"Scudo penale" e "obbligo vaccinale": doppio pesce d'aprile!

Aperto da Eutidemo, 03 Aprile 2021, 07:17:10 AM

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Eutidemo

SCUDO PENALE
L'art.3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, stabilisce che, con riferimento all'ipotesi di di omicidio o lesioni colpose verificatisi a causa della somministrazione  di  un  vaccino anticovid, la punibilita' è esclusa quando l'uso  del  vaccino  è conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative alle attivita' di vaccinazione.
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In genere i marinai di una volta, sollevati dal fatto che la struttura sopralevata della nave li aveva protetti dall'uragano, solevano riconoscenti esclamare in coro: "Grazie al cassero!".
Suppongo che i medici e gli infermieri, impegnati nella campagna vaccinale, leggendo tale "soloniana" disposizione, potrebbero esclamare qualcosa di simile; però con qualche leggera variazione lessicale, che lascio indovinare a chi legge.
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Ed infatti, secondo me, si tratta di una disposizione "fuffa", fatta soltanto per tranquillizzare "a chiacchiere" gli operatori sanitari; non ce n'era il benchè minimo bisogno!.
Ed infatti:
1)
E' ovvio che:
- se effettivamente il personale sanitario ha fatto un uso corretto  del  vaccino,   in modo conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e  alle circolari pubblicate  dal Ministero  della salute relative alle attivita' di vaccinazione;
- allora, sia in base ai principi generali del diritto penale, sia in base alla previgente normativa (tra cui l'art.590 sexies c.p.) non sarebbe mai potuto in nessun caso essere considerato responsabile di un eventuale decesso o di eventuali danni riportati da un soggetto vaccinato a causa del vaccino, essendo esente da colpa (il vaccino, infatti, mica l'ha prodotto lui).
2)
In ogni caso, così come avveniva sotto la previgente normativa, nel caso in cui si dovesse verificare qualche decesso correlato al vaccino, il medico o l'infermiere che ha provveduto alla sua somministrazione, se ne ricorrono le circostanze, verrà comunque iscritto nel "registro degli indagati"; dopodichè, il giudice, dovrà valutare se l'indagato ha fatto un uso corretto  del  vaccino,   in modo conforme  alle indicazioni   contenute   nel   provvedimento autorizzativo del vaccino e a quelle contenute nelle circolari ecc.ecc..
Per cui, esattamente come prima:
- In caso positivo archivierà il procedimento;
- in caso negativo rinvierà a giudizio l'indagato.
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In ogni caso non mi sembra che, anche in base al D.L. in commento, la punibilità possa essere esclusa laddove non vi siano stati adeguati atti medici propedeutici alla somministrazione del vaccino; ad esempio, una seria analisi anamnestica del vaccinando. Il che mi parrebbe più che giusto!

OBBLIGO VACCINALE
L'art.3 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, stabilisce che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  vaccinazione.
Tale disposizione, benchè tardiva, è assolutamente sacrosanta (viste le "teste di coccio" in giro), però è un po' monca, laddove non precisa minimamente cosa succede se qualcuno si rifiuta di farsi vaccinare; e, in effetti, le norme esistenti già garantivano in pieno il diritto dei cittadini a non essere messi a rischio, prevedendo lo spostamento ad altre mansioni dei medici e degli infermieri, qualora, per un qualsiasi motivo, non fossero vaccinati.
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Ed infatti, premesso che, in base all'art.32 della Costituzione nessuno può essere "obbligato" a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di "legge", quello del vaccino, più che un "obbligo", sia prima che dopo la recente norma, ha sostanzialmente la natura di un "onere"; vale a dire che medici e infermieri, in quanto cittadini italiani, non sono affatto obbligati a vaccinarsi, nè in base alla previgente normativa, nè in base a quella attuale, ma lo devono fare solo se vogliono esercitare la loro professione.
Cioè, facendo riferimento a Kant, non si tratta  affatto di un "imperativo categorico" ("ti devi vaccinare!"), bensì di un "imperativo  ipotetico del 1° tipo" ("ti devi vaccinare, solo <<se>> vuoi esercitare una determinata professione sanitaria").
E mi pare il minimo!
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Ad esempio, l'RSI (Regolamento Sanitario Internazionale), da anni stabilisce che ci si debba "necessariamente" sottoporre alla vaccinazione contro la febbre gialla; ma solo "se" si vogliono visitare determinati Paesi.
Però non è mica è obbligatorio visitarli!
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla deve essere presentato in tutti quei territori che lo richiedono come condizione imprescindibile per entrare: questa condizione si applica a tutti i viaggiatori che arrivino da Paesi o aree a rischio di febbre gialla, incluso il solo caso di transito in aeroporto.
***

sapa

Ciao Eutidemo, trovo giusto che il cosiddetto scudo penale non sollevi, automaticamente e tombalmente, da ogni responsabilità gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione. Infatti, potrebbe esserci anche l' eventualità dell' incuria/negligenza, fino a quella del dolo. Faccio un caso pratico: se l'operatore che sta per piantarmi l'ago nel braccio dimentica di espellere bene l'aria contenuta nella siringa e mi inietta, oltre al vaccino, anche una bolla d'aria, ecco che io me ne andrei bellamente al Creatore e questo senza la benchè minima responsabilità del farmaco. Lo scudo penale deve sollevare l'operatore dalle responsabilità "terze", ma non da quelle proprie e intrinseche alla professione svolta. Sull'obbligo vaccinale per tutti gli addetti direi che era quanto ci si poteva aspettare, in tempi rapidi.

Eutidemo

Citazione di: sapa il 03 Aprile 2021, 10:21:22 AM
Ciao Eutidemo, trovo giusto che il cosiddetto scudo penale non sollevi, automaticamente e tombalmente, da ogni responsabilità gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione. Infatti, potrebbe esserci anche l' eventualità dell' incuria/negligenza, fino a quella del dolo. Faccio un caso pratico: se l'operatore che sta per piantarmi l'ago nel braccio dimentica di espellere bene l'aria contenuta nella siringa e mi inietta, oltre al vaccino, anche una bolla d'aria, ecco che io me ne andrei bellamente al Creatore e questo senza la benchè minima responsabilità del farmaco. Lo scudo penale deve sollevare l'operatore dalle responsabilità "terze", ma non da quelle proprie e intrinseche alla professione svolta. Sull'obbligo vaccinale per tutti gli addetti direi che era quanto ci si poteva aspettare, in tempi rapidi.
Esatto!!!
Ma la disposizione del decreto è una assoluta presa per i fondelli, in quanto la responsabilità penale è sempre stata "personale"; lo era prima e lo era adesso (non esistono le "responsabilità terze")!
Non è cambiato assolutamente niente (per fortuna)! ;)

Quanto all'obbligo vaccinale, ci si doveva pensare da molto prima!

sapa

Citazione di: Eutidemo il 03 Aprile 2021, 11:04:46 AM
Citazione di: sapa il 03 Aprile 2021, 10:21:22 AM
Ciao Eutidemo, trovo giusto che il cosiddetto scudo penale non sollevi, automaticamente e tombalmente, da ogni responsabilità gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione. Infatti, potrebbe esserci anche l' eventualità dell' incuria/negligenza, fino a quella del dolo. Faccio un caso pratico: se l'operatore che sta per piantarmi l'ago nel braccio dimentica di espellere bene l'aria contenuta nella siringa e mi inietta, oltre al vaccino, anche una bolla d'aria, ecco che io me ne andrei bellamente al Creatore e questo senza la benchè minima responsabilità del farmaco. Lo scudo penale deve sollevare l'operatore dalle responsabilità "terze", ma non da quelle proprie e intrinseche alla professione svolta. Sull'obbligo vaccinale per tutti gli addetti direi che era quanto ci si poteva aspettare, in tempi rapidi.
Esatto!!!
Ma la disposizione del decreto è una assoluta presa per i fondelli, in quanto la responsabilità penale è sempre stata "personale"; lo era prima e lo era adesso (non esistono le "responsabilità terze")!
Non è cambiato assolutamente niente (per fortuna)! ;)

Quanto all'obbligo vaccinale, ci si doveva pensare da molto prima!
E' una non decisione, spacciata per "provvedimento", che è al più una minaccia e un ammonimento. Se ho letto bene, l'operatore sanitario che rifiuterà di vaccinarsi sarà spostato ad altre mansioni o, ma qui è tutto molto vago e in ciò consiste la vera minaccia, sospeso senza retribuzione. Del resto, il demansionamento potrà essere anche praticabile, per la sospensione non retribuita la vedo più dura. A meno di non dare "pieni poteri" a Draghi e Speranza (che naturalmente, per ruolo ed esperienza, li scaricherebbero a pioggia su tutti i dirigenti sanitari locali)....Più che minacciare, sottintendendo la riprovazione e anche  un eventuale pubblico ludibrio, non penso sia possibile fare.

Ipazia

Anche il totalitarismo pandemico ha i suoi limiti, razionalmente e giuridicamente ineccepibili. Fatte salve le "teste di ferro" dell'integralismo vaccinista che non fanno prigionieri.
pacata posse omnia mente tueri (Lucrezio)
simplex sigillum veri

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