"Indennizzi" e "risarcimenti" a seguito di vaccinazione (obbligatoria e non).

Aperto da Eutidemo, 16 Settembre 2021, 14:10:17 PM

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Eutidemo

L'articolo 1 della legge n.210 del 25.02.1992, prevede che "Chiunque abbia riportato, a causa di <<vaccinazioni obbligatorie per legge, o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana>>, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto ad un <<indennizzo>> da parte dello Stato".
Tale disposizione di legge, invero, non parla:
- nè di <<vaccinazioni non obbligatorie>>;
- nè di <<risarcimento del danno>> (l'<<indennizzo>>, infatti, è una cosa ben diversa).
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Al riguardo, osservo quanto segue:

1) Vaccinazioni non obbligatorie.
Al riguardo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 26.02.1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 210/1992, sancendo che "...non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è quindi ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società" (nello stesso senso vedi v.Corte Costituzionale 22.06.1990, n. 307 e 16.10.2000, n. 423).
Per cui, poichè nel caso di specie il vaccino anticovid19 non è stato affatto rimesso ad una mera scelta individuale del cittadino, ma, appunto, è stato "promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società", a mio avviso anche il "vaccinato volontario" che abbia subito lesioni o infermità, dalle quali gli sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha senz'altro diritto ad un <<indennizzo>> da parte dello Stato.

2) Risarcimento del danno.
Come è noto:
- l'"indennizzo" ha una funzione riparatoria, ma non necessariamente proporzionale – in termini economici – al danno subìto;
- il "risarcimento", invece, ha lo scopo di riparare in misura effettiva un danno.
Come abbiamo visto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 210/1992 la parte lesa ha diritto a un "indennizzo" da parte dello Stato; però, almeno secondo me, può aver diritto anche al "risarcimento del danno".
Ed infatti, a mio avviso, l'attribuzione del citato "indennizzo" "ex lege",  non pregiudica affatto il diritto del danneggiato dalla somministrazione del vaccino ad ottenere l'integrale risarcimento del danno; la quale trova il suo fondamento in un "fatto illecito", imputabile a titolo di dolo o colpa secondo la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c.
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Per cui, almeno per come io interpreto il citato combinato disposto della legge 210/1992 e dell'art. 2043 c.c.:
- se la grave lesione è dipesa "esclusivamente" da una imprevedibile reazione dell'organismo del paziente, non imputabile nè a un difetto del vaccino, nè a una carenza anamnestica, nè ad un errore nella sua materiale somministrazione, l'interessato ha diritto solo all'indennizzo previsto dalla legge 210/1992;
- se, invece, la grave lesione è dipesa da una reazione dell'organismo del paziente imputabile a un difetto del vaccino, ovvero a una carenza anamnestica, ovvero ad un errore nella sua materiale somministrazione, l'interessato ha diritto anche al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c..
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In quest'ultima ipotesi, a seconda dei casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta:
- alla casa farmaceutica che ha messo in commercio il vaccino difettoso, in base all'articolo 4 della Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985 (semprechè "il danneggiato provi il danno, il difetto, e la connessione causale tra difetto e danno").
- al medico che ha effettuato un'anamnesi difettosa (semprechè "il danneggiato provi il danno, il difetto, e la connessione causale tra difetto e danno");
- all'infermiere che ha eseguito un'iniezione sbagliata (semprechè "il danneggiato provi il danno, l'errore, e la connessione causale tra l'errore e il danno").

Nonchè, ovviamente, alle strutture in cui questi hanno operato, nella misura in cui siano responsabili o corresponsabili del danno recato.
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Ovviamente, non è affatto semplice fornire una prova adeguata del "nesso causale" in nessuna delle tre ipotesi!
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Riguardo alla prima ipotesi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sezione II, con la sentenza del 21.06.2017 (C-621/15), ha stabilito che: "Il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la costatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti, i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia".
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Riguardo alla seconda e alla terza ipotesi, cioè alla responsabilità del medico e/o dell'infermiere, costoro risponderanno per  "responsabilità aquiliana" (cioè "extracontrattuale"), così come previsto dall`art. 2043 c.c.;  il quale sancisce che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Trattandosi di "responsabilità aquiliana" (come anche nel caso delle case farmaceutiche), l`onere della prova è maggiormente sbilanciato a sfavore del soggetto danneggiato; ed infatti, in tal caso,  costui è gravato della dimostrazione probatoria:
-dell`esistenza dell`illecito;
- dell`evento dannoso;
- del nesso eziologico che lega l`illecito all`evento lesivo;
- dell`elemento soggettivo (dolo o colpa).
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Occorre peraltro anche tenere conto della Legge n. 189 dell`8 Novembre 2012,  la quale, nel nuovo art. 3, così come modificato, predisponeva espressamente che "...l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile".***
Ovviamente, si tratta solo di mie opinioni "a braccio", che dovrebbero essere molto più approfondite, e che, quindi, sono da prendere tutte con "cautissimo" beneficio d'inventario.
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