Il "saluto romano" configura un reato di qualche tipo?

Aperto da Eutidemo, 10 Gennaio 2024, 17:13:18 PM

Discussione precedente - Discussione successiva

Eutidemo

Affronto qui il tema esclusivamente in linea di "diritto", in quanto, a livello "politico", io sono del tutto contrario a tale tipo di "gesto"; ed infatti lo considero una manifestazione esteriore tipicamente "fascista" (ideologia che, personalmente, aborrisco).
***
Restando, quindi, sul piano meramente giuridico, circa il fatto che il saluto romano, effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, configuri o meno il reato di "apologia del fascismo", secondo la legge 645/52, che proibisce la ricostruzione del partito fascista, in passato le "Singole Sezioni Penali della Cassazione" si sono pronunciate in modo difforme.
Per cui il prossimo 18 gennaio 2024 saranno le "Sezioni Unite Penali della Cassazione" a decidere definitivamente se il saluto romano, effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, costituisca o meno il "reato di cui sopra"; ovvero, come io ritengo, se configuri o meno quantomeno il "reato di affine natura di cui mi accingo ora a trattare".
***
Ed infatti, almeno a mio parere, "giuridicamente" parlando (a prescindere dal prossimo parere delle SS.UU), il "saluto romano", anche a voler ritenere che non costituisca un tentativo di ricostituzione del PNF,  costituisce però senza dubbio una manifestazione gestuale che rimanda all'ideologia fascista; e, pertanto, a parte la la legge 645/52, rinvia implicitamente anche  ai "disvalori" della "discriminazione razziale", del "totalitarismo dittatoriale" e della "intolleranza ideologica" sanzionati dall'art.2 del D.L. n. 122 del 1993.
Ed infatti, tale fattispecie, non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di "tutela preventiva", che è quella propria dei reati di "pericolo astratto" (Vedi, in tal senso, Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792).
***
In particolare, la Cass. 21409/19 ricorda che, sempre riguardo al "saluto romano", esternato in occasione di una seduta pubblica, deve tenersi presente la "giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il "saluto fascista" accompagnato dalla parola "presente" integra la fattispecie del D.L. n. 122 del 1993, art. 2, per la connotazione di pubblicità che qualifica tale espressione gestuale, evocativa del disciolto partito fascista, che appare pregiudizievole dell'ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi.".
***
Peraltro il  "saluto romano"  è una evidente manifestazione esteriore tipica e caratteristica proprio di quelle  organizzazioni indicate nel D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n. 205: cioè si tratta  di manifestazioni inequivocabilmente dirette a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico.
Ne consegue che il relativo gesto dovrebbe integrare quantomeno il reato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge (Sez. 1, n.25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792; e, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 37390 del 10/07/2007, Sposato, Rv. 237311).
***
Le sentenze difformi, riferentisi precipuamente alla legge 645/52 che proibisce la "ricostituzione del partito fascista", almeno a quanto mi risulta, sono inferiori di numero; e, in genere, sono quasi tutte "antecedenti" la citata normativa degli anni '90, emanata contro l'odio e le discriminazioni razziali (connaturate al nazifascismo).
Della cui normativa, quindi, non potevano tenere conto.
***
Mi auguro, pertanto, che il giudizio delle SS.UU. della Cassazione sia in tal senso; però, ovviamente, mi astengo dal fare previsioni in proposito, riservandomi di esprimere un mio eventuale parere al riguardo, solo dopo che esso sarà stato formalmente espresso e motivato.
***
                                  AVVERTENZA
Si prega cortesemente di limitare i commenti all'"aspetto giuridico", e, cioè, se il "saluto romano", effettuato nel corso di una manifestazione pubblica, configuri o meno un qualche tipo di "reato"; lasciando da parte le considerazioni politiche al riguardo, da eventualmente esporre e discutere in un topic ad esse appositamente dedicato.
Grazie! :)
***

anthonyi

Io sapevo che una camera penale aveva definito un'eccezione nel caso in cui il gesto si realizzi in una commemorazione rituale o in un rito funebre, per cui la situazione di Acca Larentia sarebbe legittima. 

daniele22

Premesso che non mi piace vedere saluti fascisti trovo comunque non molto simpatico che non sia permessa la costituzione di un partito ispirato al totalitarismo (non alla violenza); mi sembrerebbe di censurare un'opinione, ma posso sbagliarmi. Detto questo, sono andato a cercare il reato di istigazione alla violenza proprio perché ricordavo l'istigazione al suicidio, e ho trovato l'articolo 604 bis - c.p. Io sono senza dubbio un incompetente ma mi sembra che questa figura di reato basterebbe da sola per non riferirsi alla legge 645/52 e alla legge 205/93.
In relazione alla mia premessa sul partito totalitarista, forse scandalosa per molti, faccio notare che nelle disposizioni transitorie e definitive della Costituzione al numero XII si dice pure che "in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista". In questa postilla si capisce tutta la tragedia vissuta e l'aria di timore che si respirava in quei tempi ... e pure che quel "non oltre un quinquennio" lasciava la via aperta

Eutidemo

Ciao Anthony :)
Io stesso avevo ricordato che, sul punto, con disparate motivazioni, la giurisprudenza è alquanto controversa; altrimenti, sul tema, non sarebbero state chiamate a pronunciarsi le SS.UU. della Cassazione.
***
Ed invero il confine tra "commemorazione dei morti" e "apologia del fascismo" è giuridicamente  molto "scivoloso".
***
Ad ogni modo, almeno secondo me, occorre fare una doppia distinzione.
***
Ed infatti:
a)
In primo luogo:
- un conto è un "rito funebre", in quanto non costituisce certamente un reato partecipare al funerale di un fascista appena deceduto, tutti vestiti, a lutto, con un vestito di colore nero;
- un altro conto, invece, è una "commemorazione" di fascisti morti il secolo scorso, cogliendo strumentalmente l'occasione soltanto per effettuare una manifestazione fascista a base di "saluti fascisti" e di "a noi".
b)
In secondo luogo:
- un conto è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", a suo tempo conosciuta ed amata, e con la quale si avevano legami affettivi;
- un altro conto, invece, è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", con la quale non si avevano legami affettivi di sorta, bensì soltanto perchè, da viva, era fascista (e, magari, è stata uccisa per tale motivo).
***
Un cordiale saluto! :)
***

Eutidemo

Ciao Daniele22. :)
In ordine alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
a)
A prescindere dalla circostanza che i gruppuscoli nazifascisti romani sono chiaramente ispirati anche alla "violenza", spesso gratuita, un partito ispirato al "totalitarismo" si basa "per sua natura" anche sulla "violenza"; Mussolini la chiamava "violenza chirurgica", in quanto non la considerava fine a se stessa, ma praticata "soltanto" al fine di salvaguardare il suo "regime totalitario" dalle "opposizioni" e dal "libero pensiero".
b)
L'articolo 604 bis c.p. non ha niente a che vedere con la legge 645/52 e con la legge 205/93, in quanto si tratta di reati di natura diversa; ti risparmio una noiosa disquisizione al riguardo, ricordandoti soltanto che alcune norme penali sono più "generali", mentre altre più "specifiche" (ad esempio  il reato di omicidio colposo di cui all'art 589 c.p., ed il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p.)
c)
Non c'è dubbio che, nelle disposizioni transitorie e definitive della Costituzione, al numero XII, si dice pure che "in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
Il che, però, non voleva affatto dire che gli "ex-gerarchi", dopo cinque anni, potessero ricostituire il "partito fascista" (ovvero farne "apologia"); bensì, soltanto, che, dopo tale periodo, riacquistavano il diritto al "voto" e alla "eleggibilità" in un "partito democratico" della Repubblica Italiana.
***
Un cordiale saluto! :)
***
.
P.S.
Chiedo venia per il mio incorreggibile vizio di "virgolettare" troppo il testo. :-[

Pensarbene

Una democrazia che si rispetti non è lassa e permissiva come "Mamma' i cui figli sono tutti piezz'e core".

Tutti i partiti democratici che lo sono qui ed ora e prefigurano una società democratica in evoluzione , sono coerenti e sensati
Gli altri no, specie quando prefigurano o ricordano o ripropongono un futuro sociale
in cui gli stessi diritti democratici e umani CHE LORO PRETENDONO DI USARE NEL QUI ED ORA DELLE DEMOCRAZIE PER I LORO SCOPI PROSPETTICI NON SAREBBERO RISPETTATI
Si dice che il diavolo fa le pentole e non i coperchi , non vedo perchè noi dovremmo aiutarlo anche nel fare certe pentole :))


daniele22

Ciao Eutidemo,  non so cosa dire oltre a un cordiale saluto, se non proporti il 604 bis così come riportato da fonti tuttologiche che so essere a te molto care:
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i-bis/art604bis.html

anthonyi

Citazione di: Eutidemo il 11 Gennaio 2024, 06:42:00 AM
Ciao Anthony :)
Io stesso avevo ricordato che, sul punto, con disparate motivazioni, la giurisprudenza è alquanto controversa; altrimenti, sul tema, non sarebbero state chiamate a pronunciarsi le SS.UU. della Cassazione.
***
Ed invero il confine tra "commemorazione dei morti" e "apologia del fascismo" è giuridicamente  molto "scivoloso".
***
Ad ogni modo, almeno secondo me, occorre fare una doppia distinzione.
***
Ed infatti:
a)
In primo luogo:
- un conto è un "rito funebre", in quanto non costituisce certamente un reato partecipare al funerale di un fascista appena deceduto, tutti vestiti, a lutto, con un vestito di colore nero;
- un altro conto, invece, è una "commemorazione" di fascisti morti il secolo scorso, cogliendo strumentalmente l'occasione soltanto per effettuare una manifestazione fascista a base di "saluti fascisti" e di "a noi".
b)
In secondo luogo:
- un conto è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", a suo tempo conosciuta ed amata, e con la quale si avevano legami affettivi;
- un altro conto, invece, è "commemorare", anche a distanza di tempo, la morte di una "persona", con la quale non si avevano legami affettivi di sorta, bensì soltanto perchè, da viva, era fascista (e, magari, è stata uccisa per tale motivo).
***
Un cordiale saluto! :)
***

Secondo me, eutidemo, le tue eccezioni sono molto interpretative, un vero processo alle intenzioni. Il contesto commemorativo é un fatto oggettivo, per il luogo e la data dell'evento.
Poi politicamente si può anche non essere d'accordo sul fatto che fascisti nostalgici  hanno il diritto di commemorare il loro mondo con il saluto fascista, ma sei tu che hai detto che qui si parla solo degli aspetti giuridici. 

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Sono perfettamente d'accordo con te che le mie sono soltanto delle "interpretazioni personali", e non certo delle "verità rivelate"; su questo non ci piove! ;)
***
Comunque, di solito, io non faccio mai i "processi alle intenzioni"; salvo, però, che, da determinati "comportamenti esteriori", mi sia facile comprendere che le "intenzioni" sono chiaramente quelle di provare a prendermi in giro!
***
Ed infatti:
.
a)
Il contesto commemorativo é senz'altro un fatto "oggettivo", per il luogo e per la data dell'evento; ma è anche un fatto "soggettivo" (intenzioni), se si tiene conto del "coefficiente psichico della condotta" dei partecipanti alla commemorazione, qualora esso venga chiaramente esternato, in modo plateale, con determinati "gesti simbolici" inequivocabilmente fascisti.
***
Cioè, come mi sembrava di aver già esaurientemente spiegato:
- un conto è "commemorare" i morti;
- un altro ben diverso conto, invece, è "commemorare" il "fascismo", e rievocarlo con i suoi tipici gesti ("saluto romano") e con le sue tipiche formule ("a noi!"), cogliendo strumentalmente l'occasione della "rimembranza" dei morti.
.
b)
Quanto, poi, alla circostanza che, "politicamente" si può anche non essere d'accordo sul fatto che i fascisti nostalgici  abbiano o meno il diritto di commemorare il loro mondo con il saluto fascista,  come ho premesso, io, in questo THREAD, intendo occuparmi solo degli "aspetti giuridici" della faccenda, e non di quelli "politici"; ed è appunto quello che ho fatto, rilevando che, secondo me (ed una rilevante parte della giurisprudenza), approfittare della commemorazione dei morti per rievocare con "gesti e formule inequivoche" un regime "totalitario", "violento", "militarista", "colonialista", "discriminatorio" e "razzista" come quello "fascista" costituisce un "reato" (di cui ho citato gli estremi)!
.
***
Poi, però, mi posso pure sbagliare, come, forse, sanciranno le SS.UU. della Cassazione; ci mancherebbe altro! ::)
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***

daniele22

Citazione di: Eutidemo il 11 Gennaio 2024, 07:20:15 AM
Ciao Daniele22. :)
In ordine alle tue considerazioni, osservo quanto segue:
a)
A prescindere dalla circostanza che i gruppuscoli nazifascisti romani sono chiaramente ispirati anche alla "violenza", spesso gratuita, un partito ispirato al "totalitarismo" si basa "per sua natura" anche sulla "violenza"; Mussolini la chiamava "violenza chirurgica", in quanto non la considerava fine a se stessa, ma praticata "soltanto" al fine di salvaguardare il suo "regime totalitario" dalle "opposizioni" e dal "libero pensiero".
b)
L'articolo 604 bis c.p. non ha niente a che vedere con la legge 645/52 e con la legge 205/93, in quanto si tratta di reati di natura diversa; ti risparmio una noiosa disquisizione al riguardo, ricordandoti soltanto che alcune norme penali sono più "generali", mentre altre più "specifiche" (ad esempio  il reato di omicidio colposo di cui all'art 589 c.p., ed il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis c.p.)
c)
Non c'è dubbio che, nelle disposizioni transitorie e definitive della Costituzione, al numero XII, si dice pure che "in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista".
Il che, però, non voleva affatto dire che gli "ex-gerarchi", dopo cinque anni, potessero ricostituire il "partito fascista" (ovvero farne "apologia"); bensì, soltanto, che, dopo tale periodo, riacquistavano il diritto al "voto" e alla "eleggibilità" in un "partito democratico" della Repubblica Italiana.
***
Un cordiale saluto! :)
***
.
P.S.
Chiedo venia per il mio incorreggibile vizio di "virgolettare" troppo il testo. :-[

Ciao Eutidemo, in merito al dispositivo 604 bis può essere che io non veda quello che vedi tu, ma l'incipit è pressoché identico a quello della legge 205/93. Forse si tratta che non distinguo tra legge e codice penale, ma sarebbe difficile per me non scorgere un reato di affine natura. E sempre agli occhi del profano risulta comunque particolare che vi siano una legge e un dispositivo di legge che suonano identici all'inizio, ma mi viene il dubbio che questo sia normale. Altra cosa sarebbe invece la legge 645/52; questa sí non sarebbe affine, ma allora non sarebbe affine tanto al 604 bis che alla legge 205/93. 
Dato pure che è palese che una commemorazione di defunti corrisponda più ad un rito privato che ad una manifestazione pubblica, mi chiedo per quale motivo tutto questo rumore. L'unico motivo, col quale non sono d'accordo, sarebbe un'ipocrita mancanza di coraggio che vorrebbe censurare tout court un gesto e che non vuole saperne di introdurre la possibilità di un partito ispirato al totalitarismo che corrisponde un po', tra l'altro, al tanto agognato uomo forte al comando; il quale a sua volta si distingue dal poco agognato gruppo forte al comando ... si chiede infatti, sempre il profano, per quale motivo non sia vietato pure il partito comunista. Ma questo il profano forse lo sa: noi non abbiamo vissuto il comunismo, ma il fascismo. E ci tocca adesso assistere, come fu per il caso Cospito, ai soliti bizantinismi del pachiderma giustizia. Pure standomi sul belín i fascisti in generale io tifo per il saluto fascista, basta che nei raduni non si inciti alla violenza o alle discriminazioni (604 bis). Scusa se mi sono permesso un fuori tema, ma te lo sei permesso pure tu. Un cordiale saluto
.
P.s.: ti ricordi Eutidemo di Tarfusser? Rosa Bazzi e Olindo Romano? Sembra che Tarfusser abbia ottenuto un nuovo processo

Eutidemo

Ciao Daniele22 :)
In ordine alle tue interessanti considerazioni, osservo quanto segue:
.
A)
Confrontando le due norme da te citate, è possibile notare quanto segue:
.
1)
L'art.1 dell'allegato alla legge 205/93  ALLEGATO, nella conversione del decreto legge 122/93, sancisce quanto segue:
"All'articolo 1, al comma 1, il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai  fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:
    a) con la reclusione sino a tre anni chi  diffonde  in  qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico, ovvero incita a commettere o commette  atti  di  discriminazione  per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di  provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
Al comma 1, il capoverso 2 e' soppresso;
Al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. E'  vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento  o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la reclusione da uno a sei anni".
ecc.ecc.
.
2)
L'art.604 bis del Codice Penale, inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, sancisce quanto segue:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."
***
Si tratta senz'altro, come giustamente scrivi tu, di "norme affini", che trattano la stessa materia (anche se non esattamente sotto gli stessi profili); per cui, tra l'altro, andrebbe affrontato anche il tema dei loro rapporti (anche temporali) come senz'altro faranno anche le SS.UU. della Cassazione.
***
.
***
Al riguardo, ti invito a considerare, in particolar modo, i seguenti passi delle due leggi:
a)
Una delle due normative sanziona penalmente chi "chi <<propaganda>> idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico"; l'altra sanziona anche chi "<<diffonde  in  qualsiasi modo>> (quindi anche con un saluto fascista, che è un "modo" come un altro) idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico".
E' di tutta evidenza che si tratta di due formulazioni non del tutto identiche, sebbene molto simili.
b)
Un altro comma, da me sopra riportato, però, a mio parere, è molto eloquente nello spiegare la sottile differenza tra le due formulazioni, laddove troviamo scritto che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la <<propaganda>> ovvero <<l'istigazione e l'incitamento>>, sono commessi in modo che ne derivi un concreto pericolo di <<diffusione>>.
Da tale formulazione si evince chiaramente che devono considerarsi fattispecie diverse, sebbene causalmente collegate:
- sia la "propaganda";
- sia l'"istigazione e l'incitamento" (non del tutto identici neanche tra di loro);
- sia la "diffusione".
***
Saranno le SS.UU. della Cassazione a stabilire se, ed in quali circostanze, il "saluto romano" e le altre tipiche "manifestazioni fasciste", possano o meno rientrare in tali previsioni normative; anche se io, personalmente, penso senz'altro di sì (anche se posso sbagliarmi).
***
.
B)
La sceneggiata di Acca Larenzia:
- non è stata affatto una "commemorazione di defunti", in quanto "defunti" legati da un qualsiasi vincolo affettivo o parentale con i partecipanti(e quindi corrispondente ad un "rito privato");
- è stata invece una ostentata "manifestazione pubblica",  consistente in una "commemorazione di defunti" solo in quanto "fascisti", legati ai manifestanti esclusivamente da un vincolo ideologico (e, quindi non corrispondente affatto ad un "rito privato").
Negare questo, è negare l'evidenza!
***
.
C)
Il "partito comunista" non è vietato dalla nostra Costituzione, in quanto, a differenza del "partito fascista", non ha mai istituito nessuna dittatura totalitaria in Italia.
E' vero che, almeno in teoria, come lo  ha fatto altrove, avrebbe potuto farlo anche in Italia, però non l'ha mai fatto; e la storia (nè il diritto), si fa con in "se" e con i "ma"!
Cioè, come si dice dalle mie parti: "Se mi' nonno c'avesse avuto le rote, sarebbe stato 'na cariola!". :D
***
.
D)
Quanto al fatto che tu, pur  standoti sul "belín" i fascisti, tifi per il saluto fascista, sarebbe come se un romanista tifasse per la Lazio (o viceversa); per cui non vedo necessità di confutare una così palese auto-contraddizione in termini. ::)
.
                              CONCLUSIONE
Il "saluto fascista" in se stesso, almeno secondo me, è un palese incitamento alla violenza ed alle discriminazioni; ed infatti è il simbolo inequivoco di un regime italico che era, appunto, basato sulla violenza, sulle discriminazioni e sul razzismo.
***
.
***
Un cordiale saluto! :)
***

Pensarbene

Mi ricordo un film italiano del primo dopo guerra.
In una Milano pattugliata da camion di partigiani, un uomo esce dall'ospedale con il braccio destro ingessato e fissato a mo' di pseudo saluto fascista 
I partigiani lo vedono, urlano e scendono dal camion per menarlo.  
Ecco, questa è la mia idea di saluto fascista e di come può essere visto anche dove non c'è.
Se poi  c'è, visto che il linguaggio verbale e non verbale NON HANNO ALCUNA MAGIA NÈ POTERI "POTTERIANI" , a me non disturba affatto.
Allora,ragazzi, pensate a un uomo che arriva davanti alla centrale dei carabinieri e sente arrivare qualche piccola goccerellina di pioggia.
Alza il braccio destro teso verso il cielo per vedere se la pioggia aumenta e, in quel momento, il carabiniere che sta fuori lo ferma e ....muah
 Siamo nel 2024 e questo mondo si comporta come un asilo infantile o  peggio  come un riformatorio smesso.



daniele22

Ciao Eutidemo, da quel che ho letto del tuo intervento lascio agli esperti ogni decisione in merito. Per quello che penso, il saluto fascista è calato nella parte non visibile dell'individuo. Quella parte che ha la capacità di rendere ambiguo il gesto commemorativo tal che non lo si possa distinguere da un gesto provocatorio. Tutto dipende quindi da come gli esperti valuteranno la faccenda in ragione di tale semi oscurità in cui vive l'individuo.
Sarà anche sciocco da parte mia, romanista, tifare Lazio, ma se la partita è taroccata a favore della Roma il gioco perderebbe ogni forza attrattiva, almeno per me, che abbandonerei senz'altro il campo di gioco ... magari piove pure ... dicendo infine chissà che vinca la Lazio.
Anche in veneto si dice la stessa cosa. La sentivo da mia nonna che però la coniugava al femminile. Si narra di lei che avesse un quarto o un ottavo ... si può dire un ottavo? .... di nobiltà, ma non mi sono mai incuriosito della faccenda. ¿Avrà avuto ragione, dato che la carriola è un po' il mestiere del muratore?
Un cordiale saluto

Eutidemo

Ciao Daniele22 :)
Sono assolutamente d'accordo con te che ogni decisione in merito spetta alle SS.UU. della Cassazione; ed infatti, le nostre, sono soltanto opinioni interpretative che lasciano il tempo che trovano.
***
Tuttavia, rileggendo più attentamente sia la "giurisprudenza" che la "normativa", devo per "onestà intellettuale" ammettere che, quest'ultima, nella sua versione più recente, sembra "disattendere" (o meglio "superare") alcune delle sentenze da me citate.
***
Ed infatti:
a)
Io avevo testualmente scritto che la  fattispecie in esame: "...non richiede che le manifestazioni siano caratterizzate da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva, che è quella propria dei reati di <<pericolo astratto>>"; vedi, in tal senso, Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016, Goglio, Rv. 269753; Sez. 1, n. 25184 del 04/03/2009, Saccardi, Rv. 243792)."
b)
Occorre però prendere atto che il terzo comma dell'"attuale" art.604 bis del Codice Penale, inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, e, quindi, in data successiva alla giurisprudenza da me citata (2009 e 2016), recita, "attualmente", quanto segue:
"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi <<concreto pericolo>> di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."
***
Per cui, a differenza della precedente giurisprudenza, che, all'epoca, faceva "giustamente" riferimento ai reati di <<pericolo astratto>>, è ora intervenuta una normativa che, invece, almeno "limitatamente alle specifiche fattispecie contemplate dal comma terzo della citata disposizione", sembra fare un chiaro riferimento ai soli reati di ai reati di <<pericolo concreto>>.
***
.
***
Al riguardo occorre tenere presente che il cosiddetto "reato di pericolo", in generale, è un tipo di reato contrapposto al cosiddetto "reato di danno"; ciò in quanto il bene giuridico tutelato dalla legge non viene direttamente "leso", bensì solamente "messo a rischio" dalla condotta dell'agente.
E, fin qui, la distinzione è molto chiara.
.
***
Diventa, invece, un po' più "scivolosa", quando il "reato di pericolo" viene a sua volta suddiviso in:
- "reato di pericolo astratto"
- "reato di pericolo concreto".
***
.
Ed infatti:
a)
Un classico caso di "reato di pericolo astratto" è l'omissione di soccorso, disciplinata dall'articolo 593 del Codice Penale, nelle ipotesi in cui non sia richiesta la presenza di un "pericolo concreto"; ed infatti, nel caso in cui  si ritrovasse un bambino da solo e non si avvertissero la Autorità competenti, il "reato di pericolo astratto" si verificherebbe comunque anche se il bambino non fosse davvero in pericolo.
b)
Diversamente, nel "reato di pericolo concreto", il bene tutelato viene effettivamente messo a rischio dalla condotta dell'agente.
Caso tipico è quello dell'art. 432 c.p., riguardante  la sicurezza dei trasporti, il quale sanziona penalmente chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria; anche se poi, di fatto, dal comportamento pericoloso, non deriva alcun danno.
.
***
Un cordiale saluto! :)
***
.
P.S.
Grazie per aver richiamato la mia attenzione sull'art.art.604 bis del Codice Penale, anche se per diversi motivi! :)

daniele22

Un pensiero: l'Italia ha l'occasione di iniziare a fare i conti col proprio passato fascista. Farlo con un atto di censura totale di certo non aiuterà. In tal senso bisognerebbe smettere di fare come Achille che si muoveva riferendosi esclusivamente alla tartaruga, percorrere quindi altre strade e lasciare che la tartaruga viaggi per suo conto. Un po' di coraggio insomma, e semmai rivedersi a Filippi 

Discussioni simili (5)