L'elusione fiscale: un deprecabile fenomeno troppo frequentemente sfruttato.

Aperto da Eutidemo, 27 Giugno 2019, 12:39:21 PM

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Eutidemo

Al riguardo, si tenga in primo luogo presente la seguente distinzione:
- l'EVASIONE è costituita da un comportamento "illecito" del contribuente che, violando la normativa, evita (dolosamente o colposamente) di versare l'imposta dovuta;
- l'ELUSIONE, invece,  è costituita da un comportamento "lecito" del contribuente, il quale pur rispettoso della lettera della normativa tributaria, tende tuttavia ad  evitare il pagamento dell'imposta  dovuta, con condotte il cui solo scopo preminente è quello di sottrarsi all'obbligo fiscale.
Al riguardo, sebbene la normativa tributaria abbia creato un notevole apparato di cosiddette "norme-antielusive", nonchè una apposita procedura allo scopo di ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di una determinata "norma antielusiva", tuttavia non esiste una vera e propria "norma antielusiva generale"; benchè al riguardo sussistano varie sottili disquisizioni giuridiche, sulle quali (per misericordia) sorvolo.
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Ovviamente, non vi rivelerò certo qui i vari casi nei quali il gravame fiscale può essere auto-ridotto dal contribuente, senza violare la legge e senza correre nessun rischio, bensì semplicemente:
- applicandone la lettera;
- frustrandone lo spirito.
Ed infatti, si tratta di un fenomeno che personalmente ho sempre cercato di contrastare, non certo di favorire!
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Però, considerata la sua marginalità, la sua scarsa rilevanza economica e la sua pregnanza esemplificativa, almeno uno, molto facile da capire, voglio rivelarvelo; anche perchè già lo feci pubblicamente, molti anni fa, con un articolo -sebbene all'epoca riferito all'ICI- pubblicato sul Sole 24, per invocare una modifica normativa che impedisse la cosa.
Tale articolo, tuttavia, servì a ben poco, perchè, nel sostituire anni dopo l'IMU all'ICI, il nostro distratto legislatore riprodusse "tel quel" la precedente "difettosa" norma.
Mi riferisco all'attuale comma 2 dell'art 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, il quale recita recita: "L'imposta (IMU) e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero."
E se Caio vende a Tizio un immobile il 14 di FEBBRAIO?
In tal caso, Tizio non deve pagare l'IMU per tale mese, in quanto il suo possesso si e' protratto per MENO DI QUINDICI GIORNI, e la stessa cosa vale per Caio; quindi, per il mese di  FEBBRAIO, l' IMU non la paga nessuno dei due.
Si potrebbe obbiettare che Tizio e Caio dovrebbero pagarla metà per uno, ma non è così, perchè l'IMU si paga esclusivamente per "MESI INTERI", e non per frazione o a giorni; come, appunto, la stessa norma sancisce.
Peraltro, le stesse procedure di pagamento predisposte dall'Agenzia delle Entrate, anche volendo non riuscirebbero a frazionare il mese di febbraio, che, quindi, "SALTA"; così come salterebbero le procedure di accertamento, perchè il software identifica come "carente pagatore" per un determinato mese, ESCLUSIVAMENTE CHI, PER QUEL MESE, HA POSSEDUTO L'IMMOBILE PER "ALMENO 15 GIORNI".
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Tenetelo a mente, se, come CADEAU di San Valentino, volete regalare un immobile alla vostra ragazza! :D  :D  :D

Eutidemo

P.S.
Ovviamente, quando ho detto "tenetelo a mente, se, come CADEAU di San Valentino, volete regalare un immobile alla vostra ragazza!", stavo scherzando.
Sia perchè, come ho detto, trovo deprecabile ogni sia pur minima forma di elusione, sia perchè sono anni che non seguo più da vicino la materia, per cui ignoro se ci siano state evoluzioni normative o esegetiche che abbiano risolto tale (piccolo) problema. 
Magari voi e o la vostra ragazza potreste anche beccarvi un accertamento.

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