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Il Lodo Mortati

Aperto da Eutidemo, 03 Settembre 2019, 14:17:03 PM

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Eutidemo

Per invocare il ricorso anticipato alle urne, molte oche leghiste vanno starnazzando in giro la seguente dichiarazione fatta un tempo dall'illustre costituzionalista Costantino Mortati:
"Compito del Presidente della Repubblica è quello di accertare la concordanza tra corpo elettorale e parlamentare. Assolve a tale ruolo attraverso l'impiego dell'istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno in termini di GRAVI disarmonie fra le ATTIVITA' degli eletti ed il SENTIMENTO del popolo".

***
Al riguardo, "se si legge il testo con la dovuta attenzione", si noterà che:

1)
Mortati contempla lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate solo nel caso estremo di disarmonie veramente "GRAVI" tra:
- determinate  "ATTIVITA'" degli eletti;
- "SENTIMENTO" del popolo.
Non tra "numero" degli eletti ed "orientamento elettorale" del popolo!
Cioè, ad esempio, se un governo, sia pure formato da soggetti regolarmente eletti, o da questi votato, ponesse in essere eccessive "attività" di repressione poliziesca, suscitando vibranti reazioni popolari, il Presidente della Repubblica, a determinate condizioni, potrebbe sciogliere le camere e indire nuove elezioni per rispettare il "sentimento" di sdegno popolare suscitato da tali "attività" degli eletti.
Come, in effetti, si ipotizzò in alcuni casi, come quello della repressione del movimento contadino in Sicilia (1944-1950), e di PORTELLA DELLE GINESTRE, e analogamente ai tempi del governo Tambroni e di quello Scelba, che da molte parti portò ad invocare elezioni anticipate.

2)
Mortati, invece, NON contempla affatto lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate, anche nel ben diverso caso (che è quello attuale) di mere disarmonie tra:
- "NUMERO" dei parlamentari risultanti dalle ultime elezioni politiche per ciascuno schieramento politico;
- numero dei parlamentari che potrebbe risultare diverso in elezioni anticipate,  il base al presunto nuovo "ORIENTAMENTO elettorale del popolo" desunto dai sondaggi o da elezioni di altro genere.
E' chiara la differenza? :)

***
A quanto mi risulta, (a prescindere da quel che ha veramente detto Mortati), mai NESSUN COSTITUZIONALISTAha sostenuto che, qualora nel corso della legislatura, uno degli schieramenti politici veda aumentato il proprio consenso rispetto alle precedenti elezioni politiche, il  Presidente della Repubblica  dovrebbe sciogliere le camere ed indire subito nuove elezioni prima della scadenza del quinquennio!
Ed infatti, seguendo tale FOLLE IPOTESI, se si facessero ora elezioni anticipate per "mandare all'incasso" Salvini, e lui le vincesse, qualora, però, l'anno prossimo aumentasse a dismisura il consenso del PD, poichè "il sentimento popolare" è cambiato, bisognerebbe fare di nuovo altre elezioni anticipate; ed altre ancora l'anno successivo, se il M5S risalisse nei sondaggi o nelle elezioni regionali. ;D  ;D  ;D
Non esiste: salvo casi eccezionali (vedi nota) le elezioni politiche si fanno ogni cinque anni, a prescindere dai risultati di elezioni di diverso genere, e dei sondaggi.

***
Ed infatti, a tale riguardo, proprio Mortati, nel suo Manuale, ha scritto chiaramente quanto segue:

1)
In via di principio: "...la nomina del Presidente del consiglio (da parte del  Presidente della Repubblica ) dovrebbe cadere naturalmente sul leader dello schieramento politico risultato vincitore alle elezioni"; ovvero, nel caso di più vincitori, sul leader di una coalizione tra i partiti che hanno ottenuto più voti.

2)
Poi, però, prosegue precisando che: "Ciò non toglie che il  Presidente della Repubblica  possa alle volte, dopo una crisi di governo e la frantumazione di tale maggioranza, esercitare la scelta di una diversa confluenza, nella determinazione di una nuova maggioranza, perchè, in un regime a pluralità di partiti e politicamente non omogeneo come il nostro, è possibile che le camere possano esprimere PIU' DI UNA FORMULA POLITICA, e, conseguente, una diversa maggioranza di governo", senza per questo dover ricorrere ad elezioni anticipate.


***
Rapportando tutto questo alla situazione attuale, a parte l'spetto giuridico, sotto il profilo POLITICO, è di tutta evidenza come la Lega cerchi di ingannare i più sprovveduti con una "subdola" MISTIFICAZIONE.
Ed infatti, nelle ultime elezioni i due partiti che hanno ottenuto più voti sono stati M5S e PD, per cui, il governo gialloverde non costituiva affatto:
- nè una coalizione uscita maggioritaria dalle urne;
- nè una coalizione maggioritaria a livello parlamentare (M5S e PD essendo i primi due partiti, avevano più seggi di loro).
Ne consegue che il governo gialloverde scaturì puramente e semplicemente da un ACCORDO PARLAMENTARE, così come quello che si cerca di attuare adesso (sempre che le votazioni ROUSSEAU attualmente in corso non lo impediscano, come sembra probabile).
Indi ragion per cui, è semplicemente ridicolo che ora i leghisti parlino di RIBALTONE della volontà degli elettori, visto che un eventuale governo giallorosso, scaturirebbe da un analogo ACCORDO PARLAMENTARE; il quale, semmai, oltre ad avere più legittimità del primo, essendo concordato tra il primo ed il secondo partito, invece che  tra il primo ed il terzo, avrebbe cmq la stessa IDENTICA opportunità, validità e liceità politica (non solo giuridica), senza la benchè minima necessità di sciogliere le Camere.
Sinceramente, posso capire che un governo giallorosso possa non piacere, così come possa non piacere quello gialloverde (ed infatti a me non piace nessuno dei due) ma non riesco proprio a capire come si possa sostenere la sostanziale validità dell'uno e contestare la sostanziale validità dell'altro.
"Simul stabunt aut simul cadent"! :)


***
NOTA: IPOTESI NELLE QUALI E' COMPITO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCIOGLIERE LE CAMERE E INDIRE NUOVE ELEZIONI.
1)
Situazione interna alle Camere che non sono in grado di esprimere un Governo sorretto da una maggioranza parlamentare.
Mortati, C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, p. 225;
Bartole, Scioglimento delle Camere, in Enc. Dir., Giuffré, Milano, 1999, p. 940;
Carlassare, L., in P. Calandra, Lo scioglimento delle Camere nel 1987, Lo scioglimento delle
2)
Insanabile contrasto tra Governo e Parlamento; sul punto è concorde tutta la dottrina.
Mortati, C., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova;
Balladore Pallieri, G., Diritto costituzionale, Giuffré, Milano;
Biscaretti di Ruffia, P., Diritto costituzionale: istituzioni di diritto pubblico, Jovene, Napoli;
Martines, T., Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano;
3)
Autoscioglimento deciso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per uscire da una situazione di stallo, e ratificato dal  Presidente della Repubblica .
Bassanini, F., Lo scioglimento delle Camere e la formazione del Governo Andreotti, in «Riv.
trim. dir. Pubbl.», 1972, a.XXII fasc. 2, p. 955;
Carlassare, L., Art. 88, cit., p. 72 e 94;
4)
Insanabile contrasto tra le due Camere, quando dà luogo a un blocco totale, una paralisi delle funzioni statali.
Mazzoli Honorati, M., op. cit., p. 1318.
Balladore Pallieri, C., Diritto costituzionale, cit.
Pinto, F., op. cit., p. 250
5)
Venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori nell'ipotesi di crisi di rappresentatività dell'organo elettivo, e cioè nella corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale; cioè quando vengano mutate le regole fondamentali incidenti sul rapporto di rappresentanza politica, ad esempio nel caso di mutamento della legge elettorale.
Baldassare, A. Il Capo dello Stato, cit. (scioglimento tecnico);
Floridia, L'eccezione e la regola: lo scioglimento del 1994, in «Corriere giuridico», 1994,
Guarino, Lo scioglimento del Senato, cit.
6)
Inerzia nell'attuazione della Costituzione, quando lo scioglimento anticipato può essere deciso come sanzione nei confronti di un Parlamento inerte nell'attuazione della Costituzione.
Barile, P., I poteri del Presidente della Repubblica, in «Riv. trim. dir pubbl.», 1958, a.VIII fasc.2, p. 335;
Mazzoni Honorati M., op. cit., p. 1322;
7)
Tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione, quando vi sia un tentativo da parte delle Camere di sovvertire «in modo legale» le regole fondamentali della Costituzione.
Baldassarre, A., Il Capo dello Stato, cit;
Ventura, L., Sanzioni costituzionali, Milano, Giuffré, 1981, pp. 67-68.
Pinto, F., op. cit., pp. 247, 265 e ss.
(8) IPOTESI SALVINIANA
Totò liquiderebbe tale tesi così: :P
https://www.youtube.com/watch?v=QOFmoJ1z0M