Istanza di revisione del cosiddetto "processo di Erba"

Aperto da Eutidemo, 18 Aprile 2023, 12:42:40 PM

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Eutidemo

Non ho avuto modo di leggere per esteso l'istanza con la quale il procuratore generale Cuno Tarfusser ha chiesto ieri la revisione del processo che si era chiuso con una condanna definitiva all'ergastolo, inflitta a Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba, la quale espone, in 58 pagine, tutti i motivi che potrebbero riaprire uno dei casi più dibattuti di cronaca nera degli ultimi anni; cioè quello relativo all'uccisione di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk di soli due anni, della nonna del bimbo, Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini.
***
Non avendola letta per esteso, non sono in grado di esprimere al riguardo un giudizio "veramente" circostanziato, ma posso solo basarmi sulla migliore sintesi di tale istanza che ho trovato su INTERNET; quella, cioè, di RAINEWS, che ne riporta testualmente i passi "topici".
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Al riguardo, come premessa, il procuratore Cuno Tarfusser scrive: "Oggi, a distanza di oltre 17 anni, la scienza è fortunatamente in grado di fornire da sola, quelle certezze scientifiche idonee a fare sgretolare i tre pilastri probatori su cui fondano la condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi."
Poi scrive: "Queste novità si possono così riassumere":
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1)
"Mancata valutazione nel processo dell'idoneità a rendere testimonianza da parte di Frigerio (teste dell'accusa sopravvissuto all'aggressione, ma ormai deceduto), effettuata in base alla ricostruzione dalle intercettazioni mai entrate al processo, che evidenziano deficit cognitivi non segnalati nella relazione del dottor Cetti. Ed invero dalle intercettazioni, mai trascritte, emerge senza alcun dubbio che Mario Frigerio soffriva degli effetti tardivi dovuti all'intossicazione da monossido di carbonio, che hanno a loro volta provocato un'amnesia anterograda. Il paziente con amnesia anterograda è da considerarsi un caso di scuola per l'inidoneità a rendere valida testimonianza; per cui il testimone fu progressivamente indotto ad aderire a suggerimenti che determinarono l'installazione di una falsa memoria circa la corrispondenza fra l'aggressore sconosciuto e Olindo Romano".
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2)
Gli imputati avevano, sì, confermato la testimonianza dell'aggedito Frigerio, ma, secondo il procuratore, "Le dichiarazioni auto accusatorie di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono da considerarsi false confessioni acquiescenti".
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3)
Quanto alla "prova del sangue" della vittima Valeria Cherubini sull'auto di Olindo, il procuratore scrive che "Non si può non rilevare come si tratta di una prova che trasuda criticità mai valutate dalle Corti di merito che mai hanno messo in dubbio, né l'origine della macchia di sangue, né la "chain of custody" dal momento del suo repertamento".
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L'istanza è composta da 58 pagine, per cui non è possibile esprimere al riguardo un giudizio veramente circostanziato senza prima leggerla per esteso; tuttavia, in base alle sentenze emesse nei tre gradi di giudizio, conclusesi con quella della Cassazione (tutte di condanna all'ergastolo), penso di poter sinteticamente osservare quanto segue.
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1)
A mio parere una diagnosi psichiatrica di "infermità mentale", già difficile da effettuare in presenza di un soggetto vivente, diventa clinicamente e giuridicamente "inammissibile" nei confronti di un soggetto defunto; ed infatti, secondo me, da un punto di vista storico, in base a numerosi indizi, si può forse supporre che Caligola fosse "incapace di intendere e di volere", ma non sarebbe mai possibile dimostrarlo oggi, processualmente, senza una "perizia psichiatrica" effettuata direttamente sul soggetto interessato.
Comunque, non mi risulta affatto che Frigerio sia mai stato dichiarato "incapace di intendere e di volere" dai medici che lo hanno visitato all'epoca, quando era ancora vivo; per cui gli elementi indiziari "post mortem", puntigliosamente e dettagliatamente elencati dal Procuratore con reboanti "paroloni scientifici" (sui quali ho sorvolato), non mi sembrano affatto sufficienti per una revisione del processo.
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2)
Gli imputati, peraltro, non solo avevano confermato, a suo tempo, la testimonianza dell'aggredito Frigerio, ma, per giunta, nella loro confessione, avevano rivelato dei dettagli della "scena del crimine" che solo gli assassini potevano conoscere (l'uno separatamente dall'altra).
Ad esempio (come si legge a pag.4 della sentenza della Cassazione 556/2011):
- l'esatta posizione in cui erano state effettivamente ritrovate le vittime;
- l'esatta posizione in cui vennero ritrovati due cuscini accanto ai corpi di due delle vittime;
- l'esatta posizione dei focolai dell'incendio doloso dell'appartamento;
- altri dettagli che solo gli assassini potevano conoscere e di cui nessun altro era stato informato.
Per cui, oltre che "acquiescienti", i due coniugi, se davvero non erano colpevoli, dovevano essere anche "chiarroveggenti" per conoscere ciò che solo gli assassini potevano sapere!
Anche in questo caso, quindi, gli indizi addotti dal procuratore circa una ipotetica "forzata confessione" (poi ritrattata), non mi sembrano affatto sufficienti per una revisione del processo.
.
3)
Quanto alla circostanza che le Corti di merito non abbiano mai messo in dubbio:
- né l'origine della macchia di sangue della vittima Valeria Cherubini sull'auto di Olindo;
- né la "chain of custody" dal momento del suo repertamento;
non vedo perchè le Corti di merito avrebbero dovuto mettere in dubbio :
- le analisi del DNA del sangue della Cherubini, in mancanza di idonee controperizie;
- la regolarità la "chain of custody" dal momento del suo repertamento, in mancanza di idonee prove di anomalie dolose o colpose in tale "catena".
Tanto più che, come si legge alle pagg.10 e 11 della sentenza della Cassazione 556/2011, Olindo  Romano ammise di aver trovato lui stesso tracce di sangue della vittima sotto la sua scarpa; che però aveva pulito soltanto a Como, cioè, dopo aver guidato fin lì la sua auto.
***
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Detto questo per quanto riguarda i tre "punti cardine" messi in discussione nell'istanza di revisione presentata, sicuramente in buona fede, dal procuratore Cuno Tarfusser , occorre considerare anche due altri due punti che non mi risulta lui abbia considerato (o, almeno, non ne ho trovato traccia nei resoconti della sua istanza postati su INTERNET e sugli articoli dei giornali).
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a)
A pag.5 della sentenza della Cassazione 556/2011, e alle pagine da 45 a 50 della sentenza d'appello, si legge che Olindo Romano aveva scritto, privatamente e di suo pugno, sulla bibbia datagli in lettura in carcere: "Rabbi perdonaci, non sapevamo cosa facevamo" e poi, più avanti: "Accogli nel tuo regno Youssef, sua mamma Castagna Raffaella, sua nonna G.Paola e C. Valeria, a cui noi abbiamo tolto il tuo dono, la vita!"
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b)
Risulta inoltre agli atti una lettera scritta nel 2007 da Olindo Romano al sacerdote Don Bassano, nella quale ammetteva che lui e la moglie "non si rendevano ancora conto di quello che avevano commesso, e che, al loro pentimento si contrapponeva però tutt'ora all'odio provato nei confronti delle loro vittime".
Odio che, d'altronde, tutti conoscevano nel palazzo!
***
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Comunque mi riservo un giudizio più ponderato, quando avrò letto per esteso l'istanza, nonchè le motivazioni di accoglimento o di rigetto del giudice competente a vagliarla.
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atomista non pentito

Eutidemo , in considerazione della tua competenza ( dimostrata) in questo ambito , secondo Te , per quale motivo tale istanza viene proposta ? Manie di protagonismo del procuratore ? Alto senso di giustizia dello stesso ? Connivenze ? La risposta ovviamente la attendo dopo che avrai avuto modo di completare la tua "indagine".

Eutidemo

Ciao  Atomista non pentito. :)
Ti ringrazio per la tua fiducia nella mia competenza; la quale, forse, è un tantino eccessiva (la tua fiducia, non la mia competenza ;D ).
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Comunque, anche se io fossi il giurista e/o l'investigatore più competente del mondo, tieni presente che:
- il procuratore Cuno Tarfusser ha potuto consultare il fascicolo processuale, con tutti gli atti, i documenti e le perizie in esso contenute;
- io invece, sono a conoscenza solo di pochi elementi di giudizio (riferiti da terzi), e delle motivazioni della sentenza della Cassazione.
Per cui la partita tra noi due è "impari"!
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In ogni caso, anche se trovo qualche palese incongruenza tra le sue dichiarazioni e quanto risulta in modo oggettivo dalle motivazioni della sentenza della Cassazione, mi riservo un giudizio più ponderato, quando avrò letto per esteso l'istanza, nonchè le motivazioni di accoglimento o di rigetto del giudice competente a vagliarla.
***
Quanto alle motivazioni che hanno spinto il procuratore Cuno Tarfusser a presentare l'istanza, non me le chiedere, perchè non lo conosco; però devo presumere che sia in buona fede, e (giustamente), un "fan" del "ragionevole dubbio" di cui all'art.533 CPP.
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Un saluto! :)
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daniele22

Ciao Eutidemo, a leggere quanto scrivi e a quel che ho letto sui giornali direi che:
Revisionare sentenze in giudicato penso sia cosa abbastanza delicata in materia di diritto. Mi verrebbe pertanto da pensare che debbano esserci prove schiaccianti atte a ribaltare una sentenza per concedere una revisione, però, visto il caso del mio amico che riuscì ad approdare in Corte di cassazione solo al fine di prendere tempo pur essendo reo confesso, penso ci si possa aspettare di tutto.
L'esordio evocando la scienza come dea risolutrice del delitto, a meno che si tratti di cose che a noi non siano note, ma mi sembrerebbe strano dato che poi riassume i punti principali delle sue motivazioni, evocare la scienza appunto suonerebbe almeno un tantino plateale.
Dai dati che fornisci tu, mi sembra più che ragionevole pensare che i colpevoli siano loro.
C'è però un fatto in cui il signor Tarfusser fu coinvolto: il link riporta alla polemica nata intorno alla faccenda del mostro di Merano. Un saluto

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1996/03/04/non-linciate-quel-magistrato.html

Socrate78

@Eutidemo: Se i colpevoli erano veramente loro (cosa che forse credo anch'io, ma sino a un certo punto) per quale motivo essi dovevano ritrattare la confessione ad un certo punto (lo fecero infatti) per poi dichiararsi di nuovo colpevoli? Delle due l'una: o è falsa la dichiarazione di colpevolezza o la ritrattazione. Se la ritrattazione era stata suggerita da avvocati ed era una valida strategia per scagionare gli imputati colpevoli, perché non insistere in essa piuttosto che ritornare a dichiararsi colpevoli? Molte cose non mi tornano, dal momento che un colpevole se confessa è perché spesso ritiene di avere dei benefici (sconti di pena), ma se ritratta lo può fare solo se considera seriamente che così facendo può passarla liscia, cosa difficile in questo caso specifico visto che gli indizi erano forti contro i due imputati, anche se forse non del tutto schiaccianti. La ritrattazione quindi mi fa quasi sorgere il dubbio dell'innocenza degli imputati e che la confessione sia falsa, tu che cosa ne pensi Eutidemo?

Claudia K

#5
Citazione di: Eutidemo il 18 Aprile 2023, 12:42:40 PM
2)
Gli imputati, peraltro, non solo avevano confermato, a suo tempo, la testimonianza dell'aggredito Frigerio, ma, per giunta, nella loro confessione, avevano rivelato dei dettagli della "scena del crimine" che solo gli assassini potevano conoscere (l'uno separatamente dall'altra).
Ad esempio (come si legge a pag.4 della sentenza della Cassazione 556/2011):
- l'esatta posizione in cui erano state effettivamente ritrovate le vittime;
- l'esatta posizione in cui vennero ritrovati due cuscini accanto ai corpi di due delle vittime;
- l'esatta posizione dei focolai dell'incendio doloso dell'appartamento;
- altri dettagli che solo gli assassini potevano conoscere e di cui nessun altro era stato informato.
Per cui, oltre che "acquiescienti", i due coniugi, se davvero non erano colpevoli, dovevano essere anche "chiarroveggenti" per conoscere ciò che solo gli assassini potevano sapere!
Anche in questo caso, quindi, gli indizi addotti dal procuratore circa una ipotetica "forzata confessione" (poi ritrattata), non mi sembrano affatto sufficienti per una revisione del processo.
Nel complimentarmi per l'Equilibrio di tutta la tua analisi, il punto inamovibile mi sembra proprio il tuo punto 2 quotato.
Ho memoria davvero vaga dei filmati tratti da quei processi, ma la Bazzi che gode nel ricordare il massacro con dovizia di particolari VERI ...quella me la ricordo benino, perchè mi sconvolse.

Inoltre: io non escludo affatto che siano stati indotti a confessare anche con artifici strategici. Che poi nel loro caso richiedevano voli pindarici non da tutti, tipo il lusingarli con l'idea che avrebbero avuto la inesistente "cella matrimoniale".
Non c'è nulla di strano o perverso o illegale nell'inquirente che LAVORI per far emergere la verità con ogni mezzo psicologico., e gli stessi "interrogatori fiume" rientrano in quest'ottica : tornare e ritornare e ritornare ancora sulle stesse domande in ordine sparso, fin quando non emerge la contraddizione che è lo squarcio da cui può aprirsi la visione del realmente accaduto.
Mi meraviglio , invece, del bipolarismo essenziale  di chi osserva e il FATTO "sono stati loro o no?" lo fa dipendere NON dalla loro effettiva conoscenza e partecipazione emotiva ai FATTI ACCADUTI, bensì dal DIVERSO e molto subordinato  fatto che la loro stessa difesa possa averli indotti a confessare IL VERO ...nel loro interesse e avendo chiaro che non ci fossero percorribili vie di farla franca per loro.
Nel merito e volendo cercar di riflettere se si sia. o meno, trattato di confessione:
1) il fatto che loro conoscessero dettagli della scena del crimine noti solo agli inquirenti...bah...per me già la chiuderebbe senza tanti patemi;
2) il fatto che ogni delitto richieda un movente (compreso quello del serial killer psicopatico) in questo caso vede soltanto loro avere un movente conclamatissimo e consolidato nel tempo; l'alternativa di fantasia si sarebbe potuta ipotizzare solo ed esclusivamente in collegamenti malavitosi di Azouz. Solo che non regge da nessuna parte, vuoi perchè non sono mai emerse minacce a lui degne di nota e legate ai suoi trascorsi, e vuoi perchè (almeno a me) non è noto alcun clan malavitoso che si mobiliti per fare una strage che include persino i vicini di casa dello "infame"...senza contare che (opinione personale) fossi stata una malavitosa "col pelo sul cuore"...in questo caso non sarei stata affatto convinta di - con "operazione" tanto pedestre - colpire davvero Azouz. E qui mi fermo per non esondare, lasciando che ognuno la legga come vuole e può.
3) (questa è tutta mia, ma...fossi stata inquirente l'avrei tenuta in conto nel mio DOVER leggere la questione) : quella sera i coniugi Romano vanno a cena fuori. Si trattava di una pizza, per carità. Ma...è pur vero che parliamo di coppia di possibilità economiche  assai modeste. Non so, ma non credo, che la "cena fuori" (e fosse stato anche street food) fosse una loro prassi, e invece... guarda caso...proprio quella sera...loro investono nella "cena fuori"... :-\
Pacifico che questa si combini benissimo con almeno due loro finalità convergenti, nell'ipotesi che siano loro gli stragisti, come ad oggi sentenziato da ben tre gradi giudizio, e cioè :
A) era comunque un modo (non affatto abituale per loro) di portarsi fuori dalla scena del crimine, per rientrarvi solo a strage segnalata da qualcun altro, potendo unirsi al coro degli stravolti "oddioooo! ma che è successo? ma perchè?"; e
B) non è proprio difficilissimo supporre che quella "pizza fuori", tutt'altro che consuetudinaria per loro,  fosse anche l'equipollente (per loro) di una FESTA ECCEZIONALE di conquista e rinascita...secondo loro conquistata sul campo, con la stessa identica matrice dissociativa che li portò a confessare ...inseguendo il sogno di dignità psichiatrica di poter ottenere la "cella matrimoniale"...che è poi esattamente la stessa visione in cui avevano sempre vissuto la loro simbiosi patologica, e che indusse qualche geniale a Psichiatra a dire di loro : "non sono due persone; si tratta di un unico mostro a quattro zampe!".


Eutidemo

Ciao Claudia K. :)
Per quanto riguarda il tuo primo intervento, ricordo che le sentenze della Cassazione sono "definitive", poichè, dopo di esse, la sentenza passa in "giudicato", e, quindi, non può più essere impugnata; contro di essa è ammessa, "in via straordinaria", soltanto la c.d. "revisione"  nei seguenti "casi eccezionali" previsti dall'art. 630 CPP.
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
***
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***
Non conosco quale tipo di "revisione" sia stata richiesta dal giudice Tarfusser, ma presumo che si tratti di quella di cui alla lett.c); però le "nuove prove" a cui fa riferimento mi sembrano alquanto dubbie, potendo al massimo configurare dei "nuovi indizi", ma non certo delle vere e proprie "nuove prove".
Però, come ho detto, non solo non ho letto la sua "istanza", ma neanche i suoi "allegati periziali"; che, appunto, dovrebbero configurare le "nuove prove".
***
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***
Quanto al fatto in cui il signor Tarfusser fu coinvolto, se ne trova traccia nel "Resoconto stenografico dell'Assemblea Parlamentare, nella Seduta n. 869 del 28/2/2001".
Al riguardo: "L'onorevole Maiolo, per come le affermazioni le vengono attribuite nel capo di imputazione, ha dichiarato che tale Luca Nobile era stato arrestato per errore e non di meno tenuto in carcere con insistenza dal tribunale della libertà «perché non si poteva far fare brutta figura al sostituto procuratore Tarfusser», il quale aveva concesso interviste «da divo e da protagonista», «continuava l'inchiesta per occultare l'errore compiuto» e, ancora, «usava la toga solo per farsi pubblicità»."
Liguori dice: "«Intanto Tarfusser è andato per un'ora in televisione su Rai 2 e ha riprocessato il povero Nobile, vittima del suo errore giudiziario». Aggiunge l'onorevole Maiolo: «Riprocessato ma non in contraddittorio, non mi risulta che fosse presente la difesa». Ancora Liguori: «Infatti, non era presente» "
Però non ho personalmente seguito tale vicenda più di tanto.
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Un saluto! :)
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Eutidemo

Ciao Socrate78. :)
Per la mia esperienza, in alcuni casi sia le "confessioni" che le "ritrattazioni" costituiscono soltanto gli elementi della "strategia difensiva" adottata dai diversi avvocati che si susseguono nel collegio difensivo degli imputati; o, a volte, di uno stesso avvocato.
Però, in genere, non viene concesso nessuno sconto di pena a chi confessa senza essersi veramente pentito; ed infatti la Cassazione, sezione I penale, con la sentenza 24504/10, ha stabilito che nessuna corsia preferenziale debba essere concessa a chi abbia ammesso le proprie responsabilità solo per una mera "strategia difensiva".
***
In ogni caso, volendo generalizzare al massimo, secondo me esistono tre tipi di confessioni:
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1)
La "confessione semplice" ottenuta senza forzare l'imputato a renderla (blandendolo o minacciandolo), e senza effettuare specifici riscontri di veridicità (attraverso determinate tecniche di interrogatorio).
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2)
La "confessione forzata" ottenuta coartando l'imputato a renderla (blandendolo o minacciandolo); come, ad esempio, nel vergognoso caso dell'interrogatorio della "presunta" testimone Gabriella Alletto, da me riportato in un apposito topic.
3)
La "confessione riscontrata" ottenuta, effettuando specifici riscontri di veridicità, attraverso determinate tecniche di interrogatorio; le quali dovrebbero "sempre" essere adottate dall'"intervistatore" (sia esso un giudice, un poliziotto o un agente segreto).
Tanto per fare un "esempio paradigmatico", se A confessa di aver ucciso B, che è stato assassinato a martellate in testa, gli si chiede: "Ma perchè l'hai ucciso colpendolo con un portacenere?"
In tal caso:
a)
Se lui risponde: "Perchè è stato il primo oggetto che mi sono trovato sottomano", è evidente che la sua confessione è falsa; in quanto, probabilmente, vuole difendere e coprire le responsabilità del vero assassino.
b)
Se, invece, risponde: "Veramente l'ho assassinato a martellate in testa, e non con un posacenere", allora è "quasi" certo che la confessione sia autentica.
Il che, ovviamente, presuppone che la polizia non divulghi "a nessuno" i vari dettagli della "scena del crimine"; come, d'altronde, è previsto dalla procedura.
***
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***
Nel caso dei coniugi di Erba, a me sembra che, dopo aver confessato spontaneamente il delitto, siano stati separatamente interrogati con la tecnica di cui al punto 3); e, in tal modo, si è avuto il "riscontro" che la loro confessione era sincera e veritiera.
Altrimenti (vedi pag.4 della sentenza della Cassazione 556/2011), non avrebbero potuto indicare, su richiesta degli inquirenti:
- l'esatta posizione in cui erano state effettivamente ritrovate le vittime;
- l'esatta posizione in cui vennero ritrovati due cuscini accanto ai corpi di due delle vittime;
- l'esatta posizione dei focolai dell'incendio doloso dell'appartamento;
- altri dettagli che solo gli assassini potevano conoscere e di cui nessun altro era stato informato.
Nella loro "ritrattazione", invece, si sono limitati a dichiararsi innocenti, senza minimamente spiegare in quale modo potevano essere venuti a conoscenza di tali dettagli, se veramente erano estranei al delitto!
***
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Un saluto! :)
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Eutidemo

Ciao Claudia K. :)
Per quanto riguarda il tuo secondo intervento, effettivamente io mi ero dimenticato di soffermarmi sul "movente" del delitto; che è il primo dei tre elementi da considerare riguardo ad ogni crimine:
- il movente;
- il mezzo;
- l'occasione (cioè, l'opportunità).
***
Al riguardo, tu giustamente osservi che: "... in questo caso, si vede soltanto loro avere un movente conclamatissimo e consolidato nel tempo;  l'alternativa di fantasia si sarebbe potuta ipotizzare solo ed esclusivamente in collegamenti malavitosi di Azouz."
Ed invero la tecnica dell'omicidio plurimo familiare non è certo tipico della malavita nostrana; come invece, magari, lo è in Colombia.
Inoltre l'aver dato fuoco all'appartamento, fa pensare proprio a qualcuno collegato direttamente con le vittime, per cercare di far sparire tracce compromettenti; anche questa, peraltro, non è certo una tecnica tipica della malavita nostrana.
***
Mi ero anche dimenticato della "cena fuori casa", la quale, in effetti, "puzza" tanto di tentativo di "alibi precostituito"; sperando, cioè, che l'incendio avesse alterato a tal punto i cadaveri, da non permetterne l'esatta determinazione dell'ora della morte.
A parte questo, condivido anche le tue considerazioni sub A) e B), che non sto qui a ripetere.
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Un saluto! :)
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daniele22

Citazione di: Eutidemo il 19 Aprile 2023, 05:27:36 AM
Ciao Claudia K. :)
Per quanto riguarda il tuo primo intervento, ricordo che le sentenze della Cassazione sono "definitive", poichè, dopo di esse, la sentenza passa in "giudicato", e, quindi, non può più essere impugnata; contro di essa è ammessa, "in via straordinaria", soltanto la c.d. "revisione"  nei seguenti "casi eccezionali" previsti dall'art. 630 CPP.
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631;
d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.
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Non conosco quale tipo di "revisione" sia stata richiesta dal giudice Tarfusser, ma presumo che si tratti di quella di cui alla lett.c); però le "nuove prove" a cui fa riferimento mi sembrano alquanto dubbie, potendo al massimo configurare dei "nuovi indizi", ma non certo delle vere e proprie "nuove prove".
Però, come ho detto, non solo non ho letto la sua "istanza", ma neanche i suoi "allegati periziali"; che, appunto, dovrebbero configurare le "nuove prove".
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Quanto al fatto in cui il signor Tarfusser fu coinvolto, se ne trova traccia nel "Resoconto stenografico dell'Assemblea Parlamentare, nella Seduta n. 869 del 28/2/2001".
Al riguardo: "L'onorevole Maiolo, per come le affermazioni le vengono attribuite nel capo di imputazione, ha dichiarato che tale Luca Nobile era stato arrestato per errore e non di meno tenuto in carcere con insistenza dal tribunale della libertà «perché non si poteva far fare brutta figura al sostituto procuratore Tarfusser», il quale aveva concesso interviste «da divo e da protagonista», «continuava l'inchiesta per occultare l'errore compiuto» e, ancora, «usava la toga solo per farsi pubblicità»."
Liguori dice: "«Intanto Tarfusser è andato per un'ora in televisione su Rai 2 e ha riprocessato il povero Nobile, vittima del suo errore giudiziario». Aggiunge l'onorevole Maiolo: «Riprocessato ma non in contraddittorio, non mi risulta che fosse presente la difesa». Ancora Liguori: «Infatti, non era presente» "
Però non ho personalmente seguito tale vicenda più di tanto.
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Un saluto! :)
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Ciao Eutidemo, mi sono accorto solo ora che mi hai scambiato con una donna, va ben che sono vergine con ascendente pure vergine, ma non pensavo saresti giunto a tanto.
Ho letto la risposta e grazie per avermi edotto in materia di revisione di una sentenza in giudicato per la quale mi chiedevo come fosse normata. Non mi è molto chiaro il punto b di cui però non ho letto gli articoli di riferimento, comunque immagino come tu dici che possa essere il punto c quello in questione.
Non entro naturalmente nel merito dell'arresto di Nobile, non conosco l'on. Maiolo ... e Liguori era l'avvocato di Nobile? Se comunque fosse vera la storia narrata, abbinata alla storia della scienza che finalmente dopo 17 anni riesce a far luce da sola etc etc, beh le probabilità di trovarsi di fronte ad una persona poco seria ci sono tutte. Ma il fatto che a Merano si fosse trattato di un "mostro" potrebbe averlo anche influenzato. Un saluto

Claudia K

Citazione di: daniele22 il 20 Aprile 2023, 22:33:18 PMCiao Eutidemo, mi sono accorto solo ora che mi hai scambiato con una donna, va ben che sono vergine con ascendente pure vergine, ma non pensavo saresti giunto a tanto.
Giusto per...mi ero ben resa conto anch'io che Eutidemo avesse replicato, considerandolo mio, ad un "primo messaggio" che mio non era.
Però non ho manco ricercato di chi fosse. 
Ho considerato che Eutidemo avesse riscontrato un messaggio realmente postato, e non ho questo culto della mia identità da farmi trasecolare per tanto poco. O meglio : sicuramente un qualche culto della mia identità ce l'ho e cerco sempre di contenerlo, ma anche nei momenti apicali di autoconsiderazione...mi sarebbe mica venuto di dire, in ipotesi speculare, "Oibò Eutidemo, mi hai scambiata per un uomo, ma non pensavo saresti giunto a tanto!" . 
:))

daniele22

Citazione di: Claudia K il 21 Aprile 2023, 00:00:47 AMGiusto per...mi ero ben resa conto anch'io che Eutidemo avesse replicato, considerandolo mio, ad un "primo messaggio" che mio non era.
Però non ho manco ricercato di chi fosse.
Ho considerato che Eutidemo avesse riscontrato un messaggio realmente postato, e non ho questo culto della mia identità da farmi trasecolare per tanto poco. O meglio : sicuramente un qualche culto della mia identità ce l'ho e cerco sempre di contenerlo, ma anche nei momenti apicali di autoconsiderazione...mi sarebbe mica venuto di dire, in ipotesi speculare, "Oibò Eutidemo, mi hai scambiata per un uomo, ma non pensavo saresti giunto a tanto!" .
:))
Ciao Claudia, sono un tipo a cui piace molto ridere e scherzare, anche con qualche punto di autoironia ... diciamo che non ce la faccio proprio a prendere la vita sul serio, ma non eccessivamente. Nel caso particolare mi ha divertito l'essere scambiato per una donna e se invece che dire Ciao Claudia avesse detto Ciao Ipazia avrei ricamato quasi sicuramente altro tipo di ironia. Un saluto

Eutidemo

#12
Ciao ClaudiaK e Daniele22 :)
Mi dispiace se ho confuso i vostri nomi; chiedo venia per il "qui pro quo" (o meglio, per il "qua pro quo")
***
@Daniele22
Per quanto concerne la lett.b) dell'art.630 CPP, poichè nel caso di specie non esiste nessuna "sentenza del giudice civile o amministrativo", successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479, mi è sembrato decisamente superfluo ed  inutile "appesantire" il testo riportando il contenuto di tali norme di riferimento.
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Quanto al caso in cui il signor Tarfusser fu coinvolto, ed al link da te riportato riguardante la polemica nata intorno alla faccenda del mostro di Merano, non sono stato in grado di leggerlo perchè non sono abbonato alla "Repubblica" online.
Però, credendo di aver capito lo stesso di cosa si trattatava, ho riportato alcuni passi del "Resoconto stenografico dell'Assemblea Parlamentare, nella Seduta n. 869 del 28/2/2001", nella quale sono intervenuti vari soggetti (tra i quali c'era anche Liguori), che riguardava una denuncia per diffamazione della Maiolo.
Però quella vicenda io non l'ho seguita affatto; per cui, al riguardo, non avevo e non ho altro da dire.
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Mi scuso ancora per la confusione dei vostri due nomi (non dei vostri due sessi), ed un saluto ad entrambi. :)
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Claudia K

Buongiorno Eutidemo (e nulla di cui scusarsi, almeno per me   :) )

Tornando al tema : in questi giorni vengono riproposti  in TV  svariati frammenti video del processo, e mi è capitato di imbattermi in quelli relativi alle loro deposizioni.
Ho così rivisto una lei sempre sorprendemente rapida-precisa-circostanziata nel riferire dei fatti, che non manca di aggiungere spontaneamente l'esternazione del proprio senso di appagante soddisfazione per il male inflitto, ed un lui che con altrettanta precisione è prodigo di dettagli esecutivi che non vanno mai in contraddizione con quelli della sua lei e che anzi li completano in modo perfettamente coerente, come è ovvio possa essere avendo, i due, svolto in contemporanea ruoli differenti per la realizzazione dell'unico disegno.

Stiamo parlando di due persone di bassissimo livello di istruzione e che furono ufficialmente diagnosticate come assai carenti dal punto di vista intellettivo.

Bene (si fa per dire) : uno dei "pilastri" che il sostituto procuratore intende demolire è la testimonianza del Frigerio, per le ragioni che tu hai riportato nel post iniziale; e ci può stare che si dubiti dell'attendibilità di quella testimonianza, per le ragioni cliniche evocate; poi non è dato capire quale ruolo possa darsi a quella testimonianza...a fronte di due rei confessi che in effetto stereo confermano tanto l'esecuzione della strage con dovizia di particolari, quanto il loro movente graniticizzato negli anni.
Ma la tesi dei revisionisti è che quella confessione fu recitata dai due, quali vittime di altrui potenti pressioni "estorsive".

Mia riflessione : come può, lo stesso revisionista, porre in dubbio la testimonianza del Frigerio (causa postumi del'intossicazione da monossido di carbonio), e NON considerare affatto che ai due condannati sarebbe stato IMPOSSIBILE metabolizzare una "recita confessoria" tanto particolareggiata e coerente tra loro?
Qui stiamo parlando di due adulti che furono quei bambini "poco dotati" di cui ogni insegnante elementare saprebbe dire quanto sia complicato far loro metabolizzare anche "la filastrocca di Natale" e poi fargliela recitare con i giusti tempi e toni!
Come si può solo ipotizzare che questi due rei confessi abbiano "recitato" una confessione sceneggiata da altri in modo così perfetto da far impallidire i Mostri Sacri del Teatro Italiano (oltre che meritare il Nobel per la Letteratura al fantomatico sceneggiatore) ?
Come si può ?

Eutidemo

Ciao ClaudiaK. :)
Condivido tutto quello che hai scritto!
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Ed infatti:
- anche se è vero che certi "mitomani", pur essendo innocenti, si appassionano talmente al loro ruolo di "assassini" da recitare tale parte come se fossero degli attori professionisti;
- nel caso dei coniugi di Erba non solo si sarebbe trattato di una recitazione da premio Oscar, ma, per giunta, avrebbero dovuto essere anche due "mitomani chiaroveggenti", per poter descrivere con tanta precisa minuzia alcuni dettagli del delitto che nessuno aveva comunicato loro (oltre a non contraddirsi).
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Quanto all'eventuale debolezza di alcune prove a loro carico (vedi, ad es., la testimonianza di Frigerio), tale ipotetica fragilità di una delle prove a carico, non incide assolutamente sul complessivo impianto accusatorio; a cominciare, appunto, dalla loro "appassionata" e "convinta" confessione.
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Un saluto! :)
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