Il nuovo decreto denominato "Antirave"

Aperto da Eutidemo, 02 Novembre 2022, 13:00:47 PM

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Eutidemo

Prima di commentare un qualsiasi provvedimento legislativo, non ci si può limitare a giudicarlo in base alle denominazioni ed alle sommarie descrizioni che ne danno i "media"; ed infatti, a volte, queste possono risultare molto imprecise e fuorvianti, e, non di rado, anche "ideologicamente" aberranti.
Occorre, invece, leggerne direttamente il testo, e cercare di comprenderne bene il significato; ed infatti l'art. 5 del codice penale sancisce che: "nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della legge penale" ("nemo censetur ignorare legem").
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IL TESTO DELLA LEGGE
"Art. 5 Decreto Legge 162/2022
Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali.
Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-bis  L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».
All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.».
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LE NORME INTERPRETATIVE DEL TESTO DI  LEGGE
In base al dispositivo dell'art. 12  delle "Preleggi", peratro, nell'interpretare la norma di cui sopra: "Non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Al riguardo occorre tenere presente quanto segue:
a)
Nel nostro ordinamento vige il divieto di applicazione analogica delle norme penali; tale divieto è posto dall'art. 14 delle preleggi che stabilisce che "le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
b)
Secondo la Cassazione:  "per <<intenzione del legislatore">> si intende la <<volontà oggettiva>> della norma ("voluntas legis"), da tenersi distinta dalla <<volontà soggettiva>> dei singoli partecipanti al processo formativo di essa" (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del 21-05-1988): la quale volontà, almeno secondo me, non è tanto rivolta contro i "raduni rave", bensì contro le eventuali occupazione di fabbriche e scuole contro i provvedimenti che questo governo si accinge a prendere.
Successivamente la stessa Cassazione ha ribadito: "La volontà emergente dai lavori preparatori non può sovrapporsi a quella obiettivamente espressa dalla legge, quale emerge dal suo dato letterale e logico" (Cass. civ. sez. I 27-02-1995, n. 2230).
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IL SIGNIFICATO E LA PORTATA DEL TESTO DI  LEGGE, ALLA STREGUA DELLE NORME INTERPRETATIVE DI CUI SOPRA
Nell'accingermi ad interpretare il testo di legge dell'art. 434-bis, cercherò di attenermi il più possibile alle "norme ermeneutiche" sopra ricordate; tuttavia si tenga presente che il mio è soltanto un primo modesto tentativo di esegesi della nuova norma, il quale mi riservo di eventualmente rivedere "melius re perpensa".
Per cui, quanto sto per scrivere, va preso con cauto beneficio d'inventario.
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Tuttavia, per fortuna, già esisteva da sempre un reato penale molto simile (almeno per certi aspetti), a quello varato dal governo l'altro giorno; e cioè, l'art.633 del codice penale, che è già stato ampliamente interpretato da dottrina e giurisprudenza.
Esso recita: "Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata."
Secondo me è anche da tenere presente il "Codice della strada", laddove nei commi 4 e 5 dell'art.20, si parla di "occupazione abusiva del suolo stradale".
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Per cui, al riguardo, secondo me, occorre tenere ben distinto il concetto semantico e giuridico di:
- "terreno";
- "suolo".
Ed infatti, i "terreni" si dividono in "agricoli" e "edificabili";  però  "le strade" e "le piazze" non sono ormai più semplici "terreni",  bensì sono divenuti "suoli asfaltati destinati a costituire infrastrutture viarie" (e, ovviamente, "le strade" e "le piazze" non sono neanche degli "edifici").
Pertanto, secondo me, sia il vecchio art.633 del codice penale, sia il nuovo art.Art. 434-bis del codice penale, non possono riguardare in alcun modo le cosiddette "manifestazioni di piazza", che si svolgono nelle pubbliche aree urbane.
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D'altronde, una diversa interpretazione, contrasterebbe con l'art. 17 della Costituzione, il quale sancisce che i cittadini hanno il diritto di riunirsi ovunque "pacificamente e senz'armi".
Per cui, un raduno, sia pure "invasivo", che avvenga "pacificamente e senz'armi", in generale, non dovrebbe mai rientrare nei "raduni pericolosi" di cui parla il nuovo art.434 bis c.p.; ma, semmai, qualora effettuato "arbitrariamente", dovrebbe rientrare nell'art.633 del codice penale.
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Sempre l'art. 17 della Costituzione, peraltro, precisa che:
a)
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
b)
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per "comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
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Il nuovo art.434 bis c.p., invece, nel caso di invasione arbitraria di "terreni" o "edifici" altrui, "pubblici o privati che essi siano", prevede una  pesantissima sanzione per che la perpetra:
- senza alcuna necessità che ricorrano "comprovati" motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
- essendo sufficiente che il Questore e/o il Prefetto "opininino" che dal raduno possa ipoteticamente derivare un "pericolo" (concetto molto vago ed elastico) per l'"ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica"; sebbene poi, per fortuna, ci sarà un giudice a giudicare se l'intervento della polizia era "effettivamente" giustificato da una "autentica" situazione di pericolo .
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Al riguardo:
a)
Quanto ai primi due, occorre fare riferimento all'art. 159, comma 2 del d.lgs. 31.3.1998, n. 112, il quale prevede che "le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni".
b)
Quanto a terzo requisito, cioè quello della "salute pubblica", l'individuazione di tale concetto è estremamente complesso: il problema infatti non è solo quello di stabilire l'esatta etimologia dell'espressione, ma di capire quali conseguenze negative possano derivare ai cittadini qualora questo bene venga messo in pericolo da particolari condotte illecite sia di altri cittadini, sia dei cittadini stessi (ad esempio, se si radunano in modo eccessivo in caso di emergenza pandemica).
La nozione di "salute", comunque  trae fondamento:
- dall'art.32 della Costituzione;
- dalla definizione offertane nell'Atto Costitutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità firmato a New York il 22.07.1946 (recepita nel nostro ordinamento giuridico con il D.L.C.P.S. 1068/48).
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CONCLUSIONE
Secondo me, a parte il fatto che la norma in questione va molto al di là delle proclamate e pubblicizzate intenzioni "Antirave", ha quattro principali difetti:
1)
E' in buona parte superflua, perchè le condotte illecite in essa contenute erano già quasi tutte contemplate dal nostro codice penale; per cui, semmai, bastava inserire un aggravante nell'art.633 del codice penale senza doversi inventare una nuova norma.
Ed infatti, come, scrive Tacito:  "Corruptissima re publica plurimae leges" (Annales, Libro III, 27
2)
L'aggravamento delle pene secondo me è in parte "giusto"; però è un tantino "eccessivo".
3)
Il concetto di "pericolosità" è troppo vago.
4)
Quanto alla parte finale della norma, essa, all'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), aggiunge la seguente: "i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale".
Il che pure mi sembra un po' eccessivo.
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Quanto alle "finalità non dichiarate" di tale norma, secondo me essa è stata varata non tanto in funzione "antirave" (sulla quale sono d'accordo al 100%), ma anche nella prospettiva di poterla utilizzare per evitare le prevedibili occupazioni di fabbriche e di istituti d'istruzione superiore, effettuate contro le decisioni che questo Governo ci accinge a prendere; occupazioni senz'altro di natura illecita e da contenere, ma, a mio avviso, non certo con pene così spropositatamente gravi.
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Ma questa è solo la mia personale e discutibile opinione! :)
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sapa

Ottima disamina, come sempre in materia giuridica (e non solo), ottimo Eutidemo! Concordo al 100% con te. Infatti, l'art. 633 c.p., già esistente, sarebbe stato di fatto più che sufficiente e nemmeno troppo blando, nelle pene e sanzioni, rispetto al nuovo 434bis. La mia impressione è che esso, il 633, non sia praticamente stato mai applicato, però. Il che non significa che, ad un articolo non applicato, debba esserne aggiunto un altro più punitivo, basterebbe, penso, applicare quello esistente. A presto.

Eutidemo

Ciao Sapa. :)
Hai perfettamente ragione; e, anzi, ti dirò di più!
Ed infatti, sia storicamente, che per esperienza personale, ho potuto constatare che più gravi ed esorbitanti sono le pene "comminate" dalla legge, e più i giudici sono indotti ad assolvere l'imputato o a concedergli tutti i possibili benefici di legge.
Se, invece, le pene "comminate" sono ragionevoli, i giudici sono più portati ad "applicarle" senza tante remore; ovviamente laddove l'imputato sia colpevole del reato ascrittogli.
Per cui, per una perversa "eterogenesi dei fini", l'aggravamento penale contenuto nel decreto del governo (se non emendato in sede di conversione) potrebbe ottenere  l'effetto opposto a quello sperato dagli estensori del provvedimento.
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Un saluto :)
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P.S.
Visto che i media confondono sempre i due termini, si tenga presente che:
- non sono i giudici a "comminare" (dal latino "minacciare") le pene, in quanto è la legge a farlo, in genere tra un minimo ed un massimo edittale;
- i giudici, invece, si limitano ad "applicare" le pene "comminate" dalla legge, determinandone la misura tra il minimo ed il massimo edittale.

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