Come è noto, si è liberissimi di scegliere se scaricare o meno l'"APP IMMUNI", senza incorrere, per questo, in nessuna sanzione di carattere diretto o indiretto da parte dello Stato; questo è assolutamente certo.Ed infatti,
l'art.6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, sancisce che L'installazione di tale APP da parte di cittadini:
- avverrà esclusivamente
"sulla base di una scelta volontaria"; - il mancato utilizzo dell'applicazione "
non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati". Per cui, chi non scaricherà l'APP in questione, sotto tale aspetto, non correrà il benchè minimo rischio giuridico; però, sotto un altri aspetti giuridici, "
forse" sì.
***Occorre infatti considerare che, almeno per ora, un progressiva ripresa dei contatti sociali, per quanto essa avvenga gradualmente e con le migliori cautele possibili, comporterà inevitabilmente una consistente persistenza del rischio di contagio... a tempo indefinito.
Ed infatti sarebbe sciocco illudersi che le "
mascherine" ed il "
distanziamento", sia pure supportati da altre accorte misure di prevenzione, possano davvero garantirci al 100% dall'insidioso contagio; ed infatti solo l'isolamento totale ci garantisce al 100% .
Ciò, in quanto, a parte l'uso scorretto, sbadato ed insipiente di tali accorgimenti (che, purtroppo, ho notato essere quello prevalente), si tenga presente quanto segue:
a) MascherineL'efficacia protettiva delle mascherine, se di buona qualità, se in buono stato di manutenzione, se adeguatamente igienizzate e se correttamente indossate, oscilla, a seconda della tipologia, in un "
range" da un minimo del 20% ad un massimo del 98%, come dalla tabella di cui al seguente LINK:
http://bayimg.com/laNdmAagPLe mascherine usate dalla stragrande maggioranza della popolazione, è del primo tipo (protezione del 20%), mentre le mascherine dell'ultimo tipo (protezione del 98%), non sono neanche in vendita.
b) DistanziamentoVisto che non andremo certo in giro con un righello di un metro, la "prossemica" ci insegna, per averlo rilevato sperimentalmente e scientificamente, che i contatti umani, soprattutto quando si parla, oscillano tra 1,2 metri e 45 centimetri, come come si evince dalla tabella di cui al seguente LINK:
http://bayimg.com/LANdnaaGPEd è naturale, come ho personalmente constatato, che, poichè la mascherina attenua il suono della voce, c'è tendenza ad avvicinarsi a meno di un metro.
E ci sarebbero molte altre considerazioni da fare al riguardo, ma non è questo il tema del presente TOPIC; l'ho solo premesso in funzione di alcune cose che dirò in prosieguo.
***Il tema del presente TOPIC, infatti, è che, mentre si è liberissimi di scegliere se scaricare o meno l'"APP IMMUNI", senza il benchè minimo rischio di incorrere, per questo, in nessuna sanzione di carattere diretto o indiretto, a parte lo sciocco rischio di non essere "
allertati" di eventuali contatti "
pericolosi", si potrebbe inoltre ipoteticamente incorrere in altri rischi di carattere giuridico: non da parte dello Stato, bensì da parte di altri cittadini (a cominciare dal sottoscritto).
Cerchiamo di vedere quali, con l'avvertenza che si tratta -almeno per ora- di mere speculazioni teoriche, le quali, per adesso, non possono fondarsi su nessun precedente diretto e concreto nè in fatto nè in diritto; per cui prendetele come tali.
***Tenendo ben presente il principio generale per il quale:
- non solo ogni nostra "
azione" produce delle conseguenze;
- bensì, sia moralmente che giuridicamente, produce delle conseguenze anche ogni nostra "
omissione" (o "mancata azione");
ne consegue che i rischi giuridici che si possono teoricamente correre non utilizzando l'APP IMMUNI, vanno considerati sotto due aspetti
******I) ASPETTO PENALISTICOOvviamente non esistono precedenti per il
COVID19, se non, indirettamente, con riguardo al contagio da
HIV; che, però, come è noto, si trasmette in modo ben diverso.
Ovviamente, è necessario anzitutto distinguere il caso in cui il soggetto "
sieropositivo" abbia contagiato il proprio partner (fisso od occasionale) sapendo di aver contratto il virus rispetto a quello in cui la persona infetta fosse all'oscuro di tale circostanza ed abbia dunque, inconsapevolmente, causato il contagio.
Tale distinzione è fondamentale, in quanto il nostro codice penale prevede che per poter rispondere di un reato si debba aver agito intenzionalmente, ovvero con il c.d. "
dolo" (se si tratta di un delitto), o quantomeno con un atteggiamento "
colposo" (nel caso degli altri reati).
Al riguardo, si veda la
Cass., Sez. I, sent. 30 ottobre 2019 (dep. 26 novembre 2019), n. 48014, Pres. Di Tomassi, est. Santalucia, imp. V.T.***Ovviamente, il contagio da
HIV e da
COVID19, avviene i
n modo completamente diverso, e, sebbene per entrambi sia molto difficile tracciare la linea di confine tra "
dolo eventuale" e "
colpa cosciente", ciò è ancora più difficile nel caso specifico del COVID19.
Al riguardo, infatti, si tenga presente che:
a) "Colpa cosciente"Si versa in ipotesi di
"colpa cosciente" quando l'agente prevede che la sua condotta possa cagionare l'evento dannoso, ma agisca ugualmente con il convincimento di poterlo evitare.
b) "Dolo eventuale"Sussiste, invece, il
"dolo eventuale" e non la
"colpa cosciente" quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale della propria azione.
(Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2015, n. 18220).***Analizziamo, in primo luogo, cosa può accadere, in generale, nel caso di un contagio da COVID191.
1)Ritengo sia pacifico che, se un soggetto risultato positivo, pur essendo consapevole della cosa, si reca da un
"affetto stabile" e lo contagia con un "
incontro ravvicinato", il "
dolo eventuale" è indubitabile; e se l"affetto stabile" muore, il soggetto risultato positivo è imputabile per omicidio.
2)Se, invece, un soggetto positivo, inconsapevole della cosa, si reca da un
"affetto stabile" e lo contagia con un "
incontro ravvicinato", a mio avviso si possono considerare due ipotesi:
a) Si potrebbe parlare di
"colpa cosciente" (o, quantomeno, di mera "
colpa"), se le cautele adottate sono state inesistenti o minime; cioè, detto in soldoni, per
"imprudenza colpevole", vista l'estrema diffusione e contagiosità del virus anche da parte di soggetti asintomatici.
b)Tuttavia, se dopo tale incontro, il soggetto asintomatico fa il tampone e scopre di essere positivo, qualora costui ometta di avvisare l'
"affetto stabile" con il quale aveva appena avuto un "
incontro ravvicinato", a mio avviso si può senz'altro parlare di un vero e proprio "
dolo eventuale"; ed infatti, in questo caso, il soggetto si rende ben conto della significativa possibilità che il suo '"affetto stabile" potrebbe essere rimasto contagiato dal loro incontro, per cui, se omette di avvisarlo, lo fa, consapevolmente, a costo di cagionargli un danno, come sviluppo collaterale della propria "
inazione".
Al riguardo ricordo che, in generale, nel caso di
"omicidio colposo", ai sensi dell'
art. 589 del Codice penale, è comminata al colpevole la reclusione da sei mesi a cinque anni; nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Quest'ultimo caso, nell'ipotesi di mancato utilizzo dell'APP IMMUNI, potrebbe essere uno dei più frequenti; in quanto, se il soggetto contagiato non viene tempestivamente avvisato del rischio che corre dall'APP IMMUNI, potrebbe anche contagiare altri, a macchia d'olio, a cominciare dai propri familiari.
Per non parlare delle conseguenze "
disastrose" che potrebbe avere una visita ai propri "
congiunti":
- reclusi in carcere;- ospitati in un ricovero per anziani.Il mancato utilizzo dell'APP IMMUNI da parte del visitatore, in tali casi, potrebbe provocare una vera e propria "
strage".
E sorvolo sull'ostacolo provocato alla
"mappatura del rischio" a livello centralizzato, che potrebbe evitare migliaia di morti.
Ma passiamo al secondo aspetto.
***II) ASPETTO CIVILISTICOIn dottrina ed in giurisprudenza ci sono dispute accesissime per individuare quale sia attualmente il criterio di imputazione civilistica ai fini del risarcimento del danno "
aquiliano" (cioè derivante da responsabilità extracontrattuale) nell'ordinamento italiano: alcuni autori sostengono che sia la "
colpa", altri il "
rischio creato dal soggetto", altri ancora la
"capacità economica dei soggetti", altri, infine, sostengono che vi siano
"più criteri di imputazione diversi, a seconda delle fattispecie di responsabilità" (come la penso anch'io).
Ma non è questo il luogo per disquisire al riguardo!
Per farla breve, l
'art. 2043 pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno quando questo è commesso con "
colpa" o "
dolo"; per cui, a prima vista sembrerebbe, quindi, che nel nostro sistema il criterio generale di imputazione sia la colpa.
Tuttavia, in determinati casi, chi ha causato il danno:
- ne risponde a meno che non provi il caso fortuito (artt. 2050, 2051 e 2052), - ne risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047); - ne risponde persino se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054).Ragionando per analogia, si potrebbe quindi sostenere che chi non ha scaricato ed utilizzato l'APP IMMUNI, non avendo certamente
"fatto tutto il possibile per evitare il danno", potrebbe essere chiamato a rispondere del
danno biologico che uno o più suoi contatti hanno subito, per non essere stati tempestivamente avvisati di aver avuto un "
incontro ravvicinato" con un soggetto infetto.
Ed invero, non far niente per impedire un evento dannoso (per quanto ipotetico), qualora ciò si possa fare senza particolari problemi, secondo me equivale a provocarlo; sia
moralmente che
giuridicamente.
Al riguardo, si tenga presente che un "
danno biologico", può comportare un risarcimento di centinaia di milioni di euro anche nel caso in cui il soggetto leso non muoia (vedi Sentenza 6 dicembre 2007 dep. 30 gennaio 2008 est. Aschero e numerose altre).
***IDENTIFICABILITA' DELL'AGENTEAnalizziamo ora, invece, con riferimento ad entrambi gli aspetti di cui sopra, cosa può accadere nel caso specifico di un contagio da COVID19 con riferimento al "non-uso" della prevenzione fornita dall'APP IMMUNI.
Ed infatti, nel caso in cui il soggetto
X risulti infetto, dopo aver avuto uno o più contatti ravvicinati con il soggetto
Y poi risultato infetto, se, però, aveva avuto uno o più contatti ravvicinati anche con altri soggetti poi risultati infetti, non si può automaticamente ritenere che il soggetto
Y sia necessariamente il "colpevole" del contagio del soggetto
X, solo perchè non ha utilizzato l'APP IMMUNI.
Al riguardo, occorre, infatti, considerare quanto segue:
1)Mi pare di aver capito che si possa individuare la persona da cui siamo stati contagiati, risalendo a ritroso nell'albero filogenetico del virus, tracciando la specifica catena di trasmissione dell'RNA virale, come sembra che sia accaduto, ad esempio, per il tedesco, con nome e cognome, che ha portato il COVID19 a Codogno; ma non ne sono sicuro.
2)Tuttavia, se qualcuno si è beccato il COVID19 da un tizio che non utilizza l'APP IMMUNI, per poter effettuare un eventuale riscontro filogenetico, tramite verifica delle sequenze dell'RNA, occorre che la cerchia dei contatti del contagiato, nelle ultime due settimane, non sia stata troppo ampia; altrimenti un controllo del genere diviene davvero difficoltoso.
3)Tuttavia, se tale cerchia è ristretta, e tutti gli altri "
contatti" sono risultati "
sani", è evidente che il "
contagiatore" non può che essere l'unico "
contatto" risultato positivo (senza app); in tal caso non occorre alcun riscontro genetico per individuarlo, essendo sufficiente una
"presunzione semplice" in tal senso, in forza dell'
art.2729 c.c.***NESSO DI CAUSALITA' E CONCORSO DI COLPA.Una volta appurato, quando possibile, il
nesso di causalità riferibile ad un individuo ben identificato, in taluni casi, però, costui potrebbe eccepire il "
concorso di colpa" del contagiato; ed infatti, nel caso in cui l'"i
ncontro ravvicinato" sia avvenuto con scarse misure di sicurezza da entrambe le parti, tutte e due possono ritenersi colpevoli di imprudenza (e, in taluni casi, potrebbe anche essere difficile stabilire chi dei due è il "
contagiatore").
Questo è indubbiamente vero, però il punto è un altro!
Ed infatti, il soggetto
Y che ha contagiato
X:
- può essere corresponsabile con lui per la carenza di precauzioni "
fisiche" preventive nel loro incontro;
- però è sicuramente responsabile
"in proprio", per la carenza di precauzioni "
elettroniche" retroattive, non avendo adottaro l'APP IMMUNI.
Ed infatti, se l'avesse adottata, forse
X, tempestivamente avvisato, si sarebbe potuto salvare.
Si tratta di due responsabilità diverse!*** CONCLUSIONECome avevo anticipato in premessa, le mie sono solo
speculazioni teoriche, le quali, per ora, non possono fondarsi direttamente su nessun precedente in fatto o in diritto; e, comunque, dovrebbero essere molto
meglio approfondite sotto il profilo giuridico, perchè non escludo che possa essermi sfuggito anche quale aspetto teorico (anzi, ne sono certo, più d'uno, perchè la questione è molto complessa).
Però
una cosa è certa!Se un domani, sventuratamente:
- io o uno dei miei familiari dovessimo avvederci "troppo tardi" di un eventuale contagio, per colpa di qualcuno che si è rifiutato di adottare l'APP IMMUNI;
- allora quel qualcuno, se riesco a identificarlo, può stare sicuro che lo denuncerò
penalmente e/o lo citerò
civilisticamente, a seconda delle circostanze, per il risarcimento dei danni biologici subiti da me o dai miei familiari...anche a rischio di rimetterci soldi e tempo, se dovessi perdere la causa!
Questa non è una mia "
opinione", ma è una mia "
promessa"; le opinioni contrarie non mi interessano, in quanto interesseranno al giudice!
***DISTANZIAMENTO ELETTRONICOSpero che questo non avvenga mai, e che il contagio appassisca da solo il prima possibile; comunque, nel frattempo, oltre alle usuali cautele, da quando sarà in funzione l'APP IMMUNI (sperando che venga scaricata dalla maggior parte della popolazione), mi avvarrò anche del mio "rilevatore di segnale".
Si tratta di un minuscolo "
apparecchietto da taschino", che,
tra le altre cose, è perfettamente in grado di accorgersi se lo smartphone di chi mi sta davanti ha in funzione o meno un segnale "
bluethoot" attivo; ed infatti, salvo che, proprio in quel momento, costui non stia parlando con una "cuffia microfono" senza fili, l'assenza di un segnale "
bluethoot" che interagisce col mio "smartphone", può significare soltanto che lui non ha scaricato l'APP IMMUNI, o che, comunque, in quel momento essa non è in funzione.
http://bayimg.com/ManDjAAgp
Per cui, per quanto mi riguarda del tutto legittimamente, è più prudente non averci niente a che fare;
alla larga da me!
Ho visto che ci sono delle APP, anche gratuite, che, una volta scaricate, se utilizzate a tal fine, potrebbero avere più o meno la stessa funzione; per cui, se uno non possiede un "rilevatore di segnale" su INTERNET, potrebbe, forse, limitarsi ad usare quelle.
***Un saluto a tutti, meno a chi rifiuterà di utilizzare l'APP IMMUNI. ;)
Salve. Leggo Sari replicare a chi non ho capito, a proposito della APP di prevista diffusione. A questo punto trovo meglio il continuare ad ignorare l'identità del soggetto (che qui ora chiamerò APPLICATOR) che manifesta le intenzioni-promesse da egli stesso annunciate.
Il problema è sempre il solito. Con il passare del tempo aumentano, per ovvie ragioni natural-demografiche, le persone che pensano che lo stato naturale del mondo, dei contenuti dell'esistenza, dei modi di vivere, sia quello che essi hanno trovato alla loro nascita e continuano a trovare attorno a sè mentre vivono.
Secondo costoro i diversi modi di vivere (ad esempio quelli vigenti prima della loro nascita o quelli di un "altrove" ad essi ignoto) non solo risultano sconosciuti, ma risultano superflui od addirittura nocivi alla "modernità" delle loro visioni, basata soprattutto - di questi tempi - sul concetto di INDISPENSABILITA' di ciò che in sè potrebbe risultare FACOLTATIVO O SUPERFLUO.
Il grottesco tentativo (grottesco in linea di principio ma lucrosissimo nel fatti) di IMPORRE possesso ed uso del COMUNICATORE PERSONALE (i poveretti si riempiono la bocca di espressioni anglofone e lo chiamano SMARTPHONE) viene attuato in modo strisciante dall'industria poichè essa sa ben distinguere ciò che vorrebbe fare (vendere almeno trenta apparecchi all'anno ad ogni abitante del globo) da ciò che è possibile fare (convincere QUASI tutti ad acquistarne uno ogni due anni).
Ora e qui invece siamo al folclore individuale. Abbiamo gente che attende impazientemente il 5G per poter vedere finalmente sollervarsi da sè (via Bluetooth) il coperchio del water-clos di casa, e tra costoro sembra si sia infilato un certo APPLICATOR che si mette a scherzare (non starà per caso parlando sul serio, vero? Se fosse così lui potrebbe denunciarmi per mancato utilizzo dall' appCovid19, ma io potrei chiamare la neurodeliri per farlo sottoporre ad un TSO)...........che si mette a scherzare, dicevo, sull'obbligatorietà di ciò che è e sempre resterà eternamente FACOLTATIVO, cioè una "app" i cui effetti concreti (la teoria è una cosa, la pratica è un'altra) sarebbero quelli di generare "rimbalzi informativi" senza fine e senza capo nè coda tra "smartphones" contigui.
A questo punto mi sembra si stia tornando agli anni '80, quando venne introdotto - nelle tabaccherie - il primo dei giochini elettronici..............quello della pallina da far saltellare tra le due metà di una rozza area da tennis !. Saluti.
Salve Eutidemo. Ho finalmente capito che il tal APPLICATOR al quale mi sono poco fa riferito.............saresti in realtà tu ! (C'è stato un "intoppo" nella mia connessione). Ma, ferme restando le mie considerazioni e giudizi, mi sono anche reso conto che le tue "promesse" sono state generate all'interno di un più generale - e pure largamente teorico - discorso legal-giudiziario.
Per cui vorrai non tener conto di quanto ho commentato riferendomi ad animo ed intenzioni che in quel momento non possedevi. Saluti.