COVID-19: Avviso ai naviganti!

Aperto da Eutidemo, 11 Marzo 2020, 11:44:22 AM

Discussione precedente - Discussione successiva

Eutidemo


Riguardo alle limitazioni nella circolazione stradale, ancora si attendono dalle autorità preposte alcuni ulteriori chiarimenti; però, con cauto beneficio d'inventario, a me, almeno nel momento in cui scrivo, sembra di aver capito quanto segue.
Sarò grato a chiunque mi rettificherà, fornendo chiarimenti più aggiornati e precisi.


AUTOCERTIFICAZIONE
E'  obbligatorio compilarla e sottoscriverla ai posti di blocco, scrivendoci in calce il motivo di necessità dello spostamento fuori del comune di residenza.
Secondo me, invece, non serve per circolare nello stesso comune di residenza; però alcuni sostengono il contrario (vedi Fiano in OMNIBUS di ieri).
https://www.quattroruote.it/news/eventi/2020/03/09/coronavirus_italia_limitazioni_circolazione/_jcr_content/content/article_attachment/file.res/autocertificazione-coronavirus.pdf


COMPILAZIONE
Nella compilazione sono richiesti i dati anagrafici, il numero di un documento di identità (a scelta tra Carta, patente e passaporto) e un recapito telefonico; poi bisogna indicare il MOTIVO che "giustifica" lo spostamento fuori sede, e in calce, a sinistra, data e luogo e poco più in basso la firma. La parte in basso a destra è invece riservata all'operatore di polizia, cui spetta vidimare il modulo in caso di un controllo ad un posto di blocco.


SANZIONE PER CHI NON LA COMPILA ADEGUATAMENTE E/O NON LA SOTTOSCRIVE
Secondo alcuni, chi non porta già pronto con sé il documento, già incorre  nel "reato" previsto dall'articolo 650 del codice penale, pari a tre mesi di carcere o ad un'ammenda fino a 206 euro.
Secondo me, invece, stando a quanto scritto nella NOTA 555 dell'8/3/20, la sanzione scatta solo nel caso in cui ci si rifiuti di compilarlo e sottoscriverlo, ma non nel caso in cui non lo sia abbia già pronto con sè.
In ogni caso, a mio avviso, avercelo già pronto è comunque più "pratico"; tecnicamente, però, la firma andrebbe messa all'ultimo momento, in presenza dell'agente che la rende "autentica".


SANZIONE PER CHI DICHIARA IL FALSO (!)
Al riguardo, invece, è "fuori dubbio" che si incorre nel "delitto" di cui all'art. 495 del Codice penale, per false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, che comporta la reclusione da uno a sei anni.
Secondo me, se non altro a fini dimostrativi (colpirne uno per educarne cento), non mancheranno dei controlli "a campione".


NOTE

ART.650 C.P.
"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione d'ordine pubblico o d'IGIENE, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".
Attenzione: tale sanzione, almeno "teoricamente", sarebbe applicabile anche in caso di assembramenti, contatti fisici, mancato rispetto della distanza di sicurezza ecc.

ART.495 C.P.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Discussioni simili (5)