COVID19 - L'assembramento "proibito" dei ristoratori milanesi.

Aperto da Eutidemo, 09 Maggio 2020, 06:58:21 AM

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Eutidemo


Esaminerò qui la questione esclusivamente sotto il profilo giuridico.

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LA NORMA
L'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020, stabilisce "...il divieto di assembramento <<e>> il distanziamento interpersonale inferiore ad un metro"
Per cui, testualmente, si tratta di due cose diverse, le quali sono entrambe proibite.
Quindi, se si verifica un "assembramento" in cui le persone sono tutte a due metri di distanza l'una dall'altra e con la mascherina, la legge viene egualmente violata; così come viene violata la legge se due sole persone se ne vanno a spasso insieme sottobraccio senza mascherina.


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DIFFERENZA TRA "RIUNIONE E "ASSEMBRAMENTO"
L'art. 17 della Costituzione prevede che, delle "riunioni" in luogo pubblico debba essere dato preavviso alle autorità, le quali possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
La costituzione, però non parla di "assembramenti".
Ne parla, invece,  l'art. 62 del Codice Penale , il quale distingue le "riunioni" dagli "assembramenti"; termine, quest'ultimo, che, al contrario delle "riunioni", si riferisce alle adunate di più persone avvenute senza una preventiva decisione, tali da potersi definire "accidentali".
Vedi, al riguardo, la Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo (dep. 18 novembre) 2019, n. 46595, pres. D. Carcano, est. G. Rocchi, ric. A.
http://bayimg.com/ianfjAAGP


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LA "LETTERA" DELLA LEGGE
Pertanto:
- visto che l'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020 vieta in generale gli "assembramenti", ma non vieta in generale le "riunioni";
- visto che i ristoratori di Milano non si sono "assembrati" per caso in piazza, ma ci si sono "riuniti" premeditatamente ed organizzativamente, come le sedie dimostrano, secondo me non risulta violata la lettera dell'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020, il quale, appunto, vieta in generale gli "assembramenti", ma non "in generale" tutti i tipi di "riunioni".


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"RIUNIONI" PROIBITE IN MODO SPECIFICO
DAL DECRETO
Ed invero, l'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020, vieta "in particolare" solo alcuni tipi di "riunioni", quali:
a)
Le "riunioni" degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado (che vengono tutte provvisoriamente sospese).
b)
Le "riunioni" aziendali, che devono essere tutte provvisoriamente effettuate in "conference call".
ecc.


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MANCATO PREAVVISO E MANCATO RISPETTO DI UNO SPECIFICO DINIEGO
Ciò premesso, non mi risulta che, in nessun punto del D.L citato, vengano proibite le "riunioni" di protesta (quelle, cioè organizzate e non i meri assembramenti occasionali); delle quali, però, deve essere dato congruo preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Per cui, formalmente, i partecipanti alla manifestazione di Milano, potrebbero essere eventualmente sanzionati:
- per eventuale omesso preavviso alle autorità;
- per eventuale mancato rispetto dello "specifico" diniego di riunione per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
, così come previsto dall'art.17 della Costituzione.
Però, secondo me, non potrebbero essere invece sanzionati per violazione del divieto di "assembramento" ai sensi dell'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020; perchè quella dei ristoratori era certamente una "riunione" organizzata, e non un mero "assembramento" occasionale.


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LO SPIRITO DELLA LEGGE
A mio parere, tuttavia, lo "spirito" dell'art.1 del D.L. n°28 del 30/4/2020, o meglio, l'"intenzione" del suo estensore, nel vietare gli  "assembramenti", era quella di vietare qualunque raggruppamento di persone, organizzato od occasionale che esso fosse; e, ciò, nel timore che esso possa comunque ingenerale il rischio di contagio, pur indossando tutti le mascherine e rispettando tutti la distanza di sicurezza.
Però, secondo me, non si è spiegato con molta accuratezza, non distinguendo adeguatamente tra di loro i concetti di:
- assembramento;
- riunione.


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Un saluto a tutti!

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