Abbassare il limite della sanzionabilità penale, fornisce uno scudo agli evasori

Aperto da Eutidemo, 12 Ottobre 2019, 13:46:05 PM

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Eutidemo

Abbassare il limite della sanzionabilità penale, secondo me, è un invito ad evadere con più tranquillità. ;)
Ed infatti a parte il fatto che il "carcere agli evasori" era già previsto dal 1982, con la  Legge 516/1982 (sulla quale scrissi uno dei miei primi libri), abbassando la soglia di punibilità penale, nel contempo si abbassa pure "di fatto" la soglia di "effettiva" perseguibità tributaria.
Ora cercherò di spiegare perchè, nel modo più semplice possibile (anche a costo di essere un po' sommario).

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Per fare un esempio, uno dei metodi più utilizzati per accertare l'evasione fiscale dei ristoranti, utilizzato anche dal Al Capone per le riscossione del "pizzo", è sempre consistito nella verifica del "conto della lavanderia"; cioè, se un ristorante contabilizza 3.000 pasti serviti in un anno, mentre, dal "conto della lavanderia", risulta che in un anno sono state lavate 30.000 tovaglie, in effetti non è azzardato presumere che che il proprietario del ristorante stia facendo il furbo.

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In tali ipotesi:
a)
Nel caso di Al Capone, il proprietario del ristorante faceva una brutta fine, e, nel "conto della lavanderia",  di solito ci finivano anche i suoi indumenti.
b)
Nel caso del nostro diritto tributario "non penale", a seconda delle circostanze il proprietario del ristorante fa una brutta fine lo stesso, perchè, oltre alle imposte evase, viene bastonato da tante e tali sanzioni pecuniarie da fargli passare la voglia.

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Ed infatti, l'art.39 del DPR 600/73:
- nel comma 1 lett.d), in sede di accertamento analitico, sancisce che "l'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di "presunzioni semplici", purche' queste siano "gravi, precise e concordanti."
- nel comma 2, invece, in sede di accertamento induttivo, sancisce che l'Agenzia delle Entrate può avvalersi anche di "presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d)" del precedente comma, e, cioè, "non necessariamente gravi, nè precise, nè concordanti.".
Per cui, almeno in genere, il "conto della lavanderia", basta e avanza ai fini dell'accertamento tributario, e della conseguente condanna nel Processo Civile Tributario.

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Se, nel caso di specie, le soglie di punibilità penale non vengono superate, infatti, trattatandosi di materia non penale, se ne occupa il Giudice civile, cioè, nella fattispecie, le Commissioni Tributarie, nella cui giurisdizione, ex art. 7 del d. lgs. n. 546 del 1992 , non sono ammesse, a difesa del contribuente:
- nè il giuramento decisorio (figuriamoci)
- nè la prova per testimoni (che, almeno a Roma, si comprano un tanto al chilo)
Per cui, il ristoratore che contabilizza 3.000 pasti serviti in un anno, mentre, dal "conto della lavanderia", risulta che in un anno sono state lavate 30.000 tovaglie, "lo fanno nero"!
Cioè, lo condannano a versare l'imposta evasa, più dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

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Se, invece, si supera la soglia penale (che ora si vuole abbassare), per gli stessi fatti il contribuente viene sottoposto ad un processo penale; nel cui ambito la discrepanza tra i 3.000 pasti serviti in un anno, e le 30.000 tovaglie lavate, oggettivamente, non è assolutamente sufficiente a superare l'ostacolo dell'art.533 C.P.P., in base al quale il giudice può condannare l'imputato esclusivamente nel caso in cui costui risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ed il conto della lavanderia, non è certo una presunzione "al di là di ogni ragionevole dubbio"; oltre al fatto che, in ambito penale, non c'è limite di prova, per cui l'imputato può chiamare i testi a difesa che vuole.
Senza considerare che un soggetto incensurato, in carcere non ci finirà mai; al massimo verrà condannato ad assistere mezz'ora a settimana i vecchietti di Cesano Boscone

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E' indubbiamente vero che oggi (a differenza del passato), per quanto concerne gli effetti del giudicato penale sul processo tributario, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, secondo l'assetto normativo vigente, nel giudizio tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova previsti dall'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992 e trovano ingresso anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna.

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Tuttavia, ferma la non vincolatività del giudicato penale, "il giudice tributario, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, è tenuto a verificare la rilevanza, rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad esame, di tutti gli elementi desumibili dall'inchiesta e dalla sentenza penale" (cfr., "ex multis" Cassazione, sentenze nn. 9442/2017, 6211/2015, 8129/2012 e 20740/2010).

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In definitiva, il quadro generale che emerge dalla attuale giurisprudenza, depone, almeno in teoria, per l'assenza di condizionamenti "diretti" ed "immediati" del giudicato penale rispetto alle decisioni del giudice tributario; ma, al contempo, sancisce la sussistenza di un "potere-dovere" dello stesso giudice tributario di prendere comunque in considerazione, sia pure in assoluta autonomia e nel rispetto delle proprie regole processuali, gli elementi risultanti dalla sentenza penale, (nonché la valutazione che degli stessi è stata operata dal giudice penale), dando piena contezza del percorso argomentativo seguito in sede di motivazione.
Che, in pratica, nel 99% dei casi si riduce ad un "copia ed incolla" della motivazione della sentenza penale.

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Ed infatti, almeno all'atto pratico, se il Giudice Penale assolve il ristoratore "perchè il fatto non sussiste" ovvero per "non aver commesso il fatto", secondo la mia personale esperienza non ci sarà MAI, alcun Giudice Tributario che lo condannerà per tale "fatto"; in pratica, io escluderei del tutto l'ipotesi!
Non mi è mai capitato un caso del genere; se ne foste a conoscenza, fatemelo sapere. :)

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In conclusione, il nostro ipotetico ristoratore, dovrebbe accendere un cero a Sant'Antonio nella speranza che vengano abbassate le soglie della sanzionabilità penale, in quanto (salvo casi particolari), per lui un processo penale sarebbe la migliore salvaguardia sia da una condanna penale che da una civile...una vera "manna"!
Rimesso solo al giudizio civile, secondo me, rischia molto di più.

Jacopus

Caro Eutidemo, sei meglio del Sole 24 ore. In un post mi hai illuminato su una questione importante, che non avrei mai approfondito di mia volontà. Aggiungo solo che in questo modo, oltre ai benefici agli evasori, il carico dei processi penali aumenta, rallentando ancora di più i processi penali aperti per altre tipologie di reati. Si tratta quindi della solita "campagna mediatica" da offrire in pasto agli elettori?
E se invece di questi continue riforme, spesso inutili e controproducenti, non si pensasse ad aumentare l'organico non tanto dei giudici, ma di tutti coloro che fanno funzionare la macchina della giustizia, quelli umili: i messi, gli ufficiali giudiziari, gli autisti, gli operatori di cancelleria?
In questo modo però la "campagna mediatica" non funziona. Anzi è controproducente: "nuovi fannulloni assunti", me lo immagino già il titolo di "Libero".
Homo sum, Humani nihil a me alienum puto.

anthonyi

Ciao Eutidemo, ho qualche difficoltà a condividere il titolo del topic, l'inchiesta penale, normalmente, da poteri di indagine agli inquirenti che sono maggiori di quelli che hanno in un'inchiesta amministrativa, e naturalmente anche in assenza del carcere la condanna penale ha spesso sanzioni accessorie, al riguardo ho sentito parlare di revoca delle concessioni pubbliche, o altre cose economicamente molto penalizzanti per cui credo che l'incentivo a pagare correttamente le tasse ci sia.
Ragionevole e condivisibile è invece l'argomentazione di Jacopus, è chiaro che una grande mole di processi penali graverebbe sul già penalizzato nostro sistema di giustizia con effetti che si possono immaginare.
Un saluto.

Eutidemo

Ciao Jacopus. :)
Giusta osservazione.
Ed infatti, se si abbassa troppo la soglia, si finirà per intasare le Procure; come, peraltro, già accadde in passato (con la conseguenza che molte evasioni restavano comunque impunite), prima che le soglie venissero, proprio a tale scopo, elevate. 
Un saluto. :)

Eutidemo

Ciao Anthony. :)
Mi rendo conto che il mio Topic suona un po' paradossale; però considera che l'"eterogenesi dei fini" è uno degli effetti storicamente più ricorrenti dei provvedimenti di legge emanati principalmente per "batter grancassa!". :D
Ed infatti, i Bravi, se la stanno ancora ridendo delle famose "Grida Manzoniane"!

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Quanto al fatto che l'inchiesta penale, normalmente, conferisce poteri di indagine agli inquirenti che sono maggiori di quelli che si hanno in "inchieste amministrative", questo è vero; però tieni presente che, quelle esperibili dal Giudice Tributario sono anch'esse "inchieste giuridizionali" (e non amministrative).
Le quali, peraltro, sono demandate allo stesso organo di polizia a cui si rivolge il Giudice Penale (la G.di F.), e, sostanzialmente, con gli stessi identici poteri di indagine.

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Il contribuente, invece, nell'ambito della Giurisdizione Penale;
- può fruire di maggiori mezzi difensivi in materia di prova, di quanti non gliene vengano consentiti in sede di Giurisdizione Tributaria;
- può fruire dello scudo del "ragionevole dubbio", che, invece, in sede di Giurisdizione Tributaria non gli è affatto concesso, potendo essere condannato anche in base a mere "presunzioni semplici" (e, a volte, nemmeno quelle).

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Detta in parole povere, sostanzialmente:
- nella Giurisdizione Penale prevale il "favor rei".
- nella Giurisdizione Tributaria prevale il "favor Fisci".

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Inoltre considera pure che, i giudici penali, in genere, anche se molto in gamba e preparati, di diritto tributario -che è estremamente specialistico- solitamente ne capiscono molto poco; come ti posso testimoniare di persona, e come i più onesti di loro spesso ammettono.

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Sebbene esistano anche giudici specializzati in diritto tributario (soprattutto in ambito non penale), come quelli della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, costituita con decreto del Primo Presidente della Corte 19 giugno 1999, n. 61/99, essi, tuttavia, sono "infinitamente" meno numerosi di quelli (sia pure non tutti magistrati) che si occupano del  processo  tributario; il quale si svolge innanzi ad una "Giurisdizione Speciale", cioè la "Giurisdizione Tributaria", che a norma dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, è esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributarie regionali. 

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Non dico affatto che la paura dell'abbassamento delle soglie della punibilità penale, non possa fungere da deterrente all'evasione, almeno nei confronti dei contribuenti più timorosi e meno competenti in materia; ma, a mio avviso, i grandi evasori e quelli più legalmente assistiti, non se ne preoccupano troppo.
Anzi, potrebbero addirittura trarne indirettamente un beneficio!

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In ogni caso il mio ragionamento riguardava soprattutto l'aspetto processuale, perchè, ovviamente, una condanna penale non fa certo piacere a nessuno.

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Per concludere, circa gli abbassamenti e gli elevamenti, in passato, delle soglie di punibilità, secondo me, sarebbe stato saggio da parte del Governo verificare se, ed in che misura, essi siano risultati "effettivamente" proporzionali ad una diminuzione o ad un aumento del tasso di evasione.
Ma, come ho detto, per qualsiasi governo ciò che più importa è battere la grancassa propagandistica; il resto è secondario!

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Un saluto! :)

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