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Gli "scudi umani"

Aperto da Eutidemo, 06 Dicembre 2023, 18:08:08 PM

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Eutidemo

IN PACE
A "livello individuale", i cosiddetti "scudi umani", da parte di alcuni criminali, vengono usati principalmente in due modi:
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a)
Per cercare di sfuggire alle forze dell'ordine, frapponendo tra sè e la polizia un ostaggio, e minacciando di ucciderlo nel caso in cui si cerchi di impedire la loro fuga; è un classico, che si vede in molti film, con esiti diversi a seconda dei casi.
In tale circostanza la "regola d'ingaggio" generale è che si lascia andare via il criminale senza tentare di impedirgli la fuga facendo fuoco; onde evitare il rischio di ferire o uccidere l'ostaggio.
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b)
Molto più raramente (per fortuna), lo scudo umano viene utilizzato al fine di sparare impunemente sulla polizia o sulla folla, contando sul fatto che nessuno risponderà al fuoco per paura di colpire l'ostaggio.
In tal caso la "regola d'ingaggio" generale è che si risponde comunque al fuoco anche a  rischio di ferire o uccidere l'ostaggio; ed infatti non si può chiedere a nessuno di farsi sparare addosso senza rispondere al fuoco per salvare la propria pelle.
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IN GUERRA
Anche in tal caso può capitare che a "livello individuale" singoli soldati, di solito "cecchini criminali", si facciano scudo di persone inermi.
A volte lo fanno persino i "carri armati".
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In tale circostanza, è ovvio che l'eventuale morte dello "scudo umano" è imputabile a chi ne ha fatto indebito uso, e non a chi lo ha eventualmente ucciso per rispondere al fuoco nemico (così vigliaccamente protetto).
Il criminale di guerra è chi ha frapposto tra sè ed il nemico uno scudo umano, e non il nemico!
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A livello tattico e strategico, ovviamente, vale lo stesso discorso; ed infatti, se si installa una postazione d'artiglieria in un centro abitato, magari appositamente in prossimità di una scuola o di un ospedale, è ovvio che la responsabilità delle morti dei civili innocenti non è imputabile al "fuoco di controbatteria", bensì al "fuoco di batteria" scatenato da luoghi non consentiti dalle convenzioni internazionali.
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Purtroppo tale uso criminale degli "scudi umani", in guerra, si è ormai diffuso in molte parti del mondo, in quanto offre un duplice vantaggio:
1)
Da una parte, infatti, offre una possibile "protezione" ai "vigliacchi" che si fanno scudo di "civili innocenti", contando sugli scrupoli morali dell'avversario a reagire al fuoco col rischio di colpire vittime civili (soprattutto donne e bambini).
2)
D'altra parte, se, invece, l'avversario reagisce comunque, si ha quantomeno il vantaggio a livello di "propaganda" di poter proclamare la "disumanità" del proprio  avversario.
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LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Il crimine di chi "...utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations" (cioè, tradotto in parole povere, di chi si avvale di "scudi umani"), è contenuto nel secondo paragrafo dell'art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale alla lettera b), numero XXXIII; in ogni caso, l'infame pratica dell'uso di "scudi umani", era ed è tutt'ora vietata dall'art. 28 della Quarta Convenzione di Ginevra (GC IV) e dall'art. 51 (7) del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (APGC I)
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Tuttavia, a mio parere, la parte belligerante che attacca un obiettivo militare, nel momento in cui si rende conto di trovarsi di fronte a obiettivi che sono illecitamente riparati da scudi umani, dovrà comunque valutare i benefici militari in rapporto ai danni collaterali che "prognosticamente" conseguirebbero all'attacco; danni collaterali fra cui rientrerebbero la perdita di vita o le lesioni arrecate ai civili o persone protette utilizzate come scudi umani.
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Ed infatti tali soggetti continuano in ogni caso a godere della protezione loro propria, di civili o di persone protette, e che l'infame, abietto, vile, ignobilescellerato, turpe e spregevole uso di farne degli scudi umani da parte di una delle parti in conflitto non libera tuttavia del tutto l'altra dalle obbligazioni del diritto internazionale umanitario; ovviamente, laddove sia possibile applicarle senza grave detrimento delle loro imprescindibili esigenze belliche.
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