COVID19: Viaggi annullati: "Voucher o rimborso?"

Aperto da Eutidemo, 20 Maggio 2020, 14:43:02 PM

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Eutidemo

Al riguardo, per comprendere bene il nocciolo della questione, per prima cosa occorre avere ben presenti tre diverse disposizioni di legge (sebbene non solo quelle, come vedremo più avanti).

1)
CODICE CIVILE

Il principio generale è molto chiaro, ed è enunciato dall'art.1463 c.c., il quale recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (*) non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".

2)
CODICE DEL TURISMO

Tale principio generale enunciato dall'art.1463 c.c., assume dei connotati speciali in materia turistica, in quanto l'art. 41 del Codice del Turismo stabilisce che: "In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare".

3)
ART.28 DEL DECRETO "EMERGENZA COVID" DI MARZO 2020.
L'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, intitolato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", a differenza delle due precedenti norme, che sono molto brevi e semplici da comprendere, contiene una prescrizione "speciale" molto più articolata prolissa e difficile da sintetizzare.
Comunque ci proverò, sforbiciando dove e come posso.

***
La norma inizia con una "omologazione ex lege"; la quale, cioè, stabilisce che alcune specifiche ipotesi devono ritenersi "per presunzione assoluta" di "sopravvenuta impossibilità della prestazione".
Recita, infatti, il disposto: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, qualora stipulati:
a)
Dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
b)
Dai soggetti con divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio (le "zone rosse").
c)
Dai soggetti contagiati per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria, se il viaggio si sarebbe dovuto tenere nel medesimo periodo di quarantena.
d)
Dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio; che, ritengo, sia il caso più frequente.
e)
Dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti; che, ritengo, sia anche questo un caso molto frequente.
f)
Dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19; caso anche questo molto frequente.

***

In tutti i casi di "sopravvenuta impossibilità della prestazione" sopra elencati, i clienti devono comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle situazioni di cui sopra, allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera.
Tale "comunicazione" deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d) ;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui alla lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui alla lettera f).

***
Interrompo un attimo la mia faticosa "sintesi" della norma, per sottolineare un aspetto molto importante.
Per a), b), c) (e in alcuni casi, forse, d) ed e)), capisco che possa spettare al "cliente" di comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle delle situazioni di impedimento; però, nel caso di cui alla lettera f), mi sembra che, invece, il ricorrere della specifica causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente" e non viceversa.
Ed infatti, nell'ipotesi di Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19, mi pare logico che la causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente", e non viceversa.
Come, infatti, mi pare che accada, in quanto, in tale caso:
- non è il cliente a recedere in quanto personalmente "impedito" da malattia o altro motivo (a, b, ecc.);
- è il vettore, invece, a recedere in quanto è "impedito" lui ad effettuare il trasporto.
Ma, per adesso, sorvoliamo sul punto, sul quale torneremo in seguito.

***
Dopo il laborioso elenco di "clienti" impossibilitati a viaggiare, e/o di "vettori" impossibilitati a trasportarli a destinazione, la prolissa norma prevede che il "vettore", anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, debba procedere:
- al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio;
<<ovvero>>
- all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Quindi la scelta è rimessa irrevocabilmente a lui!

***
A questo, segue un comma un po' oscuro, il quale stabilisce che:
a)
I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (vedi sopra), il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle "zone rosse";
b)
In tal caso l'organizzatore "può" (cioè, è sua esclusiva facoltà):
- procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- oppure può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Non mi è ben chiaro come tale comma si coordini con il precedente; ma poco male!

***

Seguono alcune disposizioni secondarie (relative alle gite scolastiche ed altro), e poi, conclusivamente, si sottolinea che: "...le disposizioni dell'intero art.28, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, costituiscono <<norme di applicazione necessaria>>."
Cosa significa?

***
Significa quanto segue:
a)
Ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218: "E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera."
b)
Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il regolamento di diritto internazionale.

***
Cioè, se non ho capito male, il senso è che l'art.28 pur contrastando con il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, che richiama nell'articolo 41, proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie, stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza "penalità"; mentre, essere obbligati a cuccarsi un "voucher" invece di un "rimborso" in soldoni, a mio avviso costituisce senz'altro una "penalità" (sebbene indiretta).
Però, appellandosi alle due norme sopra citate, il nostro Stato, in buona sostanza, ha ritenuto che, per sostenere il comparto del turismo (che è indubbiamente in crisi), nella specifica contingenza è preferibile tutelare le agenzie di viaggio, piuttosto che i consumatori.

***

A mio parere, però, fermo restando che se un viaggio turistico è andato a monte per colpa del COVID19, non è sicuramente colpa nè dei clienti nè dell'Agenzia di viaggio, tuttavia mi pare che la mera restituzione dei soldi anticipati dal cliente non costituisce per il "tour operator";
- nè una "spesa";
- nè una "penalità".
Si tratta semplicemente della restituzione di denaro che non appartiene all'agenzia; trattenendo il quale, a mio avviso, potrebbe realizzarsi una sorta di appropriazione indebita.

***
Sostenere che il "voucher" dovrebbe comunque costituire un "ristoro" per il cliente, a mio parere è come sostenere che, essendo andato a monte un contratto per l'acquisto di un immobile, all'agenzia immobiliare fosse concesso di trattenere in deposito la caparra, con la promessa che essa potrà essere utilizzata dal cliente per il prossimo eventuale acquisto di un altro immobile.
Non è proprio la stessa cosa, ma quasi!

***
Concludendo, comunque, nel caso in cui non sia stato affatto il cliente a "recedere" formalmente dal contratto di viaggio, bensì, invece, il viaggio sia stato annullato dallo stesso "tour operator" per ragioni connesse al COVID19, a mio avviso l'art.28 dovrebbe risultare inapplicabile; ed infatti, da una attenta lettura di tale disposizione, a me sembra che essa si applichi esclusivamente all'ipotesi del "recesso del viaggiatore", e non anche all'annullamento del pacchetto di viaggio da parte del stesso "tour operator" (uso qui il termine genericamente, per indicare anche l'agenzia di viaggio, il vettore ecc., con cui si è stipulato il "contratto").
In tal caso, il cliente, una volta edotto dai "media" o dallo stesso "tour operator" che il viaggio non si farà più, a mio avviso  non dovrebbe assolutamente inviare alcuna "comunicazione di recesso", bensì dovrebbe inoltrare al "tour operator"  una pura e semplice "istanza di rimborso" di quanto anticipato; guardandosi bene dall'intestarla erroneamente "comunicazione recesso", nel qual caso innescherebbe il meccanismo dell'art.28, e, se offertogli, non potrebbe più rifiutare il "voucher" sostitutivo.

* NOTA
Quanto allla "sopravvenuta impossibilità della prestazione", l'art. 1256 Codice civile precisa che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla."













Eutidemo


Per completezza, rammento anche che:
1)
L' art. 88 della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ha esteso criteri analoghi (ma non del tutto identici) anche per il rimborso, tramite "voucher", di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura; circa la quale norma, eventualmente mi riservo di aprire un ulteriore topic.
2)
Peraltro, ricordo pure che l'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, intitolato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici" (formalmente abrogato in quanto tale), è stato sostituito dall' art. 88 -bis della LEGGE n.17 del 24/4/2020, anch'esso identicamente intitolato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici".
Eccone il testo, che inizia con l'identico abbrivio:
" 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al
comma 1, lettere da a) a d) ;
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e) ;
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f) .
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso daicontratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b) , del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher , da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.  8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher , quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.  9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno
dall'emissione.  10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il
soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni
in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso enon richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008".
Come si rileverà, in questa sua ulteriore versione, sembra che il legislatore si sia avveduto di alcune sue precedenti lacune (quali da me evidenziate nel precedente post), per cui, avendole emendate, credo che le mie precedenti conclusioni debbano essere adeguatamente riviste in base a al testo riportato sopra; e, purtroppo, temo che esse vadano riviste in senso sfavorevole agli utenti.
***
Eventualmente, approfondirò tali aspetti in un secondo tempo; perchè per ora lo sforzo di interpretare una normativa così farraginosa di diritto intertemporale mi ha completamente
estenuato!

Eutidemo

#2

Per meglio puntualizzare tale aspetto, io avevo scritto che per a), b), c) (e in alcuni casi, forse, d) ed e)), capisco che possa spettare al "cliente" di comunicare al "vettore" il ricorrere di una delle delle situazioni di impedimento.

***
Però, con riferimento all'art.28 volto, come detto, a far "risorgere" economicamente le agenzie turistiche, nel caso di cui alla lettera f), mi sembra che si sarebbe dovuto stabilire che la causa di impedimento del viaggio dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente" e non viceversa.
Ed infatti, nell'ipotesi di Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione del COVID-19, mi pare logico che la causa di impedimento dovrebbe essere comunicata dal "vettore" al "cliente", e non viceversa, in quanto non è il cliente a recedere in quanto personalmente "impedito" da malattia o altro motivo, bensì è il vettore a recedere in quanto è "impedito" lui ad effettuare il trasporto.
Rilevavo, perciò, la carenza dell'art.28 del D.L.9 del 2/3/20, in questo punto, laddove non prevedeva che il recesso possa e debba essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente; carenza che, se non tempestivamente emendata legislativamente, avrebbe consentito al cliente di rifiutare il "voucher" ed ottenere il rimborso con apposita istanza!

***
Ed infatti, per emendare tale carenza da me sopra evidenziata, l'art.88 bis, citato nel mio successivo POST, ha poi stabilito che:
"In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione."
Per cui la mia soluzione dell'"istanza di rimborso", in effetti, ha perso molta (se non integralmente) l'efficacia che aveva nella precedente versione della disposizione in oggetto; sebbene mi pare che alcune associazioni di consumatori tutt'ora la consiglino.

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