Il decreto che vieta la "Cannabis Light"!

Aperto da Eutidemo, 22 Settembre 2024, 19:17:34 PM

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Eutidemo

Il governo ha spiegato, nel seguente modo, almeno secondo i suoi professionali comunicatori, le motivazioni del cosiddetto "divieto di vendita della Cannabis Light".
----------------------------------------------------------------------------------"ll "DDL Sicurezza" non criminalizza né incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto non vieta, né limita la produzione della Cannabis Sativa L., così come previsto dalla legge n. 242/2016, e non crea contrasti normativi e giuridici con altri Paesi EU, essendo in linea con la normativa europea (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002) e la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961 che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) la pianta della cannabis e la resina di cannabis, consentendo la possibilità di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) solo per scopi industriali.
Con l'entrata in vigore della legge 242/2016 è stata avviata, illecitamente, anche la produzione e la commercializzazione, nei cosiddetti "cannabis shop", di inflorescenze e suoi derivati, acquistati per un uso ricreativo, insinuando nella collettività la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita, erroneamente, "light". A tal proposito è opportuno evidenziare che il nome scientifico di tale varietà di pianta è "Cannabis Sativa Linnaeus", e pertanto l'abbreviazione "L." non significa "light". Lo stesso fenomeno si è creato con il CBD, derivato dalla cannabis, prodotto contenente principi attivi tali da averne reso necessario l'inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, allegata al DPR 309/90.
L'emendamento al DDL è stato, dunque, proposto al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale e, non limitando la produzione dei derivati dalla Cannabis, prevista dalla legge 242/2016, non incide e non altera il mercato da essa derivato, consentendo la prosecuzione delle attività di chi ha investito nel settore.
Infatti, la Legge 2 dicembre 2016, n. 242, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". infatti, autorizza la coltivazione e la trasformazione della "Cannabis Sativa L." solo al fine di ottenere i seguenti prodotti: alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio;  materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.
Per le finalità sopra indicate la Cannabis Sativa L. è inserita nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole".
In merito ad alcuni prodotti si evidenzia che:
- le fibre per impiego tessile vengono ricavate dalla lavorazione del fusto e dei rami della pianta;
- gli alimenti, le bevande e i cosmetici possono essere prodotti solo dalla lavorazione dei semi della Cannabis Sativa L. e dagli olii derivanti sempre dalla lavorazione dei semi. I semi della cannabis contengono una quantità irrilevante di THC (quasi pari a zero) e che comunque non deve superare i 2 mg/kg (0.0002%)
- la biomassa, prodotto contenente anche inflorescenze, è consentita solo per autoproduzione energetica industriale
La produzione di cannabis per uso medico è regolamentata da altra normativa e pertanto, è esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa.
Le inflorescenze e i suoi derivati non sono contemplate tra i prodotti ammessi dalla legge 242/2016, come anche evidenziato nelle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione del 30 maggio 2019, in quanto soggette al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti", DPR n. 309/90.  Pertanto, la produzione e la vendita delle stesse è sempre avvenuta al di fuori delle Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa."
-----------------------------------------------------------------------------------.
***
Tali motivazioni sono molto ben argomentate, ed in esse c'è nulla di "tecnicamente" falso, che possa essere dichiarato come tale; tuttavia, ad un "occhio più attento", è evidente che esse intendono chiaramente gettare "fumo in un occhio meno attento" e più riflessivo.
***
Ed infatti, ad un  "occhio più attento" e più "riflessivo", risulta subito evidente che l'utilizzo, perfettamente legale, di alcolici al di sopra del 40° (fino a 70° gradi), è senz'altro molto più pericoloso dell'uso della CANNABIS di mimima concentrazione, sia per gli stessi utilizzatori, sia per la guida di veicoli.
***
Ed infatti solo un cretino istituzionalizzato, può affermare che, l'uso perfettamente legale, di alcolici al di sopra del  40° (fino a 70° gradi) sia meno pericoloso dell'utilizzo  della della CANNABIS , non  superiore 2 mg/kg (0.0002%)
***
Se poi ci siano interessi collusi ad evitare che la distirbruziuone della CANNABIS LIGHT venga legalizzata, per favorire  il lucro della criminalità organizzata che la distribuisce senza problemi anche oltre i limiti, consentiti, ovviamente,non sta certo a me sta a me supporlo; ciascuno  ne tragga le conclusioni che ritiene più plausibili.
***
P.S.
Circa tale questione, ovviamete, non ha alcuna rilevanza che il padre di Giorgia Meloni fosse uno "spacciatore di droga".

Jacopus

Forse Eutidemo ricordi la campagna repressiva sulle droghe agitata dal partito socialista di Craxi, poco prima che scoppiasse "mani pulite". Il senso è lo stesso. Sviare l'opinione pubblica verso nemici idonei a questo potere politico, per evitare di affrontare problemi ben più gravi. Considerare il cdb una droga da reprimere è idiota. Ho fatto diversi corsi sulle sostanze stupefacenti per motivi di lavoro. La cannabis (thc) tradizionale ( che è molto più psicoattiva del cdb)  veniva sempre considerata molto meno grave dell'alcol, che nelle classifiche rispetto alla gravità, viene subito dopo eroina e cocaina. Ma anche le droghe più pericolose dovrebbero essere "legalizzate" e somministrate sotto controllo sanitario. Ciò per una serie molteplice di ragioni. In primo luogo significherebbe togliere alla criminalità una montagna di introiti che vengono usati nei modi più disfunzionali per il vivere sociale. In secondo luogo gli assuntori sarebbero tutelati rispetto al taglio con altre sostanze e sarebbero incentivati a svolgere un percorso di disintossicazione. I costi per la sanità sono bassi. Qualche anno fa, una dose di eroina prodotta industrialmente aveva il costo di un euro (euro 1). In terzo luogo si libererebbe il sistema giudiziario di un buon 20-30 per cento di processi, rendendo più efficace il processo penale verso reati molto più gravi per la comunità, come la corruzione pubblica, capace di spostare miliardi di euro dal pubblico al privato. Proprio Per tutti questi motivi invece, le sostanze continueranno ad essere criminalizzate, ovvero per creare un facile capro espiatorio politicamente vantaggioso e per rendere più difficile un buon funzionamento della giustizia.
Homo sum, Humani nihil a me alienum puto.

InVerno

#2
Troppi tecnicismi per dire la verità: Salvini prende il voto degli ignoranti e dei vecchi col prosecco in mano alle otto di mattina che ce l'hanno coi "giovani e le canne" per i quali CBD e THC sono malattie. Sono ora in Portogallo e chi vuole ridurre l'uso deleterio di sostanze psicoattive studia chi ha ottenuto risultati. L'erba vera si trova in mezz'ora massimo in qualsiasi strada d'italia, la penalizzazione di quella "light" è un aiuto alle mafie e il suonatore di citofoni fa un baffo a tutto questo. Coccardine e medaglie alla guardia di finanza che se la prende con gli adolescenti instradandoli a un rapporto conflittuale con la legge per nessun risultato positivo. Tempo perso scrivere di tanta demenza anacronistica, si può solo accendersene una che forse ora costa anche un pochino meno..
Non ci si salva da un inferno, sposandone un altro. Ipazia

Eutidemo

Ciao Jacopus e Inverno. :)
Grazie per i vostri interventi, ai quali non credo di dover o poter aggiungere niente di più significativo!
Un cordiale saluto ad entrambi! :)

sapa

Citazione di: Eutidemo il 22 Settembre 2024, 19:17:34 PM
Il governo ha spiegato, nel seguente modo, almeno secondo i suoi professionali comunicatori, le motivazioni del cosiddetto "divieto di vendita della Cannabis Light".
----------------------------------------------------------------------------------"ll "DDL Sicurezza" non criminalizza né incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto non vieta, né limita la produzione della Cannabis Sativa L., così come previsto dalla legge n. 242/2016, e non crea contrasti normativi e giuridici con altri Paesi EU, essendo in linea con la normativa europea (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002) e la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961 che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) la pianta della cannabis e la resina di cannabis, consentendo la possibilità di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) solo per scopi industriali.
Con l'entrata in vigore della legge 242/2016 è stata avviata, illecitamente, anche la produzione e la commercializzazione, nei cosiddetti "cannabis shop", di inflorescenze e suoi derivati, acquistati per un uso ricreativo, insinuando nella collettività la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita, erroneamente, "light". A tal proposito è opportuno evidenziare che il nome scientifico di tale varietà di pianta è "Cannabis Sativa Linnaeus", e pertanto l'abbreviazione "L." non significa "light". Lo stesso fenomeno si è creato con il CBD, derivato dalla cannabis, prodotto contenente principi attivi tali da averne reso necessario l'inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, allegata al DPR 309/90.
L'emendamento al DDL è stato, dunque, proposto al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale e, non limitando la produzione dei derivati dalla Cannabis, prevista dalla legge 242/2016, non incide e non altera il mercato da essa derivato, consentendo la prosecuzione delle attività di chi ha investito nel settore.
Infatti, la Legge 2 dicembre 2016, n. 242, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". infatti, autorizza la coltivazione e la trasformazione della "Cannabis Sativa L." solo al fine di ottenere i seguenti prodotti: alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio;  materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.
Per le finalità sopra indicate la Cannabis Sativa L. è inserita nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole".
In merito ad alcuni prodotti si evidenzia che:
- le fibre per impiego tessile vengono ricavate dalla lavorazione del fusto e dei rami della pianta;
- gli alimenti, le bevande e i cosmetici possono essere prodotti solo dalla lavorazione dei semi della Cannabis Sativa L. e dagli olii derivanti sempre dalla lavorazione dei semi. I semi della cannabis contengono una quantità irrilevante di THC (quasi pari a zero) e che comunque non deve superare i 2 mg/kg (0.0002%)
- la biomassa, prodotto contenente anche inflorescenze, è consentita solo per autoproduzione energetica industriale
La produzione di cannabis per uso medico è regolamentata da altra normativa e pertanto, è esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa.
Le inflorescenze e i suoi derivati non sono contemplate tra i prodotti ammessi dalla legge 242/2016, come anche evidenziato nelle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione del 30 maggio 2019, in quanto soggette al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti", DPR n. 309/90.  Pertanto, la produzione e la vendita delle stesse è sempre avvenuta al di fuori delle Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa."
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Tali motivazioni sono molto ben argomentate, ed in esse c'è nulla di "tecnicamente" falso, che possa essere dichiarato come tale; tuttavia, ad un "occhio più attento", è evidente che esse intendono chiaramente gettare "fumo in un occhio meno attento" e più riflessivo.
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Ed infatti, ad un  "occhio più attento" e più "riflessivo", risulta subito evidente che l'utilizzo, perfettamente legale, di alcolici al di sopra del 40° (fino a 70° gradi), è senz'altro molto più pericoloso dell'uso della CANNABIS di mimima concentrazione, sia per gli stessi utilizzatori, sia per la guida di veicoli.
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Ed infatti solo un cretino istituzionalizzato, può affermare che, l'uso perfettamente legale, di alcolici al di sopra del  40° (fino a 70° gradi) sia meno pericoloso dell'utilizzo  della della CANNABIS , non  superiore 2 mg/kg (0.0002%)
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Se poi ci siano interessi collusi ad evitare che la distirbruziuone della CANNABIS LIGHT venga legalizzata, per favorire  il lucro della criminalità organizzata che la distribuisce senza problemi anche oltre i limiti, consentiti, ovviamente,non sta certo a me sta a me supporlo; ciascuno  ne tragga le conclusioni che ritiene più plausibili.
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P.S.
Circa tale questione, ovviamete, non ha alcuna rilevanza che il padre di Giorgia Meloni fosse uno "spacciatore di droga".

Ciao Eutidemo, in realtà in questa lista di motivazioni qualcosa di "tecnicamente falso" c'è, vale a dire l'asserzione  "..l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale.." Se, infatti, si prova a consumare, o fumandole o in altro modo, infiorescenze di cannabis cbd, ci si potrà facilmente rendere conto che, a parte l'aspetto delle stesse e le caratteristiche organolettiche, queste nulla hanno a che fare con la cannabis indica con thc elevato. Nessun effetto psicotropo, nessuno "sballo". Di più, la coltivazione di queste piante è sottoposta ad una normativa europea, che prevede l'esclusivo utilizzo di sementi di ibridi inclusi in un apposito registro varietale: l'acquisto di dette sementi deve essere tracciabile e dimostrabile, altrimenti si rischia la confisca della coltivazione e la denuncia. In questo senso, a me sembra che questo settore sia ben visibile e alla luce del sole, motivo per cui accanircisi contro mi pare molto stupido. Ma tant'è, si tratta di un cavallo di battaglia dell' on. Salvini, già dai tempi del governo giallo/verde, purtroppo.....Ci tocca anche questa. A presto

InVerno

È notizia di oggi il mandato di arresto per il signor Bonobelli produttore della famosa camomilla. Accusato di spaccio internazionale, l'industriale del sonno potrà scontare dieci anni di galera, dove verrà rieducato al vivere civile (bere solo prosecco). La signora Egidia, che dormiva quando la notizia è passata su rete4,il giorno dopo è andata al supermercato di fiducia per comprare delle bustine del famoso infuso rilassante..ora illegale. "Non sapevo niente ! Sono quarant'anni che mi drogo!" E mentre i cani dell'impavido maresciallo Esposito braccavano alle gambe il pericoloso soggetto, il ministro delle infrastrutture esultava per la vittoria contro la criminalità organizzata...
Non ci si salva da un inferno, sposandone un altro. Ipazia

PhyroSphera

#6
Citazione di: Eutidemo il 22 Settembre 2024, 19:17:34 PM
Il governo ha spiegato, nel seguente modo, almeno secondo i suoi professionali comunicatori, le motivazioni del cosiddetto "divieto di vendita della Cannabis Light".
----------------------------------------------------------------------------------"ll "DDL Sicurezza" non criminalizza né incide sulla coltivazione e sulla filiera agroindustriale della canapa, in quanto non vieta, né limita la produzione della Cannabis Sativa L., così come previsto dalla legge n. 242/2016, e non crea contrasti normativi e giuridici con altri Paesi EU, essendo in linea con la normativa europea (Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002) e la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961 che annovera tra le sostanze stupefacenti (tabella I) la pianta della cannabis e la resina di cannabis, consentendo la possibilità di utilizzare i semi e il fusto della pianta (parti non contenenti principi psicoattivi) solo per scopi industriali.
Con l'entrata in vigore della legge 242/2016 è stata avviata, illecitamente, anche la produzione e la commercializzazione, nei cosiddetti "cannabis shop", di inflorescenze e suoi derivati, acquistati per un uso ricreativo, insinuando nella collettività la falsa idea di legalizzazione di una cannabis definita, erroneamente, "light". A tal proposito è opportuno evidenziare che il nome scientifico di tale varietà di pianta è "Cannabis Sativa Linnaeus", e pertanto l'abbreviazione "L." non significa "light". Lo stesso fenomeno si è creato con il CBD, derivato dalla cannabis, prodotto contenente principi attivi tali da averne reso necessario l'inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, allegata al DPR 309/90.
L'emendamento al DDL è stato, dunque, proposto al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale e, non limitando la produzione dei derivati dalla Cannabis, prevista dalla legge 242/2016, non incide e non altera il mercato da essa derivato, consentendo la prosecuzione delle attività di chi ha investito nel settore.
Infatti, la Legge 2 dicembre 2016, n. 242, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". infatti, autorizza la coltivazione e la trasformazione della "Cannabis Sativa L." solo al fine di ottenere i seguenti prodotti: alimenti e cosmetici, prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio;  materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.
Per le finalità sopra indicate la Cannabis Sativa L. è inserita nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole".
In merito ad alcuni prodotti si evidenzia che:
- le fibre per impiego tessile vengono ricavate dalla lavorazione del fusto e dei rami della pianta;
- gli alimenti, le bevande e i cosmetici possono essere prodotti solo dalla lavorazione dei semi della Cannabis Sativa L. e dagli olii derivanti sempre dalla lavorazione dei semi. I semi della cannabis contengono una quantità irrilevante di THC (quasi pari a zero) e che comunque non deve superare i 2 mg/kg (0.0002%)
- la biomassa, prodotto contenente anche inflorescenze, è consentita solo per autoproduzione energetica industriale
La produzione di cannabis per uso medico è regolamentata da altra normativa e pertanto, è esclusa dalla coltivazione e dalla filiera agroindustriale della canapa.
Le inflorescenze e i suoi derivati non sono contemplate tra i prodotti ammessi dalla legge 242/2016, come anche evidenziato nelle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione del 30 maggio 2019, in quanto soggette al "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti", DPR n. 309/90.  Pertanto, la produzione e la vendita delle stesse è sempre avvenuta al di fuori delle Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa."
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Tali motivazioni sono molto ben argomentate, ed in esse c'è nulla di "tecnicamente" falso, che possa essere dichiarato come tale; tuttavia, ad un "occhio più attento", è evidente che esse intendono chiaramente gettare "fumo in un occhio meno attento" e più riflessivo.
***
Ed infatti, ad un  "occhio più attento" e più "riflessivo", risulta subito evidente che l'utilizzo, perfettamente legale, di alcolici al di sopra del 40° (fino a 70° gradi), è senz'altro molto più pericoloso dell'uso della CANNABIS di mimima concentrazione, sia per gli stessi utilizzatori, sia per la guida di veicoli.
***
Ed infatti solo un cretino istituzionalizzato, può affermare che, l'uso perfettamente legale, di alcolici al di sopra del  40° (fino a 70° gradi) sia meno pericoloso dell'utilizzo  della della CANNABIS , non  superiore 2 mg/kg (0.0002%)
***
Se poi ci siano interessi collusi ad evitare che la distirbruziuone della CANNABIS LIGHT venga legalizzata, per favorire  il lucro della criminalità organizzata che la distribuisce senza problemi anche oltre i limiti, consentiti, ovviamente,non sta certo a me sta a me supporlo; ciascuno  ne tragga le conclusioni che ritiene più plausibili.
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P.S.
Circa tale questione, ovviamete, non ha alcuna rilevanza che il padre di Giorgia Meloni fosse uno "spacciatore di droga".

Il testo di légge che è stato incluso qui su, come si dice volgarmente, lascerebbe il tempo che trova, se non ci fossero delle difficoltà di fatto.
In esso ci si riferisce a una tutela che non può restare legittimamente sempre in essere, dati i diritti sanciti in Costituzione. Si tratta cioè di affermazioni che valgono solo a certe determinate condizioni. Esempio lampante: una sostanza che può provocare problemi alla guida non è una sostanza che li provoca. Un rischio non è una certezza, solo una incertezza. La richiesta di certezze dello Stato al Cittadino, quali limiti riceve dal diritto costituzionale?
Che io sappia è vietato impedire l'esercizio delle capacità. Uno che sa guidare una macchina ed è sprovvisto di patente non deve essere impedito nell'azione solo per la mancanza di un attestato ufficiale. Se lo si facesse, si rischierebbe concretamente di tutto: infatti un cittadino può anche trovarsi in necessità di agire da solo per evitare una catastrofe, anche se privo di un riconoscimento. Se lo si blocca, si invade la cittadinanza con imprese poliziesche che ignorano la sostanza dei fatti in favore di apparenze, e si possono così fare innumerabili morti e danni... e l'intera umanità deve vegliare affinché questo pericolo non continui.
Una sostanza che può essere di ostacolo, può quindi anche non esserlo. Una légge che pretende categoricamente di vietarla non sarebbe corretta. Potrebbe essere causa di disastri immani: c'è chi può salvare una intera città guidando in stato di ebbrezza (tanto per fare un esempio), dipende dal rapporto che si può avere con tale stato. In certi casi può essere favorevole. Gli esperti, a riguardo, una volta non mancavano, adesso pare proprio che prevalgono consulenze incomplete o falsate, come dimostra l'operazione del test alcolico ridotta a routine. Ma di guai ne sono stati evitati e di grossissimi, per declassare la procedura dei test, il che è appunto avvenuto e in condizioni difficilissime. Io mi impegnai tanto con alcuni miei messaggi, anche alle Istituzioni, per far capire che una distrazione da parte del legislatore poteva essere fatale. Se infatti una procedura standard di tipo meccanico o meccanica viene adottata per unica e primaria, la cittadinanza diventa vittima di un meccanismo che può rivelarsi infernale. La macchina che fa il test, come tutte le macchine, di per sé non si adatta alla varietà delle circostanze, nonostante i sofismi possano far sembrare diversamente; e scienza e tecnica non sono tutto, esistono anche altri saperi.
Il testo accluso spiega che non si tratta di proibizioni ma di esclusioni. Cioè: il resto è fuori disposizioni, a rischio e pericolo; e non bisogna contrastare quanto disposto, ma potendone starne fuori. Questa esternità è purtroppo assai trascurata da molti nello Stato che, spinti soprattutto dalla malasanità, pretendono di avere la chiave per sapere e capire di tutto. È una tragedia, se ci si pensa bene, perché si finisce, con la presunzione, ad impedire libertà e capacità.

Poniamo l'attenzione sulla medicina. Non esiste solo quella dello Stato, ne possono o potrebbero esistere anche di non ufficiali o non ufficializzabili. Fu mostrato l'effetto terapeutico, anzi gli effetti terapeutici, della canapa indiana con un certo successo ma tra difficoltà enormi e gravi violenze contro chi si impegnava nello scopo. Intervennero, in Italia e USA, i militari di Stato per consentire studio completo e applicazione, tra minacce e proteste immani: eppure l'uso di tale sostanza è utilissimo per tante cose; per aiutare i malati di cancro, per evitare o limitare gli impieghi di oppiacei, che sono, perlopiù o sempre, assunzioni critiche o fortemente nocive.
La dimostrazione che gli effetti di hashish e marijuana possono essere utili a evitare limitazioni di libertà agli schizofrenici fu ricoperta anche di insulti. Ciò accadde perché essa metteva completamente a nudo una dinamica sociale, o in certi casi antisociale, di deliberata non sopportazione. I pazienti schizofrenici erano tollerati sotto effetto dei prodotti menzionati non perché guarissero o migliorassero, ma solo perché in condizioni alterate. Ciò senza dubbio può salvare da obblighi assurdi, da internamenti, devastanti sovradosaggi di oppiacei o peggio; ma perché mai costringere a drogarsi invece che intervenire con l'Esercito e fermare il delitto di massa? Di fatto, così accadde in alcuni casi; e solo mettendo in resta violenze sociali o peggio antisociali si è potuto introdurre l'uso di farmaci più blandi e meno limitanti — fermo restando che il rimedio proprio per le malattie mentali è la psicoterapia e le sostanze comunque sono solo dei palliativi!
Manca purtroppo cultura e capacità sociali a riguardo. Io fui presente a un intervento di militari che bloccarono un "medico" e varie persone dall'infierire su uno psicotico, il quale semplicemente si arrangiava a vivere nella sua difficilissima condizione; un'altra volta uno schizofrenico si metteva a fumare hashish e, alla presenza di militari, i sanitari attorno, fino a quel momento più che minacciosi verso i soldati assieme a vari altri, desistevano per via degli effetti della droga. Gli studi pubblicati a riguardo costituirono un necessario progresso nell'uso farmacologico: poiché il vissuto più arduo delle psicosi è tale a causa della società o della mancanza di una società non ostile, allora quanto si riusciva a capire serviva e serve a evitare penose sottoposizioni: la gente non accetta, il malcapitato finisce nelle mani di "medici" che pensano di dover curarlo, non rendendosi conto della dinamica psicosociale sottostante e purtroppo fraintendendo o ignorando le comunicazioni della vittima. Meno peggio, se l'errore è attuato psicoterapeuticamente, lasciando in pace i corpi da impegni 'ingombranti', debilitanti, limitanti, certe volte fino al decadimento. Ma anche i soli sintomi sono oggetto di violenza, spesso più grave, perché tanti o troppi stimano la cosa diabolica, capendo al rovescio; e peggio accade quando non si vuole ammettere che psicosi e schizofrenie sono a volte stati del tutto sani. Tutti i veri medici lo sanno, ma le masse, anche senza affollamenti, ricorrono in tali casi alla calunnia sistematica e, se non riescono, a finzioni massicce che creano immani confusioni per gli inquirenti realmente tali.
La droga, in questo, usata per farmaco sociale, è un escamotage che può salvare ma — attenzione — mai del tutto! Purtroppo sono in moltissimi a non accettare l'idea della psicoterapia e molti nella Sanità si impegnano a scoraggiare o diffidare chi vuole provare a capire.

Medicina a parte, c'è la questione etnica. Le sostanze possono mutare effetti a seconda dell'appartenenza etnica dei soggetti. Il peyote in America è stato permesso agli indiani in certe situazioni e agli altri no. Idem come in Italia: la vera légge, non permettendo, non vieta veramente. È per questo che la situazione è, criminologicamente, meno disastrosa di quanto sembri; e i crimini sono in inganni, truffe, mancate informazioni, presunzioni...
E se lo Stato dichiara certe azioni fuori, non si tratta di una nullità. È o dovrebbe essere l'indicazione di situazioni e condizioni anomale. Se le léggi sono vere, fatte bene, bisogna prenderle molto sul serio e non scherzare con le anomalie. Ma resta che l'eccezione non è una cosa da negare se è reale e non inventata. Non dico nel senso che non siamo uguali di fronte 'alla légge', mi riferisco invece alle eccezioni di eventi, cose, situazioni.
Sulla canapa indiana, si pensa generalmente che per gli occidentali risulti una sostanza per certi versi insidiosissima; ma anche il mondo arabo sin dal Medioevo stimò ugualmente, perlopiù. È nota la vicenda degli 'hashishin', dei killer instradati all'omicidio con l'ausilio dell'hashish. Ma bisogna evitare falsi miti: è ovvio che nessuna sostanza può convincere di delitto!!

Da decenni la canapa indiana è una droga consentita in Olanda dove, almeno fino a tanti anni orsono, era venduta e consumata legittimamente in locali appositi. Senza queste zone franche, la medicina non avrebbe fatto i progressi che ha fatto, con gli studiosi coperti da accuse, torti, calunnie, continue sollecitazioni di indagini non solo inutili o inopportune ma proprio illegali. Il problema grosso è questo: vi è una diffusissima, volontaria dabbenaggine di massa con le droghe, che molti sedicenti politici e appartenenti agli Stati vogliono tacere o peggio negare. È una diffusissima "légge non scritta", non una vera légge, tacciare di delitto chi vuole capire seriamente qualcosa sulle droghe e cercare di punirlo per dissuaderlo. Questo in pratica significa che pepe, caffè, tabacco, canapa indiana, oppio ed eroina, cocaina, morfina ed altro, droghe sintetiche... sono tutte gestite male da vaste moltitudini, che le usano perlopiù per non capire e accusano chi solo cerca di informarsi seriamente di possibili usi innocui o finanche necessari.

Per concludere, una solo apparente divagazione. Una risposta, direi, viene dal mare: a volte miasmi e stranezze marine possono essere più spietati della imposizione attuata da un criminale, sia uno spacciatore o sedicente medico.
Quindi si dovrebbe diffondere una cultura della attenzione e della informazione, contro l'essere prevenuti e contro il coltivare pregiudizi reiterati.


Mauro Pastore

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