuridica a lui sottoposta, nella sua "ordinanza" ha "testualmente" (e onestamente ) premesso (e ammesso) che la sua è ancora soltanto una mera "valutazione sommaria" della questione.

1) Valutazione preliminare
Tale "testuale" precisazione, ha il chiaro scopo di mettere prudentemente "le mani avanti"; onde ripararsi dai pesci che il Giudice di Velletri, inevitabilmente, rischia di ricevere in faccia!
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Ad ogni modo, ad onor del vero, bisogna ammettere che la sua "valutazione sommaria" è molto ben argomentata; questo bisogna riconoscerglielo!
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Il fatto è, però, che un giudice, se riscontra che alcuni aspetti di una legge, secondo lui, sono di "dubbia interpretazione costituzionale", non può affatto disapplicare la legge per applicare direttamente la Costituzione come la intende lui; ed infatti il giudice può e deve applicare soltanto la legge ordinaria!
Ed infatti, secondo l'art. 1 della legge cost. 1/1948: "La questione di legittimità costituzionale non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione".
Non può mica deciderla lui!
Se lo fa, invece di rispettare la Costituzione, la viola!

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Il giudice di Velletri, quindi, per "superare" tale insuperabile ostacolo, cerca di "aggirarlo" sostenendo che "Una lettura costituzionalmente orientata (e dunque obbligata) della legge in questione, induce a ritenere che non in tutti i casi la prestazione degli operatori di interesse sanitario non vaccinati é vietata, ma solo laddove quest'ultima inciderebbe sulla salute pubblica e su adeguale condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Altrimenti il bilanciamento costituzionalmente rilevante tra la salute pubblica (interesse prevalente) e i diritti della persona (interessi soccombenti) non sussisterebbe, con indebita compromissione dei diritti dei singoli."
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Opinione più che legittima (come le altre), la quale, però, secondo me, doveva essere rappresentata per il tramite di una "ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale": cioè, attraverso l'atto di promovimento dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi "in via incidentale".
E' questo che, almeno secondo me, doveva (e tutt'ora è ancora in tempo a fare) il Giudice di Velletri.

2) Merito
Quanto al merito delle sue varie argomentazioni, circa il bilanciamento costituzionalmente rilevante tra la salute pubblica (interesse prevalente) e i diritti della persona (interessi soccombenti), secondo me, il Giudice di Velletri:
- non cade affatto in errore nell'equiparare il lavoro svolto dal personale sanitario al lavoro svolto dal personale di altri settori a contatto con il pubblico;
- cade invece, in errore, quando, poi, cerca di aggirare l'ostacolo facendo riferimento al Personale del settore sanitario addetto ad attività di carattere non sanitario, omologabili  a quelle del personale di altri settori a contatto con il pubblico.

Ed infatti:

a) Personale del settore sanitario e personale di altri settori a contatto con il pubblico.
E' ovvio che le due situazioni non sono comparabili, in quanto:

°
Il lavoro svolto dal personale sanitario comporta un "contatto fisico" con i pazienti molto più intimo e ravvicinato di quello che può avere il personale di altri settori a contatto con il pubblico; per cui, essendo maggiore il rischio di contagio, mi sembra del tutto ragionevole che in un  ospedale si prevedano maggiori e più stretti obblighi di cautela anticovid.
Ivi compreso, quindi, anche l'obbligo vaccinale; ma, ovviamente, solo in aggiunta a tutte le altre possibili e necessarie cautele, e non in alternativa ad esse.

°
Il lavoro svolto dal personale sanitario comporta un "contatto fisico" anche con persone malate di covid, mentre il personale di altri settori a contatto con il pubblico, può avere solo occasionalmente un "contatto fisico" con persone malate di covid; per cui, anche in tale caso, essendo maggiore il rischio di contagio, mi sembra del tutto ragionevole che in un  ospedale si prevedano maggiori e più stretti obblighi di cautela anticovid.
Ivi compreso, quindi, anche l'obbligo vaccinale; ma, ovviamente, solo in aggiunta a tutte le altre possibili e necessarie cautele, e non in alternativa ad esse.

°
Il lavoro svolto dal personale sanitario comporta un "contatto fisico" con pazienti già malati per conto loro (anche se non di covid), a differenza di quanto accade per il personale di altri settori a contatto con il pubblico; per cui, essendo maggiore il rischio di contagio, se contratto da persone già malate, mi sembra del tutto ragionevole che in un  ospedale si prevedano maggiori e più stretti obblighi di cautela anticovid.
Ivi compreso, quindi, anche l'obbligo vaccinale; ma, ovviamente, solo in aggiunta a tutte le altre possibili e necessarie cautele, e non in alternativa ad esse.

b) Personale del settore sanitario addetto ad attività di carattere non sanitario, omologabili  a quelle del personale di altri settori a contatto con il pubblico.
Il Giudice di Velletri:
-  non potendo ragionevolmente equiparare il lavoro svolto dal personale sanitario   al lavoro svolto dal personale di altri settori a contatto con il pubblico;
- cerca di aggirare l'ostacolo facendo riferimento al Personale del settore sanitario addetto ad attività di carattere non sanitario, omologabili  a quelle del personale di altri settori a contatto con il pubblico.
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Ed infatti, nell'"ordinanza" (per quello che vale sotto tale profilo), il Giudice scrive: "L'ASL a cui appartiene l'infermiera ricorrente conta nei proprio organico migliaia di dipendenti (il che non è vero);  e, quindi, potrà agevolmente assegnare alla ricorrente compiti anche di natura amministrativa,   salvaguardando così gli interessi di salute pubblica tutelati dalla norma in esame."
***
Si tratta di un argomento molto "abile" e "sottile", ma, almeno a mio parere, assolutamente "fallace" e "paralogistico", in quanto:

°
- Un conto è ipotizzare la riassegnazione del personale amministrativo a determinati compiti di natura amministrativa diversi da quelli per lui previsti dall'organigramma amministrativo originario (ad esempio dal "front office" al "back office"), ovvero la riassegnazione del personale sanitario a determinati compiti di natura sanitaria diversi da quelli per lui previsti dall'organigramma sanitario originario (ad esempio dalla "corsia" all'"assistenza in "sala operatoria");
- Un altro conto, invece, è ipotizzare la riassegnazione del personale amministrativo a determinati compiti di natura sanitaria (designando un contabile ad assistere i malati), ovvero la riassegnazione del personale sanitario a determinati compiti di natura amministrativa (designando un'infermiera al reparto contabilità di una ASL).
Ovviamente, "in estemporanei e provvisori casi di emergenza":
- anche un contabile potrà senz'altro effettuare pratiche di "pronto soccorso" ad un suo collega che si dovesse sentire male, non essendoci personale medico nelle vicinanze;
- così come una infermiera, in caso di assenza per malattia del personale contabile, potrà essere provvisoriamente destinata a "registrare gli incassi giornalieri" di una struttura sanitaria.
Ma sicuramente non possono essere "soluzioni a regime", poichè:
- gli infermieri devono fare gli infermieri;
- gli impiegati devono fare gli impiegati.
Punto!!!

°
In ogni caso, non può certo essere il Giudice di Velletri (nè la Cassazione) a poter imporre anomale e provvisorie soluzioni del genere in ambiti che non sono i suoi; ed infatti, il potere "giurisdizionale" non può interferire nè con il potere "legislativo"  nè con quello "amministrativo" (sebbene le ASL ormai non lo siano formalmente più).
Il Giudice di Velletri, invece, "impipandosene" del "principio della divisione dei poteri" del Montesquieu, ed evidentemente sentendosi nel ruolo del "Re Sole";
- prima pretende di interferire con le leggi dello Stato che chiaramente impongono l'obbligo vaccinale a "tutto" il personale sanitario;
- poi pretende addirittura di imporre ad una ASL di "organizzarsi" così come "ordina" lui.
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Ed infatti, nel caso di specie la "Commissione Interna della ASL" (vedi allegati 10, 11 e 12 del fascicolo della parte resistente), aveva spiegato diffusamente e documentatamente al Giudice di Velletri che la ricorrente novax non poteva essere adeguatamente ricollocata in altri settori -come già si era fatto, per accontentarla, in precedenza-; ma il Giudice, se ne è altamente "impipato", senza minimamente motivare la sua decisione (ammesso e non concesso che gli allegati li abbia letti).
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Se, come il Giudice di Velletri sostiene, gli infermieri no vax possono buttare nel cesso la loro esperienza professionale infermieristica, per essere destinati ad attività amministrative (allo scopo soddisfare le loro "ubbie" no vax), allora, secondo me, anche i giudici no vax possono buttare nel cesso la loro esperienza professionale giuridica, e dedicarsi all'ippica; il che, in effetti, in alcuni casi sarebbe senz'altro consigliabile.
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CONCLUSIONE 
Secondo me, quindi, il Giudice di Velletri,  sebbene con argomentazioni molto abili e sottili, sostiene delle tesi assolutamente fallaci; però, anche avesse ragione lui, non sta certo a nessuno di noi due decidere al riguardo.
Ed infatti è una questione che può decidere soltanto la Corte Costituzionale!
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