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Riflessioni sull'Esoterismo

di Daniele Mansuino   indice articoli

Gli Old Charges italiani

Maggio 2017
di Giovanni Domma

 

Gli Old Charges sono antichi statuti della muratoria operativa che per la Massoneria speculativa non rappresentano documenti vincolanti, ma che vengono tenuti presenti e consultati qualora sorgano dubbi su temi di difficile soluzione.
Una loro lista, compilata nel 1888 dallo storico massonico Wilhelm Begemann, ne prevedeva otto famiglie: A - Il Regius Manuscript (Poema Regius) - un solo testo; B - La Cooke Family - 3 testi; C - La Plot Family - 6 testi; T - La Tew Family - 9 testi; D - La Grand Lodge Family - 53 testi; E - La Sloane Family - 21 testi; F - La Roberts Family - 6 testi; G - La Spencer Family - 6 testi; H - La Sundry Family - 8 testi.
Ma fin da allora era noto che non si trattava di un elenco esauriente, se è vero che Anderson nelle sue Costituzioni aveva affermato di essersi ispirato anche ad antichi Statuti e Regolamenti della muratoria avuti dall’Italia.
A cosa si riferiva precisamente? È difficile dirlo. È noto che nel Medio Evo il nostro Paese conobbe una fioritura di corporazioni artigiane molto avanzate, e in un’interpretazione molto ampia del significato di Old Charge potrebbero essere considerati tali addirittura gli Editti di Rotari (643) e di Liutprando (713), nei quali veniva regolata l’attività dei Maestri Comacini; ma non molto ci è pervenuto a livello di documentazione scritta delle singole corporazioni.
Quello su cui possiamo contare oggi sono essenzialmente due documenti: la Carta di Bologna e la Mariegola dei Taiapiera di Venezia.
E’ notevole osservare che entrambi (per quanto concerne la Mariegola perlomeno il suo nucleo originario, il cosiddetto Capitolare) sono di parecchio anteriori ai Charges britannici più antichi (fatta eccezione per le Costituzioni di York del 926, che peraltro non possono essere considerate l’espressione autonoma di una corporazione, in quanto l’Assemblea che le produsse era presieduta dal Re Athelstane); infatti la Carta di Bologna è datata 1248 e il Capitolare 1307, mentre i Doveri Anglonormanni 1356, il Manoscritto di York 1370 e il Poema Regius 1390.
La Carta di Bologna reca il titolo Statuta et ordinamenta societatis magistrorum muri et lignamiis. È formata da 61 articoli, che regolano le attività della Compagnia di Maestri della muratura e carpenteria, realizzate in onore di Dio, di Gesù Cristo, della Vergine Maria e di tutti i Santi, per l’onore e la prosperità della città di Bologna e della detta Compagnia di Maestri, rispettando l’onore del Podestà e Capitano di Bologna che governa ora o governerà in futuro, e nel rispetto delle norme e dei regolamenti del comune di Bologna presenti e future.
L’articolo 1 riporta il Giuramento:


Io, Maestro di carpenteria e muratura, essendo membro della Compagnia dei Maestri (o sul punto di entrare in essa) giuro per l’onore del nostro Signore Gesù Cristo, della Vergine Maria e di tutti i Santi, e per l’onore del Podestà e Capitano che ora governa o governerà in futuro, e per l’onore e la prosperità della città di Bologna:
di conformarmi e obbedire agli ordini del Podestà e del Capitano di Bologna e di tutti coloro che possano essere Governatori della città di Bologna a conformarmi e obbedire a qualsiasi ordine che mi sia dato dal Sovraintendente o dagli Ufficiali della Società dei Maestri di Muratura e Carpenteria, o da uno di essi, per l’onore e il buon nome della Società;
di preservare e mantenere la prosperità della Società e dei suoi membri, e di osservare e rispettare le Leggi e i Regolamenti della Società come sono regolati ora o saranno in futuro, fatte salve tutte le Leggi e i Regolamenti del Comune di Bologna; con la precisazione che mi considero legato ad essi a partire dal momento del mio ingresso nella Società, e liberato da essi in caso di mia uscita.
E che, se dovessi essere chiamato al governo della Compagnia, non mi rifiuterò ma accetterò l’incarico, e coscienziosamente governerò, guiderò e proteggerò la Società e i suoi membri; e ripartirò equamente i compiti tra i membri della Società, come io e il Consiglio dei Maestri riterremo opportuno. E comminerò, e farò comminare, le multe previste dagli Statuti della Società; e in assenza di regole su un caso specifico, imporrò la multa secondo la volontà del Consiglio. E che riporterò su un registro tutte le multe che saranno comminate, autenticandone la registrazione e trasmettendola al Sovraintendente della Compagnia.
E controllerò che i proventi delle multe, i fondi e i redditi della Società e tutto il tesoro di cui la Società è in possesso, al termine del mandato del Sovraintendente, siano da lui integralmente trasmessi al suo successore in occasione dell’Assemblea della Società, sotto una pena di venti soldi bolognesi. E che i Sindaci Finanziari attestino la regolarità di questa operazione nell’Assemblea della Società, salvo prelievi per giusta causa decisi all’unanimità o a maggioranza dal Consiglio della Società.
E se, come Ufficiale, vorrò imporre un prelievo per le spese della Società, ne illustrerò preventivamente le ragioni al Consiglio, e accetterò la decisione dell’unanimità o della maggioranza.
Andando avanti, troviamo che il Consiglio della Società è formato da otto Ufficiali e due Sovraintendenti, che restano in carica un anno. Hanno l’obbligo di riunirsi come minimo una volta al mese (ogni seconda domenica del mese), nonché di relazionare in dettaglio sulla loro amministrazione della Società in qualsiasi momento, qualora un Maestro lo richieda.
I due Sovraintendenti saranno sempre scelti da entrambe le arti praticate nella Società, ovvero saranno un Carpentiere e un Muratore; a ciascuno dei due sarà data in custodia una identica copia del Registro dei Maestri (comprendente la lista dei membri di entrambe le arti), che sarà suo compito mantenere costantemente aggiornato.
I lavori commissionati dal Comune saranno affidati a turno, ogni volta a un diverso Maestro.
I membri della Società si impegnano a riconoscere il Consiglio come unica autorità per qualsiasi controversia tra Maestri. Non sarà consentito, al Maestro sconfitto in giudizio, di rivalersi ricorrendo al Podestà o ad altre autorità comunali.
Multe sono previste per il membro colpevole di ingiuria nei confronti di un Ufficiale o del Sovraintendente, per chi non rispetta una convocazione da parte degli Ufficiali e per le assenze ingiustificate alle Assemblee.
Salvo diverso annuncio, di norma l’Assemblea dei Carpentieri e quella dei Muratori si svolgono separatamente. L’ordine del giorno di un’Assemblea è stabilito dai Sovraintendenti, e non è consentito ai Maestri introdurre altri argomenti di propria iniziativa. È anche severamente proibito interrompere chi sta parlando o disturbarlo.
L’età minima per l’ingresso nella Società è di 14 anni. È inoltre fatto divieto ai Maestri di assumere Apprendisti di età inferiore ai 12 anni (e Apprendisti che non siano liberi, ovvero siano servi di qualcuno).
Nessun Apprendista può essere assunto per un periodo inferiore a quattro anni (poi portato a cinque). Se un Maestro lo licenzia prima, non è autorizzato ad assumerne un altro finché i cinque anni non siano trascorsi (da altri documenti apprendiamo che il periodo minimo di apprendistato era fissato a 4 anni ad Anversa, Majorca, Alicante, Cleynstekers e Bruges; a 3 anni a Bruxelles e a Malines; a 2 anni ad Audenarde e a Louvain). Per poter controllare l’osservanza di questa norma era obbligatorio mettere in regola l’Apprendista: ovvero, trascrivere il suo nome e la data dell’assunzione in un apposito Registro custodito dalla Società.
Sono parte integrante della retribuzione minima dell’Apprendista due pagnotte alla settimana, e due capponi a Natale.  Dopo due anni di lavoro, gli è consentito di entrare nella Società.
Gli Ufficiali della Società devono essere considerati la sola autorità competente per l’ingresso dei nuovi membri e per la capitazione da imporgli (salvo che il neofita non sia figlio unico di un Maestro, nel qual caso l’ingresso è gratis).
Si specifica che l’adesione alla Società è obbligatoria per chiunque svolga la professione di muratore o carpentiere. L’apprendistato sotto un Maestro non è obbligatorio, ma chi voglia esserne dispensato deve pagare una tassa.
Seguono poi articoli volti a regolare le controversie di lavoro e la concorrenza (particolarmente severi verso il membro che abbia danneggiato o diffamato un collega), e altri che illustrano nei dettagli i meccanismi economici della Società, allo scopo dichiarato di scongiurare ogni frode.
Un Ufficiale espressamente retribuito svolge il dovere di assistere i membri malati e dargli consigli. In caso di decesso di un membro, la Società si impegna a fornire due candele di cera del peso complessivo di 16 libbre, e tutti i membri hanno l’obbligo di partecipare alle esequie - pena multe piuttosto severe tanto per loro quanto per il Nunzio (un altro Ufficiale, incaricato e retribuito per mantenere i contatti tra il direttivo dell’Associazione e i suoi membri):

 

Noi costituiamo e decretiamo che, se il defunto è del Quartiere di Porta Stiera, i membri della società dovranno radunarsi a San Gervasio. Se il defunto è del Quartiere di Porta Procola, i membri si riuniranno a Sant’Ambrogio. Se il defunto è del Quartiere di Porta Ravegnana, a Santo Stefano; Se è del Quartiere di Porta S. Pietro, a San Pietro. E quando il Nunzio convoca i membri della Società, dovrà essere ben chiaro nello specificare a che Quartiere defunto apparteneva; e se non lo comunicherà, dovrà essere punito con una multa di due soldi bolognesi per ogni singola omissione. Se lo scomparso non disponeva dei mezzi per pagarsi il funerale, sarà la Società a farsene carico, fino a una spesa massima di 10 soldi bolognesi
Nessun membro della Società è autorizzato ad accettare commissioni da chiunque abbia un debito inevaso nei confronti di un altro membro.
Il Capitolare dei Taiapiera (o Tagiapiera) di Venezia fu redatto nel 1307, ed è composto da 17 articoli. Si tratta dell’atto costitutivo di una delle più antiche scuole d’arte veneziane (nell’antica Venezia, col termine scuola si intendeva sia un’antica istituzione di carattere associativo-corporativo, sia l’edificio che ne costituisce la sede - da Wikipedia), sulla base del quale venne elaborata poco per volta la Mariegola (Regola Madre). La sua prima formulazione in un documento unico risale ai primi anni del sedicesimo secolo; dopodiché venne costantemente aggiornata e ampliata per tutta la durata della scuola, fino alle soglie dell’Ottocento.
Colpisce l’immaginazione il fatto che la Scuola dei Taiapiera si riuniva sotto la protezione dei Quattro Santi Coronati. È il più antico caso conosciuto della scelta di questi patroni, il cui nome è diventato per i Massoni odierni un sinonimo di loggia di ricerca, e la cui adozione come protettori di una corporazione di tagliapietra riappare soltanto un secolo e mezzo più tardi (nello Statuto di Strasburgo del 1459 e presso i cosiddetti Compagni delle Logge in Belgio).
Secondo la tradizione più nota, i nomi dei Quattro Coronati sarebbero Sinforiano, Claudio, Nicostrato e Castorio: quattro scalpellini di Sirmio, in Pannonia, che conobbero il martirio ai tempi di Diocleziano. Furono prima torturati e poi affogati in una cassa di piombo, per essersi rifiutati di scolpire una statua del Dio Esculapio; vengono oggi festeggiati insieme a San Simplicio, a sua volta giustiziato per averne recuperato le spoglie.
Ma Jacopo da Varagine (Varazze) spiega, nella Leggenda Aurea, che la storia è più complessa : i primi Quattro Coronati erano stati Severo, Severino, Carpoforo e Vittoriano, quattro legionari che non avevano voluto sacrificare agli dei ; poi nel 310 Papa Melchiade, considerata la somiglianza tra la loro vicenda e quella dei quattro scalpellini, decise di fonderle in una sola celebrazione (e i Massoni di indirizzo tradizionale vedono rispecchiato in questo episodio un simbolo della duplice origine della nostra forma iniziatica, guerriera e artigiana).
I Quattro Coronati si festeggiano l’8 novembre, giornata che i Taiapera dedicavano alla visita dei confratelli ammalati. Era compito della Scuola organizzare la Festa: fo prexo nel Capitolo che el di de la festa nostra di taiapiera se debia tuor trombeti e far procession, et el Gastaldo habia libertà de poter spendere nei diti trombeti dei beni della nostra Schola (1461).

 

In quel giorno, tutti i Padroni di Bottega erano tenuti a presentare ai Santi un Pane e una Candela, nonché a pagare lire 2 soldi 4 ogni anno per la loro luminaria, e i Lavoranti 24 soldi. La Mariegola stabilisce che quelli che non pagano le loro luminarie entro due mesi dalla festa dei Santi Patroni, possono essere richiamati in qualunque luogo, e i padroni non potranno assumerli per lavorare, sotto pena di pagar loro stessi le luminarie, e chi non avrà pagato entro quindici giorni dopo la Festa, avrà perso il suo Pane e la sua Candela.
Una caratteristica abbastanza originale (ma non unica) della Scuola dei Taiapiera è che non si occupava soltanto di amministrare il lavoro artigianale svolto dai membri: per quanto questa fosse la sua attività prevalente, alcuni Ufficiali erano delegati anche a svolgere attività mercantili, tanto nel provvedere ai Maestri della Scuola le materie prime, quanto a occuparsi dello smercio dei prodotti finiti (la scelta dei Maestri di avvalersi o meno dei loro servigi era facoltativa).
Analogamente alla muratoria britannica pre-1717, nella quale le vie degli Scalpellini e dei Muratori erano nettamente distinte, la Scuola si divideva addirittura in tre cammini iniziatici diversi, detti colonnelli: quello dei Taiapiera propriamente detti (Scalpellini), quello dei Fregadori o Lustratori, quello dei Segadori.
Nella prima metà del Settecento i colonnelli sarebbero addirittura diventati quattro con l’istituzione degli Intagliatori, e cinque quando gli Scultori si separarono dagli Scalpellini.
L’Arte dei Taiapiera si divideva in quattro gradi: Garzoni o Fanti, Lavoranti, Maestri, Padroni di Bottega (o Padroni di Corte). I Garzoni non erano considerati membri, ma allo scadere del periodo di apprendistato, i Maestri per cui avevano lavorato erano tenuti a patrocinare la loro iscrizione.

 

La prova per diventare Maestro consisteva nello scolpire una base attica che doveva disegnarsi e condursi a intero compimento senza sagoma, traendola dal disegno; poi, il lavoro era misurato con un modulo di rame. Ma a Venezia come a Bologna, i figli dei Maestri erano autorizzati a bypassare i gradi di Garzone e di Lavorante.
La struttura interna della Scuola era modellata su semplici principi di democrazia diretta: al vertice stavano i tre Soprastanti, sotto i quali venivano nominati un Gastaldo, uno Scrivano ed in seguito anche due Sindaci (un Maestro e un Lavorante, uomini di buona fama e discrezione).
Tutti gli iscritti avevano voce in capitolo, ma le proposte dovevano essere formalmente presentate da un Consiglio di quaranta membri, eletti dal Capitolo Generale ogni anno. Il Capitolo della prima domenica di aprile era destinato alle elezioni con il rinnovo di tutte le cariche elettive (avevano il diritto di votare non solo i Maestri, ma tutti i membri di età superiore ai 15 anni), e gli eletti non potevano declinare la carica, se non sotto pena de lire X de pizoli.

 

Non diversamente dalla Compagnia dei Maestri di Bologna, la principale funzione della Scuola era di offrire agli associati servizi di assistenza; e come a Bologna, ci appaiono davvero notevoli gli articoli della Mariegola a protezione dei Garzoni, per evitare che fossero fatti oggetto di fenomeni di sfruttamento.

 

A scadenze periodiche, i Padroni di Bottega dovevano consegnare una nota al Gastaldo (…) dove vengono descritti tutti i suoi fanti, figli, fratelli e nipoti che stanno con loro e fanno il loro stesso lavoro, specificandone il relativo nome e cognome.

 

Anche a Venezia era proibito licenziare i Garzoni prima dei cinque anni - una durata che in Europa aveva uguali solo a Bologna e nel Lussemburgo; e inoltre era proibito ai Maestri assumerne più di tre, affinché non si verificassero competizioni al ribasso sul salario minimo, e perché ognuno potesse avere abbastanza lavoro.

 

Per evitare abusi (molti padroni nascondono i Fanti eccedenti, ed inoltre falsificano il nome di questi ultimi…), assunzioni e licenziamenti dovevano essere registrati.

 

A tutela dei Maestri, anche a Venezia era vietato agli associati della Scuola accettare commissioni da chiunque non avesse ancora saldato i suoi debiti con un altro membro; erano inoltre stabiliti controlli a tutela della qualità del lavoro e norme che regolavano il numero dei Maestri forestieri (i quali, peraltro, avevano diritto di accedere alle cariche elettive della Scuola a partire da 6 anni dopo che avevano fissato la residenza a Venezia).

 

Giovanni Domma

 

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