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Diritti d'autore e copyright su internet

 

- Testi e opere collettive -

 

TESTI - i brani pubblicate nel sito, estratti da opere.

 

Legge del 22 aprile 1941 n° 633
Art. 70
"il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".

 

Quindi se nel realizzare delle pagine web all'interno di un'opera originale l'autore inserisce a scopo di discussione, di critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l'opera integrale) menzionando chiaramente il nome dell'autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright.
In questi casi infatti l'autore delle opere non verrà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe acquistare più notorietà.

 

OPERE COLLETTIVE - le pagine del sito compreso il Forum

 

Le pagine web rientrano nella nozione di opera collettiva, ovvero, una creazione originale, risultante di numerosi apporti che danno origine ad un’opera vera e propria.

 

Legge del 22 aprile 1941 n° 633

Art. 3 - Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 7 - E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.
Art. 38 - Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 42 - L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.



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