L'eventuale scioglimento di "Forza Nuova": Legge Scelba e Legge Mancino

Aperto da Eutidemo, 14 Ottobre 2021, 15:06:33 PM

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Eutidemo

Per quanto riguarda  l'eventuale scioglimento di "Forza Nuova", occorre in primo luogo considerare che dovrebbe eventualmente avvenire in base alla  Legge n. 645 del 1952; normativa, questa, che venne emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la quale, nel primo comma, stabilisce che:  "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista".
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Per cui, al riguardo, occorre considerare quanto segue.

1)
Cosa si intende per riorganizzazione del partito fascista.
Al riguardo, occorre tenere presente che, ai sensi dell'art.1 di detta Legge n. 645 del 1952: "Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque, persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista."
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Alla stregua di tale disposizione normativa, almeno secondo me, non sussiste alcun dubbio che "Forza Nuova" sia incorsa in quasi tutti gli illeciti sopra descritti; ed infatti, a parte tutto il resto e le violenze commesse, ciò si poteva facilmente evincere dalla pura e semplice lettura dei contenuti del suo sito INTERNET.
Ed infatti, per tale motivo, tale sito è stato sottoposto a "sequestro giudiziario" ai sensi e per gli effetti dell'art.321 comma 3 del Codice di Procedura Penale.
http://www.forzanuova.eu
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Peraltro, tra gli illeciti elencati dalla legge che ne consentono lo scioglimento, ce n'è uno che è sotto gli occhi di tutti; e, cioè, le "manifestazioni esteriori di carattere fascista", alle quali gli esponenti di Forza Nuova si prestano costantemente.
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E' vero che, anche nelle manifestazioni di Fratelli d'Italia (e, più raramente, della Lega) i saluti romani si sprecano; però la Meloni cerca di rassicurarci dichiarando testualmente: "Non mi pare che nelle nostre manifestazioni ci siano quelli di Fratelli d'Italia col braccio alzato; sinceramente sono decenni che io non li vedo, vi posso dire la verità".

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Bisogna riconoscere che la Meloni è stata molto "scaltra", perchè si è ben guardata dal dire che ai suoi comizi "non ci sono saluti fascisti"; ed infatti, visto che se ne vedono "a josa", la sua bugia sarebbe risultanta "troppo" eclatante!
Lei, invece, molto astutamente, ha detto che "non le pare" che nelle sue manifestazioni ci siano "quelli di Fratelli d'Italia" col braccio teso nel saluto romano; come se, guardando dal palco, lei sia in grado di riconoscere, uno per uno, chi è di Fratelli d'Italia (che si limita ad applaudire)  e chi non lo è (e che, invece, la saluta  a braccio teso nel saluto romano)!
Le costerebbe tanto invitare la platea ad astenersi da tale gesto?
Non credo; però non lo ha mai fatto!
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Peraltro, il guaio è che il saluto romano non solo glielo fanno in piazza i manifestanti, ma anche i rappresentanti ufficiali del suo partito:
- a volte nei consigli comunali (come questo di Cogoleto):

- a volte persino in Parlamento:

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Inoltre, la "Fiaccola Tricolore", simbolo di FDI, ha un preciso significato simbolico, in quanto, nella sua grafica originaria, rappresentava la fiamma dell'idea che si sprigionava, immortale, dalla "bara nera" di Mussolini; ed infatti, "MSI" non stava solo per Movimento Sociale Italiano, ma "anche" per:
- M(us)S (olin)I), il cui nome appariva "raccorciato" sopra la piccola bara nera stilizzata;
- ovvero, "Mussolini Sei Immortale"!

Fu proprio ispirandosi a tale simbologia che Giorgio Almirante disegnò di persona la "fiammella"; con riguardo alla quale, ad uno dei convenuti nello studio di Arturo Michelini, il napoletano Roberti, vennero in testa i seguenti versi di D'Annunzio: "Solo alla morte l'anima sovrasta, congiunta ancora al carcere dell'ossa, come <<fiamma>> si radica in catasta".
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Tuttavia, secondo una "evocazione" meno "esoterica", la maggior parte dei nostalgici del ventennio, nell'acronimo MSI ci vollero leggere, più banalmente, soltanto un richiamo alla RSI (Repubblica Sociale Italiana).
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Il partito FDI ha cambiato acronimo, però  ha mantenuto la "fiamma" come simbolo di una sorta di "staffetta" della stessa "idea" nel corso del tempo; si discusse, però, se mantenere alla base la "bara stilizzata" di Mussolini.
Ed infatti:
- alcuni volevano mantenerla, come legame con il passato;
- altri la volevano togliere del tutto, in quanto la ritenevano un po' troppo macabra;
- altri ancora la volevano togliere del tutto, in quanto la ritenevano un po' troppo compromettente.
Per cui, alla fine, si giunse ad un compromesso: si tenne soltanto una "retta nera" simbolica, al posto della "bara nera" stilizzata.
mettere immagini su internet
Tutto questo "pistolotto", l'ho fatto soltanto per rilevare come, indubbiamente, una "matrice fascista" alligni indubbiamente anche in  FDI.
Tuttavia, oggettivamente:
a)
FDI non è mai stata direttamente coinvolta negli illeciti previsti dall'art.1 della Legge n. 645 del 1952; ad esempio, atti di violenza organizzata di stampo squadristico ecc.
b)
FDI è stata invece direttamente coinvolta in alcune "manifestazioni esteriori" di carattere fascista; ma, almeno a mio parere, non in misura tale da innescare il meccanismo di scioglimento della legge Scelba.
Al contrario, invece, da tale confronto, risulta indubbiamente che, a differenza di FDI, FORZA NUOVA è incorsa palesemente sia negli illeciti sub a), sia negli illeciti sub b); per cui, a mio avviso, andrebbe senz'altro disciolta.
Sebbene, come dirò qui di seguito, ho qualche dubbio circa le modalità di scioglimento.
SEGUE

Eutidemo

2)
Come si dovrebbe effetuare lo scioglimento.
Ai sensi dell'art.3 della Legge n. 645 del 1952:
a)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo.
b)
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, invece, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta direttamente il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione.
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Occorre quindi stabilire se, nel caso di specie, ricorrano o meno le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza", che consentono di sciogliere Forza Nuova senza attendere la sentenza di un giudice; pertanto spetterà al governo stabilire se i disordini e l'aggressione alla sede della Cgil rientrino o meno nei casi di "estrema necessità e di urgenza" previsti dalla legge. In caso contrario sarà necessario aspettare il pronunciamento di un tribunale.   
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A quanto mi è dato rammentare (ma potrei sbagliarmi), finora non si è mai verificato nessun caso di scioglimento senza che prima si fosse pronunciato un tribunale.
Ed infatti, se ben ricordo:
- il gruppo neofascista "Ordine Nuovo" venne disciolto nel 1973 dal Ministro dell'Interno Taviani, soltanto dopo che una sentenza del tribunale di Roma aveva condannato 30 dirigenti del gruppo di estrema destra per aver tentato la ricostituzione del partito fascista;
-  il gruppo neofascista "Avanguardia Nazionale, venne disciolto nel  1976, soltanto dopo che il tribunale di Roma aveva condannato i suoi dirigenti (ma non mi ricordo da quale ministro).
Altri casi non mi vengono in mente!
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Personalmente, per quanto possa valere il mio giudizio, nel caso di specie nutro forti dubbi circa l'eventuale scelta di sciogliere "Forza Nuova" per decreto, senza attendere una previa sentenza giuridizionale.
Ed infatti, sebbene io sia decisamente a favore dello scioglimento di "Forza Nuova", tuttavia:
a)
Per quanto "gravissimi", i fatti di Roma non mi sembrano tuttavia configurare le circostanze straordinarie di "necessità e di urgenza" che legittimano un intervento diretto del governo; al quale, secondo me, si dovrebbe ricorrere solo nel caso di una vera e propria insurrezione armata (anche se solo locale).
Ed infatti, in quest'ultimo caso, è ovvio che il governo deve intervenire immediatamente, perchè non si può certo ricorrere ai tribunali nel corso di una rivolta.
b)
Inoltre, in effetti, il decreto legge, essendo espressione del potere legislativo, dovrebbe sempre avere i requisiti di "astrattezza, generalità e novità"; cosa che in questo caso non si verificherebbe.
Ed invero, un decreto legge di scioglimento di un partito neofascista avrebbe la duplice natura:
- di "atto giudiziario" nella parte in cui stabilisce che un determinato gruppo rientra nei casi di ricostituzione del partito fascista;
- di "atto amministrativo" nella parte in cui dà esecuzione alla decisione assunta.
Però, al riguardo, in effetti, è la legge a stabilire tale procedura; per cui si porrebbe, semmai, una questione di incostituzionalità della legge stessa.

3)
La legge Mancino.
L'art. 7 comma 3 del legge  legge 25 giugno 1993, n. 205 consente lo scioglimento di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano favorito la commissione dei reati elencati dall'art. 5 della medesima Legge  (oggi descritti all'art. 604 ter del codice penale); si tratta, cioè, di tutti quei reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.
Per cui, a mio avviso, "Forza Nuova" potrebbe essere disciolta anche in base a tale normativa.
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Tuttavia, in questo caso, lo scioglimento del gruppo o della organizzazione definta "d'odio", presuppone sempre ed in ogni caso l' avvenuto accertamento del reato con sentenza irrevocabile; ed infatti, solo a seguito della sentenza è previsto il potere di scioglimento per mezzo di un  decreto dal Ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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Al riguardo, la Corte di Cassazione, ha stabilito che la Legge Mancino trova applicazione solo quando la Legge Scelba "...non sia applicabile per insussistenza, nel caso concreto, di elementi specializzanti rispetto a quelli previsti dalla norma sussidiaria. È il caso ad esempio in cui il giudice ritenga che la propaganda razzista non costituisca di per sé ricostituzione del disciolto partito fascista" (Cass. pen., Sez. I, 07/05/1999, n. 01475).
Sempre secondo la Corte di Cassazione, peraltro, sono punite secondo la Legge Mancino le condotte individuali come quella di fare il saluto romano (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25184 del 04/03/2009), o di sventolare un drappo tricolore recante nella parte bianca l'emblema del fascio littorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37390 del 10/07/2007).
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Nel caso di specie, quindi, secondo me la Legge Mancino (che è sussidiaria a quella Scelba), non dovrebbe intervenire se non per punire singole responsabilità individuali, che non rientrino in quella associative derivanti dall'appartenenza a "Forza Nuova".
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Comunque, queste mie sono soltanto delle prime considerazioni di "primo acchito"; che, in quanto tali, mi riservo di meglio approfondire (e, eventualmente) di modificare.
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P.S.
Considererò Off Topic ogni replica che non sia di carattere prettamente "giuridico"!
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anthonyi

Ciao eutidemo, è interessante la descrizione della fiamma tricolore di Almirante, in altri termini sarebbe un fuoco fatuo.

Eutidemo

Citazione di: anthonyi il 14 Ottobre 2021, 15:26:42 PM
Ciao eutidemo, è interessante la descrizione della fiamma tricolore di Almirante, in altri termini sarebbe un fuoco fatuo.
In un certo senso sì; però potrebbe anche rappresentare un "fantasma revenant".
Ed infatti, come si legge nel famoso omonimo libro di Steven King: "A volte...quando sono molto tristi...o quando non sono riusciti a portare a compimento tutte le loro malefatte da vivi...a volte ritornano!"

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